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	<title>cittadinanza svizzera Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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		<title>L’acquisto della cittadinanza Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera-figli-madre-padre-straniero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 20:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Ottobre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Avv. Markus Wiget]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Gentile Avv. Markus Wiget, …Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita? Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera-figli-madre-padre-straniero/">L’acquisto della cittadinanza Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25477"  class="panel-layout" ><div id="pg-25477-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25477-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25477-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Continua il nostro breve excursus in materia, questa volta dal lato della Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avv. Markus Wiget,</em></p>
<p><em>…Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?</em></p>
<p><em>Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata…</em></p>
<p><em>Grazie e cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(N.P. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>tengo fede alla promessa fatta il mese scorso e, in questo nuovo numero della Gazzetta Svizzera, riprendo la questione ancora rimasta in sospeso della Sua gentile lettera.</p>
<p>Ciò anche perché il tema, seppur non di stretta attualità come Lei giustamente scrive, è però di sicuro interesse per molti nostri concittadini. Completiamo, dunque, questo breve e sommario affresco di diritto comparato tra l’Italia e la Svizzera.</p>
<p>Iniziamo dicendo che anche nella Confederazione Elvetica vige principalmente e storicamente lo <em>ius sanguinis</em>, in perfetta analogia con gli altri Stati nazionali europei.</p>
<p>La originaria “Legge Federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera” (LCit) del 29 settembre 1952, della quale abbiamo già spesso trattato in questa Rubrica Legale, ha poi – come del resto è avvenuto in molti Paesi – subito numerose modifiche.</p>
<p>Il testo legislativo oggi in vigore è frutto di una serie progressiva di adattamenti dovuta alla modificata sensibilità sui temi della cittadinanza ma anche, in termini più generali, su quelli della parità di genere e della famiglia.</p>
<p>Infatti, l’art. 3 LCit nella sua versione del 1952 prevedeva che la donna straniera acquisisse la cittadinanza per matrimonio con un cittadino svizzero, ma era altresì stabilito che le donne svizzere la perdessero sposando uno straniero e che i figli di madre svizzera e padre straniero non divenissero automaticamente cittadini della Confederazione (o più precisamente anche del Cantone e del Comune svizzero).</p>
<p>Importanti modifiche, come accennavamo, sono intervenute nel corso degli anni.</p>
<p>Nel 1984, 1990 e 1992 si è concessa prima la possibilità per le donne svizzere sposate con stranieri di ottenere il riconoscimento della cittadinanza originaria, così come per i figli di madri svizzere (con alcune eccezioni), e poi vi è stata l’eliminazione della perdita automatica della cittadinanza per le donne, ammettendo anche formalmente la doppia cittadinanza.</p>
<p>Tanto è vero che nel 1997 fu anche prevista la piena trasmissione della cittadinanza a tutti i figli di cittadina svizzera sposata ad uno straniero, anche se residenti all’estero, così superando una limitazione ancora esistente di una disposizione transitoria risalente al 1985 sulla naturalizzazione agevolata dei figli senza limiti di età, purché con stretti legami con la Svizzera.</p>
<p>Con la riforma del 2003 (in vigore dal 2006) scompaiono poi tutte le distinzioni tra cittadine svizzere per origine, naturalizzazione o adozione e quelle per matrimonio.</p>
<p>Orbene, numerose altre modifiche intervengono negli anni a seguire e da ultimo con la Revisione totale della Legge federale sulla cittadinanza del 2014, entrata in vigore nel 2018 (di cui abbiamo abbondantemente scritto in passato).</p>
<p>Come si intuisce il panorama è assai ampio e la materia articolata, senza nemmeno considerare i vari Referendum del passato in proposito e – molto importante sotto il profilo legislativo e regolamentare – l’Ordinanza sulla cittadinanza (OCit) la quale specifica molti aspetti pratici e concreti della disciplina, a mano a mano che questa si modifica.</p>
<p>L’art. 1 LCit comunque prevede ancora oggi come primo criterio di attribuzione dello status di cittadino svizzero la discendenza.</p>
<p>In particolare, è cittadino elvetico dalla nascita chi risulta figlio di genitori uniti in matrimonio dei quali uno almeno sia svizzero, mentre in precedenza, ciò non avveniva sempre, ad esempio per il figlio di uno straniero e di una madre divenuta svizzera per altro matrimonio.</p>
<p>Ciò vale invece altresì per il figlio di una cittadina svizzera non coniugata con il padre.</p>
<p>Sempre il medesimo articolo statuisce poi che con il riconoscimento del padre, che costituisce il rapporto di filiazione, anche il minorenne straniero figlio di padre svizzero non coniugato con la madre acquista la cittadinanza svizzera come se fosse nato svizzero.</p>
<p>Ma anche questo non è stato sempre così. In passato ciò avveniva solo a seguito di matrimonio.</p>
<p>Questi i casi rilevanti nella fattispecie di acquisto della cittadinanza per legge.</p>
<p>* * *</p>
<p>Vengo ora al Suo quesito specifico, rispondere al quale in maniera tranchant è tutt’altro che semplice per le tante ragioni sopra menzionate.</p>
<p>Debbo dire in linea generale, che è assai probabile, da quanto mi ha scritto, che Lei e Sua sorella sareste comunque risultate svizzere per nascita, ma per una risposta certa e definitiva sarebbe necessario disporre di molti altri dati personali e relativi ai Suoi genitori ed alla Vostra famiglia che non conosciamo.</p>
<p>Sia come sia, spero che questa mia la tranquillizzi e abbia fugato i residui “sospetti” sulle scelte dei Suoi genitori e gli automatismi legali in un’epoca che non conosceva la varietà e la multiculturalità delle società moderne che, quindi, si sono adattate anche legislativamente.</p>
<p>Un cordiale saluto a tutti Voi che ci seguite.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Come può mio figlio, nato all&#8217;estero, ottenere la cittadinanza svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera-figli-nati-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 19:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
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		><h3 class="widget-title">Cittadinanza svizzera per figli nati all’estero: requisiti e registrazione</h3>
