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	<title>Residenza Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>Residenza Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Cittadinanza Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/cittadinanza-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 16:02:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Giugno 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Buongiorno, sono un cittadino italiano di 40 anni e volevo farvi una domanda sull'ottenimento della cittadinanza svizzera. Io ho un fratello gemello che prenderà tra poco la cittadinanza svizzera (ha vissuto per più di 12 anni in Svizzera). Nel mio caso ho individuato due possibili vie per ottenere la cittadinanza svizzera e volevo sapere se</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24059"  class="panel-layout" ><div id="pg-24059-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24059-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24059-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Il passaporto rossocrociato resta ancora molto ambito</h3>
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	<p><em>Buongiorno,</em></p>
<p><em>sono un cittadino italiano di 40 anni e volevo farvi una domanda sull'ottenimento della cittadinanza svizzera.</em></p>
<p><em>Io ho un fratello gemello che prenderà tra poco la cittadinanza svizzera (ha vissuto per più di 12 anni in Svizzera).</em></p>
<p><em>Nel mio caso ho individuato due possibili vie per ottenere la cittadinanza svizzera e volevo sapere se almeno una fosse percorribile:</em></p>
<p><em>1) Da mio fratello: in questo caso volevo sapere se per i fratelli gemelli ci sono delle eccezioni? Ossia posso acquisire la cittadinanza svizzera da mio fratello gemello?</em></p>
<p><em>2) Da mia madre: se mia mamma (che è cittadina Italiana) acquisisse la cittadinanza svizzera da mio fratello (cosa che è possibile), io essendo figlio di una cittadina svizzera naturalizzata posso acquisire la cittadinanza svizzera da mia madre naturalizzata?</em></p>
<p><em>Grazie,</em></p>
<p><em> </em><em>(M.D. – Prov. Venezia)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettore,</p>
<p>grazie della Sua richiesta che ci consente di riprendere questo tema per il quale l’interesse da un po’ sembrava essere scemato. Vedo ora che non è così e dunque Le rispondo con piacere, anche se Lei nulla ci dice sulle Sue ragioni per voler acquisire la cittadinanza svizzera. Io sono sempre curioso di conoscere i motivi di una tale scelta.</p>
<p>Prima, però, ne approfitto per ringraziare Lei ed anche gli altri nostri generosi Lettori per le Vostre offerte e contribuzioni volontarie, che per noi sono preziose, per non dire indispensabili, al fine di poter pubblicare questo periodico degli e per gli svizzeri in Italia.</p>
<p>Vediamo di inquadrare brevemente la materia, che è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20.6.2014.</p>
<p>Essa ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Evitando un <em>excursus</em> sul punto, ci limiteremo qui a ricordare gli elementi essenziali della disciplina in vigore per rispondere al quesito.</p>
<p>Come è noto, i modi di acquisto della cittadinanza sono sostanzialmente due:</p>
<p>-           quello diretto per filiazione o discendenza (<em>ius sanguinis</em>);</p>
<p>-           quello derivato per naturalizzazione.</p>
<p>Le condizioni per l’acquisto della cittadinanza svizzera sono rigorose e soggiacciono a precisi criteri dettati dalla normativa citata.</p>
<p><strong>Cittadinanza per filiazione</strong></p>
<p>L’art. 1 LCit. stabilisce che è cittadino svizzero dalla nascita:</p>
<ul>
<li>il figlio di genitori uniti in matrimonio, uno dei quali almeno è svizzero;</li>
<li>il figlio di una cittadina svizzera non coniugata.</li>
</ul>
<p>È poi previsto che con la costituzione del rapporto di filiazione anche nei confronti del padre, il minorenne straniero figlio di padre svizzero, non coniugato con la madre, acquisisca la cittadinanza svizzera <em>ex tunc</em>, e cioè dalla nascita.</p>
<p>Tuttavia, da quanto Lei scrive, nessuno della Sua famiglia è svizzero, o ha origini e discendenze svizzera. Se ho ben compreso, però, Suo fratello gemello, ma solo lui, sta per acquisire la cittadinanza svizzera.</p>
<p><strong>Cittadinanza per naturalizzazione</strong></p>
<p>Si tratta dunque di un caso di naturalizzazione. Essa può essere ordinaria o agevolata.</p>
<p>Quella <strong>ordinaria</strong> (art. 9 LCit.) si può ottenere se al momento della domanda il richiedente è titolare di un permesso di domicilio, e dimostra un soggiorno complessivo di 10 anni in Svizzera (e non più 12) – e dunque non continuativo – ma di cui 3 negli ultimi 5 anni precedenti il deposito della domanda.</p>
