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	<title>IVIE Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>IVIE Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>Un caso di doppia residenza?</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/doppia-residenza-fiscale-svizzera-italia-tassazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 21:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Aprile 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Convenzione Italia Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[doppia residenza]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
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		<category><![CDATA[tassazione immobili]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Gentile Avvocato Wiget,  ci rivolgiamo a Lei per una questione immobiliare. Siamo una coppia di pensionati con doppia cittadinanza. In questo momento io ho la residenza sia in Svizzera che in Italia. Mio marito ha la residenza in Italia, a Genova. Ho ricevuto in eredità da mio padre insieme a mio fratello una casa nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/doppia-residenza-fiscale-svizzera-italia-tassazione/">Un caso di doppia residenza?</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-24974"  class="panel-layout" ><div id="pg-24974-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-24974-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-24974-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Residenza fiscale e tassazione di immobili in Svizzera</h3>
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	<p><em>Gentile Avvocato Wiget, </em></p>
<p><em>ci rivolgiamo a Lei per una questione immobiliare.</em></p>
<p><em>Siamo una coppia di pensionati con doppia cittadinanza.</em></p>
<p><em>In questo momento io ho la residenza sia in Svizzera che in Italia. Mio marito ha la residenza in Italia, a Genova. </em></p>
<p><em>Ho ricevuto in eredità da mio padre insieme a mio fratello una casa nel cantone Aargau. Io e mio marito successivamente abbiamo acquistato la parte spettante a mio fratello.</em></p>
<p><em>Abbiamo letto nella Gazzetta Svizzera, che si devono pagare le tasse per questo immobile in ambedue i Paesi. È vero questo fatto?</em></p>
<p><em>Ci chiediamo adesso se è possibile ridurre le tasse mantenendo uno di noi la residenza in Svizzera. </em></p>
<p><em>Ci può dare altri consigli per ridurre le spese? </em></p>
<p><em>La ringraziamo in anticipo e La salutiamo cordialmente.</em></p>
<p><em>(R.M. + F.D. – Genova)</em></p>
<hr />
<p>Gentili Signori,</p>
<p>la Vostra cortese richiesta descrive un caso, non infrequente nella nostra comunità svizzera in Italia, che crea spesso incertezza, per cui, siccome è un po’ che non ne scriviamo, cerchiamo, ancora una volta, di fare un po’ di chiarezza.</p>
<p><strong>La doppia residenza</strong></p>
<p>Una prima questione preliminare riguarda la residenza, e nello specifico quella fiscale.</p>
<p>Nella lettera mi scrivete che uno di Voi ha una doppia residenza in Italia e Svizzera, mentre l’altro solo in Italia. Ciò può avere molteplici ragioni che non è il caso di indagare ai nostri fini.</p>
<p>Va detto però che già il concetto di doppia residenza è equivoco, almeno fiscalmente.</p>
<p>Infatti, ciascuno Stato può ritenere, in base a propri criteri e leggi, il soggetto in tale condizione un suo contribuente – con il rischio conseguente di una doppia tassazione degli stessi redditi o patrimoni nei due Paesi.</p>
<p>Al fine di evitare simili situazioni molti Stati hanno stipulato le c.d. Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione esclusivamente in uno dei due Stati contraenti, oppure una suddivisione di imposte per periodi di residenza, e soprattutto le c.d. <em>tie-</em> <em>breaker</em> <em>rules</em> per risolvere situazioni dubbie proprio di doppia residenza.</p>
<p>Nel Vostro caso, i pochi elementi disponibili mi inducono a ritenere che, in realtà, siate entrambi residenti in Italia, o quantomeno questo è quanto potrebbe sostenere il fisco italiano.</p>
<p>Da un lato, infatti, lo siete entrambi già formalmente e se anche uno dei due coniugi fosse residente solo in Svizzera, la residenza italiana dell’altro rischierebbe di attrarre in Italia anche quella svizzera.</p>
<p>Ciò in base alla recente modifica della legislazione fiscale italiana introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, la quale ha previsto ora all’art. 2 del TUIR che il domicilio idoneo a determinare la residenza fiscale del soggetto, con relativa imponibilità del medesimo in Italia, è il luogo dello sviluppo principale delle relazioni personali o familiari della persona, che in concreto sembrerebbe proprio l’Italia.</p>
