Cosa succede con la mia AVS se vivo e lavoro all’estero?

Chiunque viva e lavora all’estero e intende continuare a pagare i contributi all’AVS può aderire all’AVS/AI facoltativa. Ciò permette di evitare una significativa riduzione delle rendite.

La cosa migliore è spiegare le cose con esempi concreti. Prendiamo dapprima il caso del Signor A, collaboratore di un’impresa con sede a Rapperswil. Il suo datore di lavoro lo manda per tre anni in una filiale in Cina. Secondo le convenzioni di sicurezza sociale concluse tra la Svizzera e la Cina, il datore di lavoro continua a versare la propria quota alle assicurazioni sociali. Il Signor A è dunque ancora assicurato presso una cassa malati in Svizzera. Ed è ancora sottoposto alla previdenza professionale legale (2° pilastro). Egli continua così a ricevere degli assegni familiari svizzeri. In Cina, il Signor A deve presentare il certificato di distacco dalla sua cassa compensazione AVS: esso dimostra così che non è tenuto ad assicurarsi in Cina.

Ma cosa succede alla Signora B, la moglie del Signor A? Durante il loro soggiorno in Cina, essa si occupa dei loro due figli che dovrebbero frequentare la scuola elementare. Anche la Signora B può chiedere di continuare a versare contributi all’assicurazione AVS/ AI/IPG. A questo scopo, deve presentare una domanda d’adesione alla cassa di compensazione AVS del marito entro i sei mesi successivi al trasferimento all’estero.

La Signora B non potrebbe però continuare a versare contributi all’assicurazione obbligatoria se dovesse mettersi al servizio, durante il suo soggiorno in Cina, di un datore di lavoro la cui sede legale è in Cina. In questo caso, succederebbe come per tutte le persone attive che, contrariamente al Signor A, non sono state distaccate: essa può aderire all’AVS/AI facoltativa. Se lo facesse, potrebbe ricevere una rendita all’età del pensionamento come le persone assicurate in Svizzera. Ricominciando a lavorare e contribuendo all’AVS/AI facoltativa, la Signora B può colmare le sue lacune in materia di contributi ed evitare una riduzione significativa della propria rendita AVS. Anche qui, deve rispettare alcuni termini inoltrando la richiesta d’adesione nell’anno successivo alla sua uscita dall’assicurazione AVS/AI/ IPG obbligatoria.

L’ammontare del contributo all’AVS/AI facoltativa si calcola sulla base del reddito dell’attività lucrativa e/o dell’attività professionale indipendente. Dal 1o gennaio 2020, il contributo annuo all’assicurazione facoltativa raggiunge il 10,1% del reddito annuo. Per le persone che non svolgono un’attività lucrativa, l’importo dipende dal patrimonio e dagli eventuali redditi provenienti da rendite. Il contributo annuale minimo ammonta a 950 franchi.

La Cassa svizzera di compensazione (CSC), che versa le rendite AVS agli assicurati all’estero è inoltre responsabile dell’AVS/AI facoltativa. Troverete maggiori informazioni sull’argomento e le condizioni d’adesione su www.zas.admin.ch/ zas/fr/home.html (rubrica «AVS/AI facoltativa»).

Per ulteriori informazioni, vogliate scrivere a sedmaster@zas.admin.ch o chiamare il numero +41 58 461 91 11. (CdC)

Scoprire il mondo come cuoco svizzero: chiunque lavora all’estero dovrebbe chinarsi attentamente sulla sua previdenza. Foto: Keystone