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	<title>Markus Wiget Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<description>Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968.</description>
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	<title>Markus Wiget Archivi - Gazzettasvizzera.org</title>
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	<item>
		<title>I patti successori &#8211; Validità in Italia e Svizzera</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/patti-successori-validita-italia-svizzera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 18:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto successorio italiano]]></category>
		<category><![CDATA[diritto successorio svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Wiget]]></category>
		<category><![CDATA[patti successori]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento UE 650/2012]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica legale]]></category>
		<category><![CDATA[Trattato italo-svizzero 1868]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />Caro Avvocato, intanto desidero ringraziarla per tutto quanto fa per noi lettori della sua rubrica legale che continua ad essere tanto utile per districarsi nei meandri delle leggi italiane (e svizzere). Mi permetto quindi di sottoporLe un problema di cui credo non ha mai parlato. Si tratta di questo. In Svizzera sono consentiti accordi ereditari</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/patti-successori-validita-italia-svizzera/">I patti successori &#8211; Validità in Italia e Svizzera</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2025/12/rubrica-legale-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-26705"  class="panel-layout" ><div id="pg-26705-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-26705-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-26705-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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	<p><em>Caro Avvocato,</em></p>
<p><em>intanto desidero ringraziarla per tutto quanto fa per noi lettori della sua rubrica legale che continua ad essere tanto utile per districarsi nei meandri delle leggi italiane (e svizzere).</em></p>
<p><em>Mi permetto quindi di sottoporLe un problema di cui credo non ha mai parlato. </em></p>
<p><em>Si tratta di questo. In Svizzera sono consentiti accordi ereditari di vario tipo e leggiamo anche sui giornali di saghe famigliari sulla loro validità o meno.</em></p>
<p><em>A quanto so in Italia invece non è possibile farli. </em></p>
<p><em>E allora Le chiedo: ma un accordo ereditario fatto in Svizzera è valido anche in Italia? Può essere eseguito?</em></p>
<p><em>A Lei l’ardua sentenza. Grazie anticipate se vorrà rispondere.</em></p>
<p><em>(S.L. – La Spezia)</em></p>
<hr />
<p>Caro Lettore,</p>
<p>molte grazie per l’apprezzamento, assai gradito, come sempre.</p>
<p>Abbiamo già affrontato il tema in passato, anche se in termini diversi e non sotto questo specifico profilo.</p>
<p>Vale la pena comunque rinfrescare la memoria, e cerchiamo allora di inquadrare correttamente la materia.</p>
<p><strong>Il diritto successorio svizzero</strong></p>
<p>Nella Confederazione in effetti è possibile disporre <em>mortis causa</em> anche per contratto.</p>
<p>L’art. 494 Cod. Civ. Svizzero, in particolare prevede la possibilità di obbligarsi con un contratto successorio e lasciare l’eredità o un legato alla controparte o ad un terzo.</p>
<p>Ciononostante, il disponente può comunque in linea generale decidere liberamente del proprio patrimonio, fatti salvi alcuni atti (disposizioni a causa di morte o liberalità tra vivi) incompatibili con gli obblighi assunti nel contratto successorio.</p>
<p>A norma dell’art. 495 CCS è possibile anche stipulare contratti di rinuncia alla successione con l’erede, che valgono altresì per i discendenti di quest’ultimo.</p>
<p>A garanzia della serietà dell’impegno, però, l’art. 512 CCS richiede per la sua validità del contratto successorio che esso sia stipulato nelle forme del testamento pubblico (art. 499 CCS) e dunque firmato simultaneamente alla presenza di due testimoni.</p>
<p>È prevista, poi, la possibilità di risoluzione consensuale del contratto successorio mediante convenzione scritta dalle parti, ma anche l’annullamento da parte del disponente per eventuali cause di diseredazione (p. es. un grave reato, art. 477 CCS) di cui l’erede o il legatario si siano resi colpevoli nei confronti del primo (art. 513 CCS).</p>
