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	<title>Eredità Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>Eredità Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-25623"  class="panel-layout" ><div id="pg-25623-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25623-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25623-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<item>
		<title>Trasferirsi in Italia &#8211; imposte e eredità</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/trasferirsi-in-italia-imposte-e-eredita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 15:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
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	<p>Gentile signor Engeler</p>
<p>Mio marito (66 anni), con doppia cittadinanza italo-svizzera, ed io (62 anni), cittadina svizzera, residenti in Svizzera, vorremmo smettere di lavorare alla fine del 2024 e trasferire il nostro luogo di residenza in Alto Adige l'anno prossimo, dove mio marito ha ancora molti parenti. Siamo entrambi lavoratori autonomi – io ho ancora un piccolo capitale nel 2° pilastro, dato che sono proprietaria di una società a responsabilità limitata dal 2019. Probabilmente ritirerei il capitale al momento di emigrare e intendiamo affittare o acquistare un immobile.</p>
<p>Ho letto alcuni dei vostri articoli e risposte a domande sul cambio di residenza dei pensionati dalla Svizzera all'Italia e ho già imparato molto. Le vostre risposte sono informative e di facile comprensione. Tuttavia, per quanto ne so, sono stati scritti alcuni anni fa e vorrei quindi chiedervi risposte aggiornate alle mie domande:</p>
<ol>
<li>Le pensioni svizzere trasferite su un conto italiano sono tassate con una ritenuta del 5% e non sono più imponibili in Italia. È ancora così?</li>
<li>Il reddito dei beni in conti Svizzera è tassabile secondo la legge fiscale italiana?</li>
<li>Ha senso trasferire i beni svizzeri in Italia?</li>
<li>Possediamo ancora un appartamento per le vacanze in Spagna. Qual è la situazione qui per quanto riguarda l'imposta sul patrimonio?</li>
<li>Io dispongo di un patrimonio di una certa importanza. Vorrei evitare che questo passi ai figli di mio marito di un precedente matrimonio.</li>
</ol>
<p>Grazie per la risposta.<br />
B.R., Svizzera</p>
<hr />
<p>Gentile lettrice,<br />
Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei precisare che le nostre informazioni hanno lo scopo di aiutarvi a orientarvi in Italia e di fornire informazioni altrimenti difficilmente reperibili. In materia di diritto fiscale o successorio possiamo fornire solo informazioni di base che devono poi essere verificate e calcolate da esperti. Questo è particolarmente vero per voi che disponete di un patrimonio importante e due nazionalità diverse. È quindi indispensabile, prima di decidere, avvalersi di consulenti fiscali ma altrettanto in materia ereditaria esperti nelle leggi sia svizzere che italiane. Una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze molto spiacevoli.</p>
<p>Principio fiscale: dal momento in cui prendete la residenza in Italia, non siete più soggetti alla fiscalità svizzera, ma a quella in Italia. Solo gli immobili sono imponibili sia nel Paese in cui si trovano che italiana.</p>
<ol>
<li>Le pensioni del 1° pilastro AVS e del 2° pilastro erogate da datori di lavoro privati sono tassate in Italia al 5%. Se il pagamento dall’AVS viene effettuato su un conto bancario italiano del beneficiario della pensione, il 5% viene dedotto automaticamente; per le pensioni del 2° pilastro, la banca beneficiaria in Italia deve essere istruita in anticipo (cfr. Gazzetta Svizzera, giugno 2021, pagina 10 - su www.gazzettasvizzera.org/edizioni/2021). Se il pagamento viene gestito in questo modo, queste pensioni non devono più essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi - una semplificazione.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>In Italia, gli obblighi di dichiarazione dei beni all'estero sono i seguenti:</li>
</ol>
<p>- Immobili, fabbricati o terreni: sono soggetti all'IVIE, l'imposta sugli immobili all'estero, per qualsiasi valore. Attualmente ammonta all'1,06% del valore dell'immobile e non è dovuta se l’importo dell’imposta non supera 200 euro.</p>
<p>- Conti bancari, titoli e tutti gli altri beni: devono essere dichiarati come IVAFE a meno che il loro valore medio annuo sia inferiore a 5’000 euro. Ogni conto bancario è soggetto a un'imposta di 34,20 euro, tutti gli altri beni a un'imposta patrimoniale dello 0,2% e a un'imposta sul reddito del 26% sia sugli interessi che sulle plusvalenze.</p>
