Assistenza sociale – reversibilità AVS

Egregi Dottori,
supponendo che gli oggetti di codesta mia – che mi permetto d’inviare – siano già stati affrontati, mi auguro di ricevere comunque un’eventuale graditissima risposta, magari poiché temi trattati ormai non più recentemente; e mi scuso fin d’ora di rivolgermi a tutti e tre gli indirizzi, dato che non so di chi sia competenza la materia dei medesimi.

Cercando di essere il più sintetico e disambiguo possibile, chiedo cortesemente se in Svizzera:
1) esistano sussidî per cittadine/i svizzeri in difficoltà economiche e residenti all’Estero e
2) sia possibile – come in Italia – che, una volta che il/la pensionato AVS (con cittadinanza svizzera) venga a mancare, la reversibilità della pensione svizzera vada a beneficio dell’accompagnatore/-trice, anch’egli/ella svizzeri e già legalmente riconosciuti “inabili al lavoro” dall’INPS.

Ringraziando fin da adesso – e a prescindere da un riscontro da parte Loro – del tempo dedicatomi, auguro buon lavoro e manifesto i miei più sentiti complimenti per la rubrica legale da Loro curata.

Cordiali saluti
L.C.


Caro lettore,

le Sue domande ci danno la possibilità per esporre un argomento che non viene trattato da alcuni anni, quello dell’assistenza sociale della Confederazione verso i cittadini svizzeri all’estero.

Assistenza sociale: La Svizzera è uno dei pochissimi paesi al mondo che prevede l’assistenza dei suoi cittadini all’estero, quando l’assistenza sociale del paese di residenza non è sufficiente per permettere all’interessato una vita decorosa. La legge sugli Svizzeri all’estero RS 195.1 del 26.09.2014 regola l’aiuto sociale negli articoli 22-37, così come l’Ordinanza sugli Svizzeri all’estero RS 195.11 del 7.10.2015 capitolo 4. La domanda di assistenza va presentata al Consolato Svizzero competente su un modulo che viene richiesto allo stesso Consolato. Il Consolato la controlla, la completa e la sottopone per la decisione alla Direzione Consolare (DC) del Dipartimento federale degli affari esteri.

Gli Svizzeri all’estero che possiedono più nazionalità non beneficiano di norma di aiuto sociale della Confederazione perché la nazionalità estera può essere considerata preponderante. Questo è soprattutto il caso quando si risiede nel paese della seconda nazionalità, nel nostro caso quando si è italo-svizzeri residenti in Italia. La DC può comunque decidere in certi casi – sulla base delle informazioni fornite e le dovute verifiche – che la nazionalità svizzera sia preponderante e quindi l’assistenza sociale sia possibile.

A tal fine tiene conto

  • delle circostanze che hanno condotto all’acquisto della cittadinanza straniera (volontaria o obbligata, p.es. per la legge dello Stato di residenza o indispensabile per esercitare una professione o lavoro);
  • dello Stato di residenza durante l’infanzia e la formazione;
  • della durata del soggiorno nello Stato ospite attuale (più la durata è lunga, meno viene considerata prevalente la nazionalità svizzera); e
  • dei legami con la Svizzera (p.es. contatti personali con familiari e frequenza e durata di soggiorni in Svizzera, aver frequentato una scuola svizzera in Italia, essere stato membro attivo in un Circolo Svizzero ecc.).

Oltre alla questione della cittadinanza, viene applicato il principio di sussidiarietà. In primis è il paese di residenza competente in materia di assistenza, la Svizzera se ne occupa solo in maniera sussidiaria, quando l’assistenza sociale del paese di residenza non è sufficiente per permettere all’interessato una vita decorosa. Una volta chiarita la cittadinanza preponderante e la sussidiarietà viene valutata l’integrazione nel paese di residenza (da quanti anni la persona risiede nel paese, se vi ha lavorato, le possibilità di riacquistare l’indipendenza economica e i legami famigliari instaurati nel paese.

La prestazione può essere in forma unica per una necessità momentanea p.es. una unica grande spesa medica, oppure periodica da rinnovare anno per anno. In alternativa, può essere sostenuto il ritorno definitivo in Svizzera.

In base agli elementi che Lei ci ha fatto avere temiamo purtroppo che nel Suo caso ci siano poche speranze per un’eccezione alla regola.

Società di beneficienza: In Italia esistono cinque Società di Beneficenza (Torino, Milano, Trieste, Livorno, Napoli, indirizzi su www.collegamentosvizzero.it) che possono intervenire in certi casi in base al loro statuto, in genere all’interno del circondario consolare proprio e alle loro disponibilità. In caso di risposta negativa della DC per mancanza dei requisiti di legge, spesso i consolati, in ultima battuta, rimettono il caso alla locale Società di Beneficenza. È pure possibile presentare una domanda direttamente a loro.

Invitiamo i nostri connazionali che risiedono in una zona con Società di Beneficenza di farsi soci e rendersi così solidali con le cittadine e i cittadini svizzere/i che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria.

Reversibilità AVS: L’AVS (assicurazione vecchiaia e superstiti) è una forma di previdenza per la quale ogni singola persona residente in Svizzera (non solo chi fa un lavoro retribuito) paga i suoi contributi e avrà diritto a prestazioni in base agli anni di contribuzione e all’importo dei contributi. Perciò quasi non conosce la reversibilità. Vedove e vedovi hanno diritto alla reversibilità se hanno figli fino a 18 anni, inoltre le vedove soltanto a dipendenza dell’età, durata del matrimonio e figli.

Ci auguriamo che queste informazioni le siano state utili e Le porgiamo i nostri migliori auguri e cordiali saluti.

Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani

Richieste di informazione all’avv. Markus Wiget, al sig. Robert Engeler e all'avv. Andrea Pogliani

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