Beni in Italia ed eredi all’estero. Quale legge scegliere?

È possibile la professio iuris a favore del diritto svizzero.

Buongiorno Gentile Avv. Wiget,
mi chiamo A. W. e sono cittadino Svizzero residente in Italia dal 1995.

Ho 81 anni e sono sposato con una cittadina Italo-Svizzera ed ho due figli maggiorenni avuti dal precedente matrimonio. Un figlio abita in Svizzera (Winterthur) ed il secondo risiede da anni in Spagna dove è sposato.

Vorrei fare un testamento. Ho letto in un Suo articolo sulla Gazzetta Svizzera di qualche tempo fa che sarebbe per me possibile scegliere se applicare la legge di successione svizzera o italiana.

Dato che tutto il mio patrimonio sia mobile che immobile è in Italia posso comunque decidere che venga applicata la legge svizzera?
La ringrazio per la Sua cortese risposta, distinti saluti
A.W. (Prov. di Grosseto)


Caro Lettore,
grazie della Sua lettera.

Riceviamo frequentemente richieste di chiarimenti di questo tenore da parte di nostri compatrioti, e dunque periodicamente riprendiamo l’argomento a beneficio di tutti gli interessati, effettivi e potenziali.

Il tema, come sanno i nostri lettori affezionati, ma anche Lei mi pare di capire, non è nuovo ma spesso rimane qualche dubbio, legato soprattutto alla particolare situazione che riguarda ognuno di noi.

Infatti, in questa materia è spesso un elemento di “estraneità” che ingenera la necessità di un approfondimento. Talvolta è la cittadinanza estera del testatore o quella degli eredi, talaltra la residenza in diversi Paesi, o, ancora, il luogo in cui si trovano i beni oggetto di un testamento o di un lascito ereditario.
In effetti, nel suo caso ricorrono alcuni di questi aspetti.
Ebbene, il diritto internazionale privato individua tra questi elementi di estraneità rispetto ad un ordinamento quelli che sono idonei a determinare l’applicabilità di uno o di altro diritto. Si chiamano norme di conflitto o criteri di collegamento, e non a caso perché risolvano un possibile contrasto di disciplina di una situazione o la collegano ad una legge piuttosto che ad un’altra.
In Italia, tali disposizioni sono contenute nella Legge n. 218/1995 ed in altre regolamentazione convenzionali o europee.

Legge regolatrice della successione
Per quel che riguarda la specifica materia delle successioni, il tradizionale principio della legge nazionale del de cuius (contenuto nell’art. 46 L. n. 218/1995) è stato integrato con quello della legge del luogo di residenza con effetto a partire dal 2015.
Ciò è avvenuto grazie ad uno specifico Regolamento UE n. 650/2012 che introduce questo principio, armonizzando la norma di conflitto a livello europeo, essendo applicabile automaticamente ed estendendo la sua efficacia non solo a tutti gli Stati membri (fatta eccezione per Irlanda, Danimarca e Gran Bretagna) ma persino agli stranieri non comunitari residenti nella UE.
Abbiamo già commentato varie volte in passato quali sono le ragioni sottostanti questa scelta del legislatore europeo, legate alla mobilità, all’internazionalizzazione dei rapporti alla scomparsa delle frontiere ed alla caduta di “barriere” culturali e non solo fisiche.
Ciò significherebbe, nel Suo caso, che, in linea di principio, la Sua successione sarebbe soggetta alla regolamentazione della legge italiana, in ragione della Sua residenza in Italia.

Il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868
In realtà così non è.
Come ben sa chi ci segue regolarmente, infatti, da tempo sostengo su queste pagine che, per le successioni degli Svizzeri in Italia, si applichi una disciplina diversa.
Infatti, non va affatto trascurata una importante disposizione finale del Reg. UE n. 650/2012, la quale statuisce espressamente che sono fatti salvi i Trattati internazionali in materia (art. 75 Reg.). In altre parole, i Trattati bilaterali e le Convenzioni internazionali in vigore che riguardano le successioni continuano ad essere applicabili e dunque prevalgono sul Regolamento UE.
Nello specifico ed in concreto, tra Italia e Svizzera è tuttora vigente il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868.
In forza di tale accordo bilaterale, in caso di controversia relativa alla successione di uno Svizzero residente in Italia, saranno competenti i Tribunale dell’ultimo domicilio in Svizzera e – per pratica corrente e consuetudine - in tal caso si applicherà il diritto svizzero, in forza del principio di unità delle successioni (e cioè l’unità di foro competente e diritto).

