Successione di un residente in Svizzera con eredi in Italia

Legge applicabile e Foro competente dopo il Reg. UE 650/2012

Egregio Avvocato Wiget,
Le sottopongo un quesito che spero sia di interesse, tale da essere analizzato e pubblicato nel prossimo numero.
Lo scorso mese di giugno è deceduto mio padre (X), cittadino italiano, dal 1957 residente in Svizzera. I suoi eredi sono:
1) x1, cittadina italiana residente in Svizzera, coniuge;
2) x2 cittadina italiana residente in Svizzera, figlia;
3) x3 cittadina svizzera e italiana residente in Italia, figlia;
4) x4, cittadina svizzera e italiana residente in Svizzera, figlia.
X ha lasciato una scrittura privata, datata maggio 2016, in cui dichiara di scegliere il diritto successorio italiano.
I beni lasciati in eredità sono i seguenti:
Beni in Svizzera: conto bancario e cassetta di sicurezza con oggetti di valore, cointestati con x1;
Beni in Italia: fabbricati, terreni, conto bancario, buoni del tesoro poliennali;
Beni in Italia: conto Bancoposta e buoni postali cointestati con x1;

Nel frattempo, il Notariato del Cantone ha inviato lettera (e successivo sollecito) con richiesta di compilazione dell’inventario dei beni situati sia in Svizzera che in Italia. In attesa di chiarimenti è stata chiesta e ottenuta proroga.
Alla luce di questa situazione si chiede quale sia la procedura da seguire:
1) dichiarare tutto al Notariato svizzero, ma poi chi provvederebbe alla trascrizione di terreni e fabbricati?
2) applicare successione secondo il diritto italiano così come voluto da X, ma come comunicarlo al Notariato svizzero?
3) fare due successioni? una per i beni in Svizzera e la seconda per i beni in Italia?
4) poichè mia madre rinuncia e poichè l’importo per ciascun erede non supera il milione di euro, sarebbe indifferente il diritto successorio da scegliere, ma dal punto di vista economico (tasse ipotecarie, catastali etc., quale delle due successioni è meno costosa?
Grazie se riuscirà a risolvere e pubblicare nel prossimo numero.
G.R. (località non precisata)

Risposta
Cara Lettrice,
grazie alla Sua lunga ma cortese missiva, affrontiamo ancora una volta il tema delle successioni a carattere internazionale. Purtroppo per ragioni di spazio non potremo approfondire le singole questioni ma proveremo a rispondere a tutti i suoi quesiti, almeno in linea generale.
Prima di entrare nel merito, è però necessario un distinguo tra problematiche di diritto internazionale privato e quelle di imposte successorie, con un piccolo “ripasso” sui principali elementi giuridici a beneficio di tutti.

La successione in Svizzera
I dati di fatto rilevanti sono che il defunto papà era italiano ma residente in Svizzera dal 1957. In linea astratta, dunque, la successione dovrebbe essersi aperta in Svizzera ed essere regolata dal diritto elvetico, così come prevede l’art. 90 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) de 1987, in base al criterio di collegamento dell’ultimo domicilio – e non della legge nazionale come originariamente in Italia.
Sennonchè, risulta una scelta espressa con scrittura privata dal papà per il diritto italiano, facoltà pure prevista dal citato articolo, in base al quale lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali.
Tale disposizione peraltro non è valida se, al momento della morte, non era più cittadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero – il che non è.
Una situazione abbastanza lineare all’apparenza ma da quanto Lei scrive, nel caso concreto, sembrerebbero essersi aperte due successioni, e ciò crea inevitabilmente dei problemi
Vediamo, se possibile come “sbrogliare la matassa”, cercando anche di chiarire una volta per tutte le particolarità delle successioni italo-svizzere!