<p>Per entrambe le imposte, le tasse pagate in Svizzera possono in linea di principio essere dedotte, ma solo fino al valore dell'imposta italiana.</p>
<p>- La sezione RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio delle attività all'estero) deve essere sempre compilata se si dichiarano una o entrambe le imposte di cui sopra. Nel caso in cui gli investimenti non abbiano generato alcun reddito nell'anno fiscale, la sezione RW va compilata solo se il loro valore nominale ha superato il valore massimo complessivo nel corso del periodo d’imposta.</p>
<ol start="3">
<li>Se abbia senso trasferire i beni in Italia è una questione discrezionale. Da un lato, si dice che il patrimonio dovrebbe essere trasferito nella valuta in cui si trascorrerà la vecchiaia. D'altra parte, il franco svizzero ha sempre avuto la tendenza ad apprezzarsi e un investimento in euro continuerà probabilmente a perdere valore nel prossimo futuro. Personalmente, tendo a lasciare in Svizzera i patrimoni superiori a 100’000 franchi. Per importi inferiori, le spese bancarie in Svizzera e le complicazioni fiscali in Italia non valgano la pena. Tuttavia, questa è la mia opinione personale. Un aspetto da considerare è il costo totale delle commissioni e delle imposte di una soluzione rispetto all'altra. Consulterei un consulente esperto in entrambi i sistemi. Ad esempio, il VZ Vermögenszentrum. Consiglio di compilare la pagina di contatto del VZ online con una breve descrizione del vostro problema e valutare da una prima consultazione – gratuita – se la persona è competente. Se il VZ non vi convince, cercate qualcun altro in Svizzera. Eventualmente posso consigliarvi qualcuno a Milano. Infine dovrete tener presente che non tutte le banche svizzera accettano clienti residenti all’estero e che le loro spese sono molto più alte di quelle applicate ai clienti nazionali - e molto diverse tra loro.</li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Vedi punto 2.</li>
</ol>
<ol start="5">
<li><strong>Diritto di successione</strong></li>
</ol>
<p>Nel vostro caso credo sia assolutamente necessario consultare uno specialista esperto in entrambe le leggi sulla successione.</p>
<p>Se vostro marito ha acquisito anche la cittadinanza svizzera, egli può scegliere la legge svizzera (ad esempio, facendo testamento) per regolare la sua successione. In tal caso sarà la legge svizzera che si applicherà alla sua successione, e non quella italiana, anche nel caso in cui egli si fosse trasferito in Italia prima di morire. Questa libertà di scelta è sancita dal Reg UE n.650/2012, che nel caso di specie è applicabile in virtù della sua nazionalità UE. E sempre in base a questo Regolamento UE, può essere scelta anche una legge successoria non UE, come quella svizzera.</p>
<ul>
<li>Se invece Suo marito possedesse la sola cittadinanza italiana, egli rischierebbe di veder applicata alla sua successione la legge italiana anche se rimanesse domiciliato in Svizzera. Sarebbe dunque raccomandabile anche in tal caso la scelta della legge svizzera nel suo testamento, scelta che sarà valida in base alle norme di diritto internazionale privato sia svizzere che italiane.</li>
</ul>
<p>Nel vostro caso, prenderei in considerazione anche altre opzioni: affittate o acquistate una proprietà in Alto Adige, tenete un appartamento in Svizzera e rimanete in Italia solo per un massimo di 180 giorni all'anno (conservate le ricevute dei negozi e le bollette dell'energia per 10 anni in modo da poterlo dimostrare se necessario). Oppure, se suo marito ha un patrimonio modesto e preferisce farlo, potrebbe prendere la residenza in Italia e lei potrebbe stare con lui per un massimo di 180 giorni all'anno. Questa scelta comporta un certo rischio di presunzione fiscale al quale si dovrà opporre con sufficiente documentazione.</p>
<p>Infine, ci sono altri piccoli aspetti da tenere in considerazione, ad es:</p>
