AVS e pensione LPP nella Voluntary Disclosure. È possibile la correzione in caso di errore nella pratica?

Egregio Avvocato

Sono lettrice della Gazzetta Svizzera, doppia cittadinanza, coniugata con un Italiano, ormai anche lui cittadino di ambedue i paesi, e da quando siamo in pensione viviamo qui in Liguria. Abbiamo lavorato tutt’e due per 44 anni in Svizzera, io per tutti questi anni nell’amministrazione statale e cantonale, dalla quale ricevo la pensione LPP. La pensione AVS ci perviene dal primo momento attraverso la Banca di Sondrio. Abbiamo dormito sonni tranquilli finché non abbiamo realizzato di aver trascurato il riempimento del RW. Colpa nostra e perciò abbiamo aderito alla Voluntary dal 2009 al 2014. […]

Circa un anno dopo, il 24/09/2018, l’Agenzia delle Entrate si presentò esigendo, sugli importi della mia pensione, la tassa del 5 %. Ricontrollando il tutto ho notato che il nostro fiscalista ha scritto erroneamente, sulla relazione di accompagnamento....”la signora E.L. percepisce una pensione AVS Svizzera per il lavoro svolto in quel paese, non canalizzata in Italia...”. Contro questa sovrattassa, a parer mio ingiustificata, ho fatto la Richiesta di Esercizio di autotutela, chiarendo che quanto scritto sulla relazione suddetta le parole AVS svizzera doveva essere intesa come pensione secondo pilastro pubblico Art. 19 Acc. I-CH. Reazione negativa: L’agenzia insiste riferendosi sempre all’AVS. Essendo la scadenza del pagamento il 5 nov. 2018, obtorto collo, abbiamo pagato. Mi sono rivolta al Garante del Contribuente, niente da fare: risposta dell’agenzia idem. […]

Ci siamo incontrati con l’impiegato che tratta la pratica […] secondo lui, ha fatto il lavoro come va fatto, e avendo già pagato la questione è chiusa. Poi ha aggiunto che scriverà all’ufficio superiore per sentire cosa ne pensano loro.

Ora le chiedo, egregio avvocato, se anche quest’ultimo ufficio nega il mio ricorso, c’è un altra possibilità per difendermi? Le sarei molto grata se potesse darmi un consiglio.

Nel ringraziarla, rimango con i miei distinti e cordiali saluti. Vorrei inoltre ringraziarla per tutto il lavoro che svolge per noi e gli articoli molto istruttivi che abbiamo l’occasione di leggere nell’apprezzatissima Gazzetta.
L. E. L. (Prov. di Savona)



Cara Lettrice,
grazie per la Sua lunga e dettagliata lettera. Mi scuso sin d’ora se ho dovuto “tagliare” alcune parti per mere ragioni di spazio. Mi pare però che il testo rispecchi comunque i contenuti della Sua missiva. Il quesito, infatti, è sufficientemente chiaro, penso.

Si chiede di sapere, in buona sostanza:
a) se in sede di Voluntary Disclosure era dovuta la tassa dal 5% sulla pensione pretesa dall’Agenzia delle Entrate;
b) se l’apparente errore del commercialista nel riferirsi all’AVS è emendabile o meno.

AVS e previdenza svizzera
Il tema in oggetto è già stato da me affrontato tempo fa con riguardo proprio alla Voluntary Disclosure, e assai più spesso dall’amico Robert Engeler nella sua rubrica. Cominciamo allora subito a fare chiarezza su alcuni punti.

In effetti, nella previdenza svizzera abbiamo i famosi “pilastri”:
a) il “primo pilastro” è quello statale, volto ad assicurare la sussistenza di base;
b) il “secondo pilastro” è quello professionale, con un capitale o una rendita pensionistica;
c) il “terzo pilastro” è privato ed è una sorta di agevolazione di natura fiscale di cui può beneficiare solo a chi risiede in Svizzera;

L’AVS rientra nel “primo pilastro”. In realtà, con l’AVS/AI, il soggetto pur versando dei contributi, non accumula un capitale, né ha diritto alla Sua restituzione, ma può solo sperare di ricevere una rendita pensionistica, analogamente a quanto avviene in Italia con l’INPS.
La pensione LPP non è altro che la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cui alla Legge Federale Previdenza Professionale del 25.6.1982, ed invece rientra nel “secondo pilastro”.

Monitoraggio fiscale e Quadro RW
Abbiamo già scritto tante volte (e Lei lo ricorda) che, se la pensione è canalizzata su di un conto corrente in Italia, viene pagata cioè tramite la Banca Popolare di Sondrio quale “sostituto d’imposta”, essa trattiene il 5% che viene poi riversato allo Stato Italiano.
Tale rendita notoriamente non forma oggetto di dichiarazione fiscale da parte dei beneficiari, in base ad una disposizione contenuta all’art. 76, comma 1 della risalente L. 30.12.1991 n. 413 (si veda la Gazzetta Svizzera del Giugno 2015 per il testo), ed infatti non doveva nemmeno essere oggetto di Voluntary Disclosure (Legge 186/2014).

