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	<title>legge svizzera Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>legge svizzera Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Una legge che da dieci anni segna la vita quotidiana della Quinta Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/legge-svizzeri-estero-decimo-anniversario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 17:09:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/04/quinta-svizzera-300x300.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Nel 2025, la Legge sugli svizzeri all’estero celebra il suo decimo anniversario. La “Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero”, più comunemente chiamata “Legge sugli svizzeri all’estero” è entrata in vigore il 1° novembre 2015 e ha conferito alla Quinta Svizzera maggiore visibilità e riconoscimento. Le svizzere e gli svizzeri all’estero rappresentano l’11,2% (2024)</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/legge-svizzeri-estero-decimo-anniversario/">Una legge che da dieci anni segna la vita quotidiana della Quinta Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/04/quinta-svizzera-300x300.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26262"  class="panel-layout" ><div id="pg-26262-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26262-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26262-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p>Nel 2025, la Legge sugli svizzeri all’estero celebra il suo decimo anniversario. La “Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero”, più comunemente chiamata “Legge sugli svizzeri all’estero” è entrata in vigore il 1° novembre 2015 e ha conferito alla Quinta Svizzera maggiore visibilità e riconoscimento.</p>
<p>Le svizzere e gli svizzeri all’estero rappresentano l’11,2% (2024) della popolazione svizzera complessiva. Dietro questa cifra si celano progetti di vita individuali molto diversi, esigenze specifiche nonché aspettative e obblighi diversi. La Legge sugli svizzeri all’estero non è soltanto un testo giuridico, ma anche il riconoscimento dello stato particolare delle svizzere e degli svizzeri all’estero. Per l’ex Consigliere agli Stati Filippo Lombardi, promotore della legge e attuale presidente dell’Organizzazione degli Svizzeri all’Estero (OSE), si tratta soprattutto della «consapevolezza di avere una propria identità e di disporre degli stessi diritti dei cittadini e delle cittadine residenti in Svizzera». Questa parità, a lungo auspicata, è stata infine “conquistata” dopo una battaglia politica condotta nell’interesse delle svizzere e degli svizzeri all’estero. L’immagine delle emigranti e degli emigranti svizzeri, infatti, non è sempre stata positiva ed è stata nel corso della storia costantemente osservata e valutata dai movimenti e dalle correnti politiche.</p>
<h2>La Svizzera… e i suoi cittadini all’estero</h2>
<p>Fino alla fine del XIX secolo la Svizzera era un Paese di emigrazione. Il saldo migratorio era negativo per diverse ragioni. L’insicurezza legata alla vita contadina e la durezza delle condizioni quotidiane spingevano molte svizzere e molti svizzeri a tentare la fortuna oltre confine. Verso la metà del XIX secolo le agenzie di emigrazione conobbero un forte sviluppo e offrirono agli interessati l’organizzazione del viaggio verso il Paese di destinazione, spesso però approfittando dell’inesperienza degli aspiranti emigranti. In quel periodo, nella Confederazione esistevano più di 300 di queste redditizie imprese commerciali. L’Ufficio dell’emigrazione, fondato nel 1888, aveva il compito di sorvegliarle.</p>
