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	<title>residenza fiscale Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>residenza fiscale Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25623"  class="panel-layout" ><div id="pg-25623-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25623-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25623-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un caso di doppia residenza?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/doppia-residenza-fiscale-svizzera-italia-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 21:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione Italia Svizzera]]></category>
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		><h3 class="widget-title">Residenza fiscale e tassazione di immobili in Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avvocato Wiget, </em></p>
<p><em>ci rivolgiamo a Lei per una questione immobiliare.</em></p>
<p><em>Siamo una coppia di pensionati con doppia cittadinanza.</em></p>
<p><em>In questo momento io ho la residenza sia in Svizzera che in Italia. Mio marito ha la residenza in Italia, a Genova. </em></p>
<p><em>Ho ricevuto in eredità da mio padre insieme a mio fratello una casa nel cantone Aargau. Io e mio marito successivamente abbiamo acquistato la parte spettante a mio fratello.</em></p>
<p><em>Abbiamo letto nella Gazzetta Svizzera, che si devono pagare le tasse per questo immobile in ambedue i Paesi. È vero questo fatto?</em></p>
<p><em>Ci chiediamo adesso se è possibile ridurre le tasse mantenendo uno di noi la residenza in Svizzera. </em></p>
<p><em>Ci può dare altri consigli per ridurre le spese? </em></p>
<p><em>La ringraziamo in anticipo e La salutiamo cordialmente.</em></p>
<p><em>(R.M. + F.D. – Genova)</em></p>
<hr />
<p>Gentili Signori,</p>
<p>la Vostra cortese richiesta descrive un caso, non infrequente nella nostra comunità svizzera in Italia, che crea spesso incertezza, per cui, siccome è un po’ che non ne scriviamo, cerchiamo, ancora una volta, di fare un po’ di chiarezza.</p>
<p><strong>La doppia residenza</strong></p>
<p>Una prima questione preliminare riguarda la residenza, e nello specifico quella fiscale.</p>
<p>Nella lettera mi scrivete che uno di Voi ha una doppia residenza in Italia e Svizzera, mentre l’altro solo in Italia. Ciò può avere molteplici ragioni che non è il caso di indagare ai nostri fini.</p>
<p>Va detto però che già il concetto di doppia residenza è equivoco, almeno fiscalmente.</p>
<p>Infatti, ciascuno Stato può ritenere, in base a propri criteri e leggi, il soggetto in tale condizione un suo contribuente – con il rischio conseguente di una doppia tassazione degli stessi redditi o patrimoni nei due Paesi.</p>
<p>Al fine di evitare simili situazioni molti Stati hanno stipulato le c.d. Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione esclusivamente in uno dei due Stati contraenti, oppure una suddivisione di imposte per periodi di residenza, e soprattutto le c.d. <em>tie-</em> <em>breaker</em> <em>rules</em> per risolvere situazioni dubbie proprio di doppia residenza.</p>
<p>Nel Vostro caso, i pochi elementi disponibili mi inducono a ritenere che, in realtà, siate entrambi residenti in Italia, o quantomeno questo è quanto potrebbe sostenere il fisco italiano.</p>
<p>Da un lato, infatti, lo siete entrambi già formalmente e se anche uno dei due coniugi fosse residente solo in Svizzera, la residenza italiana dell’altro rischierebbe di attrarre in Italia anche quella svizzera.</p>
<p>Ciò in base alla recente modifica della legislazione fiscale italiana introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, la quale ha previsto ora all’art. 2 del TUIR che il domicilio idoneo a determinare la residenza fiscale del soggetto, con relativa imponibilità del medesimo in Italia, è il luogo dello sviluppo principale delle relazioni personali o familiari della persona, che in concreto sembrerebbe proprio l’Italia.</p>
<p>Vi è poi un ulteriore elemento non trascurabile, che la Vostra missiva non menziona ma che possiamo ipotizzare, e cioè il fatto che trascorriate gran parte dell’anno in Italia piuttosto che in Svizzera, e cioè più di 183 giorni (o frazioni di giorno) all’anno (184 giorni negli anni bisestili).</p>
