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	<title>diritto internazionale privato Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>diritto internazionale privato Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>Testamento biologico, Dat e donazione di organi</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/testamento-biologico-dat-donazione-organi-italia-validita-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[DAT]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
		<category><![CDATA[diritto sanitario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Gentile Avvocato, sono una doppia cittadina italo-svizzera da decenni residente in Italia. Il mio partner, che è cittadino svizzero e convive insieme a me in Italia da qualche anno, ha a suo tempo disposto con una procura e un contratto di non voler essere tenuto in vita da una macchina. Ora ci chiediamo come è</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/testamento-biologico-dat-donazione-organi-italia-validita-stranieri/">Testamento biologico, Dat e donazione di organi</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26179"  class="panel-layout" ><div id="pg-26179-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26179-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26179-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">L'attuale disciplina italiana e la validità di disposizioni straniere.</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><span data-path-to-node="9,1"><span class="citation-108">Gentile Avvocato,<br />
sono una doppia cittadina italo-svizzera da decenni residente in Italia</span></span><span data-path-to-node="9,3">.</span></p>
<p><span data-path-to-node="9,5"><span class="citation-107">Il mio partner, che è cittadino svizzero e convive insieme a me in Italia da qualche anno, ha a suo tempo disposto con una procura e un contratto di non voler essere tenuto in vita da una macchina</span></span><span data-path-to-node="9,7">.<br />
</span><span data-path-to-node="9,9"><span class="citation-106">Ora ci chiediamo come è regolata la questione in Italia e se tale sua volontà potrà essere rispettata anche qui</span></span><span data-path-to-node="9,11">.</span></p>
<p>(B.S. Prov. Cesena)</p>
<hr />
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie della Sua cortese lettera, che offre alla riflessione di noi tutti, come individui e come società, temi assai personali e molto delicati.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Se provo a sintetizzare, i Suoi quesiti sono due:</p>
<ul class="marker:text-quiet list-disc pl-8">
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Quali sono i requisiti del testamento biologico in Italia?</p>
</li>
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Il testamento biologico fatto in Svizzera vale anche in Italia?</p>
</li>
</ul>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Ebbene, prima di rispondere cerchiamo di rinfrescarci la memoria, perché della questione ce ne siamo già occupati, e delle sue implicazioni morali se ne parla spesso, ma è opportuno prima ricordare i termini esatti della stessa.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Naturalmente il punto di partenza non può che essere quello normativo. Cosa prevede la legge italiana in materia?</p>
<hr class="bg-quiet h-px border-0" />
<h2 id="l-n2192017-sul-testamento-biologico" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-lg first:mt-0 md:text-lg [hr+&amp;]:mt-4">L. n.219/2017 sul testamento biologico</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Il provvedimento legislativo intitolato "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", affronta vari aspetti e dunque occorre anche chiarirsi con precisione sui singoli concetti. Vediamoli.</p>
<h2 id="testamento-biologico" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Testamento biologico</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Il termine è un po' fuorviante. Si tratta infatti di un atto diverso dal testamento come siamo soliti intenderlo.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Al contrario, il "testamento biologico" è previsto che esplichi i suoi effetti quando la persona è ancora in vita ma non è più capace di intendere e volere, né di provvedere a sé stessa, e quindi non è in grado di auto-determinarsi.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">D'altronde anche la "donazione di organi" avviene (di norma, salvo casi limitati) dopo la morte, mentre è disposto con un atto di liberalità che invece è tipicamente esercitato da vivi, e che viene registrato presso l'ufficio anagrafe del proprio comune al rilascio o al rinnovo della carta d'identità.</p>
<h2 id="dat" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">DAT</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sono le cosiddette "disposizioni anticipate di trattamento" e cioè le decisioni sulla salute che la persona maggiorenne capace d'intendere e di volere può predisporre proprio per il caso che tale capacità venga meno.</p>
<h2 id="consenso-informato" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Consenso informato</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">È il diritto del paziente ad essere informato delle proprie condizioni di salute, quanto a diagnosi, prognosi, cure, anche alternative, e rischi di ogni trattamento sanitario. Diviene condizione per ogni trattamento sanitario iniziato o da proseguirsi (salvo i casi previsti per legge).</p>
