“Controesodati”, “Flat Tax” e “Impatriati”

Tasse agevolate anche per svizzeri che si trasferiscono in Italia

Caro Avvocato,

sono uno svizzero e leggo spesso la Sua rubrica legale e la trovo sempre interessante ed utile, anche se oramai da vari anni risiedo e lavoro in Svizzera.
Qui vive anche la mia famiglia, mentre i miei genitori risiedono tuttora in Italia e io li visito saltuariamente.
Ora però, sto valutando alcune proposte di lavoro che mi porterebbero a tornare in Italia ma mi chiedo se mi convenga.
E poi non so se sia la scelta giusta per i miei figli.
Ho letto, però, un po' di tempo fa di agevolazioni fiscali per gli stranieri (non solo sportivi) che vengono a vivere in Italia e volevo sapere se vi fossero condizioni particolarissime o se potessi usufruire anche io di questi vantaggi.

Le informazioni sono sempre un po' contradditorie anche perché mi pare la materia sia molto tecnica. Inoltre, non si riesce mai a capire bene se qualcosa è cambiato o meno con riguardo alla propria situazione.
Mi permetto allora di rivolgermi a Lei per sapere se questa normativa esiste ancora e se si applica a chi proviene dalla Svizzera.
Oppure mi conviene restare in Svizzera?

E rischio a vedere i miei genitori come residente in Svizzera?
Un grazie anticipato, è sempre un piacere leggerla.
(M.F. – Svizzera)


Caro Lettore,
concordo con Lei che le questioni che pone siano in parte molto tecniche e che sia un po' difficile districarsi nella “selva” di disposizioni legislative.
Raramente si trovano sulla stampa informazioni sufficienti per formarsi un orientamento preciso. Inoltre, il Legislatore italiano, purtroppo, ci “mette del suo” con continui interventi modificativi ed integrativi, per cui anche per noi professionisti non è facile.

Infine, il tema, per essere affrontato compiutamente, richiederebbe ben altre informazioni ma soprattutto pagine e pagine della Gazzetta Svizzera che non abbiamo…
Proviamo allora a dare qualche indicazione di massima almeno a livello normativo, sia fiscale che di residenza, per Lei e la Sua famiglia.

I provvedimenti legislativi che interessano sono i seguenti
- D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (c.d. “Legge Controesodo”) convertito con modifiche in L. 30 luglio 2010 n. 122 che agevolava il rimpatrio in Italia di docenti e ricercatori all’estero;
- L. 11 dicembre 2016 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio” 2017) che ha previsto una nuova “Flat Tax” applicabile a soggetti assai abbienti;
- D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”) che ha introdotto una tassazione agevolata per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia;
- D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) convertito con modifiche in L. 28 giugno 2019 n. 58, che ha rimodellato alcuni requisiti oggettivi e soggettivi del suddetto regime di favore;
- D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. “Decreto Fiscale”) convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019 n. 157, grazie al quale sono state eliminate alcune disuguaglianze create dal disallineamento normativo in base alla data di trasferimento;
- L. 30 dicembre 2020 n. 178 (“Legge Bilancio” 2021)
Invero, dei della “Flat Tax” dei “controesodati”, e dei provvedimenti volti ad agevolare il “rientro dei cervelli” avevamo già scritto sulla Gazzetta Svizzera nel 2017 e nel 2019.
Chiarito un po' il “quadro” nel quale ci muoviamo, vediamo per sommi capi le specifiche questioni e le novità più recenti anche alla luce di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate, fresca di pubblicazione (n. 33/E del 28 dicembre 2020).

La “Flat Tax”
L’art. 1, comma 152, della “Legge di Bilancio” 2017 ha introdotto un nuovo regime di tassazione forfettaria limitatamente ai redditi prodotti all’estero per soggetti che dispongono di grandi patrimoni all’estero (c.d. HNWI-High Net Worth Individuals), e che trasferiscono la loro residenza in Italia.

Si tratta di una novità rilevante nel panorama dei regimi fiscali in Italia assimilabile a quello dei “resident non domiciled” (c.d. res non dom) del Regno Unito.
La c.d. “Flat Tax” è infatti, una tassa sostitutiva fissa pari a € 100.000 applicabile a tutti i redditi esteri della persona fisica, con correlativa esenzione da IRPEF, IVIE e IVAFE e obblighi di monitoraggio.

Ciò laddove ricorrano le seguenti precise condizioni in capo all’interessato:
- che trasferisca la residenza fiscale in Italia;
- che non sia stato fiscalmente residente in Italia per 9 degli ultimi 10 anni dalla scelta;
- che versi regolarmente la tassa sostitutiva.
È indifferente che il soggetto sia italiano o straniero.

