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	<title>2° pilastro Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>2° pilastro Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Cosa succede con la previdenza professionale in caso di emigrazione?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cosa-succede-con-la-previdenza-professionale-in-caso-di-emigrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 14:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[OSE - Organizzazione degli Svizzeri all’estero]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2024/10/Wohneigentum-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Domanda: Una persona della mia famiglia mi ha chiesto un consiglio sull'emigrazione. Non ho saputo rispondere alla sua domanda su cosa sarebbe successo ai suoi risparmi del 2° pilastro se fosse andato all'estero. Quali opzioni ci sono? Risposta: La prima opzione consiste nel lasciare che il capitale accumulato “riposi” in Svizzera, ad esempio su un</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/cosa-succede-con-la-previdenza-professionale-in-caso-di-emigrazione/">Cosa succede con la previdenza professionale in caso di emigrazione?</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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	<p><strong>Domanda: </strong>Una persona della mia famiglia mi ha chiesto un consiglio sull'emigrazione. Non ho saputo rispondere alla sua domanda su cosa sarebbe successo ai suoi risparmi del 2° pilastro se fosse andato all'estero. Quali opzioni ci sono?</p>
<p><strong>Risposta:</strong> La prima opzione consiste nel lasciare che il capitale accumulato “riposi” in Svizzera, ad esempio su un conto di libero passaggio o sotto forma di polizza di libero passaggio. Può anche chiedere che le venga versato il capitale accumulato. Ma questo è possibile solo se si lascia la Svizzera in modo definitivo. L'istituto di previdenza a cui ha versato i contributi sarà responsabile di verificare questo aspetto. Se si emigra in un Paese al di fuori dell'UE/AELS, si ha diritto al pagamento integrale del capitale. Tuttavia, se ci si trasferisce in un Paese dell'UE/AELS, si applicano delle limitazioni: il capitale previdenziale minimo previsto dalla legge, noto anche come “parte obbligatoria”, non può essere ritirato. Questa parte rimane bloccata in un conto o in una polizza di libero passaggio in Svizzera fino all'età di 60 anni, ossia cinque anni prima dell'età normale di pensionamento. È possibile ritirare solo la “parte sovraobbligatoria”, ossia il capitale risparmiato in eccesso rispetto alla rendita minima.</p>
<p>È inoltre possibile richiedere il ritiro dell'intero importo dei fondi del 2° pilastro per finanziare la proprietà di un'abitazione all'estero. Ma deve trattarsi della residenza principale dell'assicurato, non di una seconda casa o di una casa per le vacanze.</p>
<p>A determinate condizioni, è possibile rimanere assicurati per la previdenza professionale anche quando si vive all'estero. Ciò presuppone che si rimanga affiliati all'assicurazione AVS/AI su base obbligatoria o volontaria. In altre parole, se si rimane assicurati nel regime obbligatorio AVS/AI, si può rimanere assicurati anche nel regime obbligatorio della previdenza professionale, ad esempio se si continua a lavorare per un datore di lavoro svizzero all'estero. L'adesione volontaria all'AVS/AI è possibile solo se si emigra in un Paese al di fuori dell'UE/AELS. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, è possibile anche stipulare un'assicurazione volontaria del 2° pilastro, presso l'ultimo istituto di previdenza in Svizzera o presso la Fondazione istituto collettore LPP. Ma è necessario verificare che il regolamento dell'istituto di previdenza interessato lo consenta. Deve inoltre verificare se la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale con il suo Paese di residenza: in tal caso, a seconda della sua situazione, potrebbe essere soggetto al sistema di sicurezza sociale del Paese in cui lavora.</p>
<p>Tutto dipende quindi dalla sua situazione personale. Per maggiori informazioni su questo argomento, consulti la Circolare164 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).</p>
<p><em>Stephanie Leber, Servizio giuridico dell’OSE</em><br />
<a href="https://gazzetta.link/UFAS">www.gazzetta.link/UFAS</a> - Bollettino n. 164</p>
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	<p>Se desiderate utilizzare i fondi del 2° pilastro per finanziare la proprietà di un'abitazione all'estero, dovrete soddisfare determinate condizioni. Photo iStockphoto</p>