<h2 id="cure-palliative-e-terapia-del-dolore" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Cure palliative e terapia del dolore</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">In ogni caso, il medico deve per legge adoperarsi con mezzi idonei ad alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto dello stesso, garantendo un'appropriata terapia del dolore anche con cure palliative (previste dalla L. n.38/2010).</p>
<h2 id="accanimento-terapeutico-e-sedazione" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Accanimento terapeutico e sedazione</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Laddove si sia in presenza di prognosi infausta a breve o addirittura in imminenza della morte, il medico è obbligato ad astenersi dalla prosecuzione irragionevole di cure o di trattamenti inutili e sproporzionati.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">In taluni casi il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ma la stessa o il suo rifiuto devono essere motivati.</p>
<h2 id="suicidio-assistito-ed-eutanasia" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Suicidio assistito ed eutanasia</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sono due concetti diversi che spesso si confondono. Nel primo caso è la persona stessa a compiere materialmente l'atto che ne determina la morte ed un terzo si limita a prestare aiuto e supporto; nella seconda ipotesi è, invece, il terzo a porre fine alla vita della persona che vuole morire. Ne abbiamo già scritto diffusamente in passato.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Chiarito quanto sopra, cerchiamo di capire meglio riforma e contenuto previsti dalla legge italiana.</p>
<h2 id="forma-del-testamento-biologico" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Forma del testamento biologico</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Le c.d. DAT corrispondono più o meno alle direttive anticipate di trattamento (c.d. Patientenverfügung) o DA (c.d. PV). Esse devono essere redatte in forma scritta ma possono anche essere semplicemente videoregistrate.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Quanto alla forma scritta può trattarsi di:</p>
<ul class="marker:text-quiet list-disc pl-8">
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Un atto pubblico notarile</p>
</li>
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Una scrittura privata autenticata (sempre da notaio o dal comune – ufficio stato civile)</p>
</li>
<li class="py-0 my-0 prose-p:pt-0 prose-p:mb-2 prose-p:my-0 [&amp;&gt;p]:pt-0 [&amp;&gt;p]:mb-2 [&amp;&gt;p]:my-0">
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Una forma solo olografa con firma e data, depositata presso il comune gratuitamente</p>
</li>
</ul>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Può anche essere depositata presso talune strutture sanitarie competenti, se autorizzate dalla Regione.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Le varie DAT vengono inserite in una banca dati nazionale. Oggi sono qualche centinaio di migliaia.</p>
<h2 id="contenuto" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Contenuto</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Le DAT si possono integrare, modificare e anche revocate in ogni momento. Esse in principio vincolano il medico che non potrà effettuare trattamenti sanitari o somministrare cure (persino la nutrizione e l'idratazione artificiali) e farmaci senza il consenso informato del paziente o laddove questi li abbia espressamente esclusi o rifiutati.</p>
<h2 id="il-fiduciario" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-base first:mt-0">Il fiduciario</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Infine, molto importante, con tale atto può essere istituito un fiduciario, il quale si interfaccerà con il medico curante, e che può essere revocato in ogni tempo.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Tale soggetto, che non deve necessariamente essere un parente ma può essere anche una persona convivente o un amico, dovrà curare che tutte le disposizioni anticipate vengano puntualmente osservate.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Egli ha facoltà di ottenere tutte le informazioni sullo stato di salute e le cure da applicare.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">In passato e in assenza della normativa si era fatto ricorso alla figura dell'amministratore di sostegno.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Questo dunque il panorama legislativo italiano, molto articolato ma non tanto dissimile da quello elvetico. Ciò anche per quel che riguarda quello a cui penso Lei si riferisca, e cioè il mandato precauzionale (c.d. Vorsorgeauftrag) previsto nel codice civile svizzero dall'art. 360 e ss.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Anche di questi temi abbiamo scritto negli anni scorsi.</p>
<hr class="bg-quiet h-px border-0" />