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	<p><strong>Domanda:</strong> Sono un cittadino svizzero e vivo all'estero da qualche tempo. La mia compagna aspetta il nostro primo figlio insieme. Egli acquisirà la cittadinanza della madre, quella del Paese in cui viviamo. Mi interessa sapere se anche mio figlio potrà ottenere la cittadinanza svizzera. Quali sono i passi da compiere per farlo?</p>
<p><strong>Risposta:</strong> Poiché la Svizzera accetta la doppia cittadinanza, è possibile, dal punto di vista svizzero, avere la cittadinanza svizzera e un'altra. Tuttavia, alcuni Paesi applicano regole diverse. In alcuni Paesi, l'acquisizione della cittadinanza svizzera può comportare la perdita della cittadinanza precedente. Per chiarire questo aspetto, è necessario contattare le autorità del Paese di cui il bambino acquisirà la cittadinanza.</p>
<p>Secondo la Legge sulla cittadinanza svizzera (LCit), ogni bambino nato da genitori svizzeri ha la cittadinanza svizzera dalla nascita. Se in una coppia sposata almeno uno dei genitori è cittadino svizzero, il bambino riceve automaticamente la cittadinanza svizzera. Se i genitori non sono sposati e solo uno di loro è svizzero, anche il figlio di una madre svizzera non sposata riceverà automaticamente la cittadinanza svizzera. Il padre non sposato, invece, deve prima registrare il bambino presso l'ufficio competente del Paese in cui risiede, dimostrando così il rapporto genitore-figlio. In ogni caso, deve anche registrare la nascita del bambino presso la sua rappresentanza svizzera. Questo è particolarmente importante se il bambino nato all'estero ha anche un'altra nazionalità. In questo caso, al compimento del 25° anno di età, può perdere la cittadinanza svizzera se non è stato registrato o non si è registrato presso un'autorità svizzera all'estero o in Svizzera, oppure se non ha dichiarato di voler mantenere la cittadinanza svizzera. Per precauzione e per evitare complicazioni amministrative in seguito, è quindi consigliabile annunciare la nascita il prima possibile alla rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato) nel luogo di residenza. L'ambasciata o il consolato la informerà anche sui documenti necessari nel caso specifico e trasmetterà le informazioni alle autorità competenti.</p>
<p>Rebekka Theiler, Servizio giuridico dell’OSE</p>
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Quellenangabe: fedpol

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		<title>Un caso di perdita della cittadinanza italiana</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/perdita-cittadinanza-italiana-matrimonio-straniero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 18:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza italiana]]></category>
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		<category><![CDATA[doppia cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[legge 555 1912]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Wiget]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio con straniero]]></category>
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		<category><![CDATA[riacquisto cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[riforma diritto di famiglia 1975]]></category>
		<category><![CDATA[storia cittadinanza italiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile avv. Markus Wiget, avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962. In quell’anno infatti mia madre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/perdita-cittadinanza-italiana-matrimonio-straniero/">Un caso di perdita della cittadinanza italiana</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25403"  class="panel-layout" ><div id="pg-25403-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25403-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25403-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Breve e curioso excursus storico-legislativo in caso di matrimonio con straniero (svizzero)</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Gentile avv. Markus Wiget,</em></p>
<p><em>avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962.</em></p>
<p><em>In quell’anno infatti mia madre, cittadina italiana, sposò mio padre, cittadino svizzero residente in Italia. Con il matrimonio, lei perse la cittadinanza italiana e acquisì quella svizzera. Mi sono sempre chiesta se questa soluzione fosse allora l’unica possibile. Non avrebbe potuto mantenere entrambe le cittadinanze? Oppure restare italiana e non acquisire la cittadinanza del marito? E, nel caso l’unica possibilità fosse “uniformare” le cittadinanze dei coniugi, era necessariamente previsto che fosse la moglie a perdere la propria a favore di quella del marito? Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?</em></p>
<p><em>Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata.</em></p>
<p><em>Anche se mi rendo conto che si tratta di un dubbio tutt’altro che di stretta attualità, mi piacerebbe avere una visione più articolata sul tema e vi ringrazio se potrete darmi qualche lume o indicarmi una fonte dove io possa documentarmi in autonomia.</em></p>
<p><em>Grazie e cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(N.P. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie della Sua garbata richiesta, certo un po’ singolare, più che per il contenuto, per le motivazioni che paiono sottintenderla ma che cercheremo di soddisfare la meglio delle nostre possibilità, considerato anche lo spazio che ci è concesso per questa nostra Rubrica Legale.</p>
<p>Infatti, il tema della cittadinanza è di notevole vastità e complessità ed una sua analisi comporterebbe al contempo anche un’attenta considerazione di aspetti culturali e sociologici, nonché politici e sociali che hanno determinato il Legislatore ad orientarsi in un modo o nell’altro. Va tenuto conto, quindi, che le scelte in materia di <em>status civitatis</em> (ma come in molte altre materie del diritto, del resto) sono sempre in evoluzione, anche in relazione ai costumi ed alle contingenze storiche.</p>
<p>La cittadinanza, pertanto, non è questione solo “storica” ma è anzi anche particolarmente attuale, poiché è stata oggetto di modifiche legislative recenti in Svizzera, ed ancor più recentemente in Italia nonché di un quesito referendario pochi mesi fa, ed è tuttora un argomento nell’agenda politica di vari partiti.</p>
<p>In queste pagine ci limiteremo, tuttavia, principalmente agli aspetti strettamente tecnico-normativi per fornire a Lei gli strumenti per una valutazione della Sua particolare situazione.</p>
<p>Il che, per me significa scavare ancora più a fondo non solo negli insegnamenti ricevuti e nell’esperienza maturata ai tempi della pratica forense con il mio indimenticato <em>dominus</em> dell’epoca, avvocato Ugo Guidi, ma anche andare a consultare qualche vecchio e sacro testo universitario.</p>