<p>Per lungo tempo le svizzere e gli svizzeri emigrati furono percepiti dalle autorità come un onere e ricevettero pertanto un sostegno scarso. Solo nel 1966 disposizioni relative agli svizzeri all’estero furono espressamente inserite nell’articolo 45bis della Costituzione federale, migliorandone il riconoscimento giuridico e lo status. Nel 1999, nell’ambito della revisione totale della Costituzione federale, l’articolo 45bis fu sostituito dall’articolo 40, il quale stabilisce che la Confederazione contribuisce a rafforzare le relazioni tra gli svizzeri all’estero e la Svizzera. Esso prevede inoltre che la Confederazione emani disposizioni sui diritti e i doveri degli svizzeri all’estero, in particolare per quanto concerne l’esercizio dei diritti politici a livello federale, l’adempimento degli obblighi di servizio militare e civile, l’assistenza alle persone bisognose e le assicurazioni sociali.</p>
<h2>La Quinta Svizzera come risorsa</h2>
<p>Con l’inizio del XXI secolo, la percezione delle svizzere e degli svizzeri all’estero è nettamente migliorata. Secondo Filippo Lombardi, la Quinta Svizzera è ormai chiaramente riconosciuta come un arricchimento. A lungo trascurata, la politica ha iniziato in quel periodo a riconoscere l’importanza di questo gruppo di popolazione residente all’estero. La Legge sugli svizzeri all’estero (LSEst) è nata da un’iniziativa parlamentare del consigliere agli Stati ticinese Filippo Lombardi e grazie all’impegno di Rudolf Wyder, allora direttore dell’OSE. Prima dell’adozione della LSEst, le disposizioni relative agli svizzeri all’estero erano sparse in numerose leggi, ordinanze e regolamenti.</p>
<p>Quale messaggio è stato trasmesso con l’introduzione della LSEst? Per Filippo Lombardi, essa ha conferito «<em>una certa dignità al mandato costituzionale</em>». La legge riunisce e struttura in modo chiaro i doveri e i compiti della popolazione residente all’estero. Eleva la responsabilità individuale a principio fondamentale del rapporto tra la Confederazione e i cittadini, riconosce determinati diritti e, al contempo, definisce il quadro delle possibilità di sostegno. Inoltre, elenca le diverse prestazioni che la Svizzera può accordare ai propri cittadini che soggiornano all’estero temporaneamente o in modo permanente.</p>
<h2>Quali sono i principali contenuti della Legge sugli svizzeri all’estero?</h2>
<p><strong><em>Iscrizione nel registro degli Svizzeri all’estero</em></strong></p>
<p>È considerata svizzera o svizzero all’estero ai sensi della LSE ogni persona che si è annunciata presso la rappresentanza competente ed è pertanto iscritta nel registro degli svizzeri all’estero. Tale iscrizione è obbligatoria. La concessione di prestazioni consolari e l’esercizio dei diritti politici presuppongono l’iscrizione in questo registro.</p>
<p><strong><em>Obbligo di notifica</em></strong></p>
<p>Se un bambino acquisisce la cittadinanza svizzera per nascita o adozione, deve essere annunciato presso la rappresentanza competente, presentando i documenti ufficiali. Successivamente viene iscritto nel registro degli svizzeri all’estero.</p>
<p><strong><em>Servizi amministrativi</em></strong></p>
<p>La legge elenca le prestazioni consolari che possono essere fornite in diversi ambiti, quali lo stato civile, la naturalizzazione, le questioni militari o il rilascio di documenti d’identità.</p>
<p><strong><em>Esercizio dei diritti politici</em></strong></p>
<p>Le cittadine e i cittadini svizzeri maggiorenni possono esercitare i propri diritti politici, indipendentemente dal luogo di domicilio, in un Comune svizzero o dall’estero. La LSEst disciplina i principi e le modalità dell’esercizio del diritto di voto da parte degli svizzeri all’estero. Si applicano a titolo sussidiario le disposizioni della Legge federale sui diritti politici. Gli aventi diritto di voto residenti all’estero devono però comunicare espressamente al consolato competente la loro volontà di esercitare il diritto di voto.</p>
<p><strong><em>Assistenza sociale</em></strong></p>
<p>Le svizzere e gli svizzeri all’estero in situazione di bisogno possono presentare una domanda di assistenza sociale, che viene esaminata caso per caso. Se la domanda è accolta, la Confederazione fornisce prestazioni di assistenza sociale all’estero oppure sostiene le persone interessate nel loro rientro in Svizzera.</p>