<h2 id="il-diritto-internazionale-privato" class="font-editorial font-bold mb-2 mt-4 [.has-inline-images_&amp;]:clear-end text-lg first:mt-0 md:text-lg [hr+&amp;]:mt-4">Il diritto internazionale privato</h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Con riferimento, infine, al secondo quesito, qui occorre maggiore prudenza perché il terreno è più insidioso.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Personalmente ritengo che le disposizioni straniere, se compatibili con l'ordine pubblico, e non in contrasto con norme di applicazione necessarie, possano avere piena validità in Italia.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Infatti, a norma del diritto internazionale privato italiano (L. n.218/1995), si può sostenere che in base sia all'art. 23 sulla capacità d'agire, sia all'art. 24 sui diritti di personalità, sia applicabile la legge nazionale del soggetto (salvo vi siano condizioni speciali).</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Pertanto anche il soggetto straniero, nel nostro caso svizzero, è legittimato in base al codice civile svizzero a ricorrere alla "Patientenverfügung", e cioè alla DAT, e al "Vorsorgeauftrag", e cioè alla nomina di un fiduciario con il contenuto equivalente ad un mandato precauzionale.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Anche con riferimento alla forma degli atti non dovrebbe sorgere alcun dubbio se è stata rispettata la legge del luogo in cui l'atto viene formato. Prudenzialmente comunque suggerirei di far sempre effettuare una traduzione in italiano se necessario, e di far apporre anche un'autentica notarile in Svizzera, munita di Apostille dell'Aja.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sul contenuto in concreto delle disposizioni del Suo compagno, nulla posso dire, andrebbero verificate in concreto rispetto a quelle italiane, per capire se possono sorgere dubbi o contrasti che dovrebbero poi essere risolti dal giudice tutelare.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Mi scuso per la lunghezza di questa trattazione ma la complessità e la particolare delicatezza della materia imponevano di essere il più chiaro e preciso possibile. Spero di esserci riuscito.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">A Lei e a tutti i nostri Lettori i migliori auguri di Buona Pasqua.</p>
<p><em>Markus W. Wiget</em><br />
<em>Avvocato</em></p>
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		<title>Diritto di visita dei nonni ai nipoti minorenni</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/diritto-visita-nonni-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 22:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile avvocato Wiget, Sono cittadina italo-svizzera e mio marito è cittadino italiano. Da circa due anni viviamo in Svizzera, mentre nostra figlia è nata lo scorso maggio. La questione che vorrei sottoporle riguarda i diritti di visita dei nonni paterni, che vivono in Italia. Mio marito, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con sua madre,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25151"  class="panel-layout" ><div id="pg-25151-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25151-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25151-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>Sono cittadina italo-svizzera e mio marito è cittadino italiano. Da circa due anni viviamo in Svizzera, mentre nostra figlia è nata lo scorso maggio. La questione che vorrei sottoporle riguarda i diritti di visita dei nonni paterni, che vivono in Italia. Mio marito, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con sua madre, tanto che non ha mai consentito alla nonna di incontrare nostra figlia, mentre mio suocero talvolta vede la bambina. </em></p>
<p><em>Recentemente, abbiamo appreso che mia suocera ha intenzione di fare riferimento alla legislazione italiana per chiedere al tribunale di stabilire il suo diritto di visita verso nostra figlia. So che in Svizzera non esiste una legge simile, e quindi mi sento relativamente tranquilla sotto questo profilo. Non vedo inoltre alcun beneficio per mia figlia nell’instaurare un rapporto con la nonna paterna. Tuttavia, considerando che nostra figlia ha doppia cittadinanza, mi chiedo se ci sia il rischio che possiamo essere citati in tribunale in Italia e se, pur vivendo in Svizzera, potremmo subirne conseguenze.</em></p>
<p><em>La ringrazio sin d'ora per la disponibilità e per qualsiasi consiglio che vorrà offrirci.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(J.M. – Svizzera)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Signora</p>
<p>La ringrazio per la Sua cortese lettera, alla quale rispondo con vivo interesse. Siamo lieti di poter offrire il nostro supporto a Lettrici e Lettori su questioni così delicate, specialmente quando coinvolgono i legami familiari e il benessere di un minore. Inoltre il tema è decisamente particolare e non credo che vi sia stata occasione in passato di scriverne.</p>
<p>In un contesto familiare un po' complesso, e con due ordinamenti giuridici potenzialmente coinvolti, è naturale nutrire dubbi e incertezze.</p>
<p>Cercheremo quindi di chiarire i profili giuridici della vicenda, così da rispondere al meglio alle Sue legittime preoccupazioni.</p>
<p><strong>La normativa italiana</strong></p>
<p>Secondo l'ordinamento italiano, il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti non è un semplice diritto generico, ma è tutelato dalla legge come parte del più ampio principio di "diritti dei familiari" nei confronti dei minori. In particolare, l’<strong>articolo 317-<em>bis </em>c.c. (“<em>Rapporti con gli ascendenti</em>”) </strong>stabilisce che "<em>Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore</em>".</p>
