Posso rinunciare alla rendita AVS?

Buongiorno,
sono una cittadina italiana residente dal 2012 in Svizzera. Ricevo una pensione dall'Italia (INPS) e sono iscritta all'Assicurazione LAMAL. Quando sono arrivata in Svizzera ho dovuto pagare per 3 anni l'AVS (non avendo ancora raggiunto per la Svizzera l'età pensionabile). Ora mi è stato comunicato l'importo della rendita che andrei a percepire, circa 150 CHF. Vista l'esigua cifra vorrei rinunciare a tale rendita, mantenendo però l'Assicurazione LAMAL, la quale mi verrebbe tolta a fronte di un'iscrizione ad altra Cassa Malati più cara.

La domanda è come posso fare per rinunciare, sempre che sia possibile?
Vi ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
T. G.


Gentile Signora,

Le nostre rubriche sono riservate ai lettori della Gazzetta Svizzera che contribuiscono mediante piccole donazioni a questa opera, condotta da un gruppo di volontari tra i quali i due sottoscritti.

Rispondiamo eccezionalmente alla sua domanda perché il problema è identico per cittadini svizzeri o doppi nazionali che si trovano nella stessa situazione: ritorno in Svizzera dall’Italia con una pensione INPS e con diritto anche ad una pensione AVS, avendo contribuito prima del, oppure come Lei, dopo il rientro in Svizzera. Per equità la invitiamo pertanto a farci avere un suo contributo sul conto corrente postale svizzero 69-7894-4, IBAN CH84 0900 0000 6900 7894 4, intestato ad Associazione Gazzetta Svizzera.

L’ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ci ha fornito le seguenti informazioni sulla situazione valida a partire dalla firma degli accordi bilaterali CE-Svizzera nel 2001:
In linea di principio i pensionati sono assicurati contro la malattia nello Stato dal quale ottengono una pensione (Art. 24 del regolamento CE 883/2004). Finché vivono in Svizzera e godono di una pensione italiana, ma non di una pensione svizzera, continuano ad essere assicurati contro la malattia grazie alla pensione italiana. Ottengono le stesse prestazioni come se fossero assicurati in Svizzera.
I pensionati sono invece in linea di principio assicurati nello stato di residenza non appena godono di una pensione di questo stato (Art. 23 regolamento 883/2004). L’importo della pensione e la durata di contribuzione non importano, quindi anche pensioni molto modeste generano l’obbligo di assicurarsi nello stato di residenza.

Lei sa già tutto questo, l’abbiamo precisato per i lettori della Gazzetta Svizzera che invece spesso non sono al corrente di queste regole. In caso di pensioni svizzere modeste, infatti la pensione AVS può essere decisamente più bassa della del maggior costo dell’assicurazione malattia svizzera.
Ecco che arriviamo al Suo problema. L’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ci dà le seguenti informazioni:
Secondo l’art. 23 della parte generale della legge sulle assicurazioni sociali svizzera, la rinuncia all’AVS può realizzarsi soltanto se nessun diritto degno di protezione di altre persone o assicurazioni viene leso. Vanno considerati pure gli interessi degli enti assicuratori italiani. Una rinuncia deve essere presentata per iscritto alla propria Cassa di Compensazione e ha solo valore per il futuro. La rinuncia sarà solo concessa se gli enti di previdenza e l’assicurazione malattia italiana diano il loro benestare.

Pare che qui ci sia un problema: gli enti italiani preposti sono lentissimi a rispondere, e le pratiche rimangono spesso aperte per diversi anni.
Determinante per generare l’obbligo di assicurazione in Svizzera è la riscossione effettiva della rendita AVS. Non è sufficiente semplicemente aver diritto ad una rendita. Questo fatto ha effetto per le persone che rinviano l’inizio della rendita fino ad un massimo di 5 anni: in questo caso si può restar assicurati in Italia per questa durata. Siccome la rendita AVS viene erogata soltanto su richiesta non c’è obbligo di assicurazione per chi ancora non la riceve.

Ci sono quindi le seguenti possibilità:
– rinviare per un massimo di 5 anni l’inizio di erogazione della rendita AVS. Così, per 5 anni, si può continuar a usufruire dell’assicurazione più favorevole; nel contempo la rendita AVS crescerà del 31,5%. In questo caso la richiesta di rinvio deve arrivare alla Cassa di Compensazione competente per iscritto un anno prima del raggiungimento dell’età della pensione. Nel caso delle donne, attualmente prima del 65°, nel caso degli uomini prima del 66° compleanno.
– chiedere, preferibilmente diversi mesi prima del raggiungimento dell’età di pensione, la rinuncia alla pensione AVS, come sopra descritto, e sollecitare di tanto in tanto una decisione
– oppure un sistema, sul quale non possiamo dare garanzia, ma che dovrebbe normalmente funzionare: non chiedere mai la rendita AVS, neanche chiedere il rinvio dell’inizio né scrivere di rinunciare. Semplicemente non comunicare con la Cassa di Compensazione su questo tema e non rispondere ad un eventuale sollecito di presentare la domanda. Finché non incassa nulla, non scatta l’obbligo. Così potrebbe forse continuare a restar assicurata in Italia sino a quando non decida di chiedere la pensione AVS.

Nel Suo caso
– se Lei già gode della rendita AVS, ha già presentato la domanda o ha chiesto un rinvio, non c’è più nulla da fare
– Diversamente:
– se Lei si trova in condizioni economiche agiate e sicure nel tempo, può scegliere tra le tre soluzioni
– Altrimenti raccomandiamo la prima o la terza soluzione. Anche se una rendita AVS di Fr. 150 (o Fr. 200 dopo un rinvio di 5 anni) è poca cosa, almeno mantiene il suo valore. La pensione INPS, a causa del cambio, molto probabilmente continuerà a diminuire gradualmente a causa del cambio. Se invece Lei vive in condizioni economiche ristrette e con reddito modesto (se il premio supera del 6% il reddito lordo e il patrimonio è inferiore a CHF 100’000) potrà richiedere una riduzione del premio a LAMal. Modulo sotto https://www.kvg.org/api/rm/Q8KU46WU987Y633. Faccia molto bene i Suoi conti!

Le porgiamo i nostri migliori auguri

Robert Engeler
Avv. Andrea Pogliani