<p>Infine, è consentito anche il recesso qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute (art. 514 CCS), e lo scioglimento del contratto in caso l’erede o il legatario sia premorto al disponente (art. 515 CCS).</p>
<p><strong>Il diritto successorio italiano</strong></p>
<p>In Italia, invece, vige un generale divieto dei patti successori a tutela della libertà del <em>de cuius</em> in ogni momento finché in vita.</p>
<p>L’art. 458 Cod. Civ. Italiano, infatti, dichiara nulli innanzitutto i c.d. “patti istitutivi”, quelli cioè in base ai quali un soggetto dispone della propria successione per convenzione, obbligandosi a nominare erede o legatario qualcuno mediante contratto.</p>
<p>Ma sono altresì vietati i c.d. “patti rinunciativi o dispositivi” ad una successione non ancora aperta, quelli cioè con i quali un soggetto dichiara di rinunciare preventivamente ad una futura eredità, oppure ceda o vincoli taluni beni di una futura eredità.</p>
<p>È altresì vietato il testamento reciproco in un medesimo atto, mentre è legittimo il testamento corrispettivo, cioè due distinte manifestazioni di volontà unilaterali e indipendenti (e pertanto singolarmente revocabili), ancorché raccolte in un unico atto.</p>
<p>Sono anche perfettamente leciti strumenti giuridici similari come il patto di famiglia (art. 768-bis CCI), il trust e l’assicurazione sulla vita con beneficiari nominati per testamento.</p>
<p><strong>Altri diritti successori europei</strong></p>
<p>In ambito europeo nessuna delle due discipline di cui sopra è un caso isolato.</p>
<p>Infatti, in Germania e Austria è in uso il c.d. “Erbvertrag”, e con diverse declinazioni anche i Paesi scandinavi ammettono i contratti successori.</p>
<p>Al contrario, Belgio e Francia sono sostanzialmente allineati con il divieto di patti successori dell’Italia, anche se con sfumature differenti. Recentemente, come in Italia con il patto di famiglia, anche in Francia il divieto ha subito alcune attenuazioni.</p>
<p><strong>Il Regolamento UE del 2012</strong></p>
<p>Anche in considerazione di questa varietà di normative e per agevolare la libertà di circolazione di persone è stato emanato il Regolamento UE n. 650 del 4 luglio 2012, in vigore in Italia dall’agosto 2015.</p>
<p>L’art. 3 Reg. UE, dunque, ha introdotto una definizione del patto successorio come “<em>l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo</em>”.</p>
<p>Sulla base del Regolamento UE n. 650/2012, in difetto di <em>professio iuris</em> diviene applicabile alla successione il diritto del luogo della residenza abituale del de <em>cuius</em> al momento della morte (art. 21 Reg. UE).</p>
<p>Tuttavia, se dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello previsto come criterio generale, l’art.21, 2° par. consente, in via eccezionale, che sia la legge di tale Stato quella atta a regolare la successione.</p>
<p>Si tratta, dunque, nel caso dell’art. 21 Reg. UE di un criterio generale non assoluto, che soffre delle eccezioni.</p>
<p>Il Regolamento, poi, designa gli ambiti di applicazione della legge così individuata, tra i quali momento e luogo di apertura della successione, l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote, la diseredazione, ecc. (art. 23 Reg. UE).</p>
<p>Si precisa però altresì che il testamento, e più in generale le disposizioni a causa di morte, sono disciplinate quanto ad ammissibilità e validità sostanziale dalla legge che – in base al Regolamento UE del 2012 – sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione stessa, se il decesso fosse accaduto nel giorno stesso in cui la ha redatta (art. 24 Reg. UE).</p>
<p>Ciò vale anche per i patti successori (consentiti in taluni Paesi UE) con riferimento all’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, anche se reciproco (purché ammissibile alle stesse condizioni di cui sopra per entrambi i soggetti disponenti - art. 25 Reg. UE).</p>
<p>Infine, è disciplinata anche la validità formale delle disposizioni a causa di morte (art. 27 Reg. UE) che sussiste se è conforme alla legge <em>(i)</em> nello Stato in cui è fatta, <em>(ii)</em> nello Stato di cui il testatore possedeva la cittadinanza, <em>(iii)</em> nello Stato di domicilio/residenza abituale del testatore all’epoca della redazione delle disposizioni.</p>
