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	<title>doppia imposizione Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 16:31:36 +0000</lastBuildDate>
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	<title>doppia imposizione Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>Assicurazione malattia: trasferimento di pensionato italiano in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/pensione-italiana-svizzera-tassazione-assicurazione-malattia-lamal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 17:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[accordo italo svizzero 1973]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 19 convenzione doppia imposizione]]></category>
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		<category><![CDATA[tassazione pensione pubblica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/02/pogliani-engeler-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Buon giorno! Mi permetto di scriverle avendo cercato in Internet delle indicazioni circa i quesiti di cui all’oggetto e avendo trovato una Sua risposta molto esaustiva ed interessante sulla Gazzetta, data ad una lettrice il 22 marzo 2024. Vorrei chiederle un consiglio relativo alla tassazione della mia pensione pubblica italiana. Avendo da poco acquisito anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/pensione-italiana-svizzera-tassazione-assicurazione-malattia-lamal/">Assicurazione malattia: trasferimento di pensionato italiano in Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/02/pogliani-engeler-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26057"  class="panel-layout" ><div id="pg-26057-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26057-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26057-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p>Buon giorno!</p>
<p>Mi permetto di scriverle avendo cercato in Internet delle indicazioni circa i quesiti di cui all’oggetto e avendo trovato una Sua risposta molto esaustiva ed interessante sulla Gazzetta, data ad una lettrice il 22 marzo 2024.</p>
<p>Vorrei chiederle un consiglio relativo alla tassazione della mia pensione pubblica italiana. Avendo da poco acquisito anche la nazionalità svizzera (vivo a Zurigo con mio marito, pure lui pensionato pubblico italiano naturalizzato svizzero), devo passare alla tassazione svizzera o si può / deve scegliere se l’una o l’altra? Nel caso di tassazione svizzera, manteniamo il diritto all’assistenza sanitaria tramite accordo italiano con la Lamal? Anche se non pagheremmo più le tasse in Italia? Preciso che né io né mio marito percepiamo pensioni svizzere o di altro Paese, né abbiamo alcun altro introito in Svizzera.</p>
<p>Mi sono permessa di porre a Lei queste domande perché non ho trovato finora alcuna risposta, al di fuori delle Sue, per il mio caso molto rassicuranti, informazioni sulla Gazzetta. Però purtroppo al Patronato cui mi sono rivolta a Zurigo hanno affermato al contrario che se pagassi le tasse sulla pensione italiana in Svizzera e non più in Italia, perderei immediatamente il diritto all’assistenza Lamal e dovrei assicurarmi privatamente presso una cassa malattia Svizzera.</p>
<p>Avrei bisogno inoltre di una conferma di quanto da Lei spiegato all’ultimo punto (il 6 della seconda parte), della sua esaustiva risposta alla lettrice, nel marzo 2024 e cioè, se un pensionato italiano INPS (non pubblico) pur essendo tassato in Svizzera ha diritto all’assistenza Lamal. Questo perché il Patronato di Zurigo (non indico il nome, per riservatezza) ha affermato di no, che non pagando le tasse sulla pensione in Italia decade il diritto alla Lamal.</p>
<p>Una posizione sicura su questi punti mi permetterebbe di effettuare alcune importanti scelte personali. Posso chiederLe se gentilmente avesse dei riferimenti normativi o di prassi consolidate che confermino il diritto a mantenere l’iscrizione alla ASL italiana e all’assicurazione Lamal in Svizzera, nonostante il pensionato INPS in questione paghi le tasse non in Italia ma esclusivamente in Svizzera?<br />
Mi scuso per il disturbo, ma a questo punto non sapevo più a chi potermi rivolgere e Le sono veramente grata se potesse aiutarmi o indicarmi una sede competente per ottenere informazioni corrette.</p>
<p>La ringrazio, cordiali saluti</p>
<p>L.H.</p>
<hr />
<p>Gentile lettrice,</p>
<p>Ci meravigliamo che Lei non abbia potuto ricevere la risposta semplice ai due Suoi quesiti. La tassazione di pensioni <strong>pubbliche </strong>dei due stati viene regolata nell’accordo italo-svizzero del 1973 dall'articolo 19 come segue:</p>
<ol>
<li>Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.</li>
<li>Ai fini del presente articolo l’espressione “persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico” designa:</li>
<li>per quanto riguarda l’Italia:</li>
</ol>
<p>(1) le Ferrovie dello Stato (FF.SS.);</p>
<p>(2) l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);</p>
<p>(3) l’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);</p>
<p>(4) l’Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);</p>
<p>………</p>
<p>L’Italia deve quindi trattenere l’imposta sulle Vostre pensioni e questi redditi non devono più essere dichiarati in Svizzera, altri introiti Vostri invece sì. Se avete disponibilità in Italia (p.es. conti bancari) vanno dichiarati in Svizzera; proprietà immobiliari in Italia: in ambedue i paesi; proprietà immobiliari in Svizzera: soltanto in Svizzera.</p>
