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	<title>pensione svizzera Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>pensione svizzera Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>Contributi AVS volontari e pensione Italia–Svizzera: ricongiunzione INPS e diritti familiari</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/contributi-avs-volontari-pensione-italia-svizzera-ricongiunzione-inps-figli-disabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 15:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione invalidità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/02/pogliani-engeler-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Buongiorno Gentilissimi, Mi chiamo C.C, cittadina svizzero-italiana, nata e cresciuta in Svizzera e residente in Italia dal 1995. Ho lavorato in Svizzera dal 1987 fino al 1995, proseguendo con il pagamento dei contributi volontari fino a quando la Svizzera lo ha permesso. Dal 1995 a fine 1998 non ho lavorato, pagando quindi solo i volontari</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/contributi-avs-volontari-pensione-italia-svizzera-ricongiunzione-inps-figli-disabili/">Contributi AVS volontari e pensione Italia–Svizzera: ricongiunzione INPS e diritti familiari</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/02/pogliani-engeler-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26398"  class="panel-layout" ><div id="pg-26398-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26398-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26398-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p><em>Buongiorno Gentilissimi,</em></p>
<p><em>Mi chiamo C.C, cittadina svizzero-italiana, nata e cresciuta in Svizzera e residente in Italia dal 1995.</em></p>
<p><em>Ho lavorato in Svizzera dal 1987 fino al 1995, proseguendo con il pagamento dei contributi volontari fino a quando la Svizzera lo ha permesso.</em><br />
<em>Dal 1995 a fine 1998 non ho lavorato, pagando quindi solo i volontari AVS in Svizzera, iniziando poi a lavorare in Italia da fine 1998. Allego estratto conto dei miei contributi all’AVS.</em></p>
<p><em>La mia domanda è, da dubbio postomi da un CAF dove mi sono rivolta per capire la mia situazione contributiva, i 3 anni di contributi volontari valgono ai fini della somma anni di contributi ai fini pensionamento in Italia?</em></p>
<p><em>Comunico anche di avere 2 figli maggiorenni con disabilità grave comma 3 Legge 104, non so se questo possa dare diritto ad agevolazioni ai fini pensionistici, in caso di bisogno posso inviare certificazioni di handicap.</em></p>
<p><em>Grazie per un gentile riscontro, resto a disposizione per ogni altro chiarimento servisse.</em><br />
<em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>C.C.</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>Rispondiamo alle Sue due domande:</p>
<ol>
<li>I Suoi anni di contribuzione volontari contano per raggiungere gli anni di pensionamento in Italia se contemporaneamente Lei non ha contributo all’INPS. Lei ha contributo all’AVS in totale, tra obbligatori in Svizzera e facoltative dall’Italia, per un totale di 20 anni e tre mesi- Dalla Sua descrizione, Lei ha incominciato a contribuire all’INPS a fine 1998. L’INPS Le dovrebbe riconoscere, per raggiungere l’età pensionabile, ca. 13 anni di contribuzione in Svizzera (dipende con quale settimana del 1998 ha iniziato di contribuire in Italia).</li>
</ol>
<p>La Svizzera Le corrisponderà, al raggiungimento dell’età di riferimento (di pensione ordinaria), dal 1° dicembre 2034, una rendita di ca. 44% della rendita mensile che oggi, secondo i Suoi contributi corrisponderebbe attualmente a ca. Fr. 700 mensili. Lei potrebbe anticipare la rendita per un massimo di due anni, ma glielo sconsigliamo fortemente. La detrazione del 6,8% per anno di anticipo, cioè del 13,6% per due anni – vita natural durante – diventa troppo pesante con i costi crescenti coll’avanzamento dell’età.</p>
<ol start="2">