Legge regolatrice della successione in Italia
Molti ricorderanno che nel vigore della Legge n. 218/1995 di riforma del Diritto Internazionale Privato italiano i principali cardini erano sostanzialmente i seguenti
a) l’applicabilità come legge regolatrice della successione della legge nazionale del (tratto storico della disciplina);
b) la possibilità della scelta della legge del luogo di residenza da parte del testatore (la professio iuris quale elemento di novità).
La situazione si è radicalmente modificata il 1°agosto 2015 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 650/2012, del quale pure abbiamo già scritto varie volte su queste pagine. Diciamo, in sintesi, che attualmente il principio generale che regola le successioni straniere – anche in Italia – è quello dell’applicabilità della legge dello Stato nel quale il de cuius era residente abitualmente (art. 21 Reg. UE).
Solo in via eccezionale potrà applicarsi una legge diversa, ove risulti evidente un collegamento più stretto con uno Stato diverso da quello di residenza.
Resta la facoltà della scelta da parte del testatore della legge nazionale (all’atto dell’opzione o al momento della morte) quale disciplina applicabile alla propria successione. In caso di più cittadinanze, la libertà di scelta riguarderà la legge dello Stato di una qualsiasi delle nazionalità possedute (art. 22 Reg. UE).
La professio iuris deve essere espressa ed è sottoposta alle forme di una disposizione testamentaria, risultando valida in base alla legge applicabile scelta.
La normativa ha poi introdotto il famoso “Certificato successorio europeo”.

Unità della successione
Quale che sia la legge che venga designata a disciplinare la successione, sempre secondo il regolamento essa si applicherà a tutti i beni dell’asse ereditario, ovunque essi si trovino, secondo l’altro noto principio (questi rimasto immutato) dell’unità della successione.
Ma non solo. La legge applicabile alla successione regolerà, ad esempio, il momento e luogo di apertura della stessa, l’individuazione dei beneficiari, le quote, la capacità di succedere, l’indegnità, ecc.

Unità ius di e forum La nuova disciplina europea poi mira, quanto più possibile, a realizzare anche l’unità tra diritto e foro competente (art. 4 Reg. UE). Si prevede, infatti, che siano competenti a decidere sull’intera successione i tribunali dello Stato membro nel quale il de cuius aveva la residenza abituale all’atto del decesso.
Peraltro, in caso di professio iuris è possibile un accordo tra le parti sul foro dello stesso Stato membro la cui legge regoli la successione.
Il principio ha una sua logica intrinseca (anche se non obbligata), e cioè l’intento di evitare che un giudice di uno Stato debba applicare una o più leggi di un altro Paese.

Applicabilità del Regolamento UE
Il Regolamento UE n. 650/2012 è destinato a fissare la legge del domicilio come un criterio di collegamento generale, tendenzialmente assoluto. Dispone infatti l’art. 20 Reg. UE che la legge designata si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
E tuttavia con alcuni limiti.
Il primo limite “intrinseco”, è dato dal fatto che il regolamento sarà applicabile solo alle successioni che si aprono nel territorio degli Stati membri vincolati dal regolamento medesimo, e dunque, sostanzialmente, quello dell’Unione Europea (con eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca), o di Stati terzi che lo richiamino.
Un secondo limite dello stesso tipo è dato sempre dalla possibilità di scelta della legge nazionale del de cuius, cui si è ampiamente fatto cenno sopra.
Un diverso limite, per così dire “estrinseco”, invece, è dato dalla previsione dell’art. 75 Reg. UE, il quale fa espressamente salve le Convenzioni internazionali, siano esse bilaterali o multilaterali, delle quali gli Stati membri siano parte con altri Stati nelle stesse materie disciplinate dal regolamento. Ma aggiunge che il regolamento prevale su convenzioni stipulate tra Stati membri.

Il rinvio
Tema particolare, che da sempre appassiona ed impegna gli internazionalisti, è quello del rinvio. Nel caso il Regolamento UE operi un richiamo alla legge di uno Stato terzo, esso comprenderà anche le norme di diritto internazionale privato del medesimo, sempre che esse rinviino
a loro volta alla legge di uno Stato membro, oppure
alla legge di un altro Stato terzo che, in quel caso, applicherebbe la propria legge per regolare la successione.
Il rinvio è però escluso in alcuni casi specificamente previsti, ad esempio laddove vi sia una professio iuris.