<p>Così anche il problema della cassa malattia è risolto.</p>
<p>Il pensionato di datore di lavoro <strong>privato</strong> italiano invece (normalmente INPS) che vuole trasferirsi in Svizzera e non gode di una pensione svizzera resterà assicurato presso l’ASL italiana. Al momento di trasferimento deve richiedere alla propria ASL un modulo S1 per il trasferimento in Svizzera e consegnarlo non appena possibile, secondo il cantone, presso l’autorità responsabile cantonale oppure la cassa malati prescelta. Per conoscere il destinatario nel cantone di residenza informarsi presso l’ufficio cantonale per la salute.</p>
<p>Al momento di cambiare residenza, scaricare il modulo per cessazione della tassazione italiana dal sito INPS, farlo firmare dall’ufficio di tassazione comunale o cantonale e rispedirlo all’INPS. L’INPS cesserà di tassare la pensione in Italia dalla data della sottoscrizione del modulo da parte svizzera, e da quella data la pensione dovrà essere dichiarate in Svizzera. Eventuali mensilità tassati ingiustamente per tempi tecnici verranno rimborsati alla fine dell’anno.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Donazioni]]></category>
		<category><![CDATA[doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Eredità]]></category>
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		<category><![CDATA[testamento]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25623"  class="panel-layout" ><div id="pg-25623-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25623-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25623-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Criticità connesse all’assistenza medica dei pensionati Svizzeri in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/assistenza-sanitaria-pensionati-svizzeri-italia-lamal-s1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 20:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Ottobre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione malattia Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza sanitaria Italia]]></category>
		<category><![CDATA[casse malati Svizzera]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25473"  class="panel-layout" ><div id="pg-25473-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25473-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25473-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Assistenza sanitaria dei pensionati svizzeri in Italia: criticità tra LAMal, S1 e SSN</h3>
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	<p>Sono pervenute alla nostra attenzione numerose segnalazioni da parte di pensionati svizzeri che, trasferitisi - o con l’intenzione di trasferirsi - in Italia, si sono visti negare dall’Istituzione comune LAMal, l’ente che coordina le casse malati svizzere, l’esenzione dall’obbligo di corrispondere i premi assicurativi alla propria cassa malati, pur avendo correttamente richiesto lo svincolo nei termini previsti (3 mesi dal trasferimento o dalla iniziale percezione della pensione), e pur potendo dimostrare di avere una copertura assicurativa contro le malattie ed infortuni valevole in Italia.</p>
<p>Il problema si inquadra nel più generale tema della portabilità dell’assistenza sanitaria da un paese ad un altro che, per quanto riguarda la Svizzera, presenta alcune specificità che esaminiamo qui di seguito.</p>
<h3>La normativa generale</h3>
<p>La portabilità dell'assistenza sanitaria tra Paesi europei è regolata dalla normativa dell'Unione Europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009).</p>
<p>Sebbene la Svizzera non faccia parte dell’UE, ha firmato accordi bilaterali con l’Unione che garantiscono la portabilità dei diritti alla sicurezza sociale, incluso l’accesso all’assistenza sanitaria (Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone: Allegato II - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Pertanto, la normativa europea sopra richiamata si applica anche nei rapporti con la Svizzera.</p>
<h3>il Modello S1</h3>
<p>Il modello S1 è un documento rilasciato dall'ente preposto di un Paese UE (che chiameremo “paese di provenienza”) a una persona assicurata (pensionato, lavoratore distaccato, familiare, ecc.) che va a risiedere in un altro Paese UE (che chiameremo “paese ospitante”), ma mantiene il diritto all'assistenza sanitaria a carico dello Stato che rilascia il modello. Il modello S1 deve essere registrato presso l’istituzione sanitaria del Paese di residenza (es. ASL o ATS in Italia).</p>
<p>È bene chiarire subito che, in tal caso, il paese ospitante fornisce l’assistenza sanitaria (che verrà comunque rimborsata dal paese di provenienza) soltanto limitatamente al suo territorio. Per quanto riguarda l’assistenza da ricevere durante soggiorni in altre paesi UE e Svizzera, la persona assicurata deve richiedere al paese di provenienza un certificato che comprovi l’operatività di tale assistenza. In altre parole, in nessun caso il paese ospitante rilascerà la tessera europea di assistenza medica (TEAM) ma unicamente una “tessera nazionale” (che non è compilata sul retro, diversamente dalla TEAM, ma reca solo degli asterischi). In questi casi infatti la TEAM, o documento equivalente, deve essere richiesto al paese di provenienza, con il quale si mantiene il rapporto assicurativo.</p>