<p>Ciò detto, aggiungo che, comunque, nel Suo caso si tratta, mi creda, di una condizione nient’affatto rara, anche se oggi del tutto superata e non riproponibile, quantomeno con riguardo ai Paesi da Lei citati, e cioè l’Italia e la Svizzera.</p>
<p>Proviamo dunque a ricostruire la vicenda familiare da Lei descritta sulla base dei soli dati da Lei forniti.</p>
<p><strong>La legge sulla cittadinanza in vigore in Italia nel 1962</strong></p>
<p>Cominciando dal principio, all’epoca dei fatti descritti la disciplina della cittadinanza in vigore in Italia era contenuta nella Legge 13.6.1912 n. 555 i cui principi cardine erano ispirati ai caratteri predominanti del nazionalismo, sull’esclusività dello <em>ius sanguinis</em>, e sulla preminenza della figura maritale, ovvero del capofamiglia.</p>
<p>Ad esempio, l’art. 1 stabiliva che era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, mentre il figlio di madre cittadina riceveva la nazionalità italiana solo se il padre era ignoto o non aveva la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi apparteneva.</p>
<p>In concreto, poi, sulla base di tale disposizione legislativa, perdeva la cittadinanza chiunque spontaneamente acquistava una cittadinanza straniera, ovvero chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiarava di rinunziare alla cittadinanza italiana ed inoltre, in entrambi i casi, stabiliva o aveva stabilito all’estero la propria residenza (art. 8).</p>
<p>Inoltre, altri casi di perdita di cittadinanza erano previsti per coloro che avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi avessero persistito nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.</p>
<p>Era, però, possibile in tali casi il riacquisto a specifiche condizioni, e cioè prestando servizio militare (nel Regno prima e nella Repubblica poi) o accettando un impiego dello Stato, ovvero dichiarando di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui apparteneva o provando di aver rinunziato all’impiego o al servizio militare all’estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi, l’aver stabilito o stabilendo entro l’anno dalla rinuncia la propria residenza in Italia (art. 9).</p>
<p>Per quel che qui più interessa, invece, la legge del 1912 conteneva all’art. 10 una prima risposta ai quesiti sollevati.</p>
<p>In primo luogo, esso sanciva espressamente che la donna coniugata (in allora <em>maritata</em>) non potesse assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale fra coniugi.</p>
<p>Inoltre</p>
<ol>
<li>mentre la donna straniera che si univa in matrimonio ad un cittadino acquistava la cittadinanza italiana e la manteneva anche in caso di vedovanza a certe condizioni,</li>
<li>la donna cittadina che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunicasse,</li>
<li>in caso di scioglimento del matrimonio ritornava cittadina se risiedeva in Italia o vi rientrava, e dichiarava in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.</li>
</ol>
<p>Il risalente provvedimento legislativo in parola è in seguito stato oggetto di vari interventi correttivi come in parte vedremo.</p>
<p><strong>La Riforma del diritto di famiglia del 1975</strong></p>
<p>Tra le numerose conquiste sociali e giuridiche degli anni ’70 del secolo scorso (ricordiamo ad esempio la legge sul divorzio, l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni e lo Statuto dei lavoratori) va annoverata anche la Riforma del diritto di famiglia adottata con Legge n. 151 del 19.5.1975, che introdusse principi di uguaglianza tra i coniugi e di parità tra figli legittimi e naturali con una visione nuova della famiglia e più confacente ai tempi, adottando consistenti modifiche alla struttura legislativa previgente, in particolare:</p>
<ul>
<li>l’abolizione della potestà maritale e l’affermazione dell'eguaglianza fra coniugi;</li>
<li>la trasformazione della patria potestà nella potestà genitoriale;</li>
<li>del regime patrimoniale della comunione dei beni come regime legale della famiglia e la scelta di separazione dei beni o comunione convenzionale;</li>
<li>la modifica delle norme regolanti la separazione personale, ora anche per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.</li>
</ul>
<p>In tema di cittadinanza, poi, la riforma venne in parte anticipata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 16.4.1975, che dichiarò l'illegittimità del succitato art. 10 della L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la nazionalità straniera del coniuge per effetto di matrimonio.</p>
<p>Anche a seguito di tale sentenza, la riforma del 1975, introduceva al Codice Civile l’art. 143-<em>ter</em> che disciplinava espressamente la cittadinanza della moglie come segue: “<em>La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera</em>".</p>
<p>Il Legislatore, nello stabilire che la moglie conservava la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, formulò altresì l'art. 219 della legge 151/1975 che consentiva alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione. La norma, infatti, al primo comma, recita: "<em>La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile</em>". Ciò, peraltro, come fu specificato in seguito, con effetto retroattivo.</p>
<p>Si dichiarava infine genericamente l’abrogazione di tutte le norme in contrasto.</p>
<p><strong>Le ulteriori e successive leggi sulla cittadinanza e la L. n. 91/1994</strong></p>
<p>Varie sono le state le modifiche legislative succedutesi nel tempo in materia di cittadinanza.</p>
<p>Ricordiamo, ad esempio, la Legge 21.4.1983 n. 123 che conteneva disposizioni sull’acquisto e la rinuncia della nazionalità italiana da parte del coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, così come del figlio minorenne anche adottivo di madre o padre italiano, nonché facilitazioni in ordine alla legittimazione a presentare la richiesta da parte del coniuge italiano, ma anche condizioni preclusive.</p>
<p>Fondamentale, invece, fu la promulgazione della L. n. 91 del 5.2.1992 che ha rappresentato una radicale ed organica riforma della disciplina in materia di cittadinanza.</p>
<p>Il principale criterio di acquisto resta lo <em>ius sanguinis</em> e cioè la trasmissione per discendenza, ma in ogni caso da entrambi i genitori, e quindi per i figli nati sia dal padre sia dalla madre. Inoltre, in caso di genitori ignoti, apolidi o di cittadinanza che non si trasmette, i figli nati in Italia acquistano la cittadinanza in base allo <em>ius soli </em>(art. 1).</p>
<p>Allo straniero che vantasse genitori o un ascendente in linea retta di secondo grado (nonni e bisnonni) italiani per nascita, o fosse nato in Italia, poteva essere concessa la cittadinanza italiana (art. 9).</p>
<p>Condizioni preclusive, perdita e riacquisto sono sostanzialmente invariati rispetto alla vecchia legge, con esclusione però del matrimonio come causa di perdita della cittadinanza (artt. 6, 12 e 13).</p>