<p>Naturalmente, come certamente saprà – se non altro perché ne abbiamo scritto tante volte – tra Italia e Svizzera è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni dal 1976. Tuttavia, in difetto di altre informazioni, sembrerebbe che anche alla luce della stessa prevalga nel caso della moglie la residenza italiana, quale centro degli interessi vitali, su quella elvetica.</p>
<p><strong>Obblighi conseguenti alla residenza fiscale in Italia </strong></p>
<p>La prima conseguenza di una simile ipotesi è rappresentata ovviamente dall’obbligo di pagare le tasse in Italia, ma la seconda è quella che, come più volte spiegato, il residente fiscale in Italia è tenuto a compilare il c.d. “Quadro RW” per tutti i beni (conti correnti, investimenti ecc.), anche immobili, detenuti all’estero, ai fini del monitoraggio fiscale.</p>
<p>È pur vero che l’indicazione di tali sostanze non comporta una tassazione (salvo una minima parte, come vedremo tra poco) ma l’inosservanza dell’obbligo è severamente sanzionata, soprattutto per la omessa indicazione di beni posseduti in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dall’Italia con la c.d. <em>black-list</em>.</p>
<p>Ciò vale anche per la Svizzera relativamente agli anni passati, ma non più dal 2024 a seguito dell’esclusione della Confederazione della suddetta <em>black-list</em>.</p>
<p>Pertanto, anche se ritengo lo abbiate fatto, la proprietà dell’immobile in Svizzera da Voi ottenuta prima in via ereditaria e poi per acquisto tra vivi, andava indicata al fisco italiano.</p>
<p><strong>Tassazione dell’immobile in Svizzera</strong></p>
<p>La seconda problematica – che è quella per la quale ci avete scritto – riguarda invece l’immobile, e la sua tassazione, questione che discende a sua volta dalla prima analizzata sopra.</p>
<p>Partendo, dunque, dalla Vostra residenza italiana, l’immobile in Svizzera non è tassato in Italia se non produce un reddito, perché, ad esempio, affittato a terze persone.</p>
<p>Diversamente dalla Svizzera, infatti, la “sostanza”, e cioè il patrimonio, non è imponibile di per sé, seppur con alcune lievi eccezioni.</p>
<p>Una di queste è la c.d. IVIE e ciò l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, che dal 2024 ammonta all’1,06% del valore del bene immobile, ed è stata recentemente aumentata perché sino al 2023 era lo 0,76% del valore, catastale o di acquisto (nel caso della Svizzera).</p>
<p>L’imposta non è applicabile, però, se si tratta di abitazione principale.</p>
<p>In Svizzera, le aliquote e le tasse variano da Cantone a Cantone, oltre alle imposte federali sulla sostanza, ma sul punto immagino sarete già ampiamente edotti.</p>
<p>Per rispondere più nello specifico, anche la residenza esclusiva in Svizzera di uno di Voi, come abbiamo già illustrato sopra, purtroppo, non sarebbe risolutiva, né probabilmente la residenza esclusiva di entrambi in Italia.</p>
<p>La Convenzione I-CH citata (CDI 1976), infatti, si applica di regola ai redditi e, quanto agli immobili, prevede la tassazione da parte dello Stato nel quale gli stessi sono situati.</p>
<p>*                                         *                                             *</p>
<p>Spero di aver chiarito in gran parte i Vostri dubbi. Naturalmente il mio consiglio è sempre quello di far valutare la Vostra situazione specifica da un esperto di fiscalità internazionale che possa fare una disamina precisa del patrimonio e della situazione di fatto.</p>