<li>L’assicurazione invalidità svizzera funziona in modo molto diverso da quelle italiana. In primo luogo non è finalizzata al pagamento di una pensione, ma a misure di riqualificazione al mondo del lavoro. In secondo luogo essa è personale, solo chi ha contributo all’AVS, può ottenere delle prestazioni. Non risulta che i Suoi figli abbiano mai contributo; quindi devo deluderla su questo punto. Se avessero contributo, dovrebbero far domanda al consolato competente un anno dopo l’inizio della disabilità per l’esame del caso e le eventuali prestazioni possibili.</li>
</ol>
<p>Speriamo aver risposto in modo completo alle Sue domanda. Se così non fosse non esiti di ricontattarci. Ci faccia avere anche il Suo indirizzo completo e numero di telefono (non verranno pubblicati).</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Un caso di problemi famigliari tra coniugi</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/separazione-divorzio-coniugi-italo-svizzeri-assegno-avs-reversibilita-mantenimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:54:55 +0000</pubDate>
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<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/separazione-divorzio-coniugi-italo-svizzeri-assegno-avs-reversibilita-mantenimento/">Un caso di problemi famigliari tra coniugi</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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		><h3 class="widget-title">Regimi patrimoniali, acquisti immobiliari, residenza, pensioni e separazione</h3>
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	<p><em>Spett.le studio legale,</em></p>
<p><em>Sono una cittadina italiana che anni fa ha sposato con regime di comunione dei beni (in Italia) un cittadino svizzero.</em></p>
<p><em>Lo stesso ha acquistato pochi giorni dopo il matrimonio due immobili nello stesso paese dove viviamo dopo aver venduto un suo alloggio a Mendrisio. Faccio presente che i due immobili sono cointestati senza alcuna clausola in cui dichiarava che fossero stati pagati da proventi ereditari (come di fatto non è).</em></p>
<p><em>Abbiamo vissuto insieme nella prima delle due case per alcuni anni, fino al giorno in cui lui mi ha letteralmente buttata fuori di casa dicendo solo che si era stufato della mia compagnia senza darmi nessun sostegno economico.</em></p>
<p><em>Lui non ha mai spostato la residenza in Italia, quindi non risultava il suo nome da nessuna parte se non negli atti di acquisto e nella casa comunale del paese.</em></p>
<p><em>Io dopo l'allontanamento da casa, e con il suo consenso, sono andata a vivere nell'altra casa da lui acquistata e sto pagando le spese e i consumi vari come da logica e vi ho preso la residenza.</em></p>
<p><em>Ora ho scoperto che lui ha acquistato un’auto in Svizzera, naturalmente con targa svizzera, dando come residenza l'indirizzo in Svizzera dell'ultimo appartamento di sua proprietà ma venduto. Ed è circolante in Italia. </em></p>
<p><em>Come è possibile questo? Le autorità della precisa Svizzera non fanno controlli incrociati? Sono certa che lui non ha altre proprietà immobiliari in Svizzera né in affitto né acquistate.</em></p>
<p><em>In caso di separazione e anche di divorzio, se io ottenessi in giudizio (sto iniziando una causa) un assegno di mantenimento visto che la mia pensione italiana è meno della metà della sua rendita AVS, in caso di premorienza di uno dei due, l'altro avrebbe diritto alla cosiddetta reversibilità?</em></p>
<p><em>E se lui non volesse presentare le ultime tre dichiarazioni dei redditi per stabilire il divario dei redditi tra noi due, cosa dovrei fare per venirne a conoscenza?</em></p>
<p><em>Ringrazio per le risposte e mi scuso per il caso ingarbugliato. Confido nel vostro aiuto per riacquistare il sonno perduto.</em></p>
<p><em>(C.A. - Liguria)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>leggo con un po’ di stupore la Sua lettera e la descrizione dei Suoi problemi familiari.</p>
<p>Mi scuso, anzi, con Lei se ho dovuto abbreviare la missiva solo per ragioni di spazio, anche perché le questioni che essa solleva sono numerose e complesse e Lei, a quanto comprendo, ha già un o una legale di fiducia per la causa di separazione.</p>