Se invece la corresponsione della rendita, avviene con il pagamento della pensione su conto corrente estero, il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi del monitoraggio fiscale e, pertanto, ciò comporta la compilazione del Quadro RW nella dichiarazione dei redditi annuali.
In caso contrario si è soggetti alle relative sanzioni economiche, mentre all’epoca ci si poteva ancora avvalere della procedura di emersione della volontaria (Voluntary Disclosure versione 2.0).

In quest’ultima ipotesi vi era però anche il problema del reddito in quanto lo Stato Italiano su tali importi non percepiva alcuna imposta (nemmeno il 5%). L’AVS/AI, infatti, come altre prestazioni previdenziali, può costituire un reddito pensionistico tassabile, o in via esclusiva (se il soggetto non ha altro reddito) o in aggiunta ad eventuali altri redditi del beneficiario.

Come visto sopra, infatti, l’esenzione della rendita AVS prevista dalla L. n. 413/1992 valeva solo per le pensioni pagate in Italia.
Tuttavia, già in sede applicativa della prima Voluntary Disclosure, l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 30/E dell’11.8.2015 aveva ritenuto tale norma di portata generale, e dunque applicabile anche al pagamento avvenuto all’estero la tassazione sostitutiva del 5% sull’imponibile delle rendite pensionistiche.

Ma non basta. Infatti tale trattamento è stato recentemente esteso in maniera espressa anche alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (o LPP) con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 76 della L.n. 413/1991 già citata.
A seguito del D.L. n. 50/2017 conv con modif. dalla L. 21.6.2017 n. 96, la norma ora dispone, infatti, che la identica ritenuta unica del 5% è applicata dagli intermediari finanziari italiani sui pagamenti canalizzati in Italia anche per la “previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.”

Convenzione contro le doppie imposizioni I-CH
La Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) tra Italia e Svizzera del 1976, oramai ben nota ai nostri lettori fa esplicito riferimento (art. 19) alle remunerazioni, comprese le pensioni, pagate dallo Stato contraente o sua emanazione, da enti locali o da entità di diritto pubblico (persone giuridiche o enti autonomi), a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, affermando che sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

In altre parole, alcune pensioni pagate dallo Stato (o da sue emanazioni), sono esentate da ogni imposta nell’altro Stato.
Il che sembrerebbe essere proprio il Suo caso, posto che la Sua pensione LPP viene corrisposta dall’amministrazione statale o cantonale elvetica.

Conclusioni
È quindi evidente che Lei ha fatto tutto correttamente.
L’AVS è stata correttamente tassata in Italia al 5% dalla Banca Popolare di Sondrio in quanto canalizzata, all’atto dell’erogazione. Ad essa dunque non andava applicato nuovamente il “balzello” suddetto in sede di Voluntary Disclosure, mentre andava applicato se fosse stata pagata all’estero – come erroneamente indicato dal commercialista.
Anche la pensione LPP è tassata al 5% a seguito della novella legislativa del 2017 che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 76 della Ln. 413/1991, se pagata in Italia.

Nel suo caso, però, dovrebbe valere l’esenzione prevista dalla CDI Italia-Svizzera del 1976, e pertanto non deve subire alcun prelievo a tale titolo.
Da quanto Lei scrive sembra che in pratica sia stata tassata due volte l’AVS, ed inoltre che sia anche già avvenuto il pagamento.

A questo punto, avendo Lei necessariamente già pagato per perfezionare la Voluntary Disclosure, penso che l’unica possibilità che Le residui sia quella di richiedere un rimborso all’Agenzia delle Entrate. A tal fine, Le consiglio di rivolgersi ad un tributarista esperto per valutare termini e condizioni di una tale azione, che può essere soggetta anche a decadenze (come per altra questione spiegato nella Gazzetta Svizzera di Dicembre 2018).

Se viceversa è stata illegittimamente tassata la Sua pensione LPP pagata dalla Confederazione ci troveremo di fronte ad una violazione della CDI Italo-Svizzera del 1976. Anche in questo caso il mio suggerimento è quello di affidarsi ad un esperto della materia per fargli visionare le Sue “carte”.

Spero di essere stato d’aiuto e Le auguro di avere successo con la Sua iniziativa. Ci tenga informati se lo desidera. Per noi è sempre utile.
Un cordiale saluto a Lei ed ai nostri Lettori.

Markus W. Wiget
Avvocato