<p>È espressamente prevista la possibilità della doppia cittadinanza, per il cittadino italiano che possiede, ne acquista o riacquista una straniera, salvo che voglia rinunciare a quella italiana e risieda o stabilisca la residenza all’estero (art. 11).</p>
<p>Inoltre chi avesse a suo tempo perduto la cittadinanza in base ai vecchi artt. 8 e 12 della L. n. 555/1912 o per mancato esercizio dell’opzione della L. n. 123/1983 la poteva riacquistare con una dichiarazione entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge (art. 17).</p>
<p>Infine, con tale legge sono stati abrogati, tra gli altri, la L. n. 555/1912, l’art. 143-ter c.c., la stessa L. n. 123 del 21.4.1983 succitati, e ogni altra disposizione incompatibile con essa. Viceversa restava fermo quanto disposto dall'art. 219 della suddetta Riforma.</p>
<p>Anche la L. n. 91/1992, tuttavia, nel corso degli anni ha subito numerose modificazioni (come ad esempio l’introduzione della condizione del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana), tanto che solo pochi mesi fa, infatti, vi è stato un ulteriore intervento con D.L. n. 36 del 28.3.2025 (convertito con modifiche in Legge n. 74 del 23.5.2025) che è invece volto ad evitare eccessivi automatismi nella trasmissione della cittadinanza per discendenza sia in caso di minori nati all’estero, sia eccezioni per i figli nati all’estero che hanno già un’altra cittadinanza e limitandola a due generazioni e condizioni ulteriori e prevedendo varie deroghe all’impianto della legge.</p>
<p>Infine, sono stati inseriti termini perentori per le dichiarazioni previste in relazione ad acquisto e riacquisto della cittadinanza.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Riassumendo quanto esposto sopra, possiamo dire che Sua madre ha certamente perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con Suo padre, coniuge straniero nella fattispecie svizzero, in base alla L. n. 555/1912.</p>
<p>La scelta non è da considerarsi volontaria, ma quale mera conseguenza che la disposizione di legge annetteva al matrimonio, né era prevista alternativa o eccezione ai tempi.</p>
<p>La mamma avrebbe, invece, potuto riacquistare la cittadinanza italiana dopo il 1975 a seguito della citata Riforma del diritto di famiglia, purché ne avesse fatto richiesta.</p>
<p>A seguito delle varie modifiche legislative intervenute, oggi vi è parità tra i coniugi sia nel trasmettersi vicendevolmente la cittadinanza, sia nel trasmetterla ai figli, e dunque una situazione come quella verificatasi all’epoca da lei descritta non sarebbe attualmente più possibile, né immaginabile.</p>
<p>Mi auguro di avere chiarito così un po’ di dubbi su quanto appreso da Vostra madre in merito alla sua cittadinanza svizzera ed alla perdita di quella italiana.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, la cittadinanza svizzera Sua e di Sua sorella purtroppo non ho più spazio in questo numero, ma mi riservo di parlarne in un prossimo numero della Gazzetta Svizzera. Spero che avrà la costanza e la pazienza di continuare a seguirci ed a sostenerci, come fatto sinora.</p>
<p>A Voi ed a tutti i nostri Lettori una buona ripresa “settembrina” ed un cordiale saluto.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<title>Figli di naturalizzati Svizzeri</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/naturalizzazione-svizzera-figli-normativa-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 17:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Legge federale cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Naturalizzazione svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[reintegrazione cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Buongiorno Avvocato,  leggendo la Sua rubrica, ho pensato di chiedere a Lei un chiarimento per un problema che per problemi vari avevo accantonato. Sono naturalizzata svizzera perché svizzeri erano mio nonno, mia mamma, mio fratello e i miei cugini. Quando c'era stata la possibilità di richiedere la naturalizzazione anche per i propri figli, mi era</p>
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		><h3 class="widget-title">Lo stato normativo attuale per l’acquisto della cittadinanza</h3>
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	<p><em>Buongiorno Avvocato, </em></p>
<p><em>leggendo la Sua rubrica, ho pensato di chiedere a Lei un chiarimento per un problema che per problemi vari avevo accantonato.</em></p>
<p><em>Sono naturalizzata svizzera perché svizzeri erano mio nonno, mia mamma, mio fratello e i miei cugini.</em></p>
<p><em>Quando c'era stata la possibilità di richiedere la naturalizzazione anche per i propri figli, mi era sfuggita la data di scadenza e non avevo potuto fare la domanda necessaria.</em></p>
<p><em>Ora sono anziana, mi è difficile partecipare agli incontri di collegamento, tornare nel comune dove vivevano i nonni e dove continuo a votare per posta e condividere le notizie della Gazzetta: mi chiedo però, se, nel tempo, non si fosse riaperta una nuova finestra di ammissione, nuovamente sfuggitami. In questo caso mia figlia, che – essendo andata ad abitare a Como e avendo un figlio che studia a Lugano – ha con la Svizzera frequenti contatti, potrebbe richiedere di ottenere la naturalizzazione a sua volta? Il mio legame con la Svizzera avrebbe così un senso e una continuità.</em></p>
<p><em>Potrei sapere qualcosa in proposito?</em></p>
<p><em>La ringrazio caldamente per una Sua risposta e La saluto cordialmente,</em></p>
<p><em>(F.C. – Serravalle)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Signora,</p>
<p>grazie molte dell’attenzione che ci riserva e dell’assiduità con cui ci segue anche da un piccolo ma splendido paese del Ticino.</p>
<p>Provo dunque ad accontentare la Sua richiesta in termini molto generali, restando poi volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti ulteriori Le dovessero occorrere.</p>
<p>La disciplina è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit) che ha subito negli anni varie modifiche. Riassumiamo allora lo stato attuale della normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.</p>
<p><strong>Cittadinanza svizzera per nascita </strong></p>
<p>Come più volte scritto anche su queste pagine, la cittadinanza svizzera si acquisisce (art. 1 LCit) innanzitutto per filiazione da genitori coniugati dei quali entrambi, o l’uno o l’altro siano elvetici.</p>
<p>Inoltre, sono svizzeri dalla nascita anche</p>
<ul>
<li>(i) il figlio di madre svizzera non coniugata con il padre;</li>
<li>(ii) il figlio minorenne straniero riconosciuto dal padre svizzero non coniugato con la madre (ed in questo caso anche i successivi figli del minorenne suddetto).</li>
</ul>