<p>Cercherò, dunque, abbastanza sinteticamente di fornire qualche spunto o chiarimento delle problematiche che la riguardano, anche a titolo informativo per i nostri Lettori. Vediamole in sintesi partitamente</p>
<h2>Regime patrimoniale tra coniugi</h2>
<p>In primo luogo, da quanto Lei mi scrive il regime patrimoniale tra i coniugi è quello della comunione dei beni. Poiché il matrimonio è avvenuto in Italia di fatto avete scelto il regime legale della comunione dei beni, e non la separazione dei beni.</p>
<p>In base ad esso tutti gli acquisti dei coniugi dopo le nozze effettuati insieme o separatamente, divengono proprietà comune al 50%, oltre ai frutti dei beni propri e eventuali altri proventi.</p>
<p>Va specificato che restano invece personali tutti i beni mobili o immobili posseduti prima del matrimonio, quelli ricevuti per eredità o donazione, quelli di uso personale e per l’esercizio della professione e quelli acquistati con la vendita di beni personali.</p>
<p>Ricordo, ma solo a titolo informativo, che in Svizzera i regimi patrimoniali della famiglia sono tre: oltre alla comunione dei beni ed alla separazione dei beni, vi è la c.d. partecipazione agli acquisti.</p>
<p>Quest’ultimo è anche il regime patrimoniale ordinario, ed è simile alla comunione dei beni in Italia ma comprende anche gli acquisti successori.</p>
<p>La comunione dei beni svizzera invece prevede una unica massa patrimoniale comune di beni e redditi con la sola esclusione dei beni personali dei singoli coniugi e le donazioni di terzi.</p>
<p>La cittadinanza svizzera di Suo marito però in questo caso non rileva.</p>
<h2>Gli immobili cointestati</h2>
<p>I dubbi potrebbero sorgere sul fatto che gli immobili acquistati in Italia siano entrati a far parte della comunione legale o meno, in quanto essi lo sarebbero stati con i proventi della vendita di quelli personali di Suo marito in Svizzera.</p>
<p>Stando a quanto Lei scrive però, entrambi gli immobili in Italia sono stati cointestati anche a Lei e pertanto non dovrebbe sorgere contestazione in merito.</p>
<p>Infatti, la comunione opera automaticamente all’acquisto del bene, anche se effettuato da uno solo dei coniugi, salvo che all’atto d’acquisto questi dichiari che esso avviene con il ricavato del trasferimento di beni propri e l’altro coniuge intervenga al rogito.</p>
<h2>La residenza</h2>
<p>Quanto alla residenza in Italia mi pare strano che essa non appaia, soprattutto alla luce degli acquisti in Italia. Lei stessa poi scrive che il nominativo di Suo marito risulterebbe negli atti di acquisto e nella casa comunale.</p>
<p>Essa comunque è una questione di fatto.</p>
<p>Molto meno strano è invece che egli possa ancora risultare con la residenza (ovvero il domicilio) nel precedente comune svizzero ove viveva, se non si è effettivamente cancellato.</p>
<p>Solo così si spiegherebbe l’acquisto dell’auto con targa svizzera, il che però non esclude il rischio di possibili irregolarità in Italia se vi fosse prova di una residenza qui.</p>
<p>Abbiamo affrontato il tema varie volte in passato su queste pagine.</p>
<h2>La reversibilità dell’AVS</h2>
<p>Con riferimento alla questione dell’AVS posso dire che la reversibilità è prevista a determinate condizioni.</p>
<p>In caso di premorienza del coniuge, alla vedova spetta la pensione se ha compiuto 45 anni e sono trascorsi 5 anni dal matrimonio per cui nel Suo caso non dovrebbe preoccuparsi ma si deve presentare apposita domanda.</p>
<p>Tale diritto cessa con un nuovo matrimonio.</p>
<p>In caso di divorzio, è pure possibile ottenere una c.d. “rendita vedovile” se il divorzio è intervenuto dopo il compimento del 45° anno d’età e il matrimonio è durato 10 o più anni.</p>
<p>Per quanto riguarda l’accertamento del reddito del coniuge in caso di separazione o divorzio esistono adeguati meccanismi in Italia sui quali potrà sicuramente fornirLe maggiori ragguagli il o la Sua legale.</p>
<p>Spero con questo di averLe garantito almeno qualche notte di sonno tranquillo.</p>