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		<title>Tassazione delle pensioni svizzere con datori di lavoro privati e pubblici</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/tassazione-delle-pensioni-svizzere-con-datori-di-lavoro-privati-e-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 17:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani, Seguo con grande interesse la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera. Ho letto nel numero 02/2024 la lettera di un lettore sul tema tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia. Sono cosciente che le vostre sono indicazioni di principio, e che vanno successivamente sempre verificate con un fiscalista</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/tassazione-delle-pensioni-svizzere-con-datori-di-lavoro-privati-e-pubblici/">Tassazione delle pensioni svizzere con datori di lavoro privati e pubblici</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24254"  class="panel-layout" ><div id="pg-24254-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24254-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24254-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p>Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani,</p>
<p>Seguo con grande interesse la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera.</p>
<p>Ho letto nel numero 02/2024 la lettera di un lettore sul tema tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia.</p>
<p>Sono cosciente che le vostre sono indicazioni di principio, e che vanno successivamente sempre verificate con un fiscalista esperto nelle relazioni con l’Italia.</p>
<p>Ho la doppia cittadinanza e la mia intenzione è di espatriare a fine 2026 in Italia con due anni di anticipo (63) e quindi dovrò ritirare le due previdenze 2°+3° oltre ovviamente l’AVS.</p>
<p>Riassumo ciò che ho compreso e mi scuso se risulto banale nelle domande</p>
<p><strong>Con datori di lavoro privati e come cittadino svizzero;</strong></p>
<p><strong>–</strong> sulle prestazioni AVS viene applicata dalla banca automaticamente una ritenuta fiscale del 5% da parte della Banca Popolare di Sondrio, che poi trasferirà la rendita presso una qualsiasi banca in Italia.</p>
<p>Domande: questa trattenuta è ovviamente per ogni retribuzione? Non dovrò poi dichiarare la mia rendita annuale nella dichiarazione dei redditi?</p>
<p>Cosa dichiarerò al fisco, che non ho entrate a parte il capitale dei due pilastri?</p>
<p>Per il 2° pilastro come rendita valgono le stesse regole giusto?</p>
<p><strong>Nel mio caso, con datore di lavoro pubblico e con doppia cittadinanza Svizzero-Italiana</strong></p>
<p>Domande: 2° e 3° pilastro. Avrò diritto al rimborso della tassa alla fonte che dovrò pagare una volta che avrò prelevato l'intero importo? Le rendite da AVS e 2° pilastro devo dichiararle in Italia?</p>
<p>Mi è stato detto che dipende da altri fattori come la residenza o il conto da aprire in Italia, e faccio molta confusione. Inoltre, ho intenzione di consultare un fiscalista per la parte italiana e per la regione cui andrò a vivere.</p>
<p>Dato che leggo la Gazzetta con piacere, e i vostri interventi sono molto chiari e professionali, darò un contributo volontario a vostro favore.</p>
<p>Cordiali saluti</p>
<p>M.Z. (località omessa)</p>
<hr />
<p>Egregio Lettore,</p>
<p>La ringraziamo per il contributo versato a favore di Gazzetta Svizzera.</p>
<p>Le sue domande ci danno l’occasione per riassumere alcune tematiche che abbiamo in precedenza trattato in questa rubrica.</p>
<p>Le rendite mensili AVS e del 2° pilastro <strong>di datori di lavoro privati</strong> percepite da soggetti residenti in Italia non vengono tassate in Svizzera ma bensì in Italia, con una trattenuta del 5%. La trattenuta è automatica per chi si fa accreditare la rendita AVS direttamente in Italia e, nel caso del 2° pilastro, ne informa preventivamente la sua banca (vedi Gazzetta Svizzera 06/2021). In questo caso il soggetto è esonerato dall’indicare tali pensioni nella sua dichiarazione italiana dei redditi, In questo caso deve presentare la dichiarazione di reddito soltanto se ci sono altre entrate o proprietà immobiliari.</p>
<p>Per chi sceglie di farsi accreditare la somma in Svizzera, la trattenuta è sempre del 5%, ma in tal caso il soggetto è tenuto a liquidare l’imposta nella sua dichiarazione annuale italiana dei redditi. In tal caso diventa di norma anche obbligatorio la dichiarazione del conto corrente in Svizzera nel settore RW, come nel caso di altre proprietà all’estero.</p>
<p>La trattenuta alla fonte applicata invece da alcuni Cantoni al momento del ritiro del capitale del 2° pilastro (non invece sulle rendite mensili) viene restituita su presentazione del modulo provando di aver pagato l’imposta in Italia (vedi Gazzetta agosto-settembre 2022).</p>