<p>Sono da intendersi per parenti non solo gli ascendenti biologici, ma anche tutti coloro che vengano riconosciuti dai minori come figure a fianco dei nonni biologici. Tale ampliamento della portata applicativa della norma è avvenuto sulla scorta della interpretazione evolutiva dell’art. 8 della CEDU che ha ricompreso all’interno della nozione di famiglia ogni rapporto “significativo”, anche se non “di sangue”.</p>
<p>Peraltro sull’argomento, con sentenza n. 34566/2022 la Corte di Cassazione Civile ha statuito che l’art. 317-<em>bis </em>c.c. nel riconoscere il diritto a favore degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, non detta un principio incondizionato ma lascia alla discrezionalità del giudice la valutazione sull’opportunità o meno del mantenimento dei suddetti rapporti. Alla base del giudizio dovrà esserci infatti la valutazione dell’esclusivo interesse del minore<em>. “La sussistenza di tale interesse – sancisce la Corte di legittimità – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”. </em></p>
<p>I genitori hanno il dovere di non ostacolare senza motivo i legami affettivi tra figli e nonni, poiché ciò potrebbe danneggiare lo sviluppo del minore. Tuttavia, se ritengono che quel rapporto sia dannoso, possono opporsi, facendo prevalere l’interesse del figlio. In questi casi, il diritto dei nonni cede il passo. Si tratta, in sostanza, di un approccio molto favorevole, salvo vi siano ragioni contrarie.</p>
<p><strong>La normativa svizzera</strong></p>
<p>L’ordinamento svizzero, al contrario, regola in maniera differente e più rigidamente tale tema. Infatti, in Svizzera i nonni non sono pienamente tutelati di fronte all’esercizio del diritto di visita ai nipoti, in quanto essi sono trattati come terzi alla stregua degli altri parenti.</p>
<p>Il codice civile svizzero all’art. 274a prevede un più generico riconoscimento del diritto alle relazioni personali con il minore, conferibile, in circostanze straordinarie, anche ad altri parenti oltre che ai genitori, qualora il coinvolgimento dei parenti serva alla crescita del minore.</p>
<p>Pertanto, per ottenere il diritto di contatto (diritto di visita), devono essere soddisfatte due condizioni:</p>
<ul>
<li><strong>Esistenza di circostanze eccezionali</strong>: spetta ai nonni dimostrare che questa condizione è soddisfatta, tramite un legame affettivo già consolidato o un ruolo significativo nella vita del minore. Tuttavia, la prova è molto difficile da fornire, poiché il legislatore svizzero non ha voluto concedere di per sé ai nonni un diritto di visita che possa essere oggetto di un’istanza in merito alle relazioni personali.</li>
<li><strong>Rispetto dell’interesse del minore</strong>: deve essere l’interesse del minore a determinare il diritto di contatto e non l’interesse delle persone con cui il minore avrebbe contatti, nel nostro caso i nonni. Sotto questo profilo, il grado di parentela con i nonni non è un titolo di favore ma è di secondaria importanza.</li>
</ul>
<p><strong>Il ruolo del diritto internazionale: l’ordinamento prevalente</strong></p>
<p>Il diritto in esame suscita un’apprezzabile attenzione in campo europeo ed internazionale, con la conseguenza di esercitare un non sottovalutabile effetto di sollecitazione sul nostro ordinamento.</p>
<p>La posizione del minore ha assunto una decisiva rilevanza nel panorama internazionale con l’adozione della <strong>Convenzione UN di New York</strong>, <strong>sui diritti del fanciullo del 1989</strong> con la quale la centralità assunta dal minore si traduce nella definizione di un filtro interpretativo applicabile in ogni contesto che lo riguarda, il c.d. <em>best interest of the child</em>, ovvero l’interesse superiore del fanciullo.</p>
<p>Nello specifico occorre fare riferimento al concetto di “vita privata e familiare” richiamata dall’art. 8 della <strong>Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950</strong> (CEDU) e dall’art. 7 della <strong>Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE del 2000 e s.m.i.</strong> (CDFUE) che in tale locuzione ricomprendono il diritto di visita degli ascendenti ai proprio discendenti minorenni.</p>
<p>Nel consolidamento di questo diritto la Corte EDU di Strasburgo ha assunto un ruolo fondamentale. Alla luce del cruciale beneficio apportato dagli avi allo sviluppo del minore, difatti, si registrano numerose pronunce nelle quali l’interruzione o la sospensione della relazione affettiva nonni-nipoti integrano una violazione dell’art. 8 CEDU. Compito affidato alla Corte è invero, tra gli altri, anche quello di vigilare affinché le autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie a garantire il rapporto in questione.</p>
<p>Da ultimo si segnala che con il Regolamento (UE) n. 2019/1111 meglio noto come Regolamento Bruxelles II <em>ter</em> (<em>Moduli per questioni matrimoniali e questioni in materia di responsabilità genitoriale</em><strong>) </strong>si ravvisava, inizialmente, un problema interpretativo in ordine all’estensione del c.d. “diritto di visita” anche agli ascendenti. La questione è stata chiarita dalla <strong>Corte di giustizia dell’UE</strong>, con la sentenza <em>Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis</em>, nella quale si è sancito che il diritto di visita debba ritenersi esteso anche ai nonni in quanto figure ritenute determinanti nello sviluppo personale del minore.</p>
<p>In linea con questi principi europei ed internazionali, si osserva come diversi ordinamenti stranieri – tra cui ad esempio quelli tedesco e francese – si orientino verso un riconoscimento esplicito del diritto di visita dei nonni.</p>