<p>Un cordiale saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori.</p>
<p><em>Markus W. Wiget</em><br />
<em>Avvocato</em></p>
</div>
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		<title>Rientro in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/pensione-svizzera-senza-contributi-rientro-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Maggio 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni sociali]]></category>
		<category><![CDATA[assistenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[AVS]]></category>
		<category><![CDATA[costo della vita Svizzera]]></category>
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		<category><![CDATA[residenza Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Rientro in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pensionistico svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzeri all'estero]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/02/pogliani-engeler-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Buongiorno, sono un cittadino Svizzero residente in Italia e a breve andrò in pensione, se tornassi ad abitare in Svizzera percepirei una pensione “sociale” pur non avendo lavorato in Svizzera e se sì a quanto ammonterebbe? Grazie per la Vostra risposta. S.C. Caro lettore, la risposta alla Sua domanda è molto semplice: no, in Svizzera</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/pensione-svizzera-senza-contributi-rientro-estero/">Rientro in Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2026/02/pogliani-engeler-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26301"  class="panel-layout" ><div id="pg-26301-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26301-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26301-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p><em>Buongiorno,</em></p>
<p><em>sono un cittadino Svizzero residente in Italia e a breve andrò in pensione, se tornassi ad abitare in Svizzera percepirei una pensione “sociale” pur non avendo lavorato in Svizzera e se sì a quanto ammonterebbe?</em></p>
<p><em>Grazie per la Vostra risposta.</em></p>
<p><em>S.C.</em></p>
<hr />
<p>Caro lettore,</p>
<p>la risposta alla Sua domanda è molto semplice: no, in Svizzera le pensioni vengono esclusivamente erogate in base a contribuzioni, corrispondenti al numero di anni e importi di contribuzione.</p>
<p>Pensando che le seguenti informazioni possano essere utili a Lei ed ad altri lettori approfittiamo dell’occasione per riassumere tutti i punti per valutare e preparare un ritorno in Svizzera:</p>
<p><strong>Dove andar a vivere? </strong>In primo luogo si deve decidere dove andar ad abitare. Se non avete famigliari o amici che vi aspettano,<em> l’inserimento non sarà né facile né rapido</em>. Se invece avete famigliari o amici in Svizzera, cercate una abitazione nelle vicinanze, essi potranno assistervi nella ricerca di casa, lavoro e per superare i mille piccoli ostacoli che si presentano in un mondo nuovo. Molto importante è anche la lingua: se non parlate il tedesco (per la Svizzera tedesca) o il francese (per la Svizzera romanda) sarà difficile ambientarsi (e, se in età lavorativo, trovare lavoro).</p>
<p><strong>Dove abitare? </strong>Risolto questo, il primo passo è trovare casa: senza indirizzo fisso (abitazione) non potrete prendere residenza (in Ticino si chiama domicilio) in Svizzera. Un primo orientamento su disponibilità e prezzi si può fare sui siti internet. I più diffusi sono homegate.ch e immoscout24.ch. Vi consiglio tuttavia comparis.ch che riprende gli annunci di tutti i siti internet e quindi vi dà la panoramica completa; per i dettagli Comparis rinvia ai singoli siti d’origine, confronta anche i prezzi di assicurazioni, crediti, ipoteche ecc. ed è uno strumento utile anche per queste scelte. Per evitare sgradite sorprese è quasi indispensabile rendersi sul posto prima di decidere. Appaiano di tanto intanto offerte online di abitazioni a prezzi molto interessanti, ma viene richiesto un anticipo per la visita: non cascateci, è un imbroglio, l’abitazione non esiste ed il denaro è perso! Non si paga mai per visitare un’abitazione.</p>
