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	<title>Servizio sanitario nazionale Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>Servizio sanitario nazionale Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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		<title>Criticità connesse all’assistenza medica dei pensionati Svizzeri in Italia</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/assistenza-sanitaria-pensionati-svizzeri-italia-lamal-s1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 20:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Ottobre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/assistenza-sanitaria-pensionati-svizzeri-italia-lamal-s1/">Criticità connesse all’assistenza medica dei pensionati Svizzeri in Italia</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25473"  class="panel-layout" ><div id="pg-25473-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25473-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25473-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Assistenza sanitaria dei pensionati svizzeri in Italia: criticità tra LAMal, S1 e SSN</h3>
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	<p>Sono pervenute alla nostra attenzione numerose segnalazioni da parte di pensionati svizzeri che, trasferitisi - o con l’intenzione di trasferirsi - in Italia, si sono visti negare dall’Istituzione comune LAMal, l’ente che coordina le casse malati svizzere, l’esenzione dall’obbligo di corrispondere i premi assicurativi alla propria cassa malati, pur avendo correttamente richiesto lo svincolo nei termini previsti (3 mesi dal trasferimento o dalla iniziale percezione della pensione), e pur potendo dimostrare di avere una copertura assicurativa contro le malattie ed infortuni valevole in Italia.</p>
<p>Il problema si inquadra nel più generale tema della portabilità dell’assistenza sanitaria da un paese ad un altro che, per quanto riguarda la Svizzera, presenta alcune specificità che esaminiamo qui di seguito.</p>
<h3>La normativa generale</h3>
<p>La portabilità dell'assistenza sanitaria tra Paesi europei è regolata dalla normativa dell'Unione Europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009).</p>
<p>Sebbene la Svizzera non faccia parte dell’UE, ha firmato accordi bilaterali con l’Unione che garantiscono la portabilità dei diritti alla sicurezza sociale, incluso l’accesso all’assistenza sanitaria (Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone: Allegato II - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Pertanto, la normativa europea sopra richiamata si applica anche nei rapporti con la Svizzera.</p>
<h3>il Modello S1</h3>
<p>Il modello S1 è un documento rilasciato dall'ente preposto di un Paese UE (che chiameremo “paese di provenienza”) a una persona assicurata (pensionato, lavoratore distaccato, familiare, ecc.) che va a risiedere in un altro Paese UE (che chiameremo “paese ospitante”), ma mantiene il diritto all'assistenza sanitaria a carico dello Stato che rilascia il modello. Il modello S1 deve essere registrato presso l’istituzione sanitaria del Paese di residenza (es. ASL o ATS in Italia).</p>
<p>È bene chiarire subito che, in tal caso, il paese ospitante fornisce l’assistenza sanitaria (che verrà comunque rimborsata dal paese di provenienza) soltanto limitatamente al suo territorio. Per quanto riguarda l’assistenza da ricevere durante soggiorni in altre paesi UE e Svizzera, la persona assicurata deve richiedere al paese di provenienza un certificato che comprovi l’operatività di tale assistenza. In altre parole, in nessun caso il paese ospitante rilascerà la tessera europea di assistenza medica (TEAM) ma unicamente una “tessera nazionale” (che non è compilata sul retro, diversamente dalla TEAM, ma reca solo degli asterischi). In questi casi infatti la TEAM, o documento equivalente, deve essere richiesto al paese di provenienza, con il quale si mantiene il rapporto assicurativo.</p>
<h3>Il diritto di opzione (teorico) secondo la legge svizzera</h3>