<h3>Il diritto di opzione (teorico) secondo la legge svizzera</h3>
<p>L’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) stabilisce quanto segue: «<em>A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera</em>». Si tratta del c.d. diritto di opzione, o di scelta verso una assicurazione medica offerta nel paese ospitante, con rinuncia all’assicurazione medica svizzera obbligatoria. Va detto però che tale diritto di scelta è puramente teorico, dal momento che la norma di cui sopra esige, quale condizione dell’esonero, che l’assicurato svizzero dimostri di avere una copertura non solo nel paese di residenza ma anche nell’UE ed in Svizzera. Questa copertura viene data tipicamente dalla TEAM ma, come abbiamo visto sopra, la TEAM non viene rilasciata a pensionati di altri paesi UE/Svizzera che, trasferendosi per esempio in Italia, hanno ottenuto il modello S1. Tanto meno la TEAM in Italia viene rilasciata a coloro che, non essendo in possesso del modello S1, hanno chiesto l’iscrizione volontaria (a pagamento) al Servizio Sanitario Nazionale. Alcuni assicurati svizzeri, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dall’OAMal, si sono offerti di sottoscrivere polizze private che assicurassero il rischio malattia e infortuni valevoli nell’UE ed in Svizzera, ma l’Istituzione comune LAMal non ha accettato tale modalità, richiedendo tassativamente il possesso di una TEAM al fine di consentire lo svincolo dall’obbligo dell’assicurazione svizzera obbligatoria. Altri hanno aderito al SSN volontariamente pagando un contributo basato sul loro reddito (con un costo minimo di euro 2’000 annui), ma si sono trovati nella spiacevole situazione di dover pagare l’assistenza medica due volte, in quanto non hanno ottenuto l’esenzione dal versamento dei premi della cassa malati svizzera.</p>
<h3>Una disparità di trattamento per i pensionati svizzeri residenti in Italia?</h3>
<p>I pensionati svizzeri residenti in Italia, che subiscono di regola un prelievo fiscale del 5% sulle loro rendite in base dell’art.18 della Convenzione contro la doppia imposizione nonché delle leggi fiscali italiane in materia, lamentano una discriminazione rispetto a coloro che, essendo titolari di una pensione italiana, ottengono automaticamente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, e così pure automaticamente ottengono la TEAM. Qualcuno potrebbe pensare che ciò sia dovuto al fatto che una tassazione del 5% sulla rendita pensionistica appare estremamente agevolata, considerando che un pensionato italiano è tassato mediamente con una imposta pari al 23% della sua rendita, ma questa tesi non convince. Più convincente invece è la considerazione che il finanziamento del sistema sanitario in Svizzera ed in Italia è estremamente differente. Mentre in Italia, infatti, il sistema sanitario si basa su un finanziamento indiretto, di tipo sostanzialmente fiscale, in quanto esso è finanziato da Stato e Regioni mediante il prelievo IRPEF e addizionale regionale, in Svizzera vige un sistema a finanziamento assicurativo obbligatorio: i cittadini pagano premi mensili a casse private e partecipano direttamente alle spese della loro assistenza medica. In altre parole, in Svizzera non esistono contributi sociali per la sanità né un prelievo fiscale generalizzato come in Italia. La spesa sanitaria è sostenuta principalmente dai premi individuali pagati da ciascun residente, anche pensionato. Chiudendo quindi il rapporto con la propria cassa malati privata, l’assicurato svizzero rimane privo di assistenza medica e non ha la possibilità di “trasferire” in alcun modo tale assistenza nel momento in cui decide di emigrare nell’UE.</p>
<h3>Una possibile soluzione (anche se onerosa)</h3>
<p>Nello scenario sopra descritto, al pensionato svizzero che si trasferisce in Italia o in altro paese Ue, non resta che mantenere attivo il proprio rapporto assicurativo con la cassa malattia svizzera e trasferirlo in Italia tramite richiesta del modello S1, che va chiesto alla cassa con la quale si conclude il contratto valido per l’Italia e consegnata all’ASL della zona di residenza. Sono soltanto 14 le casse malattia svizzere che offrono queste coperture; la lista e i relativi premi mensili si trovano al seguente link: https://www.priminfo.admin.ch/downloads/gesamtbericht_eu.pdf. Questa soluzione è chiaramente più onerosa rispetto ai costi generalmente connessi all’assistenza del sistema sanitario italiano, ma offre il vantaggio di potersi far curare sia in Italia che in Svizzera (verificare la polizza prima della firma). Attualmente il premio annuo più basso è di CHF 3'600 (Helsana); le prestazioni delle varie casse sono sostanzialmente identiche. In alternativa, il pensionato svizzero potrebbe iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario nazionale italiano, ma dovrebbe provvedere autonomamente alla sua copertura assicurativa in occasione di soggiorni in Svizzera e nell’UE, e avrebbe comunque l’onere di opporsi, con un ricorso al tribunale federale, contro il diniego da parte dell’Istituzione comune LAMal alla sua richiesta di svincolo dall’obbligo di pagamento dei premi svizzeri. Con quali esiti al momento non è dato sapere.</p>
<p><em>Avv. Andrea Giovanni Pogliani</em></p>
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