<p><strong>Dove passare la vecchiaia? </strong>Se intendete tornare da pensionati pensate pure alla vecchiaia avanzata. Scegliete un’abitazione non troppo distante da medici/ospedali od eventualmente ritiri per la vecchiaia e case di cura. In tutta la Svizzera, esistono “Spitex”, organizzazioni pubbliche o private di assistenza a domicilio per prestazioni che vanno a carico delle casse malattia se prescritte dal medico e previste nelle tariffe, le altre sono abbastanza costose. Residenze per anziani sono piuttosto costose, da ca. CHF 4'000 in su mensili per persona, in genere compreso un pasto giornaliero, case di cura da ca. Fr. 6'000 in su mensili. Una residenza per anziani autosufficienti meno costosa e bellissima è la Residenza a Malnate/Varese, gestita da una fondazione della comunità svizzera di Milano: www.laresidenza.it.</p>
<p><strong>Il costo della vita?</strong> Il costo della vita è decisamente più alto di quello dell’Italia, soprattutto per quanto riguarda i servizi. Va tenuto anche conto che chiunque arriva in un posto nuovo all’inizio spende di più perché non conosce i modi e costumi. Anche per questo andare a vivere vicino a famigliari o amici è un grande vantaggio. I servizi sociali comunali devono permettere a tutti di condurre una vita degna, pur semplice; è un obbligo di legge per i comuni di residenza.</p>
<p><strong>Come procedere? </strong>Le nostre indicazioni seguenti sono valide per cittadini svizzeri o doppi nazionali italo/svizzeri (attenzione ad alcune differenze specificate):</p>
<ol>
<li>Per prendere residenza in Svizzera bisogna aver un’abitazione, in affitto o proprietà (vedi punto sopra “dove abitare”).</li>
<li>Cittadini mono nazionali svizzeri: annunciare la partenza al comune di residenza. Custodire con estrema cura la conferma scritta.</li>
<li>Annunciare la partenza al Consolato di Roma o Milano.</li>
<li>I pensionati che godono solo di pensione italiana possono essere assicurati in Italia, ma godere di tutti i servizi offerti agli assicurati in Svizzera: ritirare alla propria ASL l’emissione del modulo S1 (ex E121); farlo avere a LAMAL, Industriestrasse 78, CH-4600 Olten https://www.kvg.org/it/ch chiedendo l’emissione del tesserino di assicurazione svizzero contro la malattia che dà diritto alle prestazioni sanitarie secondo la legge svizzera.</li>
<li>Tutte le altre persone, anche quelle che godono di una pensione svizzera pur minima, sono obbligate di assicurarsi in Svizzera. Le numerose aziende che offrono l’assicurazione malattia di base obbligatoria danno prestazioni identiche, ma a tariffe molto diverse. Le differenze possono essere nelle formalità (la prestazione viene pagato dalla cassa che poi addebita la parte a carico dell’assicurato rispettivamente l’assicurato deve anticipare la prestazione e viene risarcito dalla cassa – alcune delle casse meno care fanno difficoltà nel riconoscere prestazioni costosissime). Consultare per i premi www.comparis.ch. Quasi tutte le casse offrono prestazioni accessorie, consigliabili solo a chi ha disponibilità abbastanza ampie.</li>
<li>Notificare il proprio arrivo al comune di residenza svizzero entro 14 giorni dall’arrivo. Presentare un documento d’identità, l’atto di origine (da richiedere al comune di attinenza, Vi daranno istruzioni), avere un’abitazione e assicurazione malattia. Il comune concede 3 mesi di tempo per presentare quest’ultimo documento.</li>
</ol>
<p>Fatevi dare subito un certificato di residenza; Vi servirà di tanto in tanto. Fatevi un paio di copie, non date mai via l’originale, perché la tassa richiesta è relativamente cara, a secondo del comune.</p>
<ol>
<li>Gli uomini devono informarsi dal capo sella sezione militare oppure da personelles.J1@vtg.admin.ch se sono pure obbligati di annunciarsi per il servizio militare, servizio civile o, rispettivamente, per il pagamento della tassa sostitutiva.</li>