<p>Altri ordinamenti, invece, come quello svizzero o spagnolo, sono più cauti e subordinano tale diritto a condizioni più restrittive, condizionandone l’esercizio a delle valutazioni caso per caso, sempre però con al centro l’interesse del minore.</p>
<p>In virtù delle considerazioni esposte, sembra emergere comunque una tendenza comune tra gli ordinamenti europei e internazionali a riconoscere ai nonni un vero e proprio diritto di visita nei confronti dei nipoti, sul modello di quanto già previsto dall’ordinamento italiano.</p>
<p><strong>Il diritto internazionale privato italiano e svizzero a confronto</strong></p>
<p>In presenza di elementi transfrontalieri, come nel caso in esame, è fondamentale capire quale legge regoli effettivamente la questione del diritto di visita tra nonni e nipoti. A tal fine intervengono le norme c.d. di conflitto del diritto internazionale privato.</p>
<p>Secondo il diritto internazionale privato italiano - DIP (Legge n. 218/1995), “<em>la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (…). Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti</em>” (art. 42).</p>
<p>La <strong>Convenzione dell’Aia</strong> citata si basa sul principio di coincidenza tra <em>forum</em> e <em>ius</em> che fissa la legge applicabile e la competenza ad adottare misure protettive di norma in capo alle autorità dello Stato in cui il minore abbia la residenza abituale (art. 1).</p>
<p>Sono previste alcune deroghe che però non paiono essere applicabili al nostro caso.</p>
<p>D’altro canto, in Svizzera la Legge Federale sul Diritto internazionale privato, all’art. 85, 1, recepisce integralmente la Convenzione dell’Aja, rendendola parte del diritto interno (LDIP). Per colmare eventuali lacune normative, l’art. 85, 2, ne estende l'applicazione a due casi non espressamente previsti dalla stessa:</p>
<ul>
<li>da un lato alle persone “minori” soltanto secondo la legge svizzera;</li>
<li>dall’altro ai minori che non hanno la residenza abituale in uno Stato contraente.</li>
</ul>
<p>In stretta connessione con questa impostazione, la Convenzione determina la legge applicabile in funzione della competenza giudiziaria, nel senso che l’autorità competente ad adottare misure di protezione del minore, ovvero l’autorità della residenza abituale del minore, applica sempre la propria legge.</p>
<p>Questo significa che anche in Svizzera eventuali richieste da parte dei nonni, italiani o residenti all’estero, saranno valutate secondo l’ordinamento svizzero se la minore ivi risiede stabilmente, come nel caso specifico.</p>
<p><strong>Conclusione </strong></p>
<p>Alla luce del quadro normativo esaminato, ora è possibile rispondere al quesito posto.</p>
<p>Sebbene Vostra figlia abbia la doppia cittadinanza italiana e svizzera, il criterio decisivo per stabilire quale giurisdizione sia competente e quale legge si applichi non è la cittadinanza, bensì la residenza abituale del minore.</p>
<p>Secondo quanto affermato anche dalla Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite Civili n. 1310/2017), in presenza di doppia cittadinanza prevale la giurisdizione dello Stato con cui il minore ha il collegamento più stretto, individuato nel luogo in cui vive stabilmente. La Corte ha anche chiarito che non può trovare applicazione l’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1961 – che fa riferimento alla cittadinanza – proprio nei casi di doppia cittadinanza, in quanto ciò rischierebbe di compromettere l’interesse del minore, che invece va tutelato privilegiando la continuità della sua vita affettiva e relazionale.</p>
<p>Nel caso specifico, essendo la bambina residente stabilmente in Svizzera, ogni eventuale decisione sui rapporti con i nonni dovrà essere assunta dalle autorità svizzere, secondo quanto previsto dal diritto elvetico, che ammette tali rapporti solo in circostanze eccezionali.</p>
<p>Pertanto, il solo requisito della cittadinanza italiana della minore di per sé non è sufficiente per attribuire competenza ai giudici italiani: ogni valutazione dovrà avvenire in Svizzera, nel rispetto del principio dell’interesse superiore del minore, salvo il caso di un serio pericolo.</p>
<p>Spero di averla rasserenata con queste indicazioni. In bocca al lupo, quindi, ed un cordiale saluto a Lei ed ai nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<title>Successione in Italia o in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-in-italia-o-in-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione I-CH contro la doppia imposizione]]></category>
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		<category><![CDATA[Regolamento successorio europeo]]></category>
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		<category><![CDATA[Trattato I-CH di domicilio e consolare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Buonasera avvocato Wiget, leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione. Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna</p>
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia successione e imposizione?</h3>
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	<p><em>Buonasera avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione.</em></p>
<p><em>Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna di vita italiana deceduta circa un anno prima.</em></p>