<p>L’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) stabilisce quanto segue: «<em>A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Svizzera</em>». Si tratta del c.d. diritto di opzione, o di scelta verso una assicurazione medica offerta nel paese ospitante, con rinuncia all’assicurazione medica svizzera obbligatoria. Va detto però che tale diritto di scelta è puramente teorico, dal momento che la norma di cui sopra esige, quale condizione dell’esonero, che l’assicurato svizzero dimostri di avere una copertura non solo nel paese di residenza ma anche nell’UE ed in Svizzera. Questa copertura viene data tipicamente dalla TEAM ma, come abbiamo visto sopra, la TEAM non viene rilasciata a pensionati di altri paesi UE/Svizzera che, trasferendosi per esempio in Italia, hanno ottenuto il modello S1. Tanto meno la TEAM in Italia viene rilasciata a coloro che, non essendo in possesso del modello S1, hanno chiesto l’iscrizione volontaria (a pagamento) al Servizio Sanitario Nazionale. Alcuni assicurati svizzeri, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dall’OAMal, si sono offerti di sottoscrivere polizze private che assicurassero il rischio malattia e infortuni valevoli nell’UE ed in Svizzera, ma l’Istituzione comune LAMal non ha accettato tale modalità, richiedendo tassativamente il possesso di una TEAM al fine di consentire lo svincolo dall’obbligo dell’assicurazione svizzera obbligatoria. Altri hanno aderito al SSN volontariamente pagando un contributo basato sul loro reddito (con un costo minimo di euro 2’000 annui), ma si sono trovati nella spiacevole situazione di dover pagare l’assistenza medica due volte, in quanto non hanno ottenuto l’esenzione dal versamento dei premi della cassa malati svizzera.</p>
<h3>Una disparità di trattamento per i pensionati svizzeri residenti in Italia?</h3>
<p>I pensionati svizzeri residenti in Italia, che subiscono di regola un prelievo fiscale del 5% sulle loro rendite in base dell’art.18 della Convenzione contro la doppia imposizione nonché delle leggi fiscali italiane in materia, lamentano una discriminazione rispetto a coloro che, essendo titolari di una pensione italiana, ottengono automaticamente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, e così pure automaticamente ottengono la TEAM. Qualcuno potrebbe pensare che ciò sia dovuto al fatto che una tassazione del 5% sulla rendita pensionistica appare estremamente agevolata, considerando che un pensionato italiano è tassato mediamente con una imposta pari al 23% della sua rendita, ma questa tesi non convince. Più convincente invece è la considerazione che il finanziamento del sistema sanitario in Svizzera ed in Italia è estremamente differente. Mentre in Italia, infatti, il sistema sanitario si basa su un finanziamento indiretto, di tipo sostanzialmente fiscale, in quanto esso è finanziato da Stato e Regioni mediante il prelievo IRPEF e addizionale regionale, in Svizzera vige un sistema a finanziamento assicurativo obbligatorio: i cittadini pagano premi mensili a casse private e partecipano direttamente alle spese della loro assistenza medica. In altre parole, in Svizzera non esistono contributi sociali per la sanità né un prelievo fiscale generalizzato come in Italia. La spesa sanitaria è sostenuta principalmente dai premi individuali pagati da ciascun residente, anche pensionato. Chiudendo quindi il rapporto con la propria cassa malati privata, l’assicurato svizzero rimane privo di assistenza medica e non ha la possibilità di “trasferire” in alcun modo tale assistenza nel momento in cui decide di emigrare nell’UE.</p>
<h3>Una possibile soluzione (anche se onerosa)</h3>
<p>Nello scenario sopra descritto, al pensionato svizzero che si trasferisce in Italia o in altro paese Ue, non resta che mantenere attivo il proprio rapporto assicurativo con la cassa malattia svizzera e trasferirlo in Italia tramite richiesta del modello S1, che va chiesto alla cassa con la quale si conclude il contratto valido per l’Italia e consegnata all’ASL della zona di residenza. Sono soltanto 14 le casse malattia svizzere che offrono queste coperture; la lista e i relativi premi mensili si trovano al seguente link: https://www.priminfo.admin.ch/downloads/gesamtbericht_eu.pdf. Questa soluzione è chiaramente più onerosa rispetto ai costi generalmente connessi all’assistenza del sistema sanitario italiano, ma offre il vantaggio di potersi far curare sia in Italia che in Svizzera (verificare la polizza prima della firma). Attualmente il premio annuo più basso è di CHF 3'600 (Helsana); le prestazioni delle varie casse sono sostanzialmente identiche. In alternativa, il pensionato svizzero potrebbe iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario nazionale italiano, ma dovrebbe provvedere autonomamente alla sua copertura assicurativa in occasione di soggiorni in Svizzera e nell’UE, e avrebbe comunque l’onere di opporsi, con un ricorso al tribunale federale, contro il diniego da parte dell’Istituzione comune LAMal alla sua richiesta di svincolo dall’obbligo di pagamento dei premi svizzeri. Con quali esiti al momento non è dato sapere.</p>
