La residenza fiscale in Svizzera quando conviene? Il caso dei “globalisti”

Caro Avvocato,

sono doppio cittadino svizzero e italiano e la leggo sempre con grande interesse perché spesso i temi riguardano anche me o i miei figli (e non parlo solo della successione!)
Spesso ha affrontato le tematiche fiscali con riferimento alla residenza, al monitoraggio, ai vari scudi e ultimamente anche ai benefici fiscali in Italia per chi rientra o si trasferisce qui.

Ecco, io nell’arco della mia vita lavorativa ho raggiunto un discreto benessere, ma obiettivamente oggi mi vedo “tartassato” nel vero senso della parola dal Fisco italiano. Non ho nemmeno più le energie di una volta per lavorare come un tempo, e vorrei invece ottimizzare il trattamento fiscale dei miei redditi (leggi “risparmiare”).
Tra le varie tematiche fiscali da Lei trattate mi pare che non si sia mai occupato del fisco svizzero e della sua convenienza.

Ho saputo, ad esempio, che vi sono dei casi in cui si può trattare con il fisco svizzero l’importo della tassazione, ed addirittura che si possa concordare un forfait.
È vero? E perché non ne ha mai scritto? Se così fosse prenderei in seria considerazione la possibilità di trasferirmi.

Spero in una Sua cortese risposta che ritengo interessi anche altri nostri concittadini.

La ringrazio sentitamente.
C.F. (Milano)


Caro Lettore,
la Sua lettera è spiritosa ed interessante al tempo stesso. Non so quanto siano serie le intenzioni che manifesta di trasferirsi in Svizzera ma le rispondo volentieri – anche a beneficio di altri nostri fortunati Lettori che fossero interessati.
In effetti, non mi sono quasi mai occupato direttamente di aspetti del fisco svizzero. Mi bastava quel poco che avevo capito di quello italiano… Le rare volte che ne abbiamo scritto, è stato in relazione ad aspetti fiscali e tributari italiani.
Vediamo allora di offrire qualche informazione in sintesi sulla tassazione in Svizzera.

L’imposizione fiscale ordinaria
La regola in Svizzera è quella per cui il contribuente subisce l’imposizione fiscale sia sulla sostanza posseduta, sia sul reddito generato nel periodo fiscale di riferimento.
Emerge subito una prima differenza rispetto all’Italia, ove di norma si tassa solo la ricchezza prodotta, e cioè il reddito conseguito. Infatti, la Svizzera sottopone a tassazione anche il patrimonio del soggetto, sia per i beni immobili, sia per i beni mobili come il denaro o i titoli.
Naturalmente, poi, la particolare struttura costituzionale svizzera prevede imposte sia federali, sia cantonali, sia comunali ma non entriamo in tale dettaglio in questa sede.
Il regime fiscale svizzero, sempre parlando in termini generali e a certe condizioni, è abbastanza favorevole al contribuente rispetto a quello italiano.
Tale valutazione, comunque, richiede particolare competenza ed attenzione, come sempre consigliamo su queste pagine.

La tassazione “globale”
Una considerevole eccezione al principio generale appena descritto è rappresentata in Svizzera dalla tassazione “globale” o “forfettaria” e ha origini che risalgono storicamente a oltre un secolo fa.
Essa riguarda alcune persone fisiche che, in base alla normativa fiscale svizzera, beneficiano di una tassazione unicamente sul c.d. “dispendio”, e cioè sul loro tenore di vita, indipendentemente dal reddito, soprattutto quello conseguito all’estero.
Si tratta di un regime particolare rivolto ai c.d. HNWI (High Net Worth Individuals), e cioè a soggetti facoltosi o abbienti, che in ragione del criterio di tassazione sono detti anche “globalisti”.

Immagino che la Sua lettera facesse riferimento proprio a questa figura, del tutto simile peraltro, a quelle del Regno Unito (i c.d. Res Non – Dom) o anche a quelle recentemente introdotte in Italia – delle quali ci siamo espressamente occupati nel recente passato sulla Gazzetta.
Ovviamente, per godere di tale regime di favore sono previste condizioni particolari, sia soggettive sia oggettive. E qui cominciano le note dolenti.