<p>Vi è poi un ulteriore elemento non trascurabile, che la Vostra missiva non menziona ma che possiamo ipotizzare, e cioè il fatto che trascorriate gran parte dell’anno in Italia piuttosto che in Svizzera, e cioè più di 183 giorni (o frazioni di giorno) all’anno (184 giorni negli anni bisestili).</p>
<p>Naturalmente, come certamente saprà – se non altro perché ne abbiamo scritto tante volte – tra Italia e Svizzera è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni dal 1976. Tuttavia, in difetto di altre informazioni, sembrerebbe che anche alla luce della stessa prevalga nel caso della moglie la residenza italiana, quale centro degli interessi vitali, su quella elvetica.</p>
<p><strong>Obblighi conseguenti alla residenza fiscale in Italia </strong></p>
<p>La prima conseguenza di una simile ipotesi è rappresentata ovviamente dall’obbligo di pagare le tasse in Italia, ma la seconda è quella che, come più volte spiegato, il residente fiscale in Italia è tenuto a compilare il c.d. “Quadro RW” per tutti i beni (conti correnti, investimenti ecc.), anche immobili, detenuti all’estero, ai fini del monitoraggio fiscale.</p>
<p>È pur vero che l’indicazione di tali sostanze non comporta una tassazione (salvo una minima parte, come vedremo tra poco) ma l’inosservanza dell’obbligo è severamente sanzionata, soprattutto per la omessa indicazione di beni posseduti in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dall’Italia con la c.d. <em>black-list</em>.</p>
<p>Ciò vale anche per la Svizzera relativamente agli anni passati, ma non più dal 2024 a seguito dell’esclusione della Confederazione della suddetta <em>black-list</em>.</p>
<p>Pertanto, anche se ritengo lo abbiate fatto, la proprietà dell’immobile in Svizzera da Voi ottenuta prima in via ereditaria e poi per acquisto tra vivi, andava indicata al fisco italiano.</p>
<p><strong>Tassazione dell’immobile in Svizzera</strong></p>
<p>La seconda problematica – che è quella per la quale ci avete scritto – riguarda invece l’immobile, e la sua tassazione, questione che discende a sua volta dalla prima analizzata sopra.</p>
<p>Partendo, dunque, dalla Vostra residenza italiana, l’immobile in Svizzera non è tassato in Italia se non produce un reddito, perché, ad esempio, affittato a terze persone.</p>
<p>Diversamente dalla Svizzera, infatti, la “sostanza”, e cioè il patrimonio, non è imponibile di per sé, seppur con alcune lievi eccezioni.</p>
<p>Una di queste è la c.d. IVIE e ciò l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, che dal 2024 ammonta all’1,06% del valore del bene immobile, ed è stata recentemente aumentata perché sino al 2023 era lo 0,76% del valore, catastale o di acquisto (nel caso della Svizzera).</p>
<p>L’imposta non è applicabile, però, se si tratta di abitazione principale.</p>
<p>In Svizzera, le aliquote e le tasse variano da Cantone a Cantone, oltre alle imposte federali sulla sostanza, ma sul punto immagino sarete già ampiamente edotti.</p>
<p>Per rispondere più nello specifico, anche la residenza esclusiva in Svizzera di uno di Voi, come abbiamo già illustrato sopra, purtroppo, non sarebbe risolutiva, né probabilmente la residenza esclusiva di entrambi in Italia.</p>
<p>La Convenzione I-CH citata (CDI 1976), infatti, si applica di regola ai redditi e, quanto agli immobili, prevede la tassazione da parte dello Stato nel quale gli stessi sono situati.</p>
<p>*                                         *                                             *</p>
<p>Spero di aver chiarito in gran parte i Vostri dubbi. Naturalmente il mio consiglio è sempre quello di far valutare la Vostra situazione specifica da un esperto di fiscalità internazionale che possa fare una disamina precisa del patrimonio e della situazione di fatto.</p>
<p>Con i miei migliori saluti</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Trasferirsi in Italia &#8211; imposte e eredità</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/trasferirsi-in-italia-imposte-e-eredita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 15:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Novembre 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Previdenziale]]></category>