<p>Con i miei migliori saluti</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sposarsi o non sposarsi?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/sposarsi-o-non-sposarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Ottobre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[convenzione doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[residenza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[tasse matrimonio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Esimio Avvocato Wiget, navigando in internet mi sono imbattuto nella sua lettera di risposta a un cittadino italiano residente in Svizzera in merito all’intricata questione della residenza nel caso di due domicili diversi per marito e moglie. Si tratta ovviamente di un problema non indifferente di “tassazione”. Le tasse in Italia sono assai più elevate</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24352"  class="panel-layout" ><div id="pg-24352-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24352-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24352-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Ancora in tema di residenza fiscale in Italia </h3>
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	<p><em>Esimio Avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>navigando in internet mi sono imbattuto nella sua lettera di risposta a un cittadino italiano residente in Svizzera in merito all’intricata questione della residenza nel caso di due domicili diversi per marito e moglie. </em></p>
<p><em>Si tratta ovviamente di un problema non indifferente di “tassazione”. Le tasse in Italia sono assai più elevate rispetto alla Svizzera, soprattutto quando lo stipendio è abbastanza elevato. Mi permetto allora di sottoporre al suo giudizio il mio caso che è comunque diverso. </em></p>
<p><em>Sono cittadino svizzero, abito in Svizzera da sempre e in Svizzera lavoro. La mia compagna, è italiana e risiede a Roma. Vorremo sposarci, senza però cambiare le rispettive residenze. Insomma io non ho intenzione, per ora di stabilirmi in Italia né lei di venire in Svizzera. I motivi sono molteplici, innanzitutto il lavoro, che la vede spesso lasciare Roma per parecchi mesi. Vorremmo sposarci per “regolarizzare” la nostra unione. Tuttavia il mio fiscalista mi ha detto che in caso di matrimonio, lo Stato italiano potrebbe imporre la tassazione in Italia, se la mia futura moglie non venisse in Svizzera ad abitare, in quanto il “centro principale degli affetti” sarebbe Roma e non più Lugano, dove abito stabilmente. In tal caso, visto il mio ottimo stipendio, rischierei di essere tassato come minimo il doppio se non il triplo rispetto alla Svizzera.</em></p>
<p><em>Vorrei sapere se ciò corrisponde al vero. In tal caso non sarebbe saggio sposarci, nonostante tutto l’amore che ci lega. Ecco, questa per sommi capi è la situazione. La ringrazio sin d’ora per la cortese attenzione e spero trovi il tempo di rispondere.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(P.A. – Lugano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,</p>
<p>torniamo ad occuparci, grazie alla Sua lunga missiva, di una questione molto importante che non smette di preoccupare anche altri nostri compatrioti.</p>
<p>Ho voluto pubblicare la lettera in forma quasi integrale, (salvo qualche piccolo taglio per cui confido che mi vorrà scusare), perché descrive bene il conflitto interiore e le difficoltà che Lei e molte altre persone si trovano ad affrontare nella programmazione del proprio futuro, nell’ambito della quale la pianificazione fiscale oramai riveste un ruolo spesso preponderante nel condizionare le scelte.</p>
<p>Per questo motivo una chiarezza ed una certezza della regolamentazione in ogni Paese è essenziale nel processo decisionale, come la Sua lettera evidenzia.</p>
<p>Purtroppo in Italia la situazione non offre tante garanzie in tal senso, e molteplici sono gli esempi che potremmo fare. Ne citerò solo due.</p>
<p><strong>Il regime degli HNWI </strong></p>
<p>Il primo è anche il più recente, e riguarda il regime fiscale per le persone fisiche abbienti (HNWI – <em>High Net Worth Individuals</em>) che prendono residenza in Italia. Senza entrare troppo nel dettaglio, la disciplina (Legge di Bilancio 2017) ideata per attrarre più soggetti, prevedeva in Italia una <em>flat tax</em> di €100.000 (imposta sostitutiva) sui redditi esteri, con esclusione quindi della tassazione di eventuali ulteriori redditi in altri Paesi, quale eccezione quindi al generale principio per i residenti in Italia di tassazione dei redditi mondiali (<em>worldwide taxation principle</em>) ed altri vantaggi ancora per familiari e esenzione da imposte di successione e donazioni sui beni qui situati.</p>