<p><strong><em>Protezione consolare</em></strong></p>
<p>La LSEst disciplina anche la concessione della protezione consolare ai cittadini svizzeri residenti all’estero, comprese le prestazioni di aiuto in situazioni di crisi e catastrofe. Poiché vige il principio della responsabilità individuale, non esiste un diritto sussidiario alla protezione consolare.</p>
<h2>La legge celebra ora il suo decimo anniversario. Qual è il bilancio?</h2>
<p>Per Filippo Lombardi il bilancio è estremamente positivo. La legge continua a essere molto apprezzata e rende ottimi servizi alle persone interessate. È uno strumento democratico che si è dimostrato efficace negli ultimi dieci anni e rimane pienamente attuale. Finora non si sono rese necessarie modifiche legislative, a conferma della sua efficacia. Lombardi esprime però un rammarico: le Scuole svizzere non sono menzionate nella legge e risultano, quindi, meno tutelate. Nel complesso, questo pacchetto legislativo ha rafforzato e reso più visibile la difesa degli interessi delle svizzere e degli svizzeri all’estero. I colori della Quinta Svizzera, tuttavia, devono continuare a essere difesi con attenzione in un mondo diventato più complesso, in una Svizzera altrettanto complessa e in un futuro incerto per tutti.</p>
<p><em>Amandine Madziel</em></p>
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		<item>
		<title>Diritto di visita dei nonni ai nipoti minorenni</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/diritto-visita-nonni-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 22:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>Sono cittadina italo-svizzera e mio marito è cittadino italiano. Da circa due anni viviamo in Svizzera, mentre nostra figlia è nata lo scorso maggio. La questione che vorrei sottoporle riguarda i diritti di visita dei nonni paterni, che vivono in Italia. Mio marito, da tempo, ha interrotto ogni rapporto con sua madre, tanto che non ha mai consentito alla nonna di incontrare nostra figlia, mentre mio suocero talvolta vede la bambina. </em></p>
<p><em>Recentemente, abbiamo appreso che mia suocera ha intenzione di fare riferimento alla legislazione italiana per chiedere al tribunale di stabilire il suo diritto di visita verso nostra figlia. So che in Svizzera non esiste una legge simile, e quindi mi sento relativamente tranquilla sotto questo profilo. Non vedo inoltre alcun beneficio per mia figlia nell’instaurare un rapporto con la nonna paterna. Tuttavia, considerando che nostra figlia ha doppia cittadinanza, mi chiedo se ci sia il rischio che possiamo essere citati in tribunale in Italia e se, pur vivendo in Svizzera, potremmo subirne conseguenze.</em></p>
<p><em>La ringrazio sin d'ora per la disponibilità e per qualsiasi consiglio che vorrà offrirci.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(J.M. – Svizzera)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Signora</p>
<p>La ringrazio per la Sua cortese lettera, alla quale rispondo con vivo interesse. Siamo lieti di poter offrire il nostro supporto a Lettrici e Lettori su questioni così delicate, specialmente quando coinvolgono i legami familiari e il benessere di un minore. Inoltre il tema è decisamente particolare e non credo che vi sia stata occasione in passato di scriverne.</p>
<p>In un contesto familiare un po' complesso, e con due ordinamenti giuridici potenzialmente coinvolti, è naturale nutrire dubbi e incertezze.</p>
<p>Cercheremo quindi di chiarire i profili giuridici della vicenda, così da rispondere al meglio alle Sue legittime preoccupazioni.</p>
<p><strong>La normativa italiana</strong></p>
<p>Secondo l'ordinamento italiano, il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti non è un semplice diritto generico, ma è tutelato dalla legge come parte del più ampio principio di "diritti dei familiari" nei confronti dei minori. In particolare, l’<strong>articolo 317-<em>bis </em>c.c. (“<em>Rapporti con gli ascendenti</em>”) </strong>stabilisce che "<em>Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore</em>".</p>