Infatti, per la disciplina svizzera (LAID – Legge Federale sull’Armonizzazione delle Imposte Dirette dei Cantoni e dei Comuni, LIFD – Legge Federale sull’Imposta Federale Diretta, e indicazioni non vincolanti AFC – Amministrazione Federale delle Contribuzioni)
- da un lato, del beneficio possono usufruire solo i cittadini stranieri,
- dall’altro lato, è assolutamente necessario che il soggetto non svolga attività lucrativa in Svizzera.
Ulteriore requisito richiesto è il trasferimento della residenza fiscale in Svizzera per la prima volta o dopo un’assenza di 10 anni.
In sostanza il “globalista” non deve essere svizzero, deve acquisire la residenza in Svizzera ma non deve operare nella Confederazione.
Va, però, detto che è possibile in teoria godere del regime fiscale di favore lavorando per una società con sede in Svizzera, purché l’attività lavorativa sia effettivamente svolta integralmente all’estero.

Il requisito della cittadinanza e della residenza fiscale
Mentre il requisito della cittadinanza straniera di norma non pone particolari problemi, quello della residenza (rectius domicilio) fiscale in Svizzera, e cioè l’assoggettamento illimitato nella Confederazione o nel Cantone, è assai più complesso. Essa ricorre allorquando il soggetto vi ha un domicilio o una dimora fiscale.
Infatti, il domicilio fiscale in Svizzera si ha se vi si risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, la dimora fiscale, invece, se vi si soggiorna per minimo 90 giorni senza interruzioni apprezzabili.

Occorre, infine, il permesso di dimora “B”, il quale a sua volta è condizionato alla disponibilità di mezzi economici e finanziari sufficienti al proprio sostentamento senza gravare sulle casse sociali e sanitarie svizzere, e senza assenze superiori a 6 mesi consecutivi.
La tassazione forfettaria si ottiene mediante espressa richiesta all’autorità fiscale ed a seguito di accordo con la stessa sull’importo delle tasse annuali da versare in base al dispendio, ma da verificare anno per anno.

La base di calcolo è data dalle spese annuali per il mantenimento del tenore di vita del contribuente e delle persone a suo carico, sostenute in Svizzera ed all’estero. Inoltre sono previsti poi vari termini di paragone e un minimo pari a 400.000 Franchi svizzeri a livello federale, oltre ad un importo spesso analogo anche a livello cantonale.
Esiste, poi, anche la possibilità di un regime forfettario attenuato o “globale modificato”.
Anche qui la valutazione per accedere a tali benefici richiede cautela ed esperienza specifica in materia, per la complessità delle variabili e dei calcoli.

Conclusione
Come avrà capito, la tassazione forfettaria è un’eccezione della quale, in base ai dati che ci ha fornito, ritengo Lei non potrà godere.
E ciò per l’assenza di due requisiti principali, o quantomeno di certo per quello della cittadinanza straniera, poiché per la Svizzera Lei resterà esclusivamente cittadino elvetico, anche nel caso la sua attività lucrativa restasse localizzata in Italia o comunque al di fuori dei confini svizzeri.
La misura, viceversa, potrà interessare qualche altro nostro lettore mono-nazionale italiano o cittadini UE (che godono di interpretazioni meno rigide rispetto ai cittadini extra-UE)

Ciò di per sé non esclude che Lei possa usufruire di vantaggi diversi da parte della normativa fiscale svizzera, in caso trasferisca la Sua residenza nella Confederazione.
Sul punto potrà fare sicuramente qualche approfondimento adeguato alla Sua situazione particolare con l’aiuto di professionisti qualificati.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, e auguro a Lei ed a tutti gli amici di Gazzetta Svizzera una Buona Pasqua.

Avv. Markus Wiget