<p>In buona sostanza, se la legge applicabile in base alla residenza al momento della morte consente i patti successori questi saranno validi, in caso contrario no - salvo che vi sia stata una legittima scelta della legge applicabile più liberale, o che sia stato in precedenza disposto per contratto successorio formalmente valido secondo l’art. 27 e in base alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione se il disponente fosse ipoteticamente deceduto lo stesso giorno che è stata stipulato il contratto successorio in base all’art. 24.</p>
<p>Per completezza va precisato che i patti successori non sono contrari all’ordine pubblico internazionale e non sono stati ritenuti contrari all’ordine pubblico interno italiano, anche se potrebbero esserlo in altri Stati Membri (v. art. 35 Reg.).</p>
<p><strong>Il Trattato di Domicilio e Consolare italo-svizzero del 1868</strong></p>
<p>Va ricordato, infine, che il Regolamento UE n. 650/2012 fa salva la validità di accordi nella stessa materia tra Stati Membri ed altri Paesi non membri della UE (art. 75 Reg. UE).</p>
<p>Viene quindi in linea di conto il noto Trattato di Domicilio e Consolare italo-svizzero del 1868, del quale abbiamo spesso scritto su queste pagine, secondo il quale la successione di uno svizzero deceduto in Italia resta di competenza dei tribunali svizzeri e regolata dal diritto svizzero, così come a parti invertite quella di un italiano deceduto in Svizzera resta di competenza del giudice italiano e regolata dalla legge italiana. Ciò in base al principio di unità della successione (“<em>Gleichlauf von forum und ius</em>”).</p>
<p>La questione sull’opportunità di siffatta interpretazione dopo l’entrata in vigore del Regolamento europeo, seppur dibattuta, non mi constata ad oggi sia stata smentita.</p>
<p><strong>Conclusione</strong></p>
<p>In conclusione, in mancanza di ulteriori dettagli, per rispondere in sintesi ed in termini astratti alla sua domanda alla luce di quanto sopra, se il disponente era svizzero o residente in Svizzera al momento del decesso, sicuramente il contratto successorio potrà avere effetto anche in Italia, mentre se era residente abituale in Italia al momento della morte, ciò sarà possibile se svizzero ma se italiano solo in via eccezionale per un eventuale collegamento più stretto con la Svizzera, oppure in presenza delle condizioni del Regolamento UE del 2012 citate sopra per la validità sostanziale e formale.</p>
<p>Spero di aver adeguatamente soddisfatto la sua curiosità e di essere stato esaustivo. A tutti i lettori un cordiale saluto e buona ripresa dopo il rientro dalle vacanze estive.</p>
<p><em>Markus W. Wiget</em><br />
<em>Avvocato</em></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Un caso di perdita della cittadinanza italiana</title>
		<link>https://gazzettasvizzera.org/perdita-cittadinanza-italiana-matrimonio-straniero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2025 18:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Edizione Settembre 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica Legale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza italiana]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 555 1912]]></category>
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		<category><![CDATA[matrimonio con straniero]]></category>
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		<category><![CDATA[riforma diritto di famiglia 1975]]></category>
		<category><![CDATA[storia cittadinanza italiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Gentile avv. Markus Wiget, avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962. In quell’anno infatti mia madre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://gazzettasvizzera.org/perdita-cittadinanza-italiana-matrimonio-straniero/">Un caso di perdita della cittadinanza italiana</a> proviene da <a href="https://gazzettasvizzera.org">Gazzettasvizzera.org</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="300" src="https://gazzettasvizzera.org/wp-content/uploads/2023/02/legal1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="pl-25403"  class="panel-layout" ><div id="pg-25403-0"  class="panel-grid panel-no-style" ><div id="pgc-25403-0-0"  class="panel-grid-cell" ><div id="panel-25403-0-0-0" class="so-panel widget widget_sow-editor panel-first-child panel-last-child" data-index="0" ><div
			
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		><h3 class="widget-title">Breve e curioso excursus storico-legislativo in caso di matrimonio con straniero (svizzero)</h3>
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	<p><em>Gentile avv. Markus Wiget,</em></p>