<li>I cittadini doppi nazionali italo/svizzeri devono iscriversi al registro AIRE (Anagrafe degli Italiani all’Estero) presso il consolato competente per la zona, presentando un documento di identità per sé e conviventi, una prova di residenza (certificato di residenza del comune, bollette di utenze residenziali ecc.). C’è anche la possibilità di iscrizione per via telematica. L’AIRE provvederà ad informare il comune in Italia della partenza per l’estero. <em>Questa iscrizione è indispensabile per non rischiare di dover pagare le imposte sia in Svizzera che in Italia.</em></li>
</ol>
<p>Alcune informazioni particolari:</p>
<p><strong>Trasloco: </strong>Le suppellettili domestiche nonché eventuali collezioni, animali o veicoli possono essere importati in Svizzera in franchigia di tributi quando si comprova il trasferimento del domicilio in Svizzera. Ciò è tuttavia possibile solo se l'immigrato li ha utilizzati personalmente durante almeno sei mesi e continua a usarli dopo l'importazione. Istruzioni dettagliate al link www.gazzetta.link/masserizie.</p>
<p>Per importare animali domestici consultare l’ufficio federale veterinario www.gazzetta.link/vet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pensioni italiane di datore di lavoro privato (p.es. INPS) </strong>Risiedendo in Svizzera, dovrete dichiarare la Vostra pensione italiana di datori di lavoro privati al fisco svizzero. Per evitare di subire ancora le trattenute italiane, chiedete subito al comune svizzero la dichiarazione che siete soggetto a tassazione in Svizzera (possibilmente in italiano). Spedite questo documento come R.R. al Vostro istituto previdenziale (normalmente la INPS provinciale) assieme alla richiesta di versarvi la pensione sul Vostro conto in Svizzera (indicare IBAN) in esenzione delle imposte italiane. Se da questo momento viene ancora trattenuta l’imposta per un mese o due, provvederanno al conguaglio a fine anno.</p>
<p><strong>Pensioni italiane di datore di lavoro pubblico: </strong>Queste pensioni vengono tassate in Italia, Vi viene versato il netto. Non dovrete dichiararli in Svizzera.</p>
<p><strong>Fisco: </strong>Riceverete a casa ogni anno il modulo per la dichiarazione delle imposte. Se mantenete ancora beni all’estero, questi vanno dichiarati e verranno sottoposti a tassazione.; oltre al reddito, in Svizzera viene anche tassato il patrimonio. Quest’ultima tassa è modesta, ma ciò che non rientra nella vostra dichiarazione annua del patrimonio emergerà inevitabilmente più tardi, a costi molto maggiori. Presto o tardi, sicuramente alla fine della vita, il fisco se ne accorgerà e presenterà un conto salato. Il livello di tassazione varia molto da cantone a cantone e da comune a comune. Per persone facoltose anche questo punto può essere un criterio di scelta – ma non dimenticate l’importanza della vicinanza di famigliari o amici.</p>
<p>Proprietà immobiliari in Italia dovranno essere dichiarati sia in Italia che in Svizzera.</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Servizio sanitario nazionale italiano a pagamento per possessori di sola pensione svizzera: in arrivo aumenti del premio minimo.</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/servizio-sanitario-nazionale-italiano-a-pagamento-per-possessori-di-sola-pensione-svizzera-in-arrivo-aumenti-del-premio-minimo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 17:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[aumento premio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[pensione svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Servizio sanitario nazionale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gazzettasvizzera.org/?p=23757</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile avv. Pogliani, Gentile dr. Engeler, siamo una coppia che ha vissuto molti anni in Svizzera dove abbiamo maturato la nostra pensione. Ci siamo da poco trasferiti in Italia e, al momento di lasciare la Svizzera, abbiamo dato la disdetta alla nostra cassa malati perché il costo per estendere l’assistenza medica in Italia era per</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/servizio-sanitario-nazionale-italiano-a-pagamento-per-possessori-di-sola-pensione-svizzera-in-arrivo-aumenti-del-premio-minimo/">Servizio sanitario nazionale italiano a pagamento per possessori di sola pensione svizzera: in arrivo aumenti del premio minimo.</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-23757"  class="panel-layout" ><div id="pg-23757-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-23757-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-23757-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child" data-index="0" ><div
			
