Pensione svizzera e residenza fiscale italiana

Che cosa va dichiarato?

Egr. Avv.
La contatto per sottoporLe il mio caso specifico formulando la seguente domanda: “Sono cittadina italo/svizzera, sposata da 46 anni ca. con un cittadino italiano.
Dal gennaio 2016 siamo pensionati dalla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra. Attualmente da tale data viviamo in Italia, dove abbiamo la nostra residenza abituale”. Premetto che la pensione di entrambi viene regolarmente versata su un conto corrente svizzero, che abbiamo da anni.
I nostri figli e nipoti vivono in territorio elvetico, dove noi ci portiamo spesso.
Il motivo della mia domanda è la seguente:
Ho contattato diversi patronati nella zona, i quali asseriscono che la nostra pensione non deve essere dichiarata ai fini fiscali. La quale cosa mi sembra molto curiosa!
A tal punto, al fine di non incorrere in sanzioni, La prego gentilmente volermi fornire dettagli esaurienti in merito.
In attesa di un Suo riscontro, anticipatamente ringrazio e porgo distinti saluti.
(D.P.P.A.M. – Prov. di Frosinone)

Risposta

Carissima Lettrice,
ho ricevuto con un po’ di ritardo la Sua missiva, perché inviata non alla Gazzetta Svizzera ma, ancor più stranamente, al vecchio indirizzo di Studio.
Fortunatamente, il custode è persona fidata ed anche a distanza di anni conserva sempre in maniera scrupolosa la posta a me indirizzata che, di tanto in tanto, passo a ritirare. Mi auguro che Lei e Suo marito possiate ricevere questo numero della Gazzetta Svizzera in tempo utile per le vostre valutazioni (ma in ogni caso le ho anche scritto separatamente). E veniamo ora al quesito che mi ha posto. Devo dirle che la Sua domanda è chiara ma la risposta non potrà esserlo altrettanto, in quanto mi manca qualche elemento indispensabile per un’indicazione certa e definitiva, o esauriente come chiede Lei.
Infatti, Lei scrive di vivere in Italia dal gennaio 2016 e di avere qui la sua residenza abituale ma non risulta dove vivevate prima e se avevate il domicilio in Svizzera.
Inoltre, mi riferisce che siete pensionati della Cassa di Compensazione Svizzera di Ginevra ma non mi specifica che tipo di pensione percepisce dalla stessa e se avete altri redditi o meno in Svizzera (ad esempio, da locazioni di immobili o da investimenti di capitali).
Infine, non sappiamo se avete mai avuto in passato residenza in Italia, anche prima del 2016.
Proverò allora a dare una risposta multipla, sperando di cogliere nel segno, o almeno di avvicinarmi il più possibile a fornirle i suggerimenti di cui ha bisogno.

Residenza fiscale

Innanzitutto, come tante volte spiegato su queste pagine, ai sensi dell’art. 43 del codice civile la residenza in Italia (che in Svizzera è equivalente al domicilio, mentre in Italia quest’ultimo ha diverso significato) è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Essa in base al TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. modifiche) comporta di norma la sottoposizione del soggetto alla tassazione italiana di tutto il suo reddito, ovunque esso sia prodotto (worldwide taxation principle). Il principio soffre alcune limitate eccezioni introdotte recentissimamente delle quali diremo oltre.
Sempre ai sensi del TUIR (art. 2) è considerato fiscalmente residente in Italia il soggetto che per la maggior parte dell’anno (più di 183 giorni, anche non continuativi): o risulti avere in Italia il domicilio o la residenza, ovvero sia semplicemente iscritto all’anagrafe comunale.
L’iscrizione all’anagrafe comunale italiana peraltro costituisce presunzione di soggezione al fisco italiano, con notevoli problemi interpretativi in caso di trasferimento effettivo all’estero e di mancata cancellazione.
In base alla normativa fiscale italiana, poi, il soggetto fiscalmente residente in Italia, oltre al versamento delle tasse ha anche altri obblighi. Infatti, come noto, i contribuenti italiani devono compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale per quello che riguarda tutte le disponibilità e gli investimenti all’estero.

Pensione e AVS/AI

Per quanto riguarda la pensione dobbiamo fare un distinguo. In effetti, nella previdenza svizzera abbiamo i famosi “tre pilastri”:

il “primo pilastro svizzero” è quello statale volto ad assicurare la sussistenza di base,
il “secondo pilastro svizzero” è un capitale o una rendita pensionistica,
il “terzo pilastro svizzero” è assimilabile ad un’agevolazione di natura fiscale di cui può beneficiare solo chi risiede in Svizzera.
La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976 (art. 19) fa riferimento alle remunerazioni, comprese le pensioni, pagate dallo Stato contraente o sua emanazione, da enti locali o da entità di diritto pubblico (persone giuridiche o enti autonomi), a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, affermando che sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. L’AVS, che risale agli anni ’20 del secolo scorso, rientra nel “primo pilastro svizzero” ed è oggi solo obbligatoria, mentre era facoltativa per chi viveva o si trasferiva all’estero.
Anche se non la ricomprendeva all’epoca espressamente, la Cassa Svizzera di Compensazione è un ente di diritto estero e determina il diritto alle rendite, i relativi importi, gestisce le rendite in maniera del tutto autonoma.
In realtà, l’AVS/AI, già solo per la sua struttura, non dovrebbe potersi parificare né ad un investimento né ad un’attività finanziaria, in quanto il soggetto, pur versando dei contributi, non accumula un capitale, né ha diritto alla Sua restituzione, ma può solo sperare di ricevere a tempo debito una rendita pensionistica. Né più, né meno come in Italia con l’INPS.

