Doppia residenza, conversione o ritiro della patente?

Un caso con riflessi penali e l’Accordo Italia-Svizzera del 1975

Caro Avvocato,
mi rivolgo a Lei ed alla Sua rubrica per chiederle consiglio in una questione che mi riguarda personalmente.
Un po’ di tempo fa sono stato fermato dai vigili urbani per un’infrazione stradale. Pur essendo residente in Italia da vari anni ho esibito la mia patente svizzera. Infatti, anche se pago regolarmente le mie tasse in Italia, ho mantenuto una residenza di comodo in Ticino per ragioni affettive.
Dopo alcuni mesi ho ricevuto una ulteriore sanzione per non aver convertito la mia patente svizzera. Non me ne sono preoccupato più di tanto e nulla ho fatto.

Recentemente però sono stato fermato nuovamente dalla Polizia per una piccola violazione stradale e, senza pensarci, alla richiesta di fornire la patente ho consegnato sempre quella svizzera, l’unica in mio possesso. Il poliziotto mi ha subito chiesto da quanto fossi residente in Italia. Io preso dal panico, ho risposto che ero residente in Svizzera, cosa che in parte è vera.
L’agente, poi, ha insistito chiedendomi se fossi sicuro ed invitandomi a non dire il falso ed io ho risposto di sì.

Ora però mi è venuto il dubbio di averla fatta grossa. Se già una volta è risultato che io sono residente in Italia posso essere punito più gravemente questa seconda volta? Tenga presente che ho sempre pagato subito le multe senza discutere.

Cosa ne pensa? La ringrazio molto per il servizio che fa a tutti noi svizzeri e mi scuso se approfitto di questo spazio, sperando che la mia questione sia per tutti di interesse.
(M.S. – Prov. di Verona)

Risposta

Caro Lettore,
Il suo quesito, per quanto possa sembrare molto particolare, in realtà affronta numerose questioni che sicuramente possono ritenersi di interesse generale per i vostri lettori. Vediamole una ad una.

La doppia residenza
In primo luogo va detto che in Italia di norma non è consentito avere una doppia residenza.
Il che non vuol dire che ciò non accada, ma concettualmente ciò non è possibile in base alle norme del codice civile. Come abbiamo più volte scritto, la residenza è una questione di fatto.

In base all’art. 43 c.c. essa è il luogo dove il soggetto ha la sua dimora abituale, ed è evidente che questo, almeno nel suo caso, sembra essere pacificamente solo l’Italia. Si intende, infatti, come dimora abituale, il luogo dove si vive stabilmente.

Ovviamente se non si chiede la cancellazione dall’anagrafe comunale svizzera quando ci trasferisce, si può mantenere la residenza – anzi il domicilio secondo il diritto svizzero – nella Confederazione ma si tratta di un dato meramente formale.
Ebbene, anche in considerazione della normativa europea (Dir. 2006/126/CE) il Codice della Strada (CdS) italiano prevede ai fini del rilascio della patente l’ulteriore figura particolare della “residenza normale” in Italia (art.118-bis CdS). Essa si intende anche come il luogo in Italia ove una persona dimora abitualmente per almeno 185 giorni/anno (e sin qui nulla di anomalo), per interessi personali e professionali, o solo personali ma che rivelino stretti legami con il luogo in cui abita.
Vale anche il luogo in Italia ove il soggetto – che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio Economico Europeo – abbia interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente. Come si vede, ne risulta una disciplina che non esclude la sussistenza di una doppia residenza per i cittadini degli Stati membri UE o SEE.

La conversione della patente straniera ed i casi di ritiro
Il Codice della Strada italiano regola la possibilità e l’obbligo di conversione delle patenti straniere entro un certo termine, distinguendo però tra Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo da un lato, ed altri Stati dall’altro lato.
Per gli altri Stati non facenti parte della UE e del SEE, è applicabile l’art. 135 CdS, il quale consente di norma la possibilità di guidare con patente straniera, purché unita ad un permesso internazionale o a traduzione ufficiale in italiano ma a condizione che il soggetto non sia residente in Italia da oltre un anno.
Il soggetto che divenga residente in Italia può entro l’anno ottenere la conversione della patente di guida posseduta in quella italiana, senza esami integrativi ed a condizioni di reciprocità (art. 136 Cds).

Trascorso però più di 1 anno dall’acquisizione della residenza anagrafica senza che la patente sia stata convertita si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155 a € 625 (art. 126, c.11 CdS). In tal caso, si applica anche la sanzione accessoria del ritiro della patente ai fini della conversione d’ufficio. Sono comunque fatte espressamente salve le Convenzioni internazionali. Per gli Stati della UE o del SEE, la regolamentazione è diversa e più favorevole, ed è contenuta nell’art. 136-bis CdS.