Del medesimo regime fiscale possono beneficiare anche altri membri della famiglia, versando anch’essi un’imposta sostitutiva ma inferiore, perché pari a € 25.000.
È evidente, invece, che tutti i redditi che il soggetto produrrà in Italia saranno tassati qui secondo le regole ordinarie.

Il regime speciale degli “impatriati”
L’originaria impostazione del 2010 sui “controesodati” ha subito vari sviluppi nel corso del tempo per approdare a quella degli “impatriati”.
Attualmente, per i lavoratori dipendenti, quelli assimilati e i lavoratori autonomi, è prevista una tassazione ridotta dei relativi redditi prodotti in Italia al 30% del loro ammontare complessivo, alle seguenti condizioni (art. 16, comma 1, “Decreto Internazionalizzazione”):
- che il contribuente non fosse residente in Italia nei 2 anni precedenti;
- che trasferisca la residenza in Italia con l’impegno a rimanervi per almeno 2 anni;
- che l’attività si svolga prevalentemente nel territorio italiano.
La cittadinanza in questo caso è indifferente.

Invece, in forza del comma 2, il beneficio in oggetto si applica solo ai cittadini UE ed agli stranieri di Stati extra – UE con i quali vi sia una Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) o un accordo sullo scambio di dati fiscali, e sempre che costoro:
- siano laureati e abbiano lavorato continuativamente (come dipendenti o autonomi) fuori dall’Italia negli ultimi 2 anni o più;
- abbiano studiato continuativamente fuori dall’Italia negli ultimi 2 anni conseguendo il titolo di laurea o una specializzazione.

Tali agevolazioni sono efficaci per 5 anni (quello del trasferimento ed i 4 anni successivi) ma decadono se ci si ritrasferisce all’estero prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisizione della residenza italiana.
Come ampiamente riportato dalla stampa specialistica e non, la disciplina è stata estesa come opzione dal “Decreto Crescita” anche agli sportivi professionisti con un modesto contributo (lo 0,5% dell’imponibile).
In sostanza, poi, a partire dal 2019 la percentuale di esenzione è stata portata dal 50% al 70% ma sarebbe stata applicabile solo ai soggetti che si fossero trasferiti in Italia dopo il luglio 2019.
Con il “Decreto Fiscale” gli effetti distorsivi sono stati rimossi prevedendo una decorrenza a partire dal 30 aprile 2019, anche se solo parzialmente. Ciò perché, chi si era trasferito prima di tale ultima data comunque potrà beneficiare solo di una detassazione del 50 % per 5 anni.

Sono poi possibili in base al “Decreto Crescita” ulteriori consistenti agevolazioni fiscali.
a) La detassazione del 50% per un ulteriore quinquennio per i lavoratori con un figlio minorenne o a carico, ovvero che acquistino in Italia un immobile di tipo residenziale.
b) La detassazione del 90% negli ulteriori 5 anni per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico.
c) La detassazione del 90% se il trasferimento di residenza avviene in centro o sud Italia, e cioè nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

La residenza fiscale
Non sono ovviamente in grado di valutare in concreto quale sia il regime fiscale per Lei più conveniente in assenza di dati specifici.
Quello che posso dirLe per certo, ribadendo quanto spiegato più volte su queste pagine, è che nella sua situazione attuale non vi sono rischi che l’Italia possa considerarla suo residente fiscale, solo perché si reca saltuariamente (o anche periodicamente) a visitare i suoi genitori.

Altre sono le condizioni richieste dal Fisco italiano (la residenza anagrafica, la permanenza per più della metà dell’anno solare, la dimora abituale o il centro dei propri affari ed interessi) che nel suo caso di residente in Svizzera, per di più con famiglia e lavoro stabile, non ricorrono.

* * *

Come vede, lo spettro delle agevolazioni fiscali è estremamente ampio e necessita di una pianificazione personalizzata ed attenta.
Nulla posso dire in merito ai figli ed all’opportunità di trasferire anche loro, trattandosi di una scelta che comporta anche chiare implicazioni personali ed emotive, e per ciò stesso insindacabili.
Viceversa confermo che tali agevolazioni sono applicabili anche alla Svizzera, agli svizzeri e a chi proviene dalla Svizzera.
In particolare quelle di cui all’art. 16, comma 1 del “Decreto Internazionalizzazione” non prevedono alcuna distinzione in base alla cittadinanza, mentre quelle di cui al comma 2 sì, ma la Svizzera rientra tra quei Paesi che hanno una CDI con l’Italia ed anche un accordo sullo scambio di dati fiscali, e dunque anche tali benefici sarebbero applicabili.
A questo punto, il prossimo passo – quello più coraggioso – spetta a Lei ma non prima di aver verificato in concreto con un professionista la convenienza economica e tutti gli aspetti fiscali coinvolti.

Un cordiale saluto

Avv. Markus Wiget