<p>Il figlio acquisisce contestualmente anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero, ovvero nell’ipotesi entrambi i genitori siano svizzeri di quello di cui assume il cognome.</p>
<p><strong>Cittadini svizzeri naturalizzati</strong></p>
<p>Esistono poi i casi di acquisto per naturalizzazione della cittadinanza, che è quello che La riguarda nello specifico. E qui la disciplina prevede due casi di naturalizzazione: ordinaria e agevolata.</p>
<p>La naturalizzazione ordinaria (art. 9 LCit) è quella che viene di norma concessa con provvedimento autorizzativo federale al soggetto</p>
<ul>
<li>(i) che è titolare di un permesso di domicilio, e</li>
<li>(ii) che può dimostrare di aver soggiornato complessivamente 10 anni in Svizzera, di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la domanda (salvi alcuni altri casi eccezionali).</li>
</ul>
<p>Sono altresì previste condizioni particolari per i partner registrati che vivono in unione domestica formale con un cittadino svizzero (art. 10 LCit).</p>
<p>Tuttavia per la naturalizzazione è necessario che ricorrano anche altri requisiti (art. 11 LCit) e cioè:</p>
<ul>
<li>(i) l’integrazione del richiedente secondo criteri legislativi (art. 12 LCit);</li>
<li>(ii) la familiarità del medesimo con le condizioni di vita svizzere; e</li>
<li>(iii) che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna dalla Svizzera.</li>
</ul>
<p>Vi è, infine, la naturalizzazione agevolata che – sempre nel rispetto dei criteri di integrazione di cui sopra e della sicurezza interna ed esterna svizzera – riguarda il coniuge di un cittadino svizzero (art. 21 LCit).</p>
<p>In questi casi le condizioni sono le seguenti</p>
<ol>
<li>il richiedente dopo il matrimonio vive da 3 anni con il coniuge, e ha soggiornato in Svizzera per 5 anni complessivi, incluso quello precedente alla domanda.</li>
<li>se il richiedente straniero risiede o ha risieduto all’estero, il matrimonio deve durare da 6 anni e occorrono vincoli stretti con la Confederazione.</li>
</ol>
<p>Nei due casi suddetti è possibile allo straniero chiedere la naturalizzazione agevolata anche se, dopo il matrimonio il coniuge acquisisce la cittadinanza per</p>
<ul>
<li>(i) reintegrazione; oppure</li>
<li>(ii) naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.</li>
</ul>
<p><strong>Reintegrazione </strong></p>
<p>La reintegrazione previsa dall’art. 26 L.Cit. presuppone gli stessi criteri della naturalizzazione e si applica a chi abbia perso la cittadinanza, purché la domanda sia presentata entro 10 anni, o anche successivamente ma solo se il richiedente risiede in Svizzera da almeno 3 anni.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Estensione ai figli </strong></p>
<p>La naturalizzazione e reintegrazione di norma si applica ai figli minorenni conviventi (art 30 LCit) salvo che per i 16enni che devono esprimersi personalmente.</p>
<p>Tuttavia l’art 24 L.Cit. stabilisce anche espressamente che il figlio straniero di genitore naturalizzato o reintegrato che era minorenne all’epoca della domanda del genitore e non vi è stato incluso, può presentare a sua volta domanda prima del 22° anno d’età dopo aver dimostrato un soggiorno complessivo di 5 anni in Svizzera, di cui 3 precedenti la sua richiesta.</p>
<p>La disciplina in vigore prevedeva alcune particolari disposizioni transitorie ad es. riguardanti gli stranieri di terza generazione che nel 2016 avevano tra 26 e 35 anni compiuti (art. 51° e art. 21°), che però da ultimo sono venute meno anch’esse dal 15 febbraio 2023. Altre “finestre” non ve ne sono state.</p>
<p><strong>Conclusioni </strong></p>
<p>Venendo quindi alla Sua richiesta e sulla base di questa sommaria ricognizione della legge federale sulla cittadinanza, mi spiace dover dire che, con ogni probabilità, non sussistano i presupposti per una naturalizzazione di Sua figlia.</p>
<p>Naturalmente si tratta di una valutazione fondata su una descrizione dei fatti, come detto, un po’ scarsa con tutti i limiti quindi che essa comporta, e che può modificarsi con un’analisi più accurata di elementi non evidenziati, anche perché la normativa è molto più complessa di quel che sembra.</p>
<p>A Lei ed ai nostri Lettori, nel frattempo, vanno i miei migliori saluti</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Naturalizzazione svizzera. Cosa deve dimostrare un coniuge per la cittadinanza svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/naturalizzazione-svizzera-cosa-deve-dimostrare-un-coniuge-per-la-cittadinanza-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 17:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[legge cittadinanza]]></category>
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		<category><![CDATA[requisiti cittadinanza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Egr. Avv. Wiget, Sono socia della Società Svizzera, sede di Milano, coniugata con cittadino svizzero residente all’estero, figlio di madre svizzera coniugata con un italiano. Attualmente siamo residenti a Varese, con progetto di trasferimento nel Canton Ticino. Non abbiamo figli. Qualche settimana fa ho letto un articolo sulla Gazzetta Svizzera – “Cittadinanza Svizzera il passaporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/naturalizzazione-svizzera-cosa-deve-dimostrare-un-coniuge-per-la-cittadinanza-svizzera/">Naturalizzazione svizzera. Cosa deve dimostrare un coniuge per la cittadinanza svizzera?</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24256"  class="panel-layout" ><div id="pg-24256-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24256-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24256-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p><em>Egr. Avv. Wiget,</em></p>
<p><em>Sono socia della Società Svizzera, sede di Milano, coniugata con cittadino svizzero residente all’estero, figlio di madre svizzera coniugata con un italiano. Attualmente siamo residenti a Varese, con progetto di trasferimento nel Canton Ticino. Non abbiamo figli.</em></p>
<p><em>Qualche settimana fa ho letto un articolo sulla Gazzetta Svizzera – “Cittadinanza Svizzera il passaporto rossocrociato resta ancora molto ambìto” - e la Sua cortese e concreta risposta ad un lettore italiano che chiedeva precisazioni in merito.</em></p>
<p><em>Mi permetto di disturbarLa direttamente sul tema sottoponendoLe il mio caso. Da tempo sto considerando la presentazione di domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell’art. 21 LCit, e in merito alle condizioni richieste verte il mio quesito di ammissibilità.</em></p>
<ol>
<li><em>Soggiorni in Svizzera</em></li>
</ol>
<p><em>Ho frequentato e frequento la Svizzera per motivi personali di svago, vacanze ed acquisti, e professionali.</em></p>
<ol start="2">
<li><em>Rapporti stretti con la Svizzera</em></li>
</ol>