In questo caso, il riconoscimento della patente straniera per chi acquisisca la residenza “normale” in Italia si ottiene automaticamente. Il titolare della patente di guida può richiedere anche la conversione in patente italiana con validità identica a quella straniera. Per l’ipotesi particolare di patenti straniere con validità illimitata, deve necessariamente essere richiesta la conversione entro i 2 anni dall’acquisizione della residenza. In caso contrario è prevista sempre la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155 a € 625 e quella accessoria del ritiro della patente ai fini della conversione d’ufficio, ma non si tratta della più grave ipotesi di guida senza patente.

L’Accordo Italo-Svizzero del 2015
La Svizzera non rientra i primi e, dunque, sarebbe applicabile la disciplina più rigorosa per gli Stati extra UE. In realtà, non rientra nemmeno tra questi ultimi, perché tra Italia e Svizzera vi è un Accordo del 4.12.2015 sul riconoscimento reciproco di patenti di guida, in vigore dall’ 11.6.2016. Tale Convenzione bilaterale disciplina in maniera autonoma la materia.

Conseguentemente:
Italia e Svizzera ai fini della conversione si riconoscono reciprocamente le validità di patenti di guida dei soggetti che stabiliscono la residenza sul territorio nazionale (art. 1) per “il concetto di residenza” si fa riferimento alle rispettive legislazioni nazionali (“residenza anagrafica” per l’Italia e “domicilio” per la Svizzera (art. 2).
in caso di acquisto di residenza in Italia la patente di guida svizzera ha validità 1 anno, ma senza limiti di tempo se il soggetto ha mantenuto la residenza svizzera pur “soggiornando” in Italia (art. 3) analoghe regole valgono all’inverso per la Svizzera in caso di patente italiana ma in questo caso non vi sono limitazioni temporali per la validità se dopo aver acquisito la residenza in Svizzera “rientra in Italia regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese” (art. 3) la conversione si può ottenere senza esami (art. 4)
È evidente come vi sia più di una somiglianza con la disciplina dettata dalla Direttiva 2006/126/CE, anche in tema di residenza.
Come noto, ai fini della conversione ci si deve rivolgere alla Motorizzazione civile in Italia ed agli Uffici Cantonali della circolazione stradale in Svizzera. Per quel che riguarda le sanzioni ogni Paese applicherà le proprie, e per l’Italia in caso di mancata conversione saranno irrogate quelle previste dall’art. 126 c. 11, con il ritiro della patente di guida come sanzione accessoria.

La falsa dichiarazione sulla residenza
Assai più grave appare invece la questione della dichiarazione sulla residenza.
Infatti, la condotta del soggetto che in Italia dichiara o attesta il falso ad un Pubblico Ufficiale è suscettibile di rimprovero penale ai sensi degli artt. 495 e 496 c.p., così come risultanti a seguito dell’ultima modifica del 2008. Il confine tra le due fattispecie, si distingue a seconda che la falsa dichiarazione o attestazione sia inserita in un atto pubblico, o meno.

Va detto che, per aversi reato, la falsa dichiarazione o attestazione deve avere ad oggetto l’identità o lo stato della propria o altrui persona. La giurisprudenza della Cassazione – in diverse occasioni – ha evidenziato come anche una falsa dichiarazione sulla residenza determini la violazione delle fattispecie indicate.
Il delitto è punito a titolo di dolo generico, e consiste nella coscienza e volontà di alterare un dato personale, con la consapevolezza di trarre in errore il Pubblico Ufficiale.
Orbene, è naturalmente possibile sostenere nel suo caso che la dichiarazione non fosse falsa ma solo parziale, (seppur fuorviante), perché in realtà una formale residenza in Svizzera sussiste ed è dimostrabile, anche documentalmente.
Si tratterà di capire – in fatto – se è sostenibile che in Italia Lei si limiti a “soggiornare” secondo la Convenzione bilaterale italo-svizzera 2015.
Tuttavia, è comunque probabile che l’agente di polizia abbia anche trasmesso una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, anche perché potrebbe avere appurato facilmente la circostanza della residenza in Italia. Ed infatti, nutrendo qualche sospetto sulla Sua condizione, la aveva avvertita in merito alle conseguenze relative ad una falsa dichiarazione.

Magari non accade nulla ma è più saggio in questi casi prepararsi al peggio!
Avvocato Markus W. Wiget

rubrica legale