<p>Sono da intendersi per parenti non solo gli ascendenti biologici, ma anche tutti coloro che vengano riconosciuti dai minori come figure a fianco dei nonni biologici. Tale ampliamento della portata applicativa della norma è avvenuto sulla scorta della interpretazione evolutiva dell’art. 8 della CEDU che ha ricompreso all’interno della nozione di famiglia ogni rapporto “significativo”, anche se non “di sangue”.</p>
<p>Peraltro sull’argomento, con sentenza n. 34566/2022 la Corte di Cassazione Civile ha statuito che l’art. 317-<em>bis </em>c.c. nel riconoscere il diritto a favore degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, non detta un principio incondizionato ma lascia alla discrezionalità del giudice la valutazione sull’opportunità o meno del mantenimento dei suddetti rapporti. Alla base del giudizio dovrà esserci infatti la valutazione dell’esclusivo interesse del minore<em>. “La sussistenza di tale interesse – sancisce la Corte di legittimità – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore”. </em></p>
<p>I genitori hanno il dovere di non ostacolare senza motivo i legami affettivi tra figli e nonni, poiché ciò potrebbe danneggiare lo sviluppo del minore. Tuttavia, se ritengono che quel rapporto sia dannoso, possono opporsi, facendo prevalere l’interesse del figlio. In questi casi, il diritto dei nonni cede il passo. Si tratta, in sostanza, di un approccio molto favorevole, salvo vi siano ragioni contrarie.</p>
<p><strong>La normativa svizzera</strong></p>
<p>L’ordinamento svizzero, al contrario, regola in maniera differente e più rigidamente tale tema. Infatti, in Svizzera i nonni non sono pienamente tutelati di fronte all’esercizio del diritto di visita ai nipoti, in quanto essi sono trattati come terzi alla stregua degli altri parenti.</p>
<p>Il codice civile svizzero all’art. 274a prevede un più generico riconoscimento del diritto alle relazioni personali con il minore, conferibile, in circostanze straordinarie, anche ad altri parenti oltre che ai genitori, qualora il coinvolgimento dei parenti serva alla crescita del minore.</p>
<p>Pertanto, per ottenere il diritto di contatto (diritto di visita), devono essere soddisfatte due condizioni:</p>
<ul>
<li><strong>Esistenza di circostanze eccezionali</strong>: spetta ai nonni dimostrare che questa condizione è soddisfatta, tramite un legame affettivo già consolidato o un ruolo significativo nella vita del minore. Tuttavia, la prova è molto difficile da fornire, poiché il legislatore svizzero non ha voluto concedere di per sé ai nonni un diritto di visita che possa essere oggetto di un’istanza in merito alle relazioni personali.</li>
<li><strong>Rispetto dell’interesse del minore</strong>: deve essere l’interesse del minore a determinare il diritto di contatto e non l’interesse delle persone con cui il minore avrebbe contatti, nel nostro caso i nonni. Sotto questo profilo, il grado di parentela con i nonni non è un titolo di favore ma è di secondaria importanza.</li>
</ul>
<p><strong>Il ruolo del diritto internazionale: l’ordinamento prevalente</strong></p>
<p>Il diritto in esame suscita un’apprezzabile attenzione in campo europeo ed internazionale, con la conseguenza di esercitare un non sottovalutabile effetto di sollecitazione sul nostro ordinamento.</p>
<p>La posizione del minore ha assunto una decisiva rilevanza nel panorama internazionale con l’adozione della <strong>Convenzione UN di New York</strong>, <strong>sui diritti del fanciullo del 1989</strong> con la quale la centralità assunta dal minore si traduce nella definizione di un filtro interpretativo applicabile in ogni contesto che lo riguarda, il c.d. <em>best interest of the child</em>, ovvero l’interesse superiore del fanciullo.</p>