<p>- Se vi registrate in Alto Adige e non percepite una pensione italiana, non potete iscrivervi direttamente all'ASL, l'assicurazione sanitaria italiana, se non a pagamento, e con copertura nel solo territorio italiano. È necessario fornire un documento che attesti l'esistenza di un'assicurazione sanitaria. In questo caso, le consigliamo di stipulare una polizza con una compagnia di assicurazione sanitaria svizzera che offra copertura all'estero prima di lasciare il Paese. Dopo aver stipulato la polizza, dovrà richiedere il modulo S1 alla Lamal di Soletta. Questo le consentirà di iscriversi alla ASL locale e di ricevere cure sia in loco che in Svizzera. Le tariffe sono molto diverse, anche se le prestazioni sono sostanzialmente le stesse; potete trovare le compagnie di assicurazione sanitaria e le tariffe per l'Italia a pagina 41 del Gesamtbericht_eu.pdf (admin.ch).</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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		<title>Eredità in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/eredita-in-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 17:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Conto in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Eredità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferimento denaro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Gentile Avvocato Wiget, Buonasera, sono nata in Svizzera nel 1988, da padre svizzero e madre italo svizzera. Mi sono trasferita in Italia da sola nel 2009, tenendo la cittadinanza svizzera. Purtroppo lo scorso giugno è mancato mio padre e mio fratello sta finendo di sistemare tutte le pratiche per il suo decesso. A breve dovremmo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><div id="pl-23763"  class="panel-layout" ><div id="pg-23763-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23763-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23763-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Come trasferire la liquidità in Italia o in un conto in Svizzera?</h3>
<div class="siteorigin-widget-tinymce textwidget">
	<p><em>Gentile Avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>Buonasera, sono nata in Svizzera nel 1988, da padre svizzero e madre italo svizzera. </em></p>
<p><em>Mi sono trasferita in Italia da sola nel 2009, tenendo la cittadinanza svizzera. </em></p>
<p><em>Purtroppo lo scorso giugno è mancato mio padre e mio fratello sta finendo di sistemare tutte le pratiche per il suo decesso. </em></p>
<p><em>A breve dovremmo prendere un’eredità di 30’000 frs a testa. Vorrei sapere cosa dovrò fare per portare questi soldi in Italia. </em></p>
<p><em>O se meglio aprire un conto mio in Svizzera (avendo ancora la cittadinanza, credo di poterlo fare).</em></p>
<p><em>Nell'attesa di una risposta, la ringrazio e la saluto.</em></p>
<p><em>A.V. (località non indicata)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>La ringrazio per la Sua domanda, la quale attiene più a modalità pratiche che non a un quesito propriamente legale, ma che come vedremo ha delle ricadute e dei profili giuridici importanti anch’essa.</p>
<p>Affrontiamo dunque volentieri l’argomento, che per la sua ricorrenza è sicuramente di interesse di molti nostri Lettori. Come sapete la Gazzetta Svizzera esce solo 11 volte all’anno e, pertanto, ne approfitto per scusarmi con tutti quei Lettori ai quali purtroppo non possiamo dare pronto riscontro se non tramite questa rubrica e le sue cadenze di pubblicazione. Per questo cerchiamo di selezionare gli argomenti in base alla loro novità o all’interesse che manifestano i nostri Lettori con le loro missive.</p>
<p>Vari sono gli aspetti da prendere in considerazione in questo caso, pur in una lettera breve e sintetica come la Sua.</p>
<p><strong>Tassa di successione</strong></p>
<p>In primo luogo, non è detto nel Suo scritto dove risiedeva il defunto padre. Ciò rileva ai fini dell’imposta di successione.</p>
<p>Suppongo però che, se mi parla di un’eredità in franchi svizzeri, il papà fosse stato residente in Svizzera e dunque in Italia Lei non sarà tenuta a pagare alcunché a titolo di imposta di successione sull’eredità svizzera, mentre sarebbero soggetti ad imposizione del fisco italiano i soli beni in Italia, ove esistenti.</p>
<p>Naturalmente il mero fatto della valuta svizzera potrebbe non essere indicativo della residenza e ovviamente l’eredità potrebbe semplicemente trovarsi in Svizzera e suo papà essere stato residente in Italia. Se così fosse, allora, la residenza italiana attrarrebbe a tassazione in Italia tutti i beni dell’eredità, ovunque essi si trovassero.</p>