		<category><![CDATA[beni all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di successione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2019/05/rubrica-previdenziale-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile signor Engeler Mio marito (66 anni), con doppia cittadinanza italo-svizzera, ed io (62 anni), cittadina svizzera, residenti in Svizzera, vorremmo smettere di lavorare alla fine del 2024 e trasferire il nostro luogo di residenza in Alto Adige l'anno prossimo, dove mio marito ha ancora molti parenti. Siamo entrambi lavoratori autonomi – io ho ancora</p>
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	<p>Gentile signor Engeler</p>
<p>Mio marito (66 anni), con doppia cittadinanza italo-svizzera, ed io (62 anni), cittadina svizzera, residenti in Svizzera, vorremmo smettere di lavorare alla fine del 2024 e trasferire il nostro luogo di residenza in Alto Adige l'anno prossimo, dove mio marito ha ancora molti parenti. Siamo entrambi lavoratori autonomi – io ho ancora un piccolo capitale nel 2° pilastro, dato che sono proprietaria di una società a responsabilità limitata dal 2019. Probabilmente ritirerei il capitale al momento di emigrare e intendiamo affittare o acquistare un immobile.</p>
<p>Ho letto alcuni dei vostri articoli e risposte a domande sul cambio di residenza dei pensionati dalla Svizzera all'Italia e ho già imparato molto. Le vostre risposte sono informative e di facile comprensione. Tuttavia, per quanto ne so, sono stati scritti alcuni anni fa e vorrei quindi chiedervi risposte aggiornate alle mie domande:</p>
<ol>
<li>Le pensioni svizzere trasferite su un conto italiano sono tassate con una ritenuta del 5% e non sono più imponibili in Italia. È ancora così?</li>
<li>Il reddito dei beni in conti Svizzera è tassabile secondo la legge fiscale italiana?</li>
<li>Ha senso trasferire i beni svizzeri in Italia?</li>
<li>Possediamo ancora un appartamento per le vacanze in Spagna. Qual è la situazione qui per quanto riguarda l'imposta sul patrimonio?</li>
<li>Io dispongo di un patrimonio di una certa importanza. Vorrei evitare che questo passi ai figli di mio marito di un precedente matrimonio.</li>
</ol>
<p>Grazie per la risposta.<br />
B.R., Svizzera</p>
<hr />
<p>Gentile lettrice,<br />
Prima di rispondere alle vostre domande, vorrei precisare che le nostre informazioni hanno lo scopo di aiutarvi a orientarvi in Italia e di fornire informazioni altrimenti difficilmente reperibili. In materia di diritto fiscale o successorio possiamo fornire solo informazioni di base che devono poi essere verificate e calcolate da esperti. Questo è particolarmente vero per voi che disponete di un patrimonio importante e due nazionalità diverse. È quindi indispensabile, prima di decidere, avvalersi di consulenti fiscali ma altrettanto in materia ereditaria esperti nelle leggi sia svizzere che italiane. Una decisione sbagliata potrebbe avere conseguenze molto spiacevoli.</p>
<p>Principio fiscale: dal momento in cui prendete la residenza in Italia, non siete più soggetti alla fiscalità svizzera, ma a quella in Italia. Solo gli immobili sono imponibili sia nel Paese in cui si trovano che italiana.</p>
<ol>
<li>Le pensioni del 1° pilastro AVS e del 2° pilastro erogate da datori di lavoro privati sono tassate in Italia al 5%. Se il pagamento dall’AVS viene effettuato su un conto bancario italiano del beneficiario della pensione, il 5% viene dedotto automaticamente; per le pensioni del 2° pilastro, la banca beneficiaria in Italia deve essere istruita in anticipo (cfr. Gazzetta Svizzera, giugno 2021, pagina 10 - su www.gazzettasvizzera.org/edizioni/2021). Se il pagamento viene gestito in questo modo, queste pensioni non devono più essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi - una semplificazione.</li>
</ol>
<ol start="2">
<li>In Italia, gli obblighi di dichiarazione dei beni all'estero sono i seguenti:</li>
</ol>
<p>- Immobili, fabbricati o terreni: sono soggetti all'IVIE, l'imposta sugli immobili all'estero, per qualsiasi valore. Attualmente ammonta all'1,06% del valore dell'immobile e non è dovuta se l’importo dell’imposta non supera 200 euro.</p>
<p>- Conti bancari, titoli e tutti gli altri beni: devono essere dichiarati come IVAFE a meno che il loro valore medio annuo sia inferiore a 5’000 euro. Ogni conto bancario è soggetto a un'imposta di 34,20 euro, tutti gli altri beni a un'imposta patrimoniale dello 0,2% e a un'imposta sul reddito del 26% sia sugli interessi che sulle plusvalenze.</p>
<p>Per entrambe le imposte, le tasse pagate in Svizzera possono in linea di principio essere dedotte, ma solo fino al valore dell'imposta italiana.</p>
