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	<title>tassa di successione Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>tassa di successione Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/">Tassa di successione e donazione in Svizzera?</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25623"  class="panel-layout" ><div id="pg-25623-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25623-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25623-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<title>Successione in Italia o in Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-in-italia-o-in-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Dicembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione I-CH contro la doppia imposizione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto internazionale privato]]></category>
		<category><![CDATA[doppia successione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento successorio europeo]]></category>
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		<category><![CDATA[tassa di successione]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato I-CH di domicilio e consolare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Buonasera avvocato Wiget, leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione. Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24610"  class="panel-layout" ><div id="pg-24610-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24610-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24610-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia successione e imposizione?</h3>
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	<p><em>Buonasera avvocato Wiget,</em></p>
<p><em>leggendo la sua rubrica sulla “Gazzetta Svizzera” in merito alle problematiche successorie tra Italia e Svizzera, le scrivo per chiederle una consulenza in merito ad una presunta doppia successione.</em></p>
<p><em>Mio zio, fratello di mio padre, cittadino italiano con residenza in Italia, è deceduto in Svizzera ad agosto 2023 nell’abitazione della sua compagna di vita italiana deceduta circa un anno prima.</em></p>
<p><em>In quanto unica erede ho presentato domanda di successione secondo la legge italiana con pagamento dei relativi oneri per il solo bene della casa sita a Roma, in quanto non risultano presenti in Italia conti bancari a suo nome.</em></p>
<p><em>Tramite la polizia svizzera, che ha rinvenuto il corpo, ho avuto il contatto del segretario comunale del cantone di Berna, incaricato di gestire l’eredità di mio zio.</em></p>
<p><em>A quel punto, tramite ricerche personali, ho rintracciato il notaio incaricato dal comune di redigere un inventario dei beni in quanto risulta un prestito fatto da mio zio sul conto personale della sua compagna, e il comune ne deve garantire il lascito.</em></p>
<p><em>Il suddetto notaio si deve occupare della gestione di entrambe le eredità.</em></p>
<p><em>Nella bozza dell’inventario oltre alla somma di denaro è menzionata anche la casa di Roma che però non fa parte dei beni svizzeri. È indicato inoltre che l’inventario è stato richiesto dagli eredi senza che io ne abbia fatto formale richiesta, e che per la successione si applica il diritto svizzero.</em></p>
<p><em>Presumo che stiano aprendo una doppia successione con relativa doppia imposizione fiscale.</em></p>
<p><em>Trovo assurdo che per un cittadino italiano con residenza in Italia, si debba gestire una successione anche in Svizzera soprattutto per un bene come la casa che si trova in territorio italiano e per il quale sono già state pagate le relative tasse.</em></p>
<p><em>Le chiedo se fosse possibile avere una consulenza per chiarire se il notaio ed il comune stanno operando nella maniera corretta o se ci sono normative o accordi internazionali che possono essere applicati al fine di evitare doppia tassazione per i medesimi beni.</em></p>
<p><em>(V.G. – Roma)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie per la sua lunga lettera di cui ho omesso alcuni passaggi, ma che mi auguro di avere sintetizzato comunque fedelmente.</p>
<p>La vicenda è di quelle estremamente complesse, e la sua lo è in modo particolare. Purtroppo la lettera non ci fornisce un quadro esaustivo dei fatti ma cercheremo di offrirle quanti più chiarimenti possibili per consentirle di risolvere i suoi dubbi principali.</p>
<p>Da quanto lei scrive la successione senza testamento sembrerebbe essersi aperta in Svizzera ove è mancato suo zio, e verrebbe regolata dal diritto svizzero, sebbene egli non fosse formalmente residente nella Confederazione, ma vi si trovasse solo perché dimorante da circa un anno nella casa della compagna defunta in precedenza.</p>
<p>Cominciamo da questo punto.</p>
<p><strong><u>Il diritto internazionale privato svizzero </u></strong></p>
<p>Secondo la LDIP svizzera del 18.12.1987 nella sua versione vigente, la legge regolatrice della successione è quella del luogo dell’ultimo domicilio (che equivale alla residenza in Italia) il quale determina anche la giurisdizione, indipendentemente dalla cittadinanza del <em>de cuius</em>.</p>
<p>Infatti, gli artt. 86 e 90 LDIP prevedono la competenza di tribunali svizzeri dell’ultimo domicilio in Svizzera dell’ereditando, cioè del defunto, e in particolare l’applicabilità del diritto svizzero (salvo scelta del diritto nazionale).</p>
<p>Nel caso concreto, sarebbe applicabile il diritto svizzero, fatta eccezione anche qui che debba ritenersi prevalente sulla situazione di fatto la residenza formale in Italia.</p>
<p><strong><u>Il Regolamento successorio europeo </u></strong></p>
<p>In Italia vale dal 2015 il Regolamento europeo n. 650/2012 che agli artt. 10 e 21 dispone in maniera speculare che la competenza e la legge regolatrice della successione aperta dopo la sua entrata in vigore sia quella del domicilio o residenza abituale del <em>de cuius </em>al momento della morte.</p>
<p>Formalmente questa risulterebbe essere quella italiana, e dunque il diritto applicabile sarebbe quello italiano.</p>
<p>Solo eccezionalmente, se in concreto risultassero chiari collegamenti più stretti con un altro Stato, si potrebbe applicare la relativa legge di quest’ultimo.</p>
<p><strong><u>Il Trattato I-CH di domicilio e consolare del 1868</u></strong></p>
<p>Sennonché, come più volte menzionato e sostenuto nella nostra Rubrica Legale, in questi casi entra in gioco un antico Trattato Italo-Svizzero risalente al 1868 che, nell’ipotesi in esame soccorre a sciogliere ogni dubbio.</p>
<p>All’art. 17 del suddetto Trattato bilaterale, infatti, si è convenuto tra i due Paesi che per le controversie ereditarie di un cittadino italiano defunto in Svizzera siano competenti i tribunali italiani e viceversa quelli elvetici per uno svizzero morto in Italia, con l’ulteriore conseguenza che ne deriverebbe l’applicabilità del diritto italiano alla successione del defunto italiano in Svizzera, ed analogamente del diritto svizzero alle successioni dello svizzero defunto in Italia.</p>
<p>Ciò secondo un’interpretazione costante della norma in via estensiva, anche se essa, in realtà, parla espressamente solo della competenza.</p>
<p>Tale Trattato del 1868 poi prevale tanto sulla LDIP svizzera, quanto sul Regolamento europeo applicabile in Italia.</p>
<p>Con riferimento a quest’ultimo, in particolare, l’art. 75 Reg. lo sancisce espressamente, e quanto poi nello specifico al diritto applicabile, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un trattato bilaterale con uno Stato terzo (come è la Svizzera) prevale anche se non prevede espressamente la scelta della legge.</p>
<p>E, dunque, a ragione si può sostenere che il diritto applicabile alla successione di suo zio sia quello italiano.</p>
<p><strong><u>L’eccezione dei procedimenti successori </u></strong></p>
<p>Il principio testé affermato subisce tuttavia una limitazione in Svizzera per quel che riguarda alcuni aspetti procedimentali e formali delle successioni.</p>
<p>L’art. 17 del Trattato, infatti, secondo la giurisprudenza elvetica, non è applicabile, ad esempio, all’emissione del certificato di erede, né all’amministrazione d’ufficio ed all’inventario – che sembrerebbe proprio il caso della successione di suo zio e di quella della sua compagna defunta – i quali restano comunque regolati dal diritto svizzero.</p>
<p><strong><u>La tassa di successione </u></strong></p>
<p>In quanto residente in Italia, la successione di suo zio è sicuramente tassata in Italia in base al D.Lgs. n. 346/1990 (art. 2 TUSD) ma in tal caso lo sarebbe per l’intero asse ereditario (beni e diritti), ma se gli unici beni caduti in successione erano l’immobile a Roma e il credito verso la sua compagna, sarebbero comunque tassabili solo questi cespiti, data l’assenza di beni in Svizzera.</p>
<p>E anche se si potesse invece ritenere lo zio residente in Svizzera allorquando ancora in vita, almeno l’immobile italiano sarebbe stato qui soggetto all’imposta di successione comunque, in base alla stessa disposizione.</p>
<p>Per la Svizzera bisogna vedere invece Cantone per Cantone perché non esiste un’imposta federale sulle successioni e sulle donazioni, mentre quasi tutti i Cantoni prevedono l’una o l’altra, o entrambe, ma a condizioni ed aliquote diverse tra di loro.</p>
<p><strong><u>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976</u></strong></p>
<p>Laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Il Trattato del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>I costi possono essere anche molto elevati in taluni casi ma nemmeno la Convenzione I-CH contro la doppia imposizione del 1976 prevede nulla in proposito, al contrario di altri accordi bilaterali stipulati dall’Italia con altri Stati e anche dalla Svizzera stessa.</p>
<p>Tuttavia, alla luce di quanto sopra, non credo che nel suo caso si possa verificare una simile distorsione.</p>
<p>*                                      *                                       *</p>
<p>Spero di essere stato sufficientemente chiaro e, giunti a questo punto, auguro a lei ed a tutti i nostri lettori un caldo e tranquillo Natale con gli affetti più cari, ed un felicissimo inizio di anno nuovo.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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