<p>Quella <strong>agevolata</strong> (art. 20 LCit.) si ottiene attraverso il matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a, come figli di svizzeri naturalizzati, come stranieri di terza generazione, o anche in caso di attribuzione per errore delle autorità o di minorenne apolide dopo 5 anni di domicilio.</p>
<p>È evidente che i casi principali sono i primi due, in parte anche il terzo, mentre gli ultimi due sono più residuali.</p>
<p>Nel primo caso, il coniuge straniero (art. 21 LCit,) può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare domanda di naturalizzazione agevolata se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>vive da 3 anni in unione coniugale con il coniuge;</li>
<li>ha soggiornato in Svizzera per complessivi 5 anni, incluso quello precedente la domanda;</li>
</ul>
<p>Inoltre, qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può chiedere la naturalizzazione se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:</p>
<ul>
<li>vive da 6 anni in unione coniugale con il coniuge;</li>
<li>vi sono vincoli stretti con la Svizzera.</li>
</ul>
<p>Un cittadino straniero, infine, può presentare richiesta di naturalizzazione agevolata anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per</p>
<ul>
<li>reintegrazione (dopo averla persa);</li>
<li>naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.</li>
</ul>
<p>Quanto al caso dei figli di un genitore naturalizzato (art. 24 LCit.), se un minorenne straniero al momento della domanda di naturalizzazione o reintegrazione di un genitore non è stato incluso nella stessa, può a sua volta presentare un’autonoma domanda agevolata prima del compimento del 22° anno d’età, se dimostra un soggiorno complessivo di 5 anni in Svizzera, di cui 3 immediatamente precedenti la richiesta.</p>
<p>Il figlio naturalizzato in tali ipotesi acquisisce la cittadinanza del genitore svizzero. Negli altri casi, ovviamente, il figlio di genitori naturalizzati acquisisce la cittadinanza per filiazione.</p>
<p>In terzo luogo, il figlio di genitori stranieri può ottenere la naturalizzazione agevolata (art. 25 LCit.), se sono adempiute le seguenti condizioni</p>
<ul>
<li>almeno uno dei nonni sia nato in Svizzera o è verosimile che avesse acquisito un diritto di dimora in Svizzera;</li>
<li>almeno uno dei genitori ha un permesso di domicilio, ha soggiornato in Svizzera per almeno 10 anni e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno 5 anni;</li>
<li>è nato in Svizzera;</li>
<li>è titolare di un permesso di domicilio e ha frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera per almeno 5 anni.</li>
</ul>
<p>La domanda deve essere presentata prima del compimento del 25° anno d’età.</p>
<p>Ma ciò non basta ancora. Infatti, oltre al domicilio ed ai requisiti formali, per ottenere la naturalizzazione il soggetto richiedente la cittadinanza deve essere ben integrato in Svizzera ed aver familiarizzato con le condizioni di vita svizzere, oltre che – naturalmente – non rappresentare una minaccia per la sicurezza del Paese.</p>
<p>L’art. 12 LCit. specifica quali sono i criteri di integrazione, e cioè:</p>
<ul>
<li>il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici, nonché dei valori della Costituzione federale;</li>
<li>la facoltà di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una lingua nazionale;</li>
<li>la partecipazione alla vita economica o dall’acquisizione di una formazione;</li>
<li>l’incoraggiamento e il sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni sui quali è esercitata l’autorità parentale.</li>
</ul>
<p>Altre condizioni sono meglio specificate e descritte nell’Ordinanza sulla cittadinanza svizzera del 2016.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Apprendo, sempre dalla Sua lettera, che Suo fratello gemello è stabilmente residente – <em>rectius</em> domiciliato – in Svizzera da più di 10 anni, deduco con un permesso C e presumo poi che sia anche ben integrato.</p>
<p>Ebbene, a questo punto fornisco subito risposta alla prima delle Sue domande, che purtroppo è negativa.</p>
<p>Infatti, posso già tranquillamente dire che la circostanza che Lei e suo fratello siate gemelli non determina alcuna trasmissione della cittadinanza dall’uno all’altro. Lei e Suo fratello siete due soggetti giuridici diversi e separati e la cittadinanza di ognuno non si trasferisce all’altro in virtù di proprietà biologiche o per “osmosi”. Così come anche altre situazioni giuridiche non si trasmettono tra gemelli, a maggior ragione ciò è escluso per lo <em>status</em> del soggetto (sia esso coniugale o uno <em>status civitatis</em>) che non si modifica in automatico. Come visto non è nemmeno previsto dalla legge ma Le confesso che non sono a conoscenza di altre legislazioni che contengano una siffatta trasmissibilità.</p>