<p><em>In quanto unica erede ho presentato domanda di successione secondo la legge italiana con pagamento dei relativi oneri per il solo bene della casa sita a Roma, in quanto non risultano presenti in Italia conti bancari a suo nome.</em></p>
<p><em>Tramite la polizia svizzera, che ha rinvenuto il corpo, ho avuto il contatto del segretario comunale del cantone di Berna, incaricato di gestire l’eredità di mio zio.</em></p>
<p><em>A quel punto, tramite ricerche personali, ho rintracciato il notaio incaricato dal comune di redigere un inventario dei beni in quanto risulta un prestito fatto da mio zio sul conto personale della sua compagna, e il comune ne deve garantire il lascito.</em></p>
<p><em>Il suddetto notaio si deve occupare della gestione di entrambe le eredità.</em></p>
<p><em>Nella bozza dell’inventario oltre alla somma di denaro è menzionata anche la casa di Roma che però non fa parte dei beni svizzeri. È indicato inoltre che l’inventario è stato richiesto dagli eredi senza che io ne abbia fatto formale richiesta, e che per la successione si applica il diritto svizzero.</em></p>
<p><em>Presumo che stiano aprendo una doppia successione con relativa doppia imposizione fiscale.</em></p>
<p><em>Trovo assurdo che per un cittadino italiano con residenza in Italia, si debba gestire una successione anche in Svizzera soprattutto per un bene come la casa che si trova in territorio italiano e per il quale sono già state pagate le relative tasse.</em></p>
<p><em>Le chiedo se fosse possibile avere una consulenza per chiarire se il notaio ed il comune stanno operando nella maniera corretta o se ci sono normative o accordi internazionali che possono essere applicati al fine di evitare doppia tassazione per i medesimi beni.</em></p>
<p><em>(V.G. – Roma)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie per la sua lunga lettera di cui ho omesso alcuni passaggi, ma che mi auguro di avere sintetizzato comunque fedelmente.</p>
<p>La vicenda è di quelle estremamente complesse, e la sua lo è in modo particolare. Purtroppo la lettera non ci fornisce un quadro esaustivo dei fatti ma cercheremo di offrirle quanti più chiarimenti possibili per consentirle di risolvere i suoi dubbi principali.</p>
<p>Da quanto lei scrive la successione senza testamento sembrerebbe essersi aperta in Svizzera ove è mancato suo zio, e verrebbe regolata dal diritto svizzero, sebbene egli non fosse formalmente residente nella Confederazione, ma vi si trovasse solo perché dimorante da circa un anno nella casa della compagna defunta in precedenza.</p>
<p>Cominciamo da questo punto.</p>
<p><strong><u>Il diritto internazionale privato svizzero </u></strong></p>
<p>Secondo la LDIP svizzera del 18.12.1987 nella sua versione vigente, la legge regolatrice della successione è quella del luogo dell’ultimo domicilio (che equivale alla residenza in Italia) il quale determina anche la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza del <em>de cuius</em>.</p>
<p>Infatti, gli artt. 86 e 90 LDIP prevedono la competenza di tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio in Svizzera dell’ereditando, cioè del defunto, e in particolare l’applicabilità del diritto svizzero (salvo scelta del diritto nazionale).</p>
<p>Nel caso concreto, sarebbe applicabile il diritto svizzero, fatta eccezione anche qui che debba ritenersi prevalente sulla situazione di fatto la residenza formale in Italia.</p>
<p><strong><u>Il Regolamento successorio europeo </u></strong></p>
<p>In Italia vale dal 2015 il Regolamento europeo n. 650/2012 che agli artt. 10 e 21 dispone in maniera speculare che la competenza e la legge regolatrice della successione aperta dopo la sua entrata in vigore sia quella del domicilio o residenza abituale del <em>de cuius </em>al momento della morte.</p>
<p>Formalmente questa risulterebbe essere quella italiana, e dunque il diritto applicabile sarebbe quello italiano.</p>
<p>Solo eccezionalmente, se in concreto risultassero chiari collegamenti più stretti con un altro Stato, si potrebbe applicare la relativa legge di quest’ultimo.</p>
<p><strong><u>Il Trattato I-CH di domicilio e consolare del 1868</u></strong></p>
<p>Sennonché, come più volte menzionato e sostenuto nella nostra Rubrica Legale, in questi casi entra in gioco un antico Trattato Italo-Svizzero risalente al 1868 che, nell’ipotesi in esame soccorre a sciogliere ogni dubbio.</p>
<p>All’art. 17 del suddetto Trattato bilaterale, infatti, si è convenuto tra i due Paesi che per le controversie ereditarie di un cittadino italiano defunto in Svizzera siano competenti i tribunali italiani e viceversa quelli elvetici per uno svizzero morto in Italia, con l’ulteriore conseguenza che ne deriverebbe l’applicabilità del diritto italiano alla successione del defunto italiano in Svizzera, ed analogamente del diritto svizzero alle successioni dello svizzero defunto in Italia.</p>
<p>Ciò secondo un’interpretazione costante della norma in via estensiva, anche se essa, in realtà, parla espressamente solo della competenza.</p>
<p>Tale Trattato del 1868 poi prevale tanto sulla LDIP svizzera, quanto sul Regolamento europeo applicabile in Italia.</p>
<p>Con riferimento a quest’ultimo, in particolare, l’art. 75 Reg. lo sancisce espressamente, e quanto poi nello specifico al diritto applicabile, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un trattato bilaterale con uno Stato terzo (come è la Svizzera) prevale anche se non prevede espressamente la scelta della legge.</p>