<p><em>avrei un quesito da porre alla Rubrica Legale della Gazzetta Svizzera sulla questione della cittadinanza in relazione al matrimonio; mi scuso però, perché il mio dubbio è di carattere “storico”, legato cioè non alle leggi attuali bensì agli accordi tra Italia e Svizzera vigenti nel 1962.</em></p>
<p><em>In quell’anno infatti mia madre, cittadina italiana, sposò mio padre, cittadino svizzero residente in Italia. Con il matrimonio, lei perse la cittadinanza italiana e acquisì quella svizzera. Mi sono sempre chiesta se questa soluzione fosse allora l’unica possibile. Non avrebbe potuto mantenere entrambe le cittadinanze? Oppure restare italiana e non acquisire la cittadinanza del marito? E, nel caso l’unica possibilità fosse “uniformare” le cittadinanze dei coniugi, era necessariamente previsto che fosse la moglie a perdere la propria a favore di quella del marito? Infine, un ultimo dubbio: in base alle leggi dell’epoca, se i miei genitori non fossero stati entrambi svizzeri, io e mia sorella saremmo comunque risultate svizzere per nascita?</em></p>
<p><em>Insomma, viste le tante variabili, mi riesce difficile credere che la soluzione percorsa dai miei genitori sia stata frutto di un automatismo legale e non una scelta deliberata.</em></p>
<p><em>Anche se mi rendo conto che si tratta di un dubbio tutt’altro che di stretta attualità, mi piacerebbe avere una visione più articolata sul tema e vi ringrazio se potrete darmi qualche lume o indicarmi una fonte dove io possa documentarmi in autonomia.</em></p>
<p><em>Grazie e cordiali saluti.</em></p>
<p><em>(N.P. – Milano)</em></p>
<hr />
<p>Gentile Lettrice,</p>
<p>grazie della Sua garbata richiesta, certo un po’ singolare, più che per il contenuto, per le motivazioni che paiono sottintenderla ma che cercheremo di soddisfare la meglio delle nostre possibilità, considerato anche lo spazio che ci è concesso per questa nostra Rubrica Legale.</p>
<p>Infatti, il tema della cittadinanza è di notevole vastità e complessità ed una sua analisi comporterebbe al contempo anche un’attenta considerazione di aspetti culturali e sociologici, nonché politici e sociali che hanno determinato il Legislatore ad orientarsi in un modo o nell’altro. Va tenuto conto, quindi, che le scelte in materia di <em>status civitatis</em> (ma come in molte altre materie del diritto, del resto) sono sempre in evoluzione, anche in relazione ai costumi ed alle contingenze storiche.</p>
<p>La cittadinanza, pertanto, non è questione solo “storica” ma è anzi anche particolarmente attuale, poiché è stata oggetto di modifiche legislative recenti in Svizzera, ed ancor più recentemente in Italia nonché di un quesito referendario pochi mesi fa, ed è tuttora un argomento nell’agenda politica di vari partiti.</p>
<p>In queste pagine ci limiteremo, tuttavia, principalmente agli aspetti strettamente tecnico-normativi per fornire a Lei gli strumenti per una valutazione della Sua particolare situazione.</p>
<p>Il che, per me significa scavare ancora più a fondo non solo negli insegnamenti ricevuti e nell’esperienza maturata ai tempi della pratica forense con il mio indimenticato <em>dominus</em> dell’epoca, avvocato Ugo Guidi, ma anche andare a consultare qualche vecchio e sacro testo universitario.</p>
<p>Ciò detto, aggiungo che, comunque, nel Suo caso si tratta, mi creda, di una condizione nient’affatto rara, anche se oggi del tutto superata e non riproponibile, quantomeno con riguardo ai Paesi da Lei citati, e cioè l’Italia e la Svizzera.</p>
<p>Proviamo dunque a ricostruire la vicenda familiare da Lei descritta sulla base dei soli dati da Lei forniti.</p>
<p><strong>La legge sulla cittadinanza in vigore in Italia nel 1962</strong></p>
<p>Cominciando dal principio, all’epoca dei fatti descritti la disciplina della cittadinanza in vigore in Italia era contenuta nella Legge 13.6.1912 n. 555 i cui principi cardine erano ispirati ai caratteri predominanti del nazionalismo, sull’esclusività dello <em>ius sanguinis</em>, e sulla preminenza della figura maritale, ovvero del capofamiglia.</p>
<p>Ad esempio, l’art. 1 stabiliva che era cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, mentre il figlio di madre cittadina riceveva la nazionalità italiana solo se il padre era ignoto o non aveva la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi apparteneva.</p>