<p><em>Tempo fa mi è stato detto che occorre presentare gli scontrini relativi ai miei soggiorni in Svizzera, risalendo nel tempo. Non le nascondo un po’ di sconcerto. Naturalmente non sono in possesso di alcuno scontrino, ma invece, posso citare un rapporto concreto di lunga data (decenni) presso primario istituto di credito svizzero.</em></p>
<ol start="3">
<li><em>Lingue della Confederazione</em></li>
</ol>
<p><em>Sono madrelingua italiana, e parlo correntemente inglese, tedesco, francese, spagnolo.</em></p>
<ol start="4">
<li><em>In tema di referenze, posso indicare varie persone presso la Società Svizzera di Milano e colui che gestisce il mio rapporto bancario svizzero.</em></li>
</ol>
<p><em>In considerazione del quadro sopra descritto, fatti salvi ulteriori requisiti, sono a chiederLe se posso almeno avviare la pratica. Ringrazio per la cortese attenzione e per ogni delucidazione e consiglio sul tema che vorrà condividere. Con viva cordialità,</em></p>
<p><em>(P.M. – Varese)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>molte grazie per la Sua lunga lettera, e mi scuso se ho dovuto accorciarla per poterla pubblicare e per poter rispondere in questa sede ai Suoi dubbi, o almeno a parte di essi, approfondendo la materia della cittadinanza con maggiori dettagli e precisazioni. Spero di avere comunque colto e adeguatamente sintetizzato i profili di maggior interesse per Lei.</p>
<p>Venendo dunque al tema sollevato, va ricordato, anche a tutti i nostri lettori, che la Legge Federale sulla Cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit) prevede la naturalizzazione, oltre a quella ordinaria (artt. 12 e ss. LCit) anche quella agevolata (artt. 20 e ss. LCit). Essa opera, ad esempio, nel caso, come il Suo, di chi abbia sposato un cittadino svizzero.</p>
<p>Ma il fatto del mero matrimonio, come giustamente ci ricorda la Sua lettera, non basta. Vi sono altri requisiti necessari per ottenere la cittadinanza svizzera.</p>
<p>***</p>
<p>La norma di cui all’art. 21 LCit richiede in primo luogo che l’interessata/o si sia integrato, e ciò si desume se ricorrono i seguenti criteri d’integrazione previsti dall’art. 12 LCit, richiamati per la naturalizzazione ordinaria ma anche per quella agevolata.</p>
<p>Innanzitutto è necessario da parte del richiedente il<strong> rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici. </strong>Ciò significa non violare in modo grave o ripetuto disposizioni di legge e decisioni delle autorità, adempiere importanti doveri di diritto pubblico o privato, e non approvare o incoraggiare pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra, e infine non avere precedenti penali qualificati.</p>
<p>Inoltre, è richiesto il rispetto <strong>dei valori della Costituzione federale, </strong>ovvero dei principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera, nonché dei diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione.</p>
<p>Tali aspetti vengono controllati e viene steso un rapporto di indagine, e per il candidato residente all’estero all’esito di un’indagine condotta dalle autorità consolari svizzere svolta sul territorio in cui vive il richiedente, per verificare sia la sua fedina penale pulita e l’assenza di procedimenti penali a suo carico in Svizzera o in altri Paesi, sia la sua reputazione finanziaria, in base a pendenze con il fisco locale o pignoramenti subiti.</p>
<p>Inoltre, deve essere comprovata la capacità di sapersi <strong>esprimere in una lingua nazionale</strong> <strong>svizzera</strong> nella vita quotidiana, oralmente e per scritto. È però prescritto un livello specifico di conoscenza, e può persino essere richiesta una certificazione.</p>
<p>Occorre anche la<strong> partecipazione alla vita economica svizzera,</strong> da intendersi per i non residenti anche come indipendenza economica, e cioè che l’interessato sia in grado di provvedere autonomamente e stabilmente al proprio mantenimento.</p>
<p>È pure previsto, laddove possibile,<strong> l’incoraggiamento e sostegno all’integrazione</strong> del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale, ad esempio anche stimolando l’acquisizione di competenze linguistiche di una lingua nazionale dei figli, oppure la partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera.</p>
<p><strong>I Cantoni possono poi prevedere condizioni ulteriori.</strong></p>
<p>Se il richiedente non risiede in Svizzera, i suddetti requisiti si applicano <strong>per analogia</strong>, e quindi compatibilmente con le condizioni del Paese di residenza.</p>
<p>Inoltre, il richiedente <strong>non deve compromettere la sicurezza interna o esterna</strong> della Svizzera, criterio che viene soddisfatto se la persona interessata non fa parte, ad esempio, di organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata.</p>
<p>Tuttavia, i requisiti appena illustrati costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti in casi come quello che stiamo ora analizzando.</p>
<p>In particolare, l’art. 21 LCit, che Lei correttamente cita per il coniuge di un cittadino svizzero, prevede la naturalizzazione agevolata per il coniuge straniero che viva da <strong>sei anni in unione coniugale</strong> con il coniuge svizzero ma congiuntamente all’ulteriore, in ultimo ma non per questo meno importante, requisito dell’esistenza di <strong>stretti vincoli con la Svizzera</strong>.</p>
<p>Si tratta del requisito principale ed imprescindibile per chi non è residente in Svizzera, ed anche del meno agevole da dimostrare, data la Sua astrattezza ed apparente indeterminatezza.</p>
<p>In particolare, negli anni più recenti, essendosi ampliata la platea dei soggetti titolati a chiedere la naturalizzazione agevolata, il concetto di "stretti vincoli" è divenuta più rigorosa.</p>
<p>Tale legame si può declinare in svariate maniere e l’Ordinanza sulla Cittadinanza svizzera (OCit) del 17.6.2016 ha poi recepito e ridefinito in maniera più chiara e precisa gli indici già adottati nella prassi.</p>
<p>Vediamo in concreto cosa significa tutto ciò.</p>
<p>Naturalmente, <em>in primis</em> vengono i <strong>viaggi e le vacanze nella Confederazione</strong>, sintomo di un legame reale, affettivo e fisico con la Svizzera, e non meramente formale. È prescritto anche un dato quantitativo minimo nei sei anni precedenti la domanda, e cioè l’aver soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>È evidente che questi soggiorni devono essere comprovati. Lo scontrino o la fattura è il modo più agevole per dimostrarli, ma possono essere utili anche biglietti del treno o aereo, ad esempio. Sotto questo aspetto la prassi svizzera, almeno per la mia esperienza professionale, è molto ragionevole, mentre altri Paesi sono assai più rigidi e, anche per la sola residenza, non accettano biglietti aerei e nemmeno con carte d’imbarco quale prova di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.</p>