<p>Nello specifico occorre fare riferimento al concetto di “vita privata e familiare” richiamata dall’art. 8 della <strong>Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950</strong> (CEDU) e dall’art. 7 della <strong>Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE del 2000 e s.m.i.</strong> (CDFUE) che in tale locuzione ricomprendono il diritto di visita degli ascendenti ai proprio discendenti minorenni.</p>
<p>Nel consolidamento di questo diritto la Corte EDU di Strasburgo ha assunto un ruolo fondamentale. Alla luce del cruciale beneficio apportato dagli avi allo sviluppo del minore, difatti, si registrano numerose pronunce nelle quali l’interruzione o la sospensione della relazione affettiva nonni-nipoti integrano una violazione dell’art. 8 CEDU. Compito affidato alla Corte è invero, tra gli altri, anche quello di vigilare affinché le autorità nazionali adottino tutte le misure necessarie a garantire il rapporto in questione.</p>
<p>Da ultimo si segnala che con il Regolamento (UE) n. 2019/1111 meglio noto come Regolamento Bruxelles II <em>ter</em> (<em>Moduli per questioni matrimoniali e questioni in materia di responsabilità genitoriale</em><strong>) </strong>si ravvisava, inizialmente, un problema interpretativo in ordine all’estensione del c.d. “diritto di visita” anche agli ascendenti. La questione è stata chiarita dalla <strong>Corte di giustizia dell’UE</strong>, con la sentenza <em>Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis</em>, nella quale si è sancito che il diritto di visita debba ritenersi esteso anche ai nonni in quanto figure ritenute determinanti nello sviluppo personale del minore.</p>
<p>In linea con questi principi europei ed internazionali, si osserva come diversi ordinamenti stranieri – tra cui ad esempio quelli tedesco e francese – si orientino verso un riconoscimento esplicito del diritto di visita dei nonni.</p>
<p>Altri ordinamenti, invece, come quello svizzero o spagnolo, sono più cauti e subordinano tale diritto a condizioni più restrittive, condizionandone l’esercizio a delle valutazioni caso per caso, sempre però con al centro l’interesse del minore.</p>
<p>In virtù delle considerazioni esposte, sembra emergere comunque una tendenza comune tra gli ordinamenti europei e internazionali a riconoscere ai nonni un vero e proprio diritto di visita nei confronti dei nipoti, sul modello di quanto già previsto dall’ordinamento italiano.</p>
<p><strong>Il diritto internazionale privato italiano e svizzero a confronto</strong></p>
<p>In presenza di elementi transfrontalieri, come nel caso in esame, è fondamentale capire quale legge regoli effettivamente la questione del diritto di visita tra nonni e nipoti. A tal fine intervengono le norme c.d. di conflitto del diritto internazionale privato.</p>
<p>Secondo il diritto internazionale privato italiano - DIP (Legge n. 218/1995), “<em>la protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (…). Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti</em>” (art. 42).</p>
<p>La <strong>Convenzione dell’Aia</strong> citata si basa sul principio di coincidenza tra <em>forum</em> e <em>ius</em> che fissa la legge applicabile e la competenza ad adottare misure protettive di norma in capo alle autorità dello Stato in cui il minore abbia la residenza abituale (art. 1).</p>
<p>Sono previste alcune deroghe che però non paiono essere applicabili al nostro caso.</p>
<p>D’altro canto, in Svizzera la Legge Federale sul Diritto internazionale privato, all’art. 85, 1, recepisce integralmente la Convenzione dell’Aja, rendendola parte del diritto interno (LDIP). Per colmare eventuali lacune normative, l’art. 85, 2, ne estende l'applicazione a due casi non espressamente previsti dalla stessa:</p>
<ul>
<li>da un lato alle persone “minori” soltanto secondo la legge svizzera;</li>
<li>dall’altro ai minori che non hanno la residenza abituale in uno Stato contraente.</li>
</ul>
<p>In stretta connessione con questa impostazione, la Convenzione determina la legge applicabile in funzione della competenza giudiziaria, nel senso che l’autorità competente ad adottare misure di protezione del minore, ovvero l’autorità della residenza abituale del minore, applica sempre la propria legge.</p>