<p>Il trattamento favorevole fiscale italiano è riservato alle assicurazioni sociali svizzere. Il 3° pilastro non è un’assicurazione sociale, ma un trattamento fiscale agevolato svizzero per formare un capitale per la vecchiaia. Gli importi percepiti dal 3° pilastro vanno dichiarati al fisco italiano e vengono tassati come segue: a regime ordinario (attualmente dal 23 al 43%, a seconda del reddito complessivo goduto) quando gli importi vengono percepiti attraverso una rendita. Nel caso in cui l’importo venga percepito sotto forma di riscatto del capitale, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova invece applicazione il regime di tassazione separata -con una aliquota proporzionale e non più progressiva- di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, in base al quale “</p>
<p>«<em>L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (…) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni»</em>.</p>
<p>Le pensioni corrisposte sia in forma di rendita che di capitale da <strong>enti pubblici o assimilati</strong> a favore di cittadini svizzeri residenti in Italia vengono invece tassate alla fonte in Svizzera – come prevede l’articolo 19 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, entrata in vigore il 27 marzo 1979 – con un’aliquota fissata da ciascun Cantone, in genere tra il 9 e l’11%, e non devono più essere dichiarate in Italia. Sono considerati enti pubblici svizzeri la Confederazione, i cantoni e comuni, nonché le Ferrovie federali svizzere (FFS); l’Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT); l’Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).</p>
<p>Cordiali saluti.<br />
avv. Andrea Pogliani<br />
Robert Engeler</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/tassazione-del-2-e-3-pilastro-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Febbraio 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani, Con grande interesse ho seguito negli anni la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera. Facendone il riassunto ho appreso che, per i beneficiari (anche cittadini svizzeri) fiscalmente residenti in Italia, che abbiano scelto di farsi accreditare le prestazioni previdenziali presso un conto bancario localizzato in territorio italiano (presso la</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/tassazione-del-2-e-3-pilastro-in-italia/">Tassazione del 2° e 3° pilastro in Italia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-23614"  class="panel-layout" ><div id="pg-23614-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23614-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23614-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p>Gentile Signor Engeler, gentile avvocato Pogliani,</p>
<p>Con grande interesse ho seguito negli anni la vostra rubrica previdenziale sulla Gazzetta Svizzera.</p>
<p>Facendone il riassunto ho appreso che, per i beneficiari (anche cittadini svizzeri) fiscalmente residenti in Italia, che abbiano scelto di farsi accreditare le prestazioni previdenziali presso un conto bancario localizzato in territorio italiano (presso la Banca Popolare di Sondrio):</p>
<p>- sulle prestazioni AVS viene applicata dalla banca automaticamente una ritenuta fiscale del 5% (con esenzione dall’obbligo dichiarativo al fisco italiano),</p>
<p>- sulle prestazioni 2° pilastro LPP, da parte di datori di lavoro privati, sia sotto forma di rendita che di capitale, viene applicata dalla banca una ritenuta fiscale del 5% (con esenzione dall’obbligo dichiarativo al fisco italiano), se il beneficiario della prestazione ha conferito uno specifico incarico alla banca.</p>
<p>Voi avevate illustrato il caso di una pensionata alla quale il fisco del Cantone Basilea Citta aveva applicato, contrariamente a quanto previsto dall’accordo bilaterale italo-svizzero, una tassa alla fonte del 9% sulla liquidazione del capitale del suo fondo di pensione 2° pilastro, con conseguente necessità di chiederne il rimborso attraverso l’apposito modulo.</p>
<p>A questo proposito la mia prima domanda: l’applicazione di una tassa alla fonte, con conseguente necessità di rimborso, può accadere soltanto in caso di liquidazione del fondo di pensione sotto forma di capitale o anche in caso di pagamento sotto forma di rendita (mensile)?</p>
<p>La mia seconda domanda invece rispetto alle prestazioni 3° pilastro (capitali dei conti 3a): la procedura è identica a quella delle prestazioni 2° pilastro (cioè la banca in territorio italiano applica una ritenuta fiscale del 5%) o è diversa?</p>
<p>Mettiamo il caso di pensionarsi e trasferirsi in Italia già all’età di 58 anni, ma di non ritirare ancora il capitale del 3° pilastro e di lasciarlo ancora per qualche anno sul conto 3a in Svizzera: Questo capitale quindi andrà dichiarato e sarà tassabile in Italia, nonostante giaccia ancora sul conto 3a e perciò non sia disponibile? O sarà poi tassabile in Svizzera qualche anno più tardi al momento del ritiro secondo i tassi di trattenuta alla fonte, ma non in Italia?</p>
<p>Sperando in una vostra risposta vi mando i miei più cordiali saluti</p>
<p>M.B. (Svizzera)</p>
<hr />
<p>Caro lettore,</p>
