Di ritorno da un paese terzo, si ha diritto ad un’indennità di disoccupazione?

«Sono una Svizzera all’estero che vive da due anni in un paese che non fa parte dell’UE/AELS: quali sono i miei diritti concernenti l’assicurazione disoccupazione se torno in Svizzera?»

Le persone che hanno svolto la loro ultima attività lucrativa in uno Stato che non fa parte dell’UE o dell’AELS – ossia un paese terzo – possono rivolgersi al loro ritorno in Svizzera all’ufficio del lavoro del loro comune di domicilio.

Avete diritto a un’indennità di disoccupazione (per la durata di 90 giorni) se adempiete alle seguenti condizioni: nel corso dei due anni che hanno preceduto l’iscrizione presso la cassa disoccupazione, avete lavorato almeno dodici mesi in un paese terzo (certificato di salario). Dovete inoltre confermare che avete avuto un impiego di almeno sei mesi in Svizzera. Per questo calcolo, questi sei mesi di lavoro in Svizzera devono anche, dal 2018, essere stati svolti entro un intervallo di due anni. Ciò significa dunque che nel corso dei due anni che hanno preceduto l’iscrizione, dovete aver svolto un’attività professionale in Svizzera per poter avere diritto a un’indennità.

Le persone che, durante il loro soggiorno all’estero, hanno lavorato per un’impresa la cui sede si trovava in Svizzera e hanno dunque versato i contributi all’assicurazione disoccupazione in Svizzera, beneficiano dello stesso trattamento delle persone che lavorano in Svizzera. (US)

Informazioni complementari: www.espace-emploi.ch

Il servizio giuridico dell’OSE fornisce informazioni generali sul diritto svizzero nei settori che concernono specificatamente gli Svizzeri all’estero. Esso non fornisce invece informazioni sul diritto straniero e non interviene nei contenziosi che oppongono delle parti private.