<p>Questo significa che anche in Svizzera eventuali richieste da parte dei nonni, italiani o residenti all’estero, saranno valutate secondo l’ordinamento svizzero se la minore ivi risiede stabilmente, come nel caso specifico.</p>
<p><strong>Conclusione </strong></p>
<p>Alla luce del quadro normativo esaminato, ora è possibile rispondere al quesito posto.</p>
<p>Sebbene Vostra figlia abbia la doppia cittadinanza italiana e svizzera, il criterio decisivo per stabilire quale giurisdizione sia competente e quale legge si applichi non è la cittadinanza, bensì la residenza abituale del minore.</p>
<p>Secondo quanto affermato anche dalla Suprema Corte (sentenza a Sezioni Unite Civili n. 1310/2017), in presenza di doppia cittadinanza prevale la giurisdizione dello Stato con cui il minore ha il collegamento più stretto, individuato nel luogo in cui vive stabilmente. La Corte ha anche chiarito che non può trovare applicazione l’art. 4 della Convenzione dell’Aja del 1961 – che fa riferimento alla cittadinanza – proprio nei casi di doppia cittadinanza, in quanto ciò rischierebbe di compromettere l’interesse del minore, che invece va tutelato privilegiando la continuità della sua vita affettiva e relazionale.</p>
<p>Nel caso specifico, essendo la bambina residente stabilmente in Svizzera, ogni eventuale decisione sui rapporti con i nonni dovrà essere assunta dalle autorità svizzere, secondo quanto previsto dal diritto elvetico, che ammette tali rapporti solo in circostanze eccezionali.</p>
<p>Pertanto, il solo requisito della cittadinanza italiana della minore di per sé non è sufficiente per attribuire competenza ai giudici italiani: ogni valutazione dovrà avvenire in Svizzera, nel rispetto del principio dell’interesse superiore del minore, salvo il caso di un serio pericolo.</p>
<p>Spero di averla rasserenata con queste indicazioni. In bocca al lupo, quindi, ed un cordiale saluto a Lei ed ai nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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		<item>
		<title>Trasferirsi in Italia &#8211; imposte e eredità</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/trasferirsi-in-italia-imposte-e-eredita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 15:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[beni all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Eredità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile signor Engeler Mio marito (66 anni), con doppia cittadinanza italo-svizzera, ed io (62 anni), cittadina svizzera, residenti in Svizzera, vorremmo smettere di lavorare alla fine del 2024 e trasferire il nostro luogo di residenza in Alto Adige l'anno prossimo, dove mio marito ha ancora molti parenti. Siamo entrambi lavoratori autonomi – io ho ancora</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24509"  class="panel-layout" ><div id="pg-24509-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24509-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24509-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p>Gentile signor Engeler</p>
<p>Mio marito (66 anni), con doppia cittadinanza italo-svizzera, ed io (62 anni), cittadina svizzera, residenti in Svizzera, vorremmo smettere di lavorare alla fine del 2024 e trasferire il nostro luogo di residenza in Alto Adige l'anno prossimo, dove mio marito ha ancora molti parenti. Siamo entrambi lavoratori autonomi – io ho ancora un piccolo capitale nel 2° pilastro, dato che sono proprietaria di una società a responsabilità limitata dal 2019. Probabilmente ritirerei il capitale al momento di emigrare e intendiamo affittare o acquistare un immobile.</p>
<p>Ho letto alcuni dei vostri articoli e risposte a domande sul cambio di residenza dei pensionati dalla Svizzera all'Italia e ho già imparato molto. Le vostre risposte sono informative e di facile comprensione. Tuttavia, per quanto ne so, sono stati scritti alcuni anni fa e vorrei quindi chiedervi risposte aggiornate alle mie domande:</p>