Molti nostri concittadini percepiscono questa rendita mentre si trovano all’estero, o sin dal principio o perché poi si trasferiscono all’estero.
E ciò può avvenire anche per chi si trova in Italia ma, in tal caso, sono possibili due diverse modalità.

In un primo caso, la pensione viene pagata su di un conto corrente in Italia, tramite la Banca Popolare di Sondrio, la quale opera in funzione di “sostituto d’imposta” trattenendo il 5% che viene poi riversato allo Stato Italiano; Tali rendite notoriamente non formano oggetto di denuncia fiscale da parte dei beneficiari, sulla scorta di una disposizione contenuta nella risalente L. 30.12.1991 n. 413 (per il testo completo rinviamo alla Gazzetta Svizzera di Giugno 2015). Questa modalità di percezione della pensione era perfettamente legittima e non doveva nemmeno essere oggetto di Voluntary Disclosure in base alla Legge 186/2014.
Viceversa, nel caso la corresponsione della rendita, avvenga con il pagamento della pensione su conto corrente estero, esso obbliga il beneficiario innanzitutto a rispettare gli obblighi del monitoraggio fiscale e, pertanto, comporta la compilazione del Quadro RW nella dichiarazione dei redditi annuali.
Chi non lo ha fatto è passibile delle relative sanzioni economiche, poteva e può tuttora avvalersi della speciale procedura di emersione della Voluntary Disclosure (versione 2.0). Vi è poi anche il problema del reddito. L’AVS/ AI, infatti, come altre prestazioni previdenziali, può costituire un reddito pensionistico tassabile in via esclusiva (se il soggetto non ha altro reddito) o in aggiunta ad eventuali altri redditi che il beneficiario percepisca.

La tipologia e l’entità del problema è valutabile solo caso per caso e non può farsi un discorso a tavolino.
Come abbiamo visto, l’esenzione dall’indicazione della rendita AVS prevista dalla L. n. 413/1992 varrebbe solo per le pensioni pagate in Italia.
Tuttavia, in sede applicativa della L. n.186/2014 sulla prima Voluntary Disclosure, la Circolare n. 30/E dell’Agenzia delle Entrate datata 11.8.2015 aveva ritenuto tale norma di portata generale, e dunque applicabile anche al pagamento all’estero la tassazione sostitutiva del 5% sull’imponibile delle rendite pensionistiche.
Ciò è sicuramente ancora possibile ma i problemi non possono ritenersi risolti definitivamente.

Regolarizzazione e Voluntary Disclosure-bis

Nel caso in cui la residenza in Italia fosse stata acquisita effettivamente solo nel 2016, siete ancora in tempo – anche se al limite - per regolarizzare la vostra posizione senza alcuna sanzione. Infatti, la disponibilità del conto ed eventuali redditi vanno regolarmente dichiarati al Fisco italiano nel 2017 con la dichiarazione dei redditi relativa al 2016.
Se invece la Vostra situazione di residenti potesse essere collocata anteriormente al Gennaio 2016 sarebbe necessario valutare più nel dettaglio, perchè potrebbe essere indispensabile ricorrere alla Voluntary Disclosure-bis introdotta dalla L. n.225/2016. Come sapete, sempre perché ne abbiamo riferito sulla Gazzetta Svizzera, i termini per denunciare le irregolarità sono stati riaperti e si chiuderanno al 31 luglio 2017.

La Flat Tax
Come poi ben sanno tutti i nostri attenti lettori, recentemente con L. n.232/2016 e successivo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate in data 8.3.2017, è stata introdotta anche in Italia una disciplina simile a quella di altri Paesi europei – come quella per i c.d. Res non Dom in Gran Bretagna o altre affini – volta a beneficiare una serie particolare di soggetti e ad attrarli verso l’Italia. Si tratta dei c.d. HNWI - High Net Worth Individuals, dei quali abbiamo lungamente dissertato nell’ultimo numero della Gazzetta Svizzera.
Ebbene, anche qui, a seguito delle precisazioni contenute nella Circolare n.17/E del 23.52017 emanata dall’Agenzia delle Entrate contemporaneamente al nostro ultimo numero di Giugno, sono stati chiariti numerosi aspetti. Ad esempio: possono avvalersi della disciplina anche coloro (italiani o stranieri) che erano residenti in territori black-list (o a fiscalità privilegiata, che dir si voglia), rientrano nei benefici anche i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero, il requisito temporale che richiede che il soggetto non sia stato residente in Italia nove degli ultimi dieci anni, va inteso come arco temporale di 10 periodi d’imposta, nel quale il soggetto sia stato residente all’estero per almeno 9 anni che possono anche non essere consecutivi, e sono fatte salve le Convenzioni contro le doppie imposizioni (come quella fra Italia e Svizzera del 1976)
Se Lei e Suo marito rientraste nella previsione legislativa ed aveste tutti i requisiti in oggetto, potreste avvalervi di tale beneficio, e sempre che sia anche conveniente da un punto di vista economico, vista l’entità della flat tax non proprio economica (€. 100.000).
Come vede, cara Lettrice, le questioni non sono semplici ed un piccolo elemento di fatto può far propendere per l’una o l’altra soluzione.
In questi casi il mio consiglio è sempre di rivolgersi ad un professionista che si occupi della materia fiscale. Magari hanno ragione i patronati ma per essere sicuri e dormire tra due guanciali io, al suo posto, mi affiderei a qualcuno che sia ben esperto e che sappia muoversi nella “selva oscura” delle norme e circolari che popolano oramai in ogni settore la nostra vita quotidiana.
E con questo auguro a Lei ed a tutti i nostri Lettori una buona estate – anche se viene annunciata come “caldissima”. Speriamo di respirare un po’, per riprendere tutti con buona lena a Settembre dopo il meritato riposo estivo.

Avvocato Markus W. Wiget

rubrica legale