<p>- La sezione RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio delle attività all'estero) deve essere sempre compilata se si dichiarano una o entrambe le imposte di cui sopra. Nel caso in cui gli investimenti non abbiano generato alcun reddito nell'anno fiscale, la sezione RW va compilata solo se il loro valore nominale ha superato il valore massimo complessivo nel corso del periodo d’imposta.</p>
<ol start="3">
<li>Se abbia senso trasferire i beni in Italia è una questione discrezionale. Da un lato, si dice che il patrimonio dovrebbe essere trasferito nella valuta in cui si trascorrerà la vecchiaia. D'altra parte, il franco svizzero ha sempre avuto la tendenza ad apprezzarsi e un investimento in euro continuerà probabilmente a perdere valore nel prossimo futuro. Personalmente, tendo a lasciare in Svizzera i patrimoni superiori a 100’000 franchi. Per importi inferiori, le spese bancarie in Svizzera e le complicazioni fiscali in Italia non valgano la pena. Tuttavia, questa è la mia opinione personale. Un aspetto da considerare è il costo totale delle commissioni e delle imposte di una soluzione rispetto all'altra. Consulterei un consulente esperto in entrambi i sistemi. Ad esempio, il VZ Vermögenszentrum. Consiglio di compilare la pagina di contatto del VZ online con una breve descrizione del vostro problema e valutare da una prima consultazione – gratuita – se la persona è competente. Se il VZ non vi convince, cercate qualcun altro in Svizzera. Eventualmente posso consigliarvi qualcuno a Milano. Infine dovrete tener presente che non tutte le banche svizzera accettano clienti residenti all’estero e che le loro spese sono molto più alte di quelle applicate ai clienti nazionali - e molto diverse tra loro.</li>
</ol>
<ol start="4">
<li>Vedi punto 2.</li>
</ol>
<ol start="5">
<li><strong>Diritto di successione</strong></li>
</ol>
<p>Nel vostro caso credo sia assolutamente necessario consultare uno specialista esperto in entrambe le leggi sulla successione.</p>
<p>Se vostro marito ha acquisito anche la cittadinanza svizzera, egli può scegliere la legge svizzera (ad esempio, facendo testamento) per regolare la sua successione. In tal caso sarà la legge svizzera che si applicherà alla sua successione, e non quella italiana, anche nel caso in cui egli si fosse trasferito in Italia prima di morire. Questa libertà di scelta è sancita dal Reg UE n.650/2012, che nel caso di specie è applicabile in virtù della sua nazionalità UE. E sempre in base a questo Regolamento UE, può essere scelta anche una legge successoria non UE, come quella svizzera.</p>
<ul>
<li>Se invece Suo marito possedesse la sola cittadinanza italiana, egli rischierebbe di veder applicata alla sua successione la legge italiana anche se rimanesse domiciliato in Svizzera. Sarebbe dunque raccomandabile anche in tal caso la scelta della legge svizzera nel suo testamento, scelta che sarà valida in base alle norme di diritto internazionale privato sia svizzere che italiane.</li>
</ul>
<p>Nel vostro caso, prenderei in considerazione anche altre opzioni: affittate o acquistate una proprietà in Alto Adige, tenete un appartamento in Svizzera e rimanete in Italia solo per un massimo di 180 giorni all'anno (conservate le ricevute dei negozi e le bollette dell'energia per 10 anni in modo da poterlo dimostrare se necessario). Oppure, se suo marito ha un patrimonio modesto e preferisce farlo, potrebbe prendere la residenza in Italia e lei potrebbe stare con lui per un massimo di 180 giorni all'anno. Questa scelta comporta un certo rischio di presunzione fiscale al quale si dovrà opporre con sufficiente documentazione.</p>
<p>Infine, ci sono altri piccoli aspetti da tenere in considerazione, ad es:</p>
<p>- Se vi registrate in Alto Adige e non percepite una pensione italiana, non potete iscrivervi direttamente all'ASL, l'assicurazione sanitaria italiana, se non a pagamento, e con copertura nel solo territorio italiano. È necessario fornire un documento che attesti l'esistenza di un'assicurazione sanitaria. In questo caso, le consigliamo di stipulare una polizza con una compagnia di assicurazione sanitaria svizzera che offra copertura all'estero prima di lasciare il Paese. Dopo aver stipulato la polizza, dovrà richiedere il modulo S1 alla Lamal di Soletta. Questo le consentirà di iscriversi alla ASL locale e di ricevere cure sia in loco che in Svizzera. Le tariffe sono molto diverse, anche se le prestazioni sono sostanzialmente le stesse; potete trovare le compagnie di assicurazione sanitaria e le tariffe per l'Italia a pagina 41 del Gesamtbericht_eu.pdf (admin.ch).</p>
<p>Cordiali saluti.</p>
<p><em>Robert Engeler</em><br />
<em>avv. Andrea Pogliani</em></p>
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