<p>Infatti, la disciplina della materia in Italia è contenuta nel Testo Unico Successioni (D.Lgs n. 346 del 31.10.1990) che trova applicazione a tutti i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione o altra liberalità tra vivi (art. 1) e l’imposta si fonda sul principio c.d. di territorialità a seconda di dove fosse residente il <em>de cuius</em> (art. 2), mentre a nulla rileva ove risiede l’erede.</p>
<p>Ricordiamo che in questo caso il termine per presentare la dichiarazione di successione in Italia è di un anno.</p>
<p>Peraltro anche la Svizzera potrebbe vantare diritti impositivi sulla successione. Nella Confederazione in realtà non vi è un’imposta federale di successione e nemmeno di donazione ma ogni Cantone è libero di adottarla.</p>
<p>Alcuni Cantoni le prevedono entrambe, altri una sola, ed altri ancora nessuna delle due. Per di più, nei Cantoni dove l’imposta è dovuta, le tassazioni sono molto diverse tra di loro.</p>
<p>Potrebbero, dunque, verificarsi situazioni di doppia imposizione anche inevitabili.</p>
<p>E veniamo ora al quesito sulle due alternative. Che fare del denaro?</p>
<p>Trasferirlo in Italia o aprire un conto in Svizzero? Entrambe le soluzioni sono possibili, e vediamo come.</p>
<p><strong>Il trasferimento in Italia del denaro</strong></p>
<p>L’importo dell’eredità a Lei spettante ammonterebbe a ca. 30’000 franchi svizzeri. Non è dato sapere se si trattasse di liquidità sin dall’inizio e che fosse regolarizzata, ma daremo per presupposto che sia così.</p>
<p>Prima di tutto va detto che, a prescindere dalla soluzione, per quanto riguarda la divisione ereditaria tra Lei e Suo fratello, è innanzitutto fondamentale tenere copia di un atto notarile, o comunque con data certa, nonché documentazione eventualmente utile relativamente alla successione <em>mortis causa</em>.</p>
<p>In secondo luogo, il trasferimento dell’importo può senz’altro essere fatto in Italia senza che occorra nessuna dichiarazione particolare ma esso deve essere tracciabile. Dovrà quindi avvenire assolutamente a mezzo bonifico bancario sul Suo conto italiano. È infatti consigliabile che i flussi di denaro siano ricostruibili documentalmente.</p>
<p>Quanto alla causale andrà utilizzata una dicitura del tipo “trasferimento netto quota di eredità” o simili.</p>
<p>È infine fondamentale conservare anche giustificativi di spesa, fatture, ricevute per costi che abbiano gravato l’asse ereditario, laddove, come prevedibile, non dovesse esservi precisa coincidenza tra importo della quota di eredità e somma effettivamente trasferita.</p>
<p>Risulterà così in maniera sintetica, inequivocabile e trasparente la ragione dello spostamento patrimoniale e la sua entità.</p>
<p><strong>Il conto corrente estero in Svizzera</strong></p>
<p>Altrettanto percorribile sarà la soluzione di aprire un conto corrente in Svizzera, fermo restando tutto quanto precisato sopra.</p>
<p>Per tale opzione, precisiamo, non è affatto necessaria la cittadinanza svizzera, perché è consentita anche al cittadino italiano o di un altro Paese (salvo in cui sussistano ipotesi di embargo). Sarà però più complicata tutta la parte burocratica in quanto soggetto residente in Italia, il che comporterà anche maggiori costi di tenuta del conto corrente estero.</p>
<p>Vi sono comunque alcune banche (troppo poche purtroppo) che applicano condizioni di favore a Clienti in situazioni analoghe alla Sua.</p>
<p>La valutazione sull’opportunità e convenienza di questa soluzione dipende naturalmente da ragioni strettamente soggettive.</p>
<p>Tuttavia, con riferimento al conto corrente estero, ricordiamo che tutti gli intestatari, ovvero gli intestatari ed i delegati o procuratori, sono tenuti a compilare il Quadro RW nella dichiarazione dei redditi che attesti l’esistenza e la consistenza delle disponibilità all’estero.</p>
<p>La compilazione del Quadro RW va fatta ai soli fini di “monitoraggio fiscale” ai sensi del D.L. n. 167/1990 e successive modifiche, e senza che sia dovuto pagamento di tasse per il mero possesso di tali disponibilità, fatta salva l’applicazione dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), peraltro di valore modesto.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>Come sempre, per tali complessi aspetti ed adempimenti, consigliamo di rivolgersi ad un fiscalista esperto della materia per evitare sorprese.</p>
<p>Mi auguro di essere stato d’aiuto a chiarire tutti i Suoi dubbi, o quantomeno ad averle suggerito come risolverli, e saluto Lei e tutti i nostri Lettori molto cordialmente.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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