Successione legittima in svizzera e capacità di agire

Legge applicabile, rinuncia all’eredità di minore ed effetti. Un caso di doppia imposizione e rimborso risolto in Cassazione

Egregio Avvocato,
approfitto delle Sue conoscenze specifiche del diritto svizzero, per chiederLe lumi su di una fattispecie che mi si è presentata professionalmente.
Svolgo, infatti, la funzione di Notaio e alcuni clienti mi hanno interpellato per una successione legittima in Svizzera.

Si tratta di un loro congiunto italiano che è deceduto in Svizzera e più precisamente a Basilea poco tempo fa. Il de cuius è cresciuto nella campagna friulana per poi emigrare in Svizzera a cercare fortuna e dove poi ha risieduto sino alla sua morte. I parenti in Italia sono numerosissimi e dovrebbero ereditare il patrimonio ma in realtà, da un lato, esso già non risulta particolarmente cospicuo e, dall’altro, la suddivisione in molte parti lo rende ancor meno appetibile, anche per le complicazioni ed i costi connessi.

Ho quindi ricevuto incarico di procedere alla rinuncia per conto degli eredi mentre l’autorità competente in Svizzera sta effettuando l’inventario. Facendo riferimento alla disciplina del Regolamento UE n. 650 del 4 luglio 2012 in vigore dal 2015, ho concluso che la legge applicabile alla successione sia quella svizzera.
Dalla modulistica in lingua tedesca ottenuta in Svizzera si ricavano poche informazioni e molto sommarie, come il fatto che la rinuncia vada effettuata entro 3 mesi. Non sono sicuro delle formalità necessarie alla rinuncia per cui ipotizzavo una dichiarazione notarile munita di Apostille della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Ma il problema maggiore è dato dal fatto che dovrebbero rinunciare anche dei minori. In questo caso come si deve procedere? Occorre l’autorizzazione del Giudice tutelare?

Grato di un suo suggerimento su quanto sopra e anche solo su dove acquisire maggiori informazioni.
La ringrazio sin d’ora per quanto vorrà rispondermi e porgo cordiali saluti.

G.T. (Udine)


Gentile Notaio,
rispondo volentieri alla Sua gentile richiesta di aiuto perché della problematica abbiamo già scritto recentemente.
La invito quindi senz’altro a consultare la Rubrica Legale pubblicata sul numero della Gazzetta Svizzera di Luglio-Agosto 2021, per vari riferimenti sull’istituto della rinuncia all’eredità in Svizzera.
Più nel dettaglio, posso dire che i cenni della Sua analisi sulla situa- zione giuridica parrebbero corretti. Proverò ad aggiungere qualche altra informazione utile, a beneficio anche dei nostri Lettori.

Legge applicabile alla successione
In primo luogo, in base al Regolamento UE n. 650/2012 (efficace dall’A- gosto 2015) la successione è certamente regolata dal diritto svizzero. Ciò in quanto, come già visto più volte, la disciplina europea prevede come diritto applicabile quello del Paese nel quale il de cuius aveva la residenza abituale al momento della morte (art. 21 Reg.).
Allo stesso modo dispone il diritto internazionale elvetico, che pri- vilegia anch’esso la legge del luogo di “domicilio” (equivalente alla “residenza” italiana) del de cuius (art. 90 LDIP Svizzero).
Tenga però presente che, se il soggetto fosse stato italiano ma solo ita- liano (e non svizzero), potrebbe trovare applicazione il Trattato bila- terale di Domicilio e Consolare tra Italia e Svizzera del 1868 (e relativo Protocollo del 1869), il quale, prevalendo sul Regolamento europeo per espressa disposizione dello stesso, consente tuttora l’applicazio- ne della legge nazionale ai rispettivi cittadini, in base al principio di unità di diritto e foro nelle successioni.

Rinuncia all’eredità
Il secondo luogo, è corretto che secondo il diritto svizzero la rinuncia dell’eredità vada formulata di norma nel termine di 3 mesi.
Tale termine in generale decorre dalla conoscenza del decesso ma poi- ché leggo nella Sua lettera che è stato disposto inventario, temine ini- ziale per la rinuncia nel suo caso sarà la data di chiusura dell’inventario.
In presenza di rinuncia all’eredità subentreranno i prossimi eredi le- gittimi in Svizzera.
Le formalità previste sono minime in Svizzera, non così in Italia.
Infatti, in Svizzera per la rinuncia può essere sufficiente una semplice lettera raccomandata o anche solo una rinuncia a voce (purché sem- pre senza riserve), all’autorità cantonale competente, che la annota in un apposito registro (art. 570 CCS).
In Italia, invece, è indispensabile una dichiarazione ricevuta dal no- taio o dal cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la succes- sione (art. 519 CCI).
Poiché la disciplina sostanziale ricomprende anche la rinuncia all’e- redità (art. 23 Reg.), anche questa sarà regolata dal diritto svizzero. Certo prudenzialmente l’atto notarile ha maggior efficacia e, se mu- nito dell’Apostille della Convenzione dell’Aja del 1961 essa ha valore legale anche in Svizzera, oltre che in Italia (ad ogni possibile effetto).
In ogni caso, il Regolamento UE n. 650/2012 prevede che sia l’accet- tazione, sia la rinuncia all’eredità o al legato debba ritentersi valida quanto alla forma, se rispetta i requisiti:
- della legge applicabile alla successione, o
- dalla legge dello Stato in cui il dichiarante ha la propria residenza abituale.

Rinuncia del minore
Quanto poi al dubbio sulla rinuncia all’eredità dei minori la questione si complica ulteriormente.
Infatti, il minore non ha capacità di agire (in Italia) e non ha l’esercizio dei diritti civili (in Svizzera).

In Italia la rinuncia (così come l’accettazione) per conto del minore av- viene da parte dei genitori, ma solo in caso di necessità o utilità eviden- te del minore e previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 CCI)
La capacità di agire in Italia è regolata dalla legge nazionale della persona fisica, salvo che la legge regolatrice di un atto prescriva con- dizioni speciali, perché in tal caso vale questa stessa legge (art. 23 DIP Italiano - L.n. 218/95).
In Svizzera, invece, essa soggiace in generale alla legge del domicilio della persona, al momento del compimento dell’atto (art. 35 LDIP).
Nel caso concreto, dunque, sarebbe applicabile sempre il diritto ita- liano.
In taluni casi può essere necessario il consenso dell’autorità di tute- la di minori (a Basilea la Kindes - und Erwachsenenschutzbehörde KESB), per esempio se la rinuncia avviene per un eredità non eccessi- vamente gravata da debiti.

Effetti della rinuncia
La rinuncia di tutti gli eredi legittimi, poi, determina la liquidazione dell’eredità da parte dell’ufficio fallimenti a favore del Cantone o del Comune (art. 573 CCS).
Unico particolare caso di riserva consentita è quello di rinuncia in cui, prima della liquidazione, i rinuncianti chiedono di interpellare gli eredi del grado susseguente (art. 575 CCS).
In tal caso, l’autorità notifica a costoro la rinuncia e, se non accettano entro 1 mese, si ritiene che anch’essi abbiano rinunciato e si procede alla liquidazione.

Spero così di avere risposto a tutti i suoi dubbi e mi auguro che vorrà continuare a seguirci sulla Gazzetta Svizzera che si mantiene soprat- tutto grazie ai generosi contributi dei Suoi Lettori. Cordialità.

Avv. Markus Wiget