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	<p><em>Gentile avv. Pogliani,</em><br />
<em>Gentile dr. Engeler,</em></p>
<p><em>siamo una coppia che ha vissuto molti anni in Svizzera dove abbiamo maturato la nostra pensione. Ci siamo da poco trasferiti in Italia e, al momento di lasciare la Svizzera, abbiamo dato la disdetta alla nostra cassa malati perché il costo per estendere l’assistenza medica in Italia era per noi troppo alto. Abbiamo dunque optato per il Servizio sanitario italiano, al quale abbiamo dovuto iscriverci purtroppo a pagamento, come richiesto dalla ATS della nostra zona di residenza in Italia.</em><br />
<em>Ci chiediamo perché dobbiamo pagare questo servizio, dal momento che paghiamo le tasse in Italia con la trattenuta sulla nostra pensione, che riceviamo solo dalla Svizzera.</em></p>
<p><em>Speriamo che Voi possiate trattare questo argomento nella Gazzetta Svizzera e rispondere alla nostra domanda. Abbiamo effettuato un versamento come nostro contributo volontario per la Gazzetta Svizzera.</em></p>
<p><em>A.S. (località omessa)</em></p>
<p>**************************</p>
<p>Gentile lettrice,</p>
<p>grazie per la sua lettera, cerchiamo di darle una spiegazione.<br />
I principi generali prevedono che l'assistenza sanitaria sia posta a carico del paese che eroga la pensione. Più in particolare, si prevede che, nell'ipotesi in cui un soggetto pensionato si trasferisca in un paese dell'UE/Svizzera, diverso da quello che eroga la sua pensione, tale soggetto avrà pieno accesso all'assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza e alle stesse condizioni previste per i cittadini locali. Occorre, però, che tale soggetto richieda un modulo S1 (all'ente centrale di assicurazione malattia, in Svizzera: LaMal) nel paese che eroga la sua pensione; mediante tale modulo, tale soggetto potrà registrarsi presso l'ente di assicurazione malattia del nuovo paese di residenza ed avere accesso gratuitamente al servizio sanitario.</p>
<p>Con riferimento al Vostro caso, tuttavia, occorre tener presente che – in occasione del Vostro trasferimento in Italia dove avete stabilito la Vostra residenza – avete deciso di cancellarvi dalla Vostra cassa malati svizzera, rinunciando così all’assistenza medica. Tale scelta, tuttavia, comporta che non sarà per Voi possibile ottenere il suindicato modulo S1, con conseguente impossibilità di accedere gratuitamente all'assistenza sanitaria italiana. In altre parole, la cancellazione dalla vostra cassa malati, e la conseguente impossibilità per Voi di ottenere il modulo S1, comporta che le spese sanitarie sostenute e/o che andrete a sostenere sul territorio italiano non potranno essere rimborsate dall’ente svizzero, come dovrebbe essere secondo i principi generali, essendo questa il paese che eroga la Vostra pensione. Qualora Voi foste stati titolari anche di una pur piccola pensione italiana, avreste avuto diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a carico dello Stato italiano.</p>
<p>In ragione di quanto sopra, riteniamo, pertanto, corretta la richiesta dell’ATS della vostra zona di residenza in Italia di ricevere il pagamento di un contributo annuale pari al 7,5% del reddito. Ciò, peraltro, Vi garantirà l'assistenza sanitaria esclusivamente in Italia e non nel resto dell'Europa poiché non siete titolari della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) – fatte salve naturalmente le emergenze, in virtù dei regolamenti UE sulla sicurezza sociale, estesi anche alla Svizzera grazie agli accordi bilaterali.</p>