<p>Venendo all’ulteriore quesito, anche la seconda risposta, ahimè è negativa.</p>
<p>Invero, la domanda già poggia su un presupposto erroneo. Poiché Sua mamma è cittadina italiana non è affatto vero che possa acquisire la cittadinanza svizzera da suo figlio (cioè Suo fratello), mentre come visto sarebbe semmai possibile il contrario se Sua mamma fosse svizzera. Allo stesso modo Lei non potrà ottenere la cittadinanza svizzera da Sua mamma comunque, nemmeno se diventasse svizzera per naturalizzazione, perché le ipotesi fatte salve dalla norma ed i requisiti richiesti che abbiamo visto sopra sono diversi.</p>
<p>In conclusione, Le resta un’altra via, e cioè sposare una svizzera, ma quella del matrimonio è una strada lastricata di tutt’altri pericoli!</p>
<p>Al di là delle battute, spero di essere stato sufficientemente chiaro e, come di consueto, saluto cordialmente Lei ed i nostri Lettori.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Residenza e smart-working all’estero</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/residenza-e-smart-working-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 12:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[conseguenze fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Residenza]]></category>
		<category><![CDATA[smart-working]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cara lettrice, caro lettore online, la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i</p>
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		><h3 class="widget-title">Quali conseguenze fiscali in Italia?</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho letto il Suo interessante articolo sulla Gazzetta Svizzera di qualche mese fa e ho pensato subito di scriverle perché mi trovo in una situazione del tutto simile a quella della Lettrice con il marito che lavora in Svizzera.</em></p>
<p><em>In effetti, anche mio marito lavora come dipendente di una multinazionale in Svizzera francese, e si è recentemente trasferito a vivere lì in una casa in affitto abbastanza spaziosa e con giardino.</em></p>
<p><em>Io invece al momento vivo da sola in Italia nella casa di proprietà dei miei suoceri perché sono una dipendente di una società italiana ma lavoro gran parte del tempo da remoto.</em></p>
<p><em>Siamo entrambi svizzeri, non abbiamo figli e quindi io sto pensando di trasferirmi a mia volta da mio marito in Svizzera. Anche perché andare avanti e indietro per vedersi sta diventando faticoso per entrambi oltre che abbastanza oneroso.</em></p>
<p><em>L’unica cosa che mi frena è che non vorrei perdere il lavoro in Italia perché mi piace ed è anche retribuito bene per le nostre esigenze.</em></p>
<p><em>Ora, quello che volevo chiederLe io è se non posso trasferirmi in Svizzera e continuare a lavorare da là in smart working per il mio datore attuale? Per lui è indifferente dove mi trovo: spesso mi collegavo dal mare o dalla montagna e non penso che cambi qualcosa se lo faccio dalla Svizzera.</em></p>
<p><em>Ci sarebbero problemi fiscalmente o di qualche altro tipo?</em></p>
<p><em>La ringrazio anticipatamente se potrà rispondermi. Cordialmente</em></p>
<p><em>(S.H. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentilissima Lettrice,</p>
<p>vedo con piacere che ci seguite con assiduità e quindi La ringrazio. Il tema della residenza, dello <em>smart-working</em> e, più in generale, della mobilità e delle sue implicazioni fiscali è quanto mai di interesse.</p>
<p>Questa nuova modalità di lavoro, da necessità è via via assurta per molti a requisito essenziale nella scelta del posto di lavoro.</p>
<p>Ogni situazione, però, ha le sue specificità e va sempre analizzata da un esperto fiscale. In questa sede ci limiteremo quindi, a fornire un quando generale e qualche suggerimento sulla base delle indicazioni che ci vengono fornite.</p>
<p><strong>Smart-working o lavoro da remoto all’estero</strong></p>
<p>L’argomento è talmente attuale che di recente, proprio data la diffusione e l’importanza che ha assunto il fenomeno del lavoro agile o telelavoro, se ne è occupata espressamente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 25/E del 18 agosto 2023.</p>
<p>Il provvedimento, emanato a seguito della legge 13 giugno 2023 n. 83 (di cui avevamo già scritto), dopo aver ribadito i noti concetti del TUIR sulla residenza fiscale in Italia (art. 2) – peraltro in via di ridefinizione secondo la legge-delega in materia fiscale (come pure già riferito su queste pagine) – affronta poi una serie di casi specifici, delineandone la disciplina. Essa peraltro tratta diffusamente anche il tema dei frontalieri che qui però non rileva.</p>
