Essere disoccupato al ritorno in patria dopo un soggiorno in uno Stato terzo

Dal 1º luglio 2018 sono state modificate le regole per la disoccupazione

Le persone che sono tornate in patria dopo un soggiorno in un paese fuori dall’UE/AELS potevano pretendere indennità di disoccupazione in Svizzera, nella misura in cui avevano lavorato 12 mesi negli ultimi 24 mesi, indipendentemente dal paese dove avevano esercitato la loro attività. Dal 1. luglio 2018 si applicano regole modificate.

Quando un cittadino o una cittadina svizzera rientrano in patria provenendo da un paese che non fa parte dell’UE/AELS, egli o ella possono, in caso di disoccupazione, iscriversi alla disoccupazione nell’anno che segue il suo ritorno. L’esigenza più importante per poter pretendere indennità di disoccupazione è che l’iscrizione alla disoccupazione avvenga al più tardi dodici mesi dopo il ritorno in patria. La persona richiedente deve inoltre essere in possesso di un attestato emesso dal datore di lavoro che confermi che ha lavorato almeno 12 mesi negli ultimi 24 mesi. Se questi 12 mesi di lavoro sono stati effettuati in Svizzera, la persona potrà pretendere un’indennità di disoccupazione. In questo contesto i regolamenti restano invariati.
Nuovo è l’obbligo di affiliarsi e pagare i contributi per i rimpatriati che abbiano lavorato durante almeno 12 mesi all’estero. Essi dovranno inoltre giustificare di aver esercitato durante sei mesi un lavoro stipendiato in Svizzera e questo nell’ambito del termine dei 24 mesi.
Le persone che abbiano lavorato più di un anno e mezzo all’estero devono al loro ritorno lavorare almeno sei mesi in Svizzera prima di poter far valere una qualsiasi indennità di disoccupazione. Questo nuovo regolamento può provocare difficoltà ad alcuni rimpatriati. È quindi consigliato prevedere una riserva finanziaria.

Tre esempi che spiegano la nuova legislazione in vigore

Esempio 1:
La signora Meier lavora da otto mesi in Sudafrica. Prima della sua partenza lavorava in un albergo svizzero. Al termine degli otto mesi passati in Sudafrica rientra in Svizzera. Per il momento non ha ancora ritrovato un lavoro. Potrà pretendere un’indennità di disoccupazione?
Risposta: Sì, nella misura in cui la signora Meier può giustificare di aver esercitato durante dodici mesi un’attività soggetta a contributi in Svizzera. Ella dovrà tuttavia inoltrare la sua domanda di indennità di disoccupazione nei quattro mesi successivi al suo rientro per non superare il limite dei 24 mesi.

Esempio 2:
Avendo lavorato 30 anni come insegnante, la signora Dupont decide di fare un viaggio attorno al mondo. Durante un anno essa visita l’America del Sud e si installa per finire in Argentina, dove accetta un posto di insegnante. Dieci mesi dopo è di ritorno in Svizzera alla ricerca di un posto di lavoro. Al suo ritorno la signora Dupont risponde alle nuove condizioni della legge sulla disoccupazione?
Risposta: No, poiché durante gli ultimi 24 mesi, la signora Dupont non ha esercitato un lavoro salariato su un periodo abbastanza lungo. Ella potrebbe far valere un’indennità di disoccupazione soltanto se avesse lavorato 12 mesi in Argentina e potrebbe inoltre, prima o dopo il suo ritorno, dimostrare un lavoro di sei mesi in Svizzera.

Esempio 3:
Il signor Müller lavora da tre anni in Brasile. Egli decide di rientrare in Svizzera. Fatica a trovare un posto di lavoro. Può pretendere una prestazione dell’assicurazione disoccupazione?
Risposta: No, non subito. Al suo ritorno e prima di fare una domanda di indennità di disoccupazione, il signor Müller dovrà esercitare entro il termine di un anno un’attività di sei mesi soggetta a contributi in Svizzera.

Le basi legali
Le modifiche sono state effettuate sulla base dell’applicazione dell’”iniziativa popolare contro l’immigrazione di massa” (art. 121b della Costituzione federale). L’articolo prevede tra l’altro la restrizione dei diritti alle prestazioni sociali, alle quali potrebbero aver diritto gli immigrati in Svizzera. Nell’ambito dell’applicazione di questa disposizione costituzionale, la legge sull’assicurazione disoccupazione è pure stata modificata per quanto concerne gli Svizzeri fuori da un paese dell’UE/AELS che tornano in patria e possono far valere indennità giornaliere da parte dell’assicurazione disoccupazione.