<p>Spiacente di non potervi dare notizie migliori, vi salutiamo cordialmente</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
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	<hr />
<p>&nbsp;</p>
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	<p><em>Buongiorno,</em></p>
<p><em>leggo con molto interesse i vostri articoli. Non avendo mai pagato contributi pensionistici in Italia (ho fatto tutte le scuole e vita lavorativa in Svizzera) pago la carta sanitaria in Italia, purtroppo quella svizzera non potevo permettermela. La cifra è modesta, circa 400€ annui, d'altronde il servizio è altrettanto modesto. Comunque mi viene detratto il 5% della pensione. Oggi mia moglie è andata per rinnovare la carta sanitaria e le hanno detto che è valida fino a giugno perché i prezzi verranno corretti ed è possibile che arrivino fino a 2’000€ annui. Ma è davvero possibile che può arrivare a 2’000€? È una somma consistente, io percepisco la minima dalla Svizzera.</em></p>
<p><em>Aspettando una sua risposta vi ringrazio e saluto cordialmente</em></p>
<p><em>M.P. (località omessa)</em></p>
<p>**************************</p>
<p>Caro lettore,</p>
<p>dobbiamo purtroppo confermare quanto vi hanno riferito.</p>
<p>L’art. 34 del Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) prevede che lo straniero regolarmente soggiornante, che non svolga attività lavorativa (e non sia titolare di pensione) in Italia, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie e infortunio mediante stipula di apposita polizza assicurativa, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale, per ottenere la quale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente. Tale contributo si calcola applicando l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20’658,28 e l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20’658,28 e fino al limite di € 51’645,69.</p>
<p>La norma citata prevedeva inoltre che, in ogni caso, l’importo del contributo non avrebbe potuto essere inferiore ad € 387,34.<br />
Con la legge di bilancio per il 2024, emanata il 30 dicembre 2023, tale contributo minimo è stato innalzato ad € 2’000 (valido anche per i famigliari a carico), con la sola eccezione per gli studenti (€ 700) e persone collocate alla pari (€ 1’200).</p>
<p>Pertanto alla scadenza delle tessere sanitarie, ci si deve aspettare che gli uffici delle ATS italiane richiederanno l’adeguamento del contributo.<br />
Riteniamo infine che tale regolamentazione sia applicabile anche ai doppi cittadini che non siano titolari di pensione in Italia, e ciò per effetto dei regolamenti UE sulla sicurezza sociale, che prevedono che l'assistenza sanitaria sia posta a carico del Paese che eroga la pensione.</p>
<p>Un cordiale saluto</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
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		><h3 class="widget-title">Riforma dell'AVS – immediati vantaggi per le donne delle classi 1960-1969</h3>
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	<p>Per anni abbiamo scritto che non conviene chiedere il pensionamento anticipato AVS salvo avere condizioni di salute tali da non prevedere di raggiungere i 72 anni circa. Ora la riforma dell'AVS inverte la situazione per le donne nate tra il 1960 e il 1969: vale sicuramente la pena di esaminare gli importanti vantaggi che sono offerti in caso di pensionamento anticipato alle classi "transitorie". Ne avevamo dato notizia sulla Gazzetta di novembre 2023.</p>
<p>Robert Engeler, esperto della materia, si rende disponibile a spiegare, a margine del Congresso di Perugia, quale procedura seguire per accertarsi dell’effettivo vantaggio e come calcolarlo. Iscrivetevi subito a questo incontro gratuito, comunicandoci il vostro interesse, inviando una email a: <u>info@gazzettasvizzera.org</u>, scrivendo nell'oggetto: "<em>Sono interessata ad avere informazioni sulla riforma AVS</em>". Vi daremo successivamente le istruzioni per partecipare a questo incontro.</p>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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