I rapporti tra Italia e Svizzera
Ebbene, i nostri rapporti con l’Italia non vengono intaccati o pregiudicati dal Regolamento UE. La Svizzera infatti non è Stato membro, e dunque vale la regola generale secondo la quale se vi è una convenzione bilaterale nella stessa materia essa prevarrà.
Proprio in forza del citato art. 75 Reg. UE, infatti, resta tuttora pienamente efficace giuridicamente tra le parti la risalentissima Convenzione di Stabilimento e Consolare tra italo-svizzera del 1868 (ed il relativo Protocollo del 1869).
Essa, prevede la competenza giurisdizionale esclusiva del giudice del luogo di ultimo domicilio – o residenza – nel proprio Stato di origine, e dunque l’Italia per il cittadino italiano defunto in Svizzera e la Svizzera per il cittadino elvetico morto in Italia. Ciò a maggior ragione in caso di decesso nel luogo di origine.
Per il principio internazionalistico già visto del “Gleichlauf von Jus und Forum”, nella pratica la competenza determinava anche l’applicabilità del diritto sostanziale, che dunque era lo stesso. Unica deroga ammessa dopo l’introduzione del diritto di scelta, si aveva in caso di professio iuris, che si ritiene prevalga sulle norme di conflitto ordinarie.

L’imposta di successione
Da ultimo spendiamo due parole anche sull’aspetto fiscale successorio che, come spiegato in qualche occasione, è questione diversa dall’individuazione della legge applicabile.
In linea di massima, l’Italia applica il principio di territorialità in base al quale i beni del soggetto defunto residente in Italia saranno interamente tassati da parte del fisco italiano.
Viceversa, in caso di de cuius residente all’estero, sono soggette all’imposta di donazione e successione solo i beni situati sul territorio della Repubblica Italiana.
Resta indifferente dove risiedono gli eredi a tal fine, mentre è utile dire che è prevista una franchigia sino ad 1 milione di euro per il coniuge e gli eredi in linea retta.
È, peraltro, possibile in alcuni casi una tassazione da parte di più Stati con notevole onere economico, poiché di norma le Convenzioni contro le doppie imposizioni non contemplano anche questo balzello.

Conclusioni
Veniamo allora alle Sue domande, per rispondere in maniera schematica.
In primo luogo può ritenersi valida astrattamente la professio iuris di Suo padre, la quale avrebbe l’effetto di far regolare la successione dal diritto italiano – e ciò indipendentemente dal Regolamento UE.
Effetto, peraltro, che si sarebbe raggiunto comunque in via interpretativa in base alla Convenzione italo-svizzera del 1868, ma che in tal modo diviene inequivocabile – come più volte consigliato dal sottoscritto sulla Gazzetta, da ultimo nel marzo 2016 (e magari Suo padre ne aveva ricevuta una copia!)
Purtroppo, molti si basano – erroneamente – solo sul Regolamento UE ignorando la Convenzione italo-svizzera del 1868, ed in tal caso, essendo Suo padre residente in Svizzera si sarebbe dovuto concludere per l’applicabilità del diritto elvetico (il quale a sua volta prevede come legge regolatrice della successione il luogo di domicilio/residenza).
Tuttavia, occorre dire che la scelta del diritto deve essere fatta nel rispetto di tutti i crismi formali, di ciò non è possibile essere assolutamente certi da quanto Lei scrive.
Discorso diverso va fatto per l’imposta di successione che, da quanto Lei ci descrive, è sicuramente dovuta per tutti i beni in Italia (punti sub 2. e 3. della Sua lettera).
Naturalmente anche in Svizzera gli eredi sono tenuti ad un inventario ed è possibile che possa essere dovuta un imposta anche in tal caso, anche se la maggior parte dei Cantoni non la prevede (oppure è di misura irrisoria).
Infine, ricordo che per l’erede residente in Italia (x3) sarà necessario rispettare gli obblighi del monitoraggio fiscale, compilando a tempo debito il c.d. Quadro RW per il conto bancario e la cassetta di sicurezza in Svizzera.
Mi scuso se ho dovuto ridurre la Sua missiva e spero che queste indicazioni (anche se a distanza di qualche mese per ragioni editoriali) siano utili a Lei e ad altri nostri Lettori che si trovino in analoga situazione. Un cordiale saluto.
Avvocato Markus W. Wiget

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