<p>E, dunque, a ragione si può sostenere che il diritto applicabile alla successione di suo zio sia quello italiano.</p>
<p><strong><u>L’eccezione dei procedimenti successori </u></strong></p>
<p>Il principio testé affermato subisce tuttavia una limitazione in Svizzera per quel che riguarda alcuni aspetti procedimentali e formali delle successioni.</p>
<p>L’art. 17 del Trattato, infatti, secondo la giurisprudenza elvetica, non è applicabile, ad esempio, all’emissione del certificato di erede, né all’amministrazione d’ufficio ed all’inventario – che sembrerebbe proprio il caso della successione di suo zio e di quella della sua compagna defunta – i quali restano comunque regolati dal diritto svizzero.</p>
<p><strong><u>La tassa di successione </u></strong></p>
<p>In quanto residente in Italia, la successione di suo zio è sicuramente tassata in Italia in base al D.Lgs. n. 346/1990 (art. 2 TUSD) ma in tal caso lo sarebbe per l’intero asse ereditario (beni e diritti), ma se gli unici beni caduti in successione erano l’immobile a Roma e il credito verso la sua compagna, sarebbero comunque tassabili solo questi cespiti, data l’assenza di beni in Svizzera.</p>
<p>E anche se si potesse invece ritenere lo zio residente in Svizzera allorquando ancora in vita, almeno l’immobile italiano sarebbe stato qui soggetto all’imposta di successione comunque, in base alla stessa disposizione.</p>
<p>Per la Svizzera bisogna vedere invece Cantone per Cantone perché non esiste un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni, mentre quasi tutti i Cantoni prevedono l’una o l’altra, o entrambe, ma a condizioni ed aliquote diverse tra di loro.</p>
<p><strong><u>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976</u></strong></p>
<p>Laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Il Trattato del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>I costi possono essere anche molto elevati in taluni casi ma nemmeno la Convenzione I-CH contro la doppia imposizione del 1976 prevede nulla in proposito, al contrario di altri accordi bilaterali stipulati dall’Italia con altri Stati e anche dalla Svizzera stessa.</p>
<p>Tuttavia, alla luce di quanto sopra, non credo che nel suo caso si possa verificare una simile distorsione.</p>
<p>*                                      *                                       *</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro e, giunti a questo punto, auguro a lei ed a tutti i nostri lettori un caldo e tranquillo Natale con gli affetti più cari, ed un felicissimo inizio di anno nuovo.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Acquisto di case vacanza in Italia?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/acquisto-di-case-vacanza-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 21:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto di immobili in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[condizione di reciprocità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
		<category><![CDATA[disciplina italiana]]></category>
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		<category><![CDATA[LAFE]]></category>
		<category><![CDATA[legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[residenza in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[svizzeri]]></category>
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		><h3 class="widget-title">Limiti per gli svizzeri e condizione di reciprocità</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>la Sua rubrica legale affronta una grande varietà di questioni giuridiche che interessano gli svizzeri in Italia e la leggo sempre con piacere.</em></p>
<p><em>Ho notato però che da un po’ di tempo non si è più occupato di scrivere sulla questione dell’acquisto di immobili in Italia da parte di nostri concittadini. Ma io ricordo che in passato vi erano dei limiti per noi svizzeri.</em></p>
<p><em>Forse che questo silenzio significa che tutti gli ostacoli sono stati rimossi? Sarebbe sacrosanto, perché non si capisce perché un diritto alla proprietà di una casa deve essere negato.</em></p>
<p><em>Mi interesserebbe la Sua opinione, anche perché sto pensando a mia volta di acquistare una proprietà confinante ma non vorrei fare un errore di cui poi dovermi pentire.</em></p>
<p><em>Grazie se potrà chiarirmi quanto sopra e la ringrazio per quanto fa per noi con questa Sua paginetta. </em></p>
<p><em>(I.B. – Provincia di Cuneo)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>i complimenti ed i ringraziamenti sono sempre graditi e, dunque, grazie mille per i Suoi apprezzamenti, che estendo con piacere a tutti coloro che con costante impegno lavorano gratuitamente per consentirci di “uscire” ogni mese (e ora un mese in meno).</p>
<p>A voi Lettori, la preghiera di continuare a contribuire alla nostra Gazzetta Svizzera se, come leggo spesso, tanto gradita.</p>
<p>Ma vengo subito alla Sua domanda, perché il mio silenzio sul tema degli acquisti immobiliari ha significato esattamente opposto a quello che suppone Lei. Infatti, in realtà, non è cambiato nulla e la questione è tuttora aperta, anche se – va detto subito – il problema non riguarda gli svizzeri che, come Lei, sono residenti in Italia ma solo quelli residenti nella Confederazione (o comunque all’estero).</p>
<p><strong><u>La disciplina svizzera </u></strong></p>
<p>In Svizzera la Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16.12.1983 (LAFE) è tuttora in vigore.</p>