<p>ringraziamo del Suo contributo. Quando si immatricolerà presso il Consolato Svizzero competente in Italia riceverà la Gazzetta Svizzera ogni mese con consigli e informazioni utili per gli svizzeri in Italia. Lei potrà decidere se ricevere la Gazzetta cartacea con un link per email oppure l’edizione più comoda per la lettura cartacea per Posta, ambedue senza impegno. Speriamo poter contare anche allora su un Suo contributo annuale volontario perché solo i contributi e il lavoro di tanti volontari permettono di avere questo servizio.</p>
<p>Premettiamo quello che ricordiamo ogni tanto sulla Gazzetta: i volontari che consigliano gli Svizzeri in Italia danno questo servizio su temi sui quali è difficile ottenere informazioni: su questa pagina sulle assicurazioni sociali svizzere. Non rientrano invece nei nostri compiti né nelle nostre competenze le questioni fiscali, soprattutto quelli italiani. Cerchiamo di dare le indicazioni di principio con la massima serietà, ma questi vanno sempre verificati con un fiscalista esperto nelle relazioni internazionali.</p>
<p>Per farsi accreditare l’AVS in Italia Lei potrà aprire un conto presso qualsiasi banca italiana di Sua scelta, compresa la Banca Popolare di Sondrio. Quest’ultima banca è incaricata dalla Cassa Svizzera di Compensazione di trasformare l’importo in Euro, dallo Stato italiano di trattenere l’imposta del 5% e distribuire le singole rendite ai destinatari sul loro conto presso una qualsiasi banca in Italia.</p>
<p>Le rendite mensili AVS e del 2° pilastro <em>di datori di lavoro privati </em>non vengono tassate in Svizzera, vanno tassate come i redditi ovunque prodotti in Italia. La trattenuta automatico del sull’AVS come quella trattenuta dalla banca del destinatario è un’imposta definitiva che esonera il destinatario di dichiarare l’importo sulla dichiarazione di reddito.</p>
<p>Lo stesso esonero dalla dichiarazione di reddito italiana vale per le rendite mensili di datori di lavoro <em>privati</em> svizzeri se la banca del cliente, preventivamente informata dal destinatario (vedi Gazzetta giugno 2021) ha trattenuta l’imposta del 5%. La trattenuta alla fonte applicata da alcuni cantoni al momento del ritiro del capitale del 2° pilastro (non invece sulle rendite mensili) viene restituita su presentazione del modulo provando di aver pagato l’imposta in Italia (vedi Gazzetta agosto-settembre 2022).</p>
<p>Le rendite di <em>datori di lavoro</em> <em>pubblici </em>svizzeri (confederazione, cantoni, comuni, Ferrovie e Poste Svizzere, Ufficio nazionale svizzero del turismo) vengono tassate soltanto con trattenuta alla fonte in Svizzera, sia in forma di rendita che di capitale. Non vanno tassate e non devono essere dichiarate in Italia (convenzione Italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni del 9.03.1976 art. 19).</p>
<p>Il trattamento favorevole fiscale italiano è riservato alle assicurazioni sociali svizzere. Il 3° pilastro non è un’assicurazione sociale, ma un trattamento fiscale agevolato svizzero per formare un capitale per la vecchiaia. Al momento del ritiro del capitale (di norma dopo il 60° compleanno) viene trattenuto un’imposta alla fonte in sostituzione dell’agevolazione fiscale. Se il ritiro del capitale avviene finché residente in Svizzera e trasferito in Italia al momento del trasloco è un semplice trasferimento di capitale non tassabile in Italia.</p>
<p>Se Lei prenderà invece la residenza in Italia prima del ritiro del capitale (p.es. nel caso che vorrà trasferirsi in Italia a 58 anni), dovrà dichiarare e pagare le imposte sugli interessi annui (ricuperando parte dell’imposta alla fonte svizzera del 35%) nonché la tassa su tutti i beni posseduti all’estero se superano complessivamente €15'000 nel corso dell’anno e una giacenza media di oltre €5'000 (i conti del 3° pilastro superano sempre questo importo da soli).</p>
<p>Quando deciderà di ritirare questo capitale il Cantone di residenza tratterrà l’imposta alla fonte. Non abbiamo trovato invece nessuna decisione dell’Agenzia delle Entrate come il fisco italiano considererà il successivo trasferimento del capitale. Potrebbe considerarlo come trasferimento di capitale e quindi esente, come tassabile in forma agevolata o come reddito normale. Se dovrà pagare un’imposta italiana, potrà richiedere il rimborso dell’imposta svizzera con le stesse formalità valida per quella del 2° pilastro. Prima di decidere un trasloco antecedente il ritiro del capitale, dovrebbe assolutamente consultare un fiscalista, di preferenza con conoscenze degli orientamenti – in tema di proprietà estere – della commissione tributaria della provincia nella quale intende sistemarsi o direttamente o tramite un fiscalista svizzero con esperienza relativa.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
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