Vai al contenuto

Un caso di doppia residenza?

    Residenza fiscale e tassazione di immobili in Svizzera

    Gentile Avvocato Wiget, 

    ci rivolgiamo a Lei per una questione immobiliare.

    Siamo una coppia di pensionati con doppia cittadinanza.

    In questo momento io ho la residenza sia in Svizzera che in Italia. Mio marito ha la residenza in Italia, a Genova.

    Ho ricevuto in eredità da mio padre insieme a mio fratello una casa nel cantone Aargau. Io e mio marito successivamente abbiamo acquistato la parte spettante a mio fratello.

    Abbiamo letto nella Gazzetta Svizzera, che si devono pagare le tasse per questo immobile in ambedue i Paesi. È vero questo fatto?

    Ci chiediamo adesso se è possibile ridurre le tasse mantenendo uno di noi la residenza in Svizzera.

    Ci può dare altri consigli per ridurre le spese?

    La ringraziamo in anticipo e La salutiamo cordialmente.

    (R.M. + F.D. – Genova)


    Gentili Signori,

    la Vostra cortese richiesta descrive un caso, non infrequente nella nostra comunità svizzera in Italia, che crea spesso incertezza, per cui, siccome è un po’ che non ne scriviamo, cerchiamo, ancora una volta, di fare un po’ di chiarezza.

    La doppia residenza

    Una prima questione preliminare riguarda la residenza, e nello specifico quella fiscale.

    Nella lettera mi scrivete che uno di Voi ha una doppia residenza in Italia e Svizzera, mentre l’altro solo in Italia. Ciò può avere molteplici ragioni che non è il caso di indagare ai nostri fini.

    Va detto però che già il concetto di doppia residenza è equivoco, almeno fiscalmente.

    Infatti, ciascuno Stato può ritenere, in base a propri criteri e leggi, il soggetto in tale condizione un suo contribuente – con il rischio conseguente di una doppia tassazione degli stessi redditi o patrimoni nei due Paesi.

    Al fine di evitare simili situazioni molti Stati hanno stipulato le c.d. Convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedono la tassazione esclusivamente in uno dei due Stati contraenti, oppure una suddivisione di imposte per periodi di residenza, e soprattutto le c.d. tie- breaker rules per risolvere situazioni dubbie proprio di doppia residenza.

    Nel Vostro caso, i pochi elementi disponibili mi inducono a ritenere che, in realtà, siate entrambi residenti in Italia, o quantomeno questo è quanto potrebbe sostenere il fisco italiano.

    Da un lato, infatti, lo siete entrambi già formalmente e se anche uno dei due coniugi fosse residente solo in Svizzera, la residenza italiana dell’altro rischierebbe di attrarre in Italia anche quella svizzera.

    Ciò in base alla recente modifica della legislazione fiscale italiana introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023, la quale ha previsto ora all’art. 2 del TUIR che il domicilio idoneo a determinare la residenza fiscale del soggetto, con relativa imponibilità del medesimo in Italia, è il luogo dello sviluppo principale delle relazioni personali o familiari della persona, che in concreto sembrerebbe proprio l’Italia.

    Vi è poi un ulteriore elemento non trascurabile, che la Vostra missiva non menziona ma che possiamo ipotizzare, e cioè il fatto che trascorriate gran parte dell’anno in Italia piuttosto che in Svizzera, e cioè più di 183 giorni (o frazioni di giorno) all’anno (184 giorni negli anni bisestili).

    Naturalmente, come certamente saprà – se non altro perché ne abbiamo scritto tante volte – tra Italia e Svizzera è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni dal 1976. Tuttavia, in difetto di altre informazioni, sembrerebbe che anche alla luce della stessa prevalga nel caso della moglie la residenza italiana, quale centro degli interessi vitali, su quella elvetica.

    Obblighi conseguenti alla residenza fiscale in Italia

    La prima conseguenza di una simile ipotesi è rappresentata ovviamente dall’obbligo di pagare le tasse in Italia, ma la seconda è quella che, come più volte spiegato, il residente fiscale in Italia è tenuto a compilare il c.d. “Quadro RW” per tutti i beni (conti correnti, investimenti ecc.), anche immobili, detenuti all’estero, ai fini del monitoraggio fiscale.

    È pur vero che l’indicazione di tali sostanze non comporta una tassazione (salvo una minima parte, come vedremo tra poco) ma l’inosservanza dell’obbligo è severamente sanzionata, soprattutto per la omessa indicazione di beni posseduti in Paesi a fiscalità privilegiata, individuati dall’Italia con la c.d. black-list.

    Ciò vale anche per la Svizzera relativamente agli anni passati, ma non più dal 2024 a seguito dell’esclusione della Confederazione della suddetta black-list.

    Pertanto, anche se ritengo lo abbiate fatto, la proprietà dell’immobile in Svizzera da Voi ottenuta prima in via ereditaria e poi per acquisto tra vivi, andava indicata al fisco italiano.

    Tassazione dell’immobile in Svizzera

    La seconda problematica – che è quella per la quale ci avete scritto – riguarda invece l’immobile, e la sua tassazione, questione che discende a sua volta dalla prima analizzata sopra.

    Partendo, dunque, dalla Vostra residenza italiana, l’immobile in Svizzera non è tassato in Italia se non produce un reddito, perché, ad esempio, affittato a terze persone.

    Diversamente dalla Svizzera, infatti, la “sostanza”, e cioè il patrimonio, non è imponibile di per sé, seppur con alcune lievi eccezioni.

    Una di queste è la c.d. IVIE e ciò l’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero, che dal 2024 ammonta all’1,06% del valore del bene immobile, ed è stata recentemente aumentata perché sino al 2023 era lo 0,76% del valore, catastale o di acquisto (nel caso della Svizzera).

    L’imposta non è applicabile, però, se si tratta di abitazione principale.

    In Svizzera, le aliquote e le tasse variano da Cantone a Cantone, oltre alle imposte federali sulla sostanza, ma sul punto immagino sarete già ampiamente edotti.

    Per rispondere più nello specifico, anche la residenza esclusiva in Svizzera di uno di Voi, come abbiamo già illustrato sopra, purtroppo, non sarebbe risolutiva, né probabilmente la residenza esclusiva di entrambi in Italia.

    La Convenzione I-CH citata (CDI 1976), infatti, si applica di regola ai redditi e, quanto agli immobili, prevede la tassazione da parte dello Stato nel quale gli stessi sono situati.

    *                                         *                                             *

    Spero di aver chiarito in gran parte i Vostri dubbi. Naturalmente il mio consiglio è sempre quello di far valutare la Vostra situazione specifica da un esperto di fiscalità internazionale che possa fare una disamina precisa del patrimonio e della situazione di fatto.

    Con i miei migliori saluti

    Avv. Markus Wiget

    La Gazzetta ha bisogno di te.

    Cara lettrice, caro lettore online,
    la Gazzetta Svizzera vive anche nella versione online soprattutto grazie ai contributi di lettrici e lettori. Grazie quindi per il tuo contributo, te ne siamo molto grati. Clicca sul bottone "donazione" per effettuare un pagamento con carta di credito o paypal. Nel caso di un bonifico clicca qui per i dettagli.