<p><em>Avv. Andrea Giovanni Pogliani</em></p>
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		<title>Servizio sanitario nazionale italiano a pagamento per possessori di sola pensione svizzera: in arrivo aumenti del premio minimo.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 17:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Marzo 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[aumento premio minimo]]></category>
		<category><![CDATA[pensione svizzera]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/servizio-sanitario-nazionale-italiano-a-pagamento-per-possessori-di-sola-pensione-svizzera-in-arrivo-aumenti-del-premio-minimo/">Servizio sanitario nazionale italiano a pagamento per possessori di sola pensione svizzera: in arrivo aumenti del premio minimo.</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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	<p><em>Gentile avv. Pogliani,</em><br />
<em>Gentile dr. Engeler,</em></p>
<p><em>siamo una coppia che ha vissuto molti anni in Svizzera dove abbiamo maturato la nostra pensione. Ci siamo da poco trasferiti in Italia e, al momento di lasciare la Svizzera, abbiamo dato la disdetta alla nostra cassa malati perché il costo per estendere l’assistenza medica in Italia era per noi troppo alto. Abbiamo dunque optato per il Servizio sanitario italiano, al quale abbiamo dovuto iscriverci purtroppo a pagamento, come richiesto dalla ATS della nostra zona di residenza in Italia.</em><br />
<em>Ci chiediamo perché dobbiamo pagare questo servizio, dal momento che paghiamo le tasse in Italia con la trattenuta sulla nostra pensione, che riceviamo solo dalla Svizzera.</em></p>
<p><em>Speriamo che Voi possiate trattare questo argomento nella Gazzetta Svizzera e rispondere alla nostra domanda. Abbiamo effettuato un versamento come nostro contributo volontario per la Gazzetta Svizzera.</em></p>
<p><em>A.S. (località omessa)</em></p>
<p>**************************</p>
<p>Gentile lettrice,</p>
<p>grazie per la sua lettera, cerchiamo di darle una spiegazione.<br />
I principi generali prevedono che l'assistenza sanitaria sia posta a carico del paese che eroga la pensione. Più in particolare, si prevede che, nell'ipotesi in cui un soggetto pensionato si trasferisca in un paese dell'UE/Svizzera, diverso da quello che eroga la sua pensione, tale soggetto avrà pieno accesso all'assistenza sanitaria del nuovo paese di residenza e alle stesse condizioni previste per i cittadini locali. Occorre, però, che tale soggetto richieda un modulo S1 (all'ente centrale di assicurazione malattia, in Svizzera: LaMal) nel paese che eroga la sua pensione; mediante tale modulo, tale soggetto potrà registrarsi presso l'ente di assicurazione malattia del nuovo paese di residenza ed avere accesso gratuitamente al servizio sanitario.</p>
<p>Con riferimento al Vostro caso, tuttavia, occorre tener presente che – in occasione del Vostro trasferimento in Italia dove avete stabilito la Vostra residenza – avete deciso di cancellarvi dalla Vostra cassa malati svizzera, rinunciando così all’assistenza medica. Tale scelta, tuttavia, comporta che non sarà per Voi possibile ottenere il suindicato modulo S1, con conseguente impossibilità di accedere gratuitamente all'assistenza sanitaria italiana. In altre parole, la cancellazione dalla vostra cassa malati, e la conseguente impossibilità per Voi di ottenere il modulo S1, comporta che le spese sanitarie sostenute e/o che andrete a sostenere sul territorio italiano non potranno essere rimborsate dall’ente svizzero, come dovrebbe essere secondo i principi generali, essendo questa il paese che eroga la Vostra pensione. Qualora Voi foste stati titolari anche di una pur piccola pensione italiana, avreste avuto diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a carico dello Stato italiano.</p>
<p>In ragione di quanto sopra, riteniamo, pertanto, corretta la richiesta dell’ATS della vostra zona di residenza in Italia di ricevere il pagamento di un contributo annuale pari al 7,5% del reddito. Ciò, peraltro, Vi garantirà l'assistenza sanitaria esclusivamente in Italia e non nel resto dell'Europa poiché non siete titolari della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) – fatte salve naturalmente le emergenze, in virtù dei regolamenti UE sulla sicurezza sociale, estesi anche alla Svizzera grazie agli accordi bilaterali.</p>