<p>Essa, in generale, limita l’acquisto di immobili in Svizzera, ovvero li sottopone ad un obbligo di autorizzazione dell’autorità cantonale, indipendentemente dal titolo (compravendita, permuta, donazione, trasferimenti di quote societarie, ecc.).</p>
<p>Sottostanno a questa disciplina (art. 5 LAFE) tutti gli stranieri domiciliati in Svizzera, ma che non sono cittadini di uno Stato dell’Unione Europea o membro dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS/EFTA), e cioè Norvegia, Liechtenstein e Islanda, e che sono privi di un permesso di domicilio “C” valido.</p>
<p>Oltre alle persone fisiche, la legge si applica anche a persone giuridiche e senza personalità giuridica ma con patrimoni (società anonime, associazioni, fondazioni, ecc.) e persino ai trust o agli acquisti a mezzo di fiduciario.</p>
<p>Sono viceversa esclusi da tali vincoli gli svizzeri e coloro che posseggono la doppia nazionalità domiciliati in Svizzera o all’estero, i cittadini UE o AELS effettivamente domiciliati in Svizzera (con permesso di dimora “B”, o di domicilio “C”, o anche di breve durata “L”), gli stranieri di altri Stati in possesso di permesso di domicilio “C”, e il frontaliere con permesso “G” per l’abitazione nel luogo di lavoro.</p>
<p>Mentre di regola (art. 2 LAFE) l’acquisto di un’abitazione “principale” – cioè la “prima casa” in Italia ove uno risiede – non pone problemi (così come quello di fondi ad uso commerciale), diverso è il caso dell’abitazione “secondaria” per il quale vige il regime delle autorizzazioni.</p>
<p>In particolare, per le abitazioni di vacanza (art. 9 e 10 LAFE), di regola non è consentito l’acquisto di immobili superiori a 200m<sup>2 </sup>(come superficie abitabile netta) ma conteggiati secondo criteri specifici e con alcune integrazioni, e con superficie del terreno maggiore di 1’000m<sup>2</sup>.</p>
<p>Nella prassi sono possibili alcuni margini di tolleranza, e da parte di alcuni Cantoni anche casi di autorizzazioni eccezionali di abitazioni secondarie in luoghi in cui la persona fisica ha rapporti strettissimi a degni di protezione (art. 9 LAFE) per consentire la regolare tutela di interessi prevalentemente economici, scientifici o culturali.</p>
<p>Il negozio giuridico in violazione della legge è nullo e eventuali dichiarazioni false, inesatte, incomplete sono perseguibili penalmente (artt. 28 – 31 LAFE).</p>
<p>I singoli Cantoni a vocazione turistica (quasi tutti…) hanno previsto anche dei contingenti massimi annuali, e possono prevedere persino blocchi totali o l’acquisto solo di abitazioni già di proprietà di stranieri (art. 13 LAFE).</p>
<p><strong><u>La disciplina italiana</u></strong></p>
<p>A fronte di questa disciplina rigorosa, l’Italia non ha potuto che applicare specularmente lo stesso metro di giudizio.</p>
<p>Ciò in forza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle Preleggi al Codice Civile del 1942 che regola molti aspetti del diritto internazionale, compreso questo, e che sancisce che “<em>Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali</em>”.</p>
<p>La norma è stata ritenuta compatibile con la nostra Costituzione e derogabile solo per i diritti fondamentali (libertà, domicilio, ecc.) dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 120/1967 e Sentenza n. 11/1968, e altrimenti in alcun modo in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza), 10 (adeguamento al diritto internazionale e condizione dello straniero) e 24 (tutela giurisdizionale dei diritti).</p>
<p>Essa, peraltro, è mitigata in vari casi previsti da numerose leggi: per gli stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno (D.Lgs. n. 286/1998), per i rifugiati (Convenzione di Ginevra del 1951), per gli apolidi (Convenzione di New York del 1954), per i doppi cittadini UE e per i loro familiari anche extra-comunitari (D.Lgs. n. 30/2007).</p>
<p>Conseguentemente, del tutto legittimamente lo Stato italiano può negare l’acquisto di un immobile in Italia da parte di un cittadino svizzero non residente (ancorché la Svizzera sia membro dell’AELS/EFTA), e quindi di una seconda casa di vacanze, se non alle stesse condizioni di un cittadino italiano in Svizzera – e dunque consentirlo limitatamente a superfici di 200m<sup>2</sup> per l’abitazione e di 1’000 m<sup>2</sup> per il terreno.</p>
<p>Più complessa risulta, invece, la questione dell’esame e della valutazione dei casi eccezionali o dei margini di tolleranza in Svizzera, in assenza di riferimenti codificati che consentano un effettivo raffronto da parte italiana, che non conosce un regime così restrittivo come quello elvetico ma, naturalmente, è possibile una certa elasticità.</p>
<p>*Per quanto riguarda la Sua specifica situazione, non vedo problemi sotto questo profilo – salvo che Lei sia residente fuori dall’Italia, perché in tale ipotesi si tratterebbe di capire di che tipologia è la proprietà confinante, di quali dimensioni rispetto alla Sua e quale uso se ne farebbe per poter rispondere correttamente.</p>
<p>Al di là di questo, caro Lettore, di più non posso dire e sono dispiaciuto di doverla deludere perché il vincolo agli acquisti in Italia per gli svizzeri non residenti è immutato e tuttora considerato legittimo.</p>
<p>Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri generosi (speriamo sempre) Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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