<p>In concreto, poi, sulla base di tale disposizione legislativa, perdeva la cittadinanza chiunque spontaneamente acquistava una cittadinanza straniera, ovvero chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiarava di rinunziare alla cittadinanza italiana ed inoltre, in entrambi i casi, stabiliva o aveva stabilito all’estero la propria residenza (art. 8).</p>
<p>Inoltre, altri casi di perdita di cittadinanza erano previsti per coloro che avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi avessero persistito nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.</p>
<p>Era, però, possibile in tali casi il riacquisto a specifiche condizioni, e cioè prestando servizio militare (nel Regno prima e nella Repubblica poi) o accettando un impiego dello Stato, ovvero dichiarando di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui apparteneva o provando di aver rinunziato all’impiego o al servizio militare all’estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi, l’aver stabilito o stabilendo entro l’anno dalla rinuncia la propria residenza in Italia (art. 9).</p>
<p>Per quel che qui più interessa, invece, la legge del 1912 conteneva all’art. 10 una prima risposta ai quesiti sollevati.</p>
<p>In primo luogo, esso sanciva espressamente che la donna coniugata (in allora <em>maritata</em>) non potesse assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale fra coniugi.</p>
<p>Inoltre</p>
<ol>
<li>mentre la donna straniera che si univa in matrimonio ad un cittadino acquistava la cittadinanza italiana e la manteneva anche in caso di vedovanza a certe condizioni,</li>
<li>la donna cittadina che sposava uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunicasse,</li>
<li>in caso di scioglimento del matrimonio ritornava cittadina se risiedeva in Italia o vi rientrava, e dichiarava in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza.</li>
</ol>
<p>Il risalente provvedimento legislativo in parola è in seguito stato oggetto di vari interventi correttivi come in parte vedremo.</p>
<p><strong>La Riforma del diritto di famiglia del 1975</strong></p>
<p>Tra le numerose conquiste sociali e giuridiche degli anni ’70 del secolo scorso (ricordiamo ad esempio la legge sul divorzio, l'abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni e lo Statuto dei lavoratori) va annoverata anche la Riforma del diritto di famiglia adottata con Legge n. 151 del 19.5.1975, che introdusse principi di uguaglianza tra i coniugi e di parità tra figli legittimi e naturali con una visione nuova della famiglia e più confacente ai tempi, adottando consistenti modifiche alla struttura legislativa previgente, in particolare:</p>
<ul>
<li>l’abolizione della potestà maritale e l’affermazione dell'eguaglianza fra coniugi;</li>
<li>la trasformazione della patria potestà nella potestà genitoriale;</li>
<li>del regime patrimoniale della comunione dei beni come regime legale della famiglia e la scelta di separazione dei beni o comunione convenzionale;</li>
<li>la modifica delle norme regolanti la separazione personale, ora anche per l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.</li>
</ul>
<p>In tema di cittadinanza, poi, la riforma venne in parte anticipata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 16.4.1975, che dichiarò l'illegittimità del succitato art. 10 della L. n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per la donna italiana che acquistava la nazionalità straniera del coniuge per effetto di matrimonio.</p>
<p>Anche a seguito di tale sentenza, la riforma del 1975, introduceva al Codice Civile l’art. 143-<em>ter</em> che disciplinava espressamente la cittadinanza della moglie come segue: “<em>La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera</em>".</p>
<p>Il Legislatore, nello stabilire che la moglie conservava la propria cittadinanza indipendentemente dalle vicende di cittadinanza del marito, formulò altresì l'art. 219 della legge 151/1975 che consentiva alle donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con straniero o per le vicende di cittadinanza del marito, di riacquistarla tramite una espressa dichiarazione. La norma, infatti, al primo comma, recita: "<em>La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile</em>". Ciò, peraltro, come fu specificato in seguito, con effetto retroattivo.</p>
<p>Si dichiarava infine genericamente l’abrogazione di tutte le norme in contrasto.</p>
<p><strong>Le ulteriori e successive leggi sulla cittadinanza e la L. n. 91/1994</strong></p>
<p>Varie sono le state le modifiche legislative succedutesi nel tempo in materia di cittadinanza.</p>
<p>Ricordiamo, ad esempio, la Legge 21.4.1983 n. 123 che conteneