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	<title>testamento Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>testamento Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>Tassa di successione e donazione in Svizzera?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 20:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2025]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Caro Avvocato, ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione. Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti. Ma</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/successione-tasse-italia-svizzera/">Tassa di successione e donazione in Svizzera?</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25623"  class="panel-layout" ><div id="pg-25623-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25623-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25623-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">La prossima votazione popolare può modificare gli scenari attuali</h3>
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>ho raggiunto una bella età oramai (quasi 90 primavere) e mi sto preoccupando della mia successione.</em></p>
<p><em>Ho già fatto testamento ma la mia angoscia riguarda le tasse e più precisamente la tassa di successione. Sto quindi pensando di anticipare gli effetti del testamento a favore dei miei figli e dei vari nipoti.</em></p>
<p><em>Ma il dubbio resta ed è molto semplice: è meglio che la successione si apra in Italia o in Svizzera? In altre parole, conviene che io rimanga residente in Italia o che trasferisca la mia residenza in Svizzera?</em></p>
<p><em>Spero che possa rispondermi ed aiutarmi a prendere una decisione e grazie in anticipo, anche per questa sua preziosa rubrica e per i consigli che regolarmente elargisce.</em></p>
<p><em>Cordiali saluti</em></p>
<p><em>(H.W. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>innanzitutto complimenti sinceri per la Sua veneranda età, un traguardo davvero ragguardevole. E poi un grazie sentito per i suoi apprezzamenti, fa piacere sapere che dopo tanti anni riusciamo ancora a risultare utili ai nostri Lettori.</p>
<p>Quindi non dubito che continuerà a seguirci, e per molti anni ancora, ne sono certo. In realtà, abbiamo già spesso affrontato l’argomento per i nostri concittadini che leggono e sostengono la Gazzetta Svizzera (cosa che mi auguro anche Lei continui a fare). L’ultima volta, però, è stato un po’ di tempo fa, ed in effetti la questione assume ora una nuova rilevanza, perché di estrema attualità, innanzitutto in Svizzera, come vedremo.</p>
<p>Ad ogni buon conto, e anche per questo, la Sua preoccupazione è perfettamente comprensibile e legittima. Vediamo allora se riusciamo a tranquillizzarla, almeno in una certa misura.</p>
<p>Si tratta, in sostanza, di tratteggiare due scenari – una successione con residenza in Italia ed una con residenza in Svizzera – e raffrontarli tra di loro con riferimento all’imposta di successione.</p>
<p>Prima va detto, però, che l’imposta in oggetto è assai controversa perché, se da un lato secondo i fautori della stessa si verifica un trasferimento di ricchezza che lo Stato ha interesse a tassare, dall’altro lato i critici della medesima sostengono che si tratta di un’ingiusta doppia imposizione dei beni che cadono in successione i quali – si suppone, almeno – sono già stati tassati.</p>
<h3>Imposta di Successione in Italia</h3>
<p>Come spiegato a più riprese sulla nostra Rubrica Legale, in Italia la materia trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)</p>
<p>Il principio regolatore è quello della territorialità dell’imposta.</p>
<p>Conseguentemente, a norma dell’art. 2 TUSD, la morte del soggetto residente in Italia, indipendentemente dalla nazionalità, determinerà inevitabilmente l’applicazione dell’imposta di successione a tutti i suoi beni, ovunque essi si trovino (in Italia o all’estero, mobili o immobili).</p>
<p>Se invece il soggetto defunto risiede all’estero, ad esempio in Svizzera, l’Italia non applica alcuna imposta sui suoi beni all’estero ma mantiene una pretesa impositiva limitatamente a quelli, mobili o immobili, posti sul proprio territorio.</p>
<p>Nel suo caso, dunque, la valutazione sulla convenienza di mantenere una residenza italiana dipenderà sostanzialmente dalla composizione del suo patrimonio: se prevalentemente in Italia, è qui che si concentrerà maggiormente il carico fiscale, mentre se interamente o prevalentemente all’estero l’Italia non lo tasserà (ma potrebbero essere tassati dal Paese di residenza, come vedremo).</p>
<p>Va detto, poi, che per i lasciti al coniuge e quelli in linea retta in Italia la legge prevede una franchigia sino a 1 milione di euro per ogni erede e poi un’imposta del 4% sull’eccedenza.</p>
<p>Inoltre, con riferimento alle donazioni che, come Lei scrive, consentono di anticipare la volontà e gli effetti testamentari (anche se dovrà tenersi conto ovviamente del rispetto della legittima) segnalo che esse soggiacciono alle medesime disposizioni fiscali dell’eredità, e cioè una franchigia di 1 milione per donatario, ma delle stesse non dovrà tenersi conto in sede ereditaria, nella quale si applicherà una nuova franchigia per erede.</p>
<p>Aggiungo, infine, che l’imposta italiana (che in passato era anche stata abrogata) è tra le più basse in Europa (Francia, Germania e Gran Bretagna applicano aliquote altissime) e anche per questo da tempo si discute di innalzarla.</p>
<h3>Imposta di Successione in Svizzera</h3>
<p>Per la Svizzera la situazione è molto più articolata e per nulla omogenea.</p>
<p>Innanzitutto ad oggi non esiste una un’imposta federale sulle successioni e donazioni come in Italia.</p>
<p>Viceversa certi Cantoni prevedono solo l’una o l’altra, o alcuni persino entrambe, e per di più a condizioni soggettive (linea di parentela) e oggettive (franchigie e aliquote) assai diverse tra di loro.</p>
<p>Ad esempio, i Cantoni di Schwyz e Obwalden non applicano alcuna imposizione, né per la successione, né per le donazioni, mentre Lucerna tassa solo le successioni ma non le donazioni (se non degli ultimi 5 anni prima del decesso).</p>
<p>Il Cantone di Ginevra applica entrambe le tasse con aliquote tra le più alte della Confederazione e Solothurn tassa sia la massa ereditaria indivisa nel suo complesso, sia i singoli eredi per quota.</p>
<p>Tutti i Cantoni esentano però il coniuge, e quasi tutti anche i discendenti in linea retta. Solo i Cantoni di Appenzell Innerrhoden, Neuchâtel e Vaud tassano anche questi soggetti.</p>
<p>Discipline diverse vigono poi, ad esempio, anche per le convivenze e concubinati, le franchigie e il trasferimento ai trust. I Cantoni riscuotono l’imposta di successione nell’ultimo domicilio fiscale del <em>decuius</em> o del donatore ma per gli immobili vale il luogo in cui il bene è situato.</p>
<p>Quindi la valutazione su una residenza e sulla convenienza ai fini dell’imposte di successione e/o di donazione, in questo caso, dipenderà da una duplicità di fattori. Da un lato dal Cantone che dovesse scegliere come luogo dove andare a vivere in Svizzera (e anche del luogo di ubicazione di un eventuale immobile) ma dall’altro anche dalla composizione del suo patrimonio, perché ove vi fossero dei beni in Italia al momento del decesso, su questi l’Italia manterrebbe la pretesa impositiva sempre per il principio di territorialità.</p>
<h3>Referendum in Svizzera a Novembre 2025</h3>
<p>La situazione in Svizzera come sopra descritta, potrebbe radicalmente mutare in base degli esiti della consultazione popolare prevista a fine novembre di questo anno.</p>
<p>I cittadini svizzeri saranno infatti chiamati a votare sull’introduzione o meno di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni.</p>
<p>Tale tassazione riguarderebbe però solo le eredità e le donazioni superiori a 50 milioni di franchi ma comunque con un’aliquota importante, pari al 50% dei beni caduti in successione.</p>
<p>La riscossione avverrebbe a cura dei singoli Cantoni che tratterrebbero 1/3 del gettito, mentre i restanti 2/3 sarebbero destinati alla Confederazione. Scopo dell’imposta è il reperimento di fondi per il contrasto alla crisi climatica a cui il ricavato sarebbe vincolato a tal fine.</p>
<p>La disciplina, una volta entrata in vigore, si vorrebbe retroattiva alla data della votazione qualora approvata, anche se l’imposizione concreta avverrebbe successivamente.</p>
<p>È anche ipotizzato che vengano emanate precise disposizioni volte a prevenire l’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera per trasferirsi in altre giurisdizioni (si suppone più favorevoli dal punto di vista dell’imposizione, ovviamente) ma in questo caso a partire dall’entrata in vigore.</p>
<p>Il Consiglio federale si è dichiarato contrario all’iniziativa popolare per una serie di ragioni di carattere economico e giuridico ma la parola ora passerà al popolo confederato, e l’esito non può mai dirsi scontato in tali casi.</p>
<h3>Convenzione I–CH contro la doppia imposizione (1976)</h3>
<p>Esistono diversi Paesi che non riscuotono alcuna tassa sulle sull’eredità (ad esempio l’Austria, la Norvegia e la Svezia per restare vicini a noi, oppure la Nuova Zelanda ed il Canada per andare più lontano) e molte convenzioni contro le doppie imposizioni tra Paesi, ma solo alcune di queste ultime riguardano le imposte di successione e le donazioni.</p>
<p>La Svizzera, ad esempio, con riguardo a queste imposte, ne ha sottoscritte diverse, in particolare con Germania, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, USA e Gran Bretagna.</p>
<p>Nulla invece con l’Italia. Infatti la Convenzione I–CH contro la doppia imposizione del 1976 non prevede alcunché in materia e, pertanto, laddove si verifichi la circostanza di una successione con beni in Italia e in Svizzera, non esiste purtroppo una disposizione che consenta di evitare una doppia tassazione.</p>
<p>Anche il Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 non è d’aiuto sotto questo profilo, perché prevede solo una parità di trattamento tra cittadini svizzeri ed italiani.</p>
<p>*          *          *</p>
<p>In conclusione, per quanto semplice sia la domanda, essendo molteplici i fattori coinvolti, essi condizionano la risposta, che quindi, come spesso accade, non è mai univoca. Nondimeno mi auguro che il quadro sia sufficiente per una sua decisione, o quantomeno utile a tutti gli approfondimenti necessari. A lei ed a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti,</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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		<item>
		<title>Testamento si o testamento no? Un quesito semplice con una risposta complessa</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/testamento-svizzeri-italia-convivente-successione-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 09:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Luglio Agosto 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Avv. Markus Wiget]]></category>
		<category><![CDATA[convivente di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[diritti ereditari]]></category>
		<category><![CDATA[diritto italiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile Avvocato Wiget, Mi rivolgo a Lei per un consiglio sul fare o meno un testamento. Leggo e apprezzo molto la Sua rubrica sulla Gazzetta Svizzera e La ringrazio. Sono cittadina svizzera con doppia cittadinanza, ho 72 anni e vivo in Italia da 36. Sono vedova e convivo con un partner con il quale siamo</p>
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		><h3 class="widget-title">Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avvocato Wiget,</em><br />
<em><br />
Mi rivolgo a Lei per un consiglio sul fare o meno un testamento. Leggo e apprezzo molto la Sua rubrica sulla Gazzetta Svizzera e La ringrazio.</em><br />
<em>Sono cittadina svizzera con doppia cittadinanza, ho 72 anni e vivo in Italia da 36. Sono vedova e convivo con un partner con il quale siamo registrati al comune. Non ho figli, ho ancora un fratello e due nipoti in Svizzera. Anche il mio partner è senza figli.<br />
</em><br />
<em>Non possiedo immobili, ho dei conti bancari in Italia e in Svizzera. Il mio partner, italiano, è proprietario di una casa con terreno dove attualmente risediamo. Lui ha fatto testamento per lasciare a me questa proprietà nel caso lui dovesse morire prima di me. Non è interessato ereditare da me. </em><br />
<em><br />
La ringrazio per una Sua risposta. Allego un pagamento per la Gazzetta Svizzera.</em><br />
<em>Cordiali saluti.</em><br />
<em>(H.R.L. – Prov. di Brescia)</em></p>
<hr />
<p>Cara Lettrice,</p>
<p>grazie a Lei per seguirci con tanta attenzione e per il Suo prezioso supporto. Ne abbiamo sempre bisogno, come avrà anche certamente notato leggendo la nostra Rubrica Legale. Fatta questa doverosa premessa, vengo al Suo breve quesito che, semplice all’apparenza, sembrerebbe richiedere una risposta altrettanto breve e diretta. Così non è, purtroppo.</p>
<h3>Il testamento</h3>
<p>Senza addentrarmi sulle ragioni storiche della nascita e diffusione del testamento come strumento giuridico del regolamento della successione (ma non l’unico), mi limiterò a constatarne la fondamentale natura.</p>
<p>Infatti, il testamento nelle sue varie forme (olografo, per atto pubblico, ecc.) e con i suoi diversi limiti (riserva o legittima se prevista, divieto di patti successori e contratti successori nei vari Paesi), consente di disporre dei propri beni per il caso di morte, e ciò in massima libertà, purché nel pieno delle proprie facoltà mentali.</p>
<p>Ciò significa in termini più semplici che se si vuole, o che è necessario, decidere a chi lasciare cosa del proprio patrimonio, non solo materiale di valore ma anche solo affettivo, si può fare.</p>
<p>Nell’ipotesi invece in cui un soggetto non vi provveda (o lo faccia solo in parte) interviene normalmente la legge con la c.d. successione, appunto, legittima o c.d. “ab intestato”. Dunque nel Suo caso partirò da qui.</p>
<h3>Legge successoria</h3>
<p>Come Lei scrive, il Suo status è quello di una doppia cittadina italo-svizzera, residente in Italia.</p>
<p>In questo caso, alla Sua successione sarebbe applicabile il Reg. UE n. 650/2012 del 4.7.2012, in vigore dall’agosto 2015, ed in particolare l’art. 21, il quale statuisce che di norma la legge regolatrice della successione è quella dello Stato in cui il <em>de cuius</em> aveva la propria residenza abituale al momento della morte.</p>
<p>Ne conseguirebbe indubbiamente l’applicabilità della legge italiana alla Sua eventuale successione. Non avendo Lei figli (né suppongo ascendenti) la valutazione va fatta tenendo in considerazione il Suo partner e Suo fratello quali possibili successibili.</p>
<h3>Successione legittima</h3>
<p>In difetto di testamento il Codice Civile Italiano detta all’art. 582 le seguenti regole per situazioni come la Sua:</p>
<ul>
<li>In caso di assenza di figli ma in presenza del coniuge, l’eredità si suddividerebbe per i 2/3 al coniuge e per 1/3 al fratello (o ai fratelli).</li>
<li>Al coniuge non è parificato il partner convivente registrato (cioè il convivente di fatto) al quale spetterebbe solo un limitato diritto.</li>
<li>In assenza del coniuge, di prole o ascendenti, per l’art. 570 c.c. succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali e, quindi, in ipotesi Suo fratello.</li>
<li>Non concorrerebbero, in ogni caso, i nipoti, se figli del fratello, salvo che il fratello non rinunci all’eredità, nel qual caso i suoi figli succederebbero per rappresentazione, così come eventuali altri nipoti, figli di fratelli o sorelle premorti.</li>
</ul>
<h3>Diritti del convivente di fatto</h3>
<p>In assenza di coniuge, dunque, a Suo fratello verrebbe devoluta l’intera eredità (nel Suo caso gli averi depositati su Suoi conti bancari).</p>
<p>Come vede la mera convivenza di fatto, ancorché registrata non attribuisce diritti successori ed è per questo che il Suo compagno ha disposto per testamento a Suo favore.<br />
Infatti, ai conviventi superstiti la legge dal 2016 (c.d. Cirinnà) ha riservato solo il diritto ad abitare la casa di comune residenza per un periodo variabile tra i 2 ed i 5 anni, ovvero il diritto a subentrare nel contratto di locazione. Si tratta di benefici, peraltro, di cui il Suo compagno non avrebbe bisogno, essendo proprietario della casa che abitate.</p>
<h3>Successione testamentaria</h3>
<p>In caso di testamento la situazione muta radicalmente. Infatti, i fratelli e le sorelle differentemente da coniuge e figli, non sono c.d. legittimari.  Ad essi, cioè, non è riservata una quota di eredità dalla legge, ma essi succedono al <em>de cuius</em> nell’intera eredità solo se mancano coniuge e figli (nonché ascendenti), e ovviamente di testamento, come detto.</p>
<p>Pertanto, laddove Lei disponesse per testamento in favore del Suo compagno, devolvendogli l’intero Suo patrimonio o designandolo più semplicemente Suo erede universale, gli garantirebbe in futuro, il godimento esclusivo del Suo patrimonio. Non essendovi legittimari che possono vantare un diritto alla riserva, poi, i Suoi averi sono tutti liberamente disponibili senza restrizioni.</p>
<h3>Conclusioni</h3>
<p>Come vede, da questo breve excursus, che però credo completo, della Sua situazione, la risposta non è semplice. L’unico elemento dirimente in questo caso, però, fortunatamente per Lei, è la Sua stessa volontà. Se vuole beneficiare solo il Suo compagno ed escludere Suo fratello, deve fare testamento. Se non vuole beneficiare il Suo compagno, non faccia nulla e renderà erede legittimo solo Suo fratello. Se ha invece ragioni per voler lasciare qualcosa a Suo fratello o ai Suoi nipoti, può includerli per la parte che ritiene come eredi o con un semplice legato. I motivi di ogni scelta li conoscerà solo Lei e saranno decisioni esclusivamente Sue.</p>
<p>Spero così di averLe fornito i chiarimenti che desiderava per assumere le decisioni più opportune e, con l’occasione auguro a Lei ed a tutti i nostri amici Lettori una buona estate.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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