Guida con patente Svizzera in Italia?

Legittimità e conversione in base agli accordi bilaterali Italia-Svizzera

Caro Avvocato,

la seguo tutti i mesi con interesse e Le sono grato al pari dei nostri connazionali e lettori per i suoi consigli sempre precisi e utili che fornisce sulla Gazzetta Svizzera. Alcuni miei dubbi, talvolta discussi con amici e conoscenti svizzeri e italiani hanno trovato sempre risposta nella Rubrica Legale.

Questa volta però Le scrivo io personalmente per un problema pratico che non ha mai trattato sulla Gazzetta Svizzera e non so se potrà rispondermi ma ci provo lo stesso.

Circa tre anni fa sono andato in pensione e mi sono trasferito a vivere nella Toscana.

Ho acquistato una piccola proprietà e ho una macchina che mi serve per gli spostamenti in paese ma anche per tornare in Svizzera ogni tanto e che guido con la mia patente svizzera.

Un mio amico mi ha detto però che in Italia non posso guidare con la patente svizzera ma devo chiedere una nuova patente italiana. Ha anche detto che forse devo rifare l’esame.

Sono caduto dalle nuvole.

Alla mia età fare la patente mi terrorizza. Ma è davvero così? Mi può aiutare a capire se è vero e come posso fare?

La ringrazio per la pazienza e spero che avrà tempo di rispondere.

Cordiali saluti.

(M.K. – Provincia di Firenze)


Caro Lettore,

innanzitutto grazie per la Sue belle parole che ci ripagano del nostro impegno come Gazzetta Svizzera per tutti gli svizzeri in Italia (ma non solo).

Meglio poi se accompagnate da un contributo volontario, per quanto piccolo, che ci consente di continuare a prestare questo servizio ai nostri Lettori.

In effetti, il tema che ci sottopone è nuovo ma non del tutto. Lo avevamo, infatti, già affrontato nell’ormai lontano ottobre 2017 sempre in queste pagine.

Da allora, però, molte cose sono cambiate oltre ai miei capelli bianchi che sono aumentati, per cui raccolgo senz’altro la Sua richiesta di aiuto, che molto probabilmente potrà interessare anche altri Lettori.

Le fonti normative

La materia è governata in generale dalla Convenzione internazionale di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968.

A livello europeo per le patenti di guida è stata emanata la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, successivamente integrata e modificata negli anni.

Tra la Svizzera e l’Italia poi sono intervenuti specifici accordi siglati dal Consiglio Federale svizzero e dal Governo italiano e sono proprio questi che ci interessano maggiormente.

Nel nostro articolo del 2017 avevamo già parlato di un accordo del 2015 (in vigore dal giugno 2016) di durata quinquennale, e ora lo stesso è stato rinnovato dai due governi in data 13.5.2021, con alcune modifiche suggerite dalle esperienze del passato.

E, dunque, la Sua richiesta risulta più che opportuna, oltre che attuale.

Ebbene, ci tengo subito a tranquillizzarla: il suo amico non ha tutti i torti, ma probabilmente aveva reminiscenze del passato (magari aveva letto la nostra Rubrica Legale), perché la situazione nel frattempo si è un po’ modificata.

L’Accordo italo-svizzero del 2021

Vediamo, dunque, cosa dispone ora l’Accordo.

Il principio generale resta quello del riconoscimento reciproco delle patenti di guida valide ai fini della conversione in caso di acquisizione della residenza nei rispettivi Paesi. Inoltre, si afferma che il titolare deve essere in possesso di un solo documento di guida (art.1).

L’art. 2 poi specifica che per l’Italia il concetto di residenza si identifica con la “residenza anagrafica” mentre per la Svizzera corrisponde al “domicilio”.

L’art. 3 espressamente sancisce che la patente di guida svizzera è valida in Italia:

  • senza alcun limite temporale, se il titolare non è residente in Italia, oppure se soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.
  • per un anno, dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.

La patente italiana, a sua volta, è valida in Svizzera:

  • senza limiti temporali, se il titolare è residente in Svizzera, o è “dimorante settimanale” in Svizzera ma mantiene la residenza in Italia rientrandovi regolarmente (almeno 2 volte al mese).
  • per un anno, dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera.

È poi previsto per colui che stabilisce la residenza nel territorio dell’altro Paese che la conversione della patente possa avvenire senza la necessità di sostenere esami teorici o pratici, salvi casi particolari (art.4). Può semmai essere richiesto un certificato medico.

Tuttavia, l’art. 6 precisa che la conversione della patente svizzera non richiede il superamento di esami teorici o pratici solo se la domanda è presentata entro 4 anni dalla residenza in Italia.

Anche per la conversione di patenti italiane in Svizzera vale analoga previsione ma il termine è di 5 anni dalla residenza.

La regolamentazione descritta nell’Accordo vale per tutte le patenti rilasciate prima dell’acquisizione della residenza nell’altro Paese.

Vi sono poi numerose disposizioni ulteriori per il caso di smarrimento e di duplicati, nonché tecniche relative a traduzioni ed all’equipollenza delle categorie di patenti, e altro ancora che qui non rileva.

Ma che succede ora se si circola in Italia dopo l’anno dalla residenza ma entro i 4 anni? E dopo i 4 anni. Quali sono le conseguenze in caso di un controllo?

Il Codice della Strada

In proposito interviene il Codice della Strada (CdS) italiano.

Fermo restando il periodo di 4 anni per la conversione, l’art. 135 CdS stabilisce che il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo che, trascorso 1 anno dalle acquisizioni dall’acquisizione della residenza in Italia, continui a guidare con patente valida ma non convertita è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €158 ad €638.

Inoltre, è previsto anche il ritiro della patente di cui all’art. 126 CdS (comma 11) quale sanzione amministrativa accessoria.

La patente verrà quindi inviata al prefetto per il successivo inoltro alla Motorizzazione Civile competente al fine di procedere alla conversione automatica.

Se invece la patente posseduta non è più convertibile (perché, ad esempio, sono trascorsi 4 anni) il prefetto la trasmette tout court all’autorità straniera che l’ha rilasciata. In tal caso, il soggetto in Italia sarà tenuto a conseguire una nuova patente, dovendo quindi sostenere tutti gli esami del caso, teorici e pratici.

Conclusioni

Ebbene, come vede Lei è ancora in tempo per ottenere dalla Motorizzazione Civile competente la conversione automatica della Sua patente entro il 4° anno dalla Sua residenza in Italia, essendo qui residente da poco più di 3 anni. Ciò Le consente proprio di evitare l’obbligo di sostenere un nuovo esame, che tanto (e giustamente) La preoccupa.

Certo è che avrebbe dovuto procedere alla conversione prima, essendo la Sua patente svizzera valida solo 1 anno da quando Lei è divenuto residente italiano. In questo caso, se dovesse subire un controllo rischia una multa e il ritiro della patente ai fini della conversione.

E, dunque, la strada da seguire mi sembra obbligata per Lei, e dovrà affrettarsi se non vuole perdere la possibilità di conversione, oltre ad una multa salata.

Spero di averle così chiarito tutti i Suoi dubbi. Invito quindi anche tutti i nostri Lettori a controllare per tempo la necessità di conversione della loro patente svizzera per evitare spiacevoli inconvenienti, o comunque la validità della loro patente. Io l’ho fatto subito con un riflesso condizionato quando ho ricevuto questa lettera.

Un saluto cordiale a tutti,

Avv. Markus Wiget