<ol>
<li>Le pensioni svizzere trasferite su un conto italiano sono tassate con una ritenuta del 5% e non sono più imponibili in Italia. È ancora così?</li>
<li>Il reddito dei beni in conti Svizzera è tassabile secondo la legge fiscale italiana?</li>
<li>Ha senso trasferire i beni svizzeri in Italia?</li>
<li>Possediamo ancora un appartamento per le vacanze in Spagna. Qual è la situazione qui per quanto riguarda l'imposta sul patrimonio?</li>
<li>Io dispongo di un patrimonio di una certa importanza. Vorrei evitare che questo passi ai figli di mio marito di un precedente matrimonio.</li>
</ol>
<p>Grazie per la risposta.<br />
B.R., Svizzera</p>
<hr />
<p>Gentile lettrice,<br />
Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei precisare che le nostre informazioni hanno lo scopo di aiutarvi a orientarvi in Italia e di fornire informazioni altrimenti difficilmente reperibili. In materia di diritto fiscale o successorio possiamo fornire solo informazioni di base che devono poi essere verificate e calcolate da esperti. Questo è particolarmente vero per voi che disponete di un patrimonio importante e due nazionalità diverse. È quindi indispensabile, prima di decidere, avvalersi di consulenti fiscali ma altrettanto in materia ereditaria esperti nelle leggi sia svizzere che italiane. Una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze molto spiacevoli.</p>
<p>Principio fiscale: dal momento in cui prendete la residenza in Italia, non siete più soggetti alla fiscalità svizzera, ma a quella in Italia. Solo gli immobili sono imponibili sia nel Paese in cui si trovano che italiana.</p>
<ol>
<li>Le pensioni del 1° pilastro AVS e del 2° pilastro erogate da datori di lavoro privati sono tassate in Italia al 5%. Se il pagamento dall’AVS viene effettuato su un conto bancario italiano del beneficiario della pensione, il 5% viene dedotto automaticamente; per le pensioni del 2° pilastro, la banca beneficiaria in Italia deve essere istruita in anticipo (cfr. Gazzetta Svizzera, giugno 2021, pagina 10 - su www.gazzettasvizzera.org/edizioni/2021). Se il pagamento viene gestito in questo modo, queste pensioni non devono più essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi - una semplificazione.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>In Italia, gli obblighi di dichiarazione dei beni all'estero sono i seguenti:</li>
</ol>
<p>- Immobili, fabbricati o terreni: sono soggetti all'IVIE, l'imposta sugli immobili all'estero, per qualsiasi valore. Attualmente ammonta all'1,06% del valore dell'immobile e non è dovuta se l’importo dell’imposta non supera 200 euro.</p>
<p>- Conti bancari, titoli e tutti gli altri beni: devono essere dichiarati come IVAFE a meno che il loro valore medio annuo sia inferiore a 5’000 euro. Ogni conto bancario è soggetto a un'imposta di 34,20 euro, tutti gli altri beni a un'imposta patrimoniale dello 0,2% e a un'imposta sul reddito del 26% sia sugli interessi che sulle plusvalenze.</p>
<p>Per entrambe le imposte, le tasse pagate in Svizzera possono in linea di principio essere dedotte, ma solo fino al valore dell'imposta italiana.</p>
<p>- La sezione RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio delle attività all'estero) deve essere sempre compilata se si dichiarano una o entrambe le imposte di cui sopra. Nel caso in cui gli investimenti non abbiano generato alcun reddito nell'anno fiscale, la sezione RW va compilata solo se il loro valore nominale ha superato il valore massimo complessivo nel corso del periodo d’imposta.</p>
<ol start="3">