<p>Spiacente di non potervi dare notizie migliori, vi salutiamo cordialmente</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
</div>
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	<hr />
<p>&nbsp;</p>
</div>
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	<p><em>Buongiorno,</em></p>
<p><em>leggo con molto interesse i vostri articoli. Non avendo mai pagato contributi pensionistici in Italia (ho fatto tutte le scuole e vita lavorativa in Svizzera) pago la carta sanitaria in Italia, purtroppo quella svizzera non potevo permettermela. La cifra è modesta, circa 400€ annui, d'altronde il servizio è altrettanto modesto. Comunque mi viene detratto il 5% della pensione. Oggi mia moglie è andata per rinnovare la carta sanitaria e le hanno detto che è valida fino a giugno perché i prezzi verranno corretti ed è possibile che arrivino fino a 2’000€ annui. Ma è davvero possibile che può arrivare a 2’000€? È una somma consistente, io percepisco la minima dalla Svizzera.</em></p>
<p><em>Aspettando una sua risposta vi ringrazio e saluto cordialmente</em></p>
<p><em>M.P. (località omessa)</em></p>
<p>**************************</p>
<p>Caro lettore,</p>
<p>dobbiamo purtroppo confermare quanto vi hanno riferito.</p>
<p>L’art. 34 del Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) prevede che lo straniero regolarmente soggiornante, che non svolga attività lavorativa (e non sia titolare di pensione) in Italia, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie e infortunio mediante stipula di apposita polizza assicurativa, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale, per ottenere la quale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente. Tale contributo si calcola applicando l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20’658,28 e l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20’658,28 e fino al limite di € 51’645,69.</p>
<p>La norma citata prevedeva inoltre che, in ogni caso, l’importo del contributo non avrebbe potuto essere inferiore ad € 387,34.<br />
Con la legge di bilancio per il 2024, emanata il 30 dicembre 2023, tale contributo minimo è stato innalzato ad € 2’000 (valido anche per i famigliari a carico), con la sola eccezione per gli studenti (€ 700) e persone collocate alla pari (€ 1’200).</p>
<p>Pertanto alla scadenza delle tessere sanitarie, ci si deve aspettare che gli uffici delle ATS italiane richiederanno l’adeguamento del contributo.<br />
Riteniamo infine che tale regolamentazione sia applicabile anche ai doppi cittadini che non siano titolari di pensione in Italia, e ciò per effetto dei regolamenti UE sulla sicurezza sociale, che prevedono che l'assistenza sanitaria sia posta a carico del Paese che eroga la pensione.</p>
<p>Un cordiale saluto</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>Avv. Andrea Pogliani</em></p>
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		><h3 class="widget-title">Riforma dell'AVS – immediati vantaggi per le donne delle classi 1960-1969</h3>
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	<p>Per anni abbiamo scritto che non conviene chiedere il pensionamento anticipato AVS salvo avere condizioni di salute tali da non prevedere di raggiungere i 72 anni circa. Ora la riforma dell'AVS inverte la situazione per le donne nate tra il 1960 e il 1969: vale sicuramente la pena di esaminare gli importanti vantaggi che sono offerti in caso di pensionamento anticipato alle classi "transitorie". Ne avevamo dato notizia sulla Gazzetta di novembre 2023.</p>
<p>Robert Engeler, esperto della materia, si rende disponibile a spiegare, a margine del Congresso di Perugia, quale procedura seguire per accertarsi dell’effettivo vantaggio e come calcolarlo. Iscrivetevi subito a questo incontro gratuito, comunicandoci il vostro interesse, inviando una email a: <u>info@gazzettasvizzera.org</u>, scrivendo nell'oggetto: "<em>Sono interessata ad avere informazioni sulla riforma AVS</em>". Vi daremo successivamente le istruzioni per partecipare a questo incontro.</p>
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		><h3 class="widget-title">La Gazzetta ha bisogno di te.</h3>
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