<p>Inoltre, si presuppone che il coniuge straniero possieda <strong>conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale</strong> della Svizzera. Occorrerà pertanto dimostrare una certa conoscenza ed interesse per gli eventi e per la vita politica svizzera, dalle occasioni culturali alle principali istituzioni.</p>
<p>Da ultimo si richiede che vengano intrattenuti <strong>contatti con cittadini svizzeri</strong>. Sotto tale profilo, rileva la prova della presenza in Svizzera di persone che conoscono personalmente l’interessata/o, e dunque rapporti e frequentazioni con parenti, ove esistenti, ed amici nella Confederazione. Si tratta di un requisito per il quale può essere sufficiente una dichiarazione del cittadino svizzero.</p>
<p>I soggiorni ed i contatti devono, infatti, essere confermati da persone di riferimento domiciliate in Svizzera ma le autorità di polizia cantonali controllano la veridicità di tali relazioni.</p>
<p>Sono importanti anche eventuali <strong>contatti con cittadini o associazioni elvetiche all’estero</strong>, e dunque anche l’iscrizione e frequentazione di circoli o istituzioni svizzere nel proprio paese di residenza a riprova della partecipazione alla vita della colonia svizzera.</p>
<p>Poi può essere altresì utile il fatto di lavorare per un’azienda svizzera o l’intrattenere rapporti di affari e bancari in Svizzera, o ancora l’aver frequentato una scuola svizzera all’estero.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>Ora, immagino che sui criteri di integrazione quali il rispetto dell’ordinamento svizzero e dei valori della Costituzione federale, si possa dare per presupposto che nel Suo sussistano, così come credo si possa escludere il pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza interna ed esterna svizzera.</p>
<p>Non vedo poi alcun problema nemmeno per la conoscenza di almeno una lingua nazionale, dato che, come mi scrive, ne parla ben tre correntemente.</p>
<p>Lo stesso dicasi per la Sua indipendenza economica, che Lei pure conferma.</p>
<p>Anche le frequentazioni di altri svizzeri in Italia è senz’altro elemento che avvalora la Sua integrazione.</p>
<p>Mancano però all’appello, secondo quanto Lei stessa mi scrive, elementi relativi a contatti con cittadini svizzeri domiciliati nella Confederazione, e dati sui Suoi soggiorni e viaggi in Svizzera. Senza tali requisiti non possono ritenersi integrati gli stretti vincoli con la Svizzera ma credo di tali circostanze si possa agevolmente dare evidenza, recuperando prove nella memoria e nella documentazione in Suo possesso.</p>
<p>In conclusione il consiglio che posso dare è quello di provare a “scartabellare” tra i Suoi ricordi e viaggi, magari ritroverà qualche elemento utile.</p>
<p>L’altro consiglio che Le posso rivolgere è quello di affidarsi ad un professionista per valutare la sua situazione specifica, sia quanto ai presupposti sia per la sussistenza dei requisiti.</p>
<p>Infine, penso sia più opportuno avviare la pratica solo una volta raccolti tutti gli elementi e verificata la prova oggettiva degli stessi. La pratica può richiedere già un notevole lasso di tempo per una conclusione positiva e non è utile prolungarla ulteriormente fornendo una documentazione solo parziale.</p>
<p>Spero così di essere stato sufficientemente chiaro e, nell’augurare a tutti una buona ripresa dopo la caldissima pausa estiva, Vi porgo i miei migliori saluti.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>Cittadinanza Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 16:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza svizzera]]></category>
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		<category><![CDATA[requisiti cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Residenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Buongiorno, sono un cittadino italiano di 40 anni e volevo farvi una domanda sull'ottenimento della cittadinanza svizzera. Io ho un fratello gemello che prenderà tra poco la cittadinanza svizzera (ha vissuto per più di 12 anni in Svizzera). Nel mio caso ho individuato due possibili vie per ottenere la cittadinanza svizzera e volevo sapere se</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera/">Cittadinanza Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-24059"  class="panel-layout" ><div id="pg-24059-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24059-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24059-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Il passaporto rossocrociato resta ancora molto ambito</h3>
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	<p><em>Buongiorno,</em></p>
<p><em>sono un cittadino italiano di 40 anni e volevo farvi una domanda sull'ottenimento della cittadinanza svizzera.</em></p>
<p><em>Io ho un fratello gemello che prenderà tra poco la cittadinanza svizzera (ha vissuto per più di 12 anni in Svizzera).</em></p>
<p><em>Nel mio caso ho individuato due possibili vie per ottenere la cittadinanza svizzera e volevo sapere se almeno una fosse percorribile:</em></p>
<p><em>1) Da mio fratello: in questo caso volevo sapere se per i fratelli gemelli ci sono delle eccezioni? Ossia posso acquisire la cittadinanza svizzera da mio fratello gemello?</em></p>
<p><em>2) Da mia madre: se mia mamma (che è cittadina Italiana) acquisisse la cittadinanza svizzera da mio fratello (cosa che è possibile), io essendo figlio di una cittadina svizzera naturalizzata posso acquisire la cittadinanza svizzera da mia madre naturalizzata?</em></p>
<p><em>Grazie,</em></p>
<p><em> </em><em>(M.D. – Prov. Venezia)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,</p>
<p>grazie della Sua richiesta che ci consente di riprendere questo tema per il quale l’interesse da un po’ sembrava essere scemato. Vedo ora che non è così e dunque Le rispondo con piacere, anche se Lei nulla ci dice sulle Sue ragioni per voler acquisire la cittadinanza svizzera. Io sono sempre curioso di conoscere i motivi di una tale scelta.</p>
<p>Prima, però, ne approfitto per ringraziare Lei ed anche gli altri nostri generosi Lettori per le Vostre offerte e contribuzioni volontarie, che per noi sono preziose, per non dire indispensabili, al fine di poter pubblicare questo periodico degli e per gli svizzeri in Italia.</p>
<p>Vediamo di inquadrare brevemente la materia, che è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20.6.2014.</p>
<p>Essa ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Evitando un <em>excursus</em> sul punto, ci limiteremo qui a ricordare gli elementi essenziali della disciplina in vigore per rispondere al quesito.</p>
<p>Come è noto, i modi di acquisto della cittadinanza sono sostanzialmente due:</p>
<p>-           quello diretto per filiazione o discendenza (<em>ius sanguinis</em>);</p>
<p>-           quello derivato per naturalizzazione.</p>
<p>Le condizioni per l’acquisto della cittadinanza svizzera sono rigorose e soggiacciono a precisi criteri dettati dalla normativa citata.</p>