La facoltà di scelta. Professio iuris
Inoltre, l’attuale disciplina del Reg. UE n. 650/2012 nell’art. 22 prevedono la possibilità delle c.d. professio iuris e cioè della dichiarazione di scelta della legge dalla quale si vuol fare regolamentare la propria successione.
Ciò con il solo limite che la legge scelta debba essere quella della propria nazionalità, o di una di queste in caso di pluralità di cittadinanze.
La scelta deve essere espressa, ed è soggetta alle stesse forme di un testamento.
Peraltro, la facoltà di scelta era già prevista dal previgente art. 46 della L.n. 218/1995, anche se in tal caso, fissando la come principio la nazionalità per l’individuazione della legge regolatrice della successione, la scelta poteva ovviamente avere ad oggetto la legge del luogo di residenza.
Del tutto analoga a quella del Regolamento UE è la disciplina in Svizzera, ove l’art. 90 LDIP (Legge Federale sul diritto internazionale privato) del 1987, ricorre all’ultimo domicilio quale criterio di collegamento per individuare la legge applicabile alla successione.
Anche in Svizzera è poi prevista la facoltà di scelta di sottoporre la propria successione ed uno dei suoi diritti nazionali per testamento o contratto successorio.
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Riassumendo, dunque, i soli tratti salienti ai fini della valutazione per fornirLe una risposta sono i seguenti:
- Lei è cittadino svizzero, e solo svizzero;
- Lei è residente in Italia da vari anni (circa 24).
Non rilevano, viceversa, ai fini che ci interessano, né la residenza in Spagna ed in Svizzera dei Suoi figli, né tantomeno il fatto che i bene facenti parte del Suo patrimonio siano situati tutti in Italia.
Invero, il fatto che il suo patrimonio si trovi in Italia può avere un impatto fiscale con riferimento all’imposta di successione, come vedremo.
E veniamo allora al Suo quesito. Infatti, tutto quanto esposto conferma che la c.d. professio iuris, e cioè la facoltà di scelta del diritto, non viene affatto intaccata ma resta del tutto integra.

In conclusione, caro Lettore, la Sua successione, che in ipotesi si aprirebbe qui in Italia, dovrebbe essere regolata autonomamente dal diritto svizzero, indipendentemente dalle restanti circostanze, in forza del Trattato di Domicilio e Consolare del 1868.

Tuttavia, a scanso di equivoci e di difficoltà interpretative, Lei può comunque far ricorso alla professio iuris a favore del diritto elvetico da Lei prescelto, e ciò tanto in base al Reg. UE n. 650/2012, quanto alla normativa di diritto internazionale svizzera (art. 90 LDIP).
Io suggerisco sempre di farlo in ogni caso, a titolo prudenziale.

Infine per quel che riguarda l’imposta di successione, in linea di massimo, l’Italia applica il principio di territorialità, per il quale i beni del soggetto defunto residente in Italia saranno interamente tassati da parte del fisco italiano. Ed è questo il suo caso.
Viceversa, in caso di de cuius residente all’estero, sono soggette all’imposta di donazione e successioni solo i beni situati sul territorio della Repubblica Italiana.
Resta indifferente per l’Italia dove risiedono gli eredi a tal fine, mentre è utile dire che è prevista in Italia una franchigia sino ad 1 milione di euro per il coniuge e gli eredi in linea retta.

È, peraltro, possibile in alcuni casi una tassazione da parte di più Stati con notevole onere economico, poiché di norma le Convenzioni contro le doppie imposizioni non contemplano anche questo balzello. Anche qui suggerisco sempre di informarsi presso un fiscalista esperto.
Spero di aver soddisfatto la Sua necessità e La saluto cordialmente.

Markus W. Wiget
Avvocato