<li>Se abbia senso trasferire i beni in Italia è una questione discrezionale. Da un lato, si dice che il patrimonio dovrebbe essere trasferito nella valuta in cui si trascorrerà la vecchiaia. D'altra parte, il franco svizzero ha sempre avuto la tendenza ad apprezzarsi e un investimento in euro continuerà probabilmente a perdere valore nel prossimo futuro. Personalmente, tendo a lasciare in Svizzera i patrimoni superiori a 100’000 franchi. Per importi inferiori, le spese bancarie in Svizzera e le complicazioni fiscali in Italia non valgano la pena. Tuttavia, questa è la mia opinione personale. Un aspetto da considerare è il costo totale delle commissioni e delle imposte di una soluzione rispetto all'altra. Consulterei un consulente esperto in entrambi i sistemi. Ad esempio, il VZ Vermögenszentrum. Consiglio di compilare la pagina di contatto del VZ online con una breve descrizione del vostro problema e valutare da una prima consultazione – gratuita – se la persona è competente. Se il VZ non vi convince, cercate qualcun altro in Svizzera. Eventualmente posso consigliarvi qualcuno a Milano. Infine dovrete tener presente che non tutte le banche svizzera accettano clienti residenti all’estero e che le loro spese sono molto più alte di quelle applicate ai clienti nazionali - e molto diverse tra loro.</li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Vedi punto 2.</li>
</ol>
<ol start="5">
<li><strong>Diritto di successione</strong></li>
</ol>
<p>Nel vostro caso credo sia assolutamente necessario consultare uno specialista esperto in entrambe le leggi sulla successione.</p>
<p>Se vostro marito ha acquisito anche la cittadinanza svizzera, egli può scegliere la legge svizzera (ad esempio, facendo testamento) per regolare la sua successione. In tal caso sarà la legge svizzera che si applicherà alla sua successione, e non quella italiana, anche nel caso in cui egli si fosse trasferito in Italia prima di morire. Questa libertà di scelta è sancita dal Reg UE n.650/2012, che nel caso di specie è applicabile in virtù della sua nazionalità UE. E sempre in base a questo Regolamento UE, può essere scelta anche una legge successoria non UE, come quella svizzera.</p>
<ul>
<li>Se invece Suo marito possedesse la sola cittadinanza italiana, egli rischierebbe di veder applicata alla sua successione la legge italiana anche se rimanesse domiciliato in Svizzera. Sarebbe dunque raccomandabile anche in tal caso la scelta della legge svizzera nel suo testamento, scelta che sarà valida in base alle norme di diritto internazionale privato sia svizzere che italiane.</li>
</ul>
<p>Nel vostro caso, prenderei in considerazione anche altre opzioni: affittate o acquistate una proprietà in Alto Adige, tenete un appartamento in Svizzera e rimanete in Italia solo per un massimo di 180 giorni all'anno (conservate le ricevute dei negozi e le bollette dell'energia per 10 anni in modo da poterlo dimostrare se necessario). Oppure, se suo marito ha un patrimonio modesto e preferisce farlo, potrebbe prendere la residenza in Italia e lei potrebbe stare con lui per un massimo di 180 giorni all'anno. Questa scelta comporta un certo rischio di presunzione fiscale al quale si dovrà opporre con sufficiente documentazione.</p>
<p>Infine, ci sono altri piccoli aspetti da tenere in considerazione, ad es:</p>
<p>- Se vi registrate in Alto Adige e non percepite una pensione italiana, non potete iscrivervi direttamente all'ASL, l'assicurazione sanitaria italiana, se non a pagamento, e con copertura nel solo territorio italiano. È necessario fornire un documento che attesti l'esistenza di un'assicurazione sanitaria. In questo caso, le consigliamo di stipulare una polizza con una compagnia di assicurazione sanitaria svizzera che offra copertura all'estero prima di lasciare il Paese. Dopo aver stipulato la polizza, dovrà richiedere il modulo S1 alla Lamal di Soletta. Questo le consentirà di iscriversi alla ASL locale e di ricevere cure sia in loco che in Svizzera. Le tariffe sono molto diverse, anche se le prestazioni sono sostanzialmente le stesse; potete trovare le compagnie di assicurazione sanitaria e le tariffe per l'Italia a pagina 41 del Gesamtbericht_eu.pdf (admin.ch).</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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