<p><strong>Cittadinanza per filiazione</strong></p>
<p>L’art. 1 LCit. stabilisce che è cittadino svizzero dalla nascita:</p>
<ul>
<li>il figlio di genitori uniti in matrimonio, uno dei quali almeno è svizzero;</li>
<li>il figlio di una cittadina svizzera non coniugata.</li>
</ul>
<p>È poi previsto che con la costituzione del rapporto di filiazione anche nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero, non coniugato con la madre, acquisisca la cittadinanza svizzera <em>ex tunc</em>, e cioè dalla nascita.</p>
<p>Tuttavia, da quanto Lei scrive, nessuno della Sua famiglia è svizzero, o ha origini e discendenze svizzera. Se ho ben compreso, però, Suo fratello gemello, ma solo lui, sta per acquisire la cittadinanza svizzera.</p>
<p><strong>Cittadinanza per naturalizzazione</strong></p>
<p>Si tratta dunque di un caso di naturalizzazione. Essa può essere ordinaria o agevolata.</p>
<p>Quella <strong>ordinaria</strong> (art. 9 LCit.) si può ottenere se al momento della domanda il richiedente è titolare di un permesso di domicilio, e dimostra un soggiorno complessivo di 10 anni in Svizzera (e non più 12) – e dunque non continuativo – ma di cui 3 negli ultimi 5 anni precedenti il deposito della domanda.</p>
<p>Quella <strong>agevolata</strong> (art. 20 LCit.) si ottiene attraverso il matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a, come figli di svizzeri naturalizzati, come stranieri di terza generazione, o anche in caso di attribuzione per errore delle autorità o di minorenne apolide dopo 5 anni di domicilio.</p>
<p>È evidente che i casi principali sono i primi due, in parte anche il terzo, mentre gli ultimi due sono più residuali.</p>
<p>Nel primo caso, il coniuge straniero (art. 21 LCit,) può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare domanda di naturalizzazione agevolata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>vive da 3 anni in unione coniugale con il coniuge;</li>
<li>ha soggiornato in Svizzera per complessivi 5 anni, incluso quello precedente la domanda;</li>
</ul>
<p>Inoltre, qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può chiedere la naturalizzazione se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>vive da 6 anni in unione coniugale con il coniuge;</li>
<li>vi sono vincoli stretti con la Svizzera.</li>
</ul>
<p>Un cittadino straniero, infine, può presentare richiesta di naturalizzazione agevolata anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per</p>
<ul>
<li>reintegrazione (dopo averla persa);</li>
<li>naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.</li>
</ul>
<p>Quanto al caso dei figli di un genitore naturalizzato (art. 24 LCit.), se un minorenne straniero al momento della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore non è stato incluso nella stessa, può a sua volta presentare un’autonoma domanda agevolata prima del compimento del 22° anno d’età, se dimostra un soggiorno complessivo di 5 anni in Svizzera, di cui 3 immediatamente precedenti la richiesta.</p>
<p>Il figlio naturalizzato in tali ipotesi acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero. Negli altri casi, ovviamente, il figlio di genitori naturalizzati acquisisce la cittadinanza per filiazione.</p>
<p>In terzo luogo, il figlio di genitori stranieri può ottenere la naturalizzazione agevolata (art. 25 LCit.), se sono adempiute le seguenti condizioni</p>
<ul>
<li>almeno uno dei nonni sia nato in Svizzera o è verosimile che avesse acquisito un diritto di dimora in Svizzera;</li>
<li>almeno uno dei genitori ha un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno 10 anni e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno 5 anni;</li>
<li>è nato in Svizzera;</li>
<li>è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno 5 anni.</li>
</ul>
<p>La domanda deve essere presentata prima del compimento del 25° anno d’età.</p>
<p>Ma ciò non basta ancora. Infatti, oltre al domicilio ed ai requisiti formali, per ottenere la naturalizzazione il soggetto richiedente la cittadinanza deve essere ben integrato in Svizzera ed aver familiarizzato con le condizioni di vita svizzere, oltre che – naturalmente – non rappresentare una minaccia per la sicurezza del Paese.</p>
<p>L’art. 12 LCit. specifica quali sono i criteri di integrazione, e cioè:</p>
<ul>
<li>il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, nonché dei valori della Costituzione federale;</li>
<li>la facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;</li>
<li>la partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione;</li>
<li>l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.</li>
</ul>
<p>Altre condizioni sono meglio specificate e descritte nell’Ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 2016.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Apprendo, sempre dalla Sua lettera, che Suo fratello gemello è stabilmente residente – <em>rectius</em> domiciliato – in Svizzera da più di 10 anni, deduco con un permesso C e presumo poi che sia anche ben integrato.</p>
<p>Ebbene, a questo punto fornisco subito risposta alla prima delle Sue domande, che purtroppo è negativa.</p>
<p>Infatti, posso già tranquillamente dire che la circostanza che Lei e suo fratello siate gemelli non determina alcuna trasmissione della cittadinanza dall’uno all’altro. Lei e Suo fratello siete due soggetti giuridici diversi e separati e la cittadinanza di ognuno non si trasferisce all’altro in virtù di proprietà biologiche o per “osmosi”. Così come anche altre situazioni giuridiche non si trasmettono tra gemelli, a maggior ragione ciò è escluso per lo <em>status</em> del soggetto (sia esso coniugale o uno <em>status civitatis</em>) che non si modifica in automatico. Come visto non è nemmeno previsto dalla legge ma Le confesso che non sono a conoscenza di altre legislazioni che contengano una siffatta trasmissibilità.</p>
<p>Venendo all’ulteriore quesito, anche la seconda risposta, ahimè è negativa.</p>
<p>Invero, la domanda già poggia su un presupposto erroneo. Poiché Sua mamma è cittadina italiana non è affatto vero che possa acquisire la cittadinanza svizzera da suo figlio (cioè Suo fratello), mentre come visto sarebbe semmai possibile il contrario se Sua mamma fosse svizzera. Allo stesso modo Lei non potrà ottenere la cittadinanza svizzera da Sua mamma comunque, nemmeno se diventasse svizzera per naturalizzazione, perché le ipotesi fatte salve dalla norma ed i requisiti richiesti che abbiamo visto sopra sono diversi.</p>
<p>In conclusione, Le resta un’altra via, e cioè sposare una svizzera, ma quella del matrimonio è una strada lastricata di tutt’altri pericoli!</p>
<p>Al di là delle battute, spero di essere stato sufficientemente chiaro e, come di consueto, saluto cordialmente Lei ed i nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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