<p>Ebbene, con un nuovo intervento legislativo (D.L. n. 113 del 9.8.2014, c.d. “<em>Decreto Omnibus</em>”), in curiosa concomitanza, peraltro, con l’abolizione del Regno Unito del regime dei c.d. “<em>res non-dom</em>” (<em>resident but not domiciled</em>), la soglia di tassazione è stata elevata a €200.000 che resta vantaggiosa e concorrenziale ma che nei ricchi potenziali residenti ha sollevato il seguente legittimo dubbio: non è che tra un anno magari la soglia aumenterà ancora, per esempio a €500.000? Una scarsa stabilità non è d’aiuto.</p>
<p>Ecco che allora molti hanno preso in considerazione il trasferimento in Svizzera non più ritenuto Paese <em>black-list</em> con effetto dall’1.1.2024 ove il regime impositivo per i c.d. “globalisti” resta interessante, oppure addirittura a Monte-Carlo noto come paradiso fiscale per l’assenza di tassazione.</p>
<p><strong>La residenza fiscale delle persone fisiche </strong></p>
<p>Il secondo esempio, invece, è quello che più attiene al Suo quesito e riguarda la altrettanto nuova disciplina della residenza fiscale, anche se meno recente, introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023 che ha modificato l’art. 2 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi).</p>
<p>In sostanza si è sostituito il concetto di domicilio c.d. “civilistico”, inteso come luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (e dunque con un forte connotato volontaristico), con una nuova definizione di domicilio c.d. “fiscale”, intendendosi per tale “<em>il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali o familiari della persona</em>”, Inoltre, oggi la residenza fiscale si radica in Italia anche solo per la “presenza” per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le “frazioni di giorno”.</p>
<p>Già in passato il concetto di domicilio civilistico come centro di affari ed interessi aveva manifestato preoccupanti oscillazioni della giurisprudenza, che a seconda dei casi aveva dato prevalenza volta all’aspetto lavorativo ed economico, volta a quello personale ed affettivo, creando quindi molta incertezza. Ne abbiamo scritto spesso su queste pagine.</p>
<p><strong>Conclusioni </strong></p>
<p>Ora, temo che la riforma, ispirata dalla prassi internazionale e dalle convenzioni in materia, non risolva tutti i problemi ed i dubbi generatisi in passato, se non a favore del fisco italiano o con il rischio di un contenzioso notevole.</p>
<p>Intanto, la suddetta definizione di domicilio intesa fiscalmente è diversa da quella di “abitazione permanente” delle convenzioni internazionali, il che non agevolerà le interpretazioni in casi dubbi.</p>
<p>In secondo luogo, il riferimento allo sviluppo in via principale delle relazioni personali e familiari della persona, risulta troppo vaga ed incerta, salvo che ci si orienti per un’interpretazione estensiva a favore del fisco che ricomprenda ogni situazione come quelle di chi lavori stabilmente all’estero ma mantenga la propria famiglia o anche solo una parte di essa in Italia, oppure chi viva abitualmente all’estero con la famiglia ma trascorra molto tempo per varie ragioni in Italia.</p>
<p>Bene ha fatto il Suo fiscalista a metterla in guardia. Purtroppo anche io con rammarico non posso che consigliarle estrema prudenza.</p>
<p>Come dice Lei, non sarebbe saggio sposarsi, anche se, comunque occorre al contempo fare attenzione a non superare mai la soglia dei 183 giorni o frazione di giorni – 184 giorni negli anni bisestili – di presenza in Italia, quando viene a far visita alla Sua compagna.</p>
<p>Salvo che decidiate di sposarvi stabilendo il domicilio coniugale a Lugano. In tal caso sarebbe la Sua compagna a dover rispettare il limite dei 183 giorni ma con i vantaggi fiscali di una residenza in Svizzera e potendosi avvalere della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976.</p>
<p>Un grosso in bocca al lupo e i miei migliori saluti a Lei ed a tutti i nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
</div>
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