L’ora della resa dei conti? La legge svizzera d’attuazione (LSAI)

Per lo scambio automatico di informazioni

Egregio Avvocato, ho sempre vissuto in Italia ma ho da tempo un modesto conto in Svizzera sul quale ora ricevo la pensione e che utilizzo per le mie spese personali quando sono in vacanza sulle splendide montagne dell’Engandina. Dallo stesso poi pago anche le spese condominiali di un piccolo appartamentino che posseggo da molto tempo. Ora ho ricevuto un lungo e complicato papiro dalla mia banca che mi informa dello Scambio Automatico di Informazioni – SAI, intimandomi anche a compilare alcuni dati, o a correggere quelli in loro possesso ed a fornire il NIF – numero di identificazione fiscale. Mi aiuti a capire, cosa devo fare? Sono obbligato a rispondere? E dove si richiede questo numero fiscale? Sono tentato di buttare tutto nel cestino ma mia moglie mi ha consigliato di scrivere a Lei. Attendo ora speranzoso Sue cortesi ed illuminanti indicazioni. Un Cordiale Saluto ed un grazie anticipato.
(D.B. – Napoli)

Risposta
Caro Lettore, grazie della fiducia che ripone in questa piccola – ma spero utile – rubrica legale e cercherò dunque di essere all’altezza delle Sue aspettative. In realtà, il quesito che Lei pone è abbastanza semplice e di particolare attualità, basta non farsi prendere dal panico. Posso quindi subito tranquillizzarLa, e Le rispondo nel dettaglio.
La questione è molto tecnica e ne hanno parlato spesso i quotidiani svizzeri ma anche quelli più specializzati italiani. Si tratta in sostanza delle comunicazioni previste per le banche svizzere in base alla Legge Federale sullo Scambio Automatico Internazionale di Informazioni di Natura Fiscale del 18.12.2015 (LSAI) che disciplina in modo organico la materia, entrata in vigore parzialmente il 27.5.2016 ed il 1°.1.2017.

Quali sono le basi legali?
La LSAI regola l’attuazione dello scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra la Svizzera ed uno Stato Contraente secondo
a) l’Accordo multilaterale tra autorità fiscali amministrative competenti del 29.10.2014 firmato a Berlino e relativo allo scambio automatico di informazioni;
b) altri accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni; salve specifiche deroghe.

Cosa prevede la legge?
Il provvedimento fornisce una serie di definizioni e tra queste quella del “numero di identificazione fiscale” (NIF) estero che, per chi è residente in Italia, null’altro è che il famigerato Codice Fiscale! Inoltre, definisce i soggetti bancari interessati alla normativa ed i concetti di “conto” (preesistente, nuovo, di importo rilevante e non-rilevante) nonché lo “standard comune di comunicazione di informazioni “(SCC), ovvero il common reporting standard (CRS) previsti dalle Convenzioni OCSE.

Cosa disciplina in concreto?
In sostanza la LSAI contiene i diritti e gli obblighi degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di dati. Inoltre, essa precisa gli obblighi di adeguata verifica di clienti, cui devono essere sottoposti nuovamente anche i conti preesistenti, – entro 1 anno se di valore importante (cioè superiore al milione di franchi) – ovvero entro 2 anni se di importo non rilevante (cioè inferiore al milione di franchi) a partire dall’applicazione dello scambio automatico di informazioni con lo Stato Contraente. In particolare, la banca deve determinare la residenza fiscale dei propri clienti, nessuno escluso fornendo poi all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) le informazioni relative ai titolari di conti con residenza fiscale in un Paese oggetto di comunicazione. Tra questi Paesi rientra anche l’Italia e quindi tutti i correntisti con residenza fiscale italiana. A partire dal 2018 questi dati verranno trasmessi dal Fisco svizzero alle autorità fiscali italiane e di altre nazioni con i quali sussistono accordi.

Quali dati verranno trasmessi?
Se sulla base di indizi specifici (numero di telefono, indirizzo di corrispondenza, residenza) sussiste il dubbio che il cliente risiede, ad esempio in Italia, la banca ne chiederà espressa conferma, inviando un modulo (quello che lei ha ricevuto, presumo). La banca, poi, fornirà al Fisco svizzero
- i dati personali del titolare del conto (nome e cognome, data di nascita, indirizzo, stato di residenza fiscale e NIF – codice fiscale)
- informazioni sul conto (numero, saldo a fine anno, redditi da investimenti, dividendi, ecc.)
- nome della banca stessa.
L’utilizzo è destinato a fini fiscali ed è previsto l’obbligo del segreto per chi tratta i dati.

Ci si può opporre all’invio di dati?
Il cliente ai sensi dell’art.6 LSAI gode dei diritti previsti dalla Legge Federale sulla Protezione dei Dati (LPD) del 19.6.1992 e successive modifiche, ma i soggetti interessati possono solo far valere (art.19) un diritto di accesso ai dati ed esigere la rettifica di dati inesatti per errore di trasmissione. Non è previsto il blocco della trasmissione di dati (se non in casi eccezionali che di norma non ricorrono).

Conclusioni
E dunque, caro Lettore nulla da preoccuparsi per la comunicazione in sé. Come detto si tratta di una informativa della banca sulla prossima trasmissione dei dati all’Italia, suo Paese di residenza fiscale, nonché della richiesta del Suo Codice Fiscale. Piuttosto sorge il dubbio che i Suoi beni in Svizzera, in particolare il conto corrente (e forse anche l’immobile) non siano stati denunciati al Fisco Italiano. In tal caso spero che si sia affrettato ad aderire alla Voluntary Disclosure-bis che scade il 31.7.2017 e per la quale alla data in cui andiamo in stampa non risulta ancora alcuna proroga. A Lei e tutti i lettori una buona ripresa “settembrina”

Avvocato Markus W. Wiget

rubrica legale