<p>La casistica analizzata dall’Agenzie delle Entrate varia a seconda della nazionalità del datore di lavoro o del contribuente, dell’iscrizione all’AIRE o meno, ma continua a basarsi sostanzialmente sulle regole abituali, e cioè sulla presenza o meno del lavoratore sul territorio italiano.</p>
<p>Ebbene uno dei casi analizzati è proprio quello di un soggetto non residente in Italia che dal Paese estero di residenza rende in remoto la sua prestazione lavorativa per un datore di lavoro italiano.</p>
<p>In questo caso, il lavoratore ai fini fiscali continua a mantenere la sua residenza all’estero a prescindere dalla sede italiana del datore di lavoro, e verrà dunque tassato solo nel Paese di residenza, non essendo assoggettabile ad imposizione in Italia, proprio per i criteri suddetti.</p>
<p>Altri casi analizzati sono, ad esempio, quello dello straniero non iscritto anagraficamente in Italia ma che vi dispone di un’abitazione ove trascorre più di metà anno con la famiglia, lavorando da remoto per un’azienda estera; oppure quello di un cittadino italiano che, pur iscritto all’AIRE, lavora dall’Italia con modalità agile per un datore di lavoro estero.</p>
<p>In entrambi i suddetti casi, spiega l’Agenzia, scatterebbe l’imposizione fiscale italiana.</p>
<p>In sostanza per l’Agenzia delle Entrate ciò che conta maggiormente è la presenza fisica, ed il lavoro da remoto si considera effettuato nel luogo in cui il dipendente si trova durante lo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale viene remunerato.</p>
<p><strong>Le Convenzioni contro le doppie imposizioni</strong></p>
<p>La disciplina va poi coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) di cui l’Italia è parte. Come è noto, e l’Agenzia lo riconosce espressamente, queste ultime prevalgono sulla normativa nazionale ed utilizzano le c.d. <em>tie-breaker rules</em> per risolvere i casi di conflitti di residenza (abitazione permanente, centro di interessi vitali, ecc.)</p>
<p>Con specifico riguardo al lavoro dipendente, il principio generale è quello della tassazione del reddito relativo nello Stato di residenza del lavoratore/contribuente – salvo che il lavoro sia svolto nell’altro Stato contraente, perché allora la remunerazione è soggetta ad imposizione concorrente dei due Stati.</p>
<p>In altre parole, se di norma vale la tassazione esclusiva nel luogo di residenza quando l’attività lavorativa è ivi svolta, nel caso i due Paesi non coincidano sorge un regime di tassazione concorrente dei predetti redditi.</p>
<p>Ciò vale anche per la Svizzera e l’Italia, secondo quanto previsto dalla CDI I-CH del 1976, in particolare dall’art. 15, per il quale la tassazione è esclusiva nello Stato di residenza se l’attività è ivi prestata, mentre se lo Stato della fonte (e cioè quello in cui è stata svolta l’attività lavorativa che ha prodotto il reddito) è diverso, sorge l’imposizione concorrente.</p>
<p>Vi è un’unica eccezione prevista al punto 2 dello stesso articolo, per la quale però devono sussistere contemporaneamente tre condizioni. Infatti, il dipendente che svolge l’attività in un altro Stato è tassato lo stesso solo nel suo Paese di residenza, purché:</p>
<ul>
<li>soggiorni in tale altro Stato per periodi inferiori ai 183 giorni/anno;</li>
<li>la remunerazione è corrisposta da un datore che non abbia sede in tale Stato;</li>
<li>la remunerazione non è a carico di una stabile organizzazione del datore di lavoro nel luogo ove è svolta l’attività.</li>
</ul>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Come abbiamo visto in uno degli esempi citati, se Lei si trasferisse nella Confederazione per raggiungere suo marito, acquisirebbe per l’Italia la residenza all’estero e, pur lavorando per un’azienda italiana, il Suo reddito verrebbe tassato esclusivamente in Svizzera, purché però la prestazione lavorativa, ancorché in <em>smart-working,</em> venga resa in territorio elvetico. Laddove venisse svolta anche parzialmente in Italia, si potrebbe generare una tassazione concorrente dei due Stati.</p>
<p>Si tratta poi di vedere in questi casi anche se l’azienda è d’accordo e può consentire a tale soluzione, nonché quali sono le relative implicazioni fiscali dal lato datoriale.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro in una materia non così semplice, e proprio per questo consiglio sempre di affidarsi ad esperti per analizzare tutti gli elementi in fatto rilevanti, che magari sfuggono in una lettera ma che, come abbiamo descritto, possono facilmente modificare la posizione fiscale del soggetto.</p>
<p>Un cordiale saluto ed un augurio sincero di un sereno Natale e di un nuovo anno 2024 felice e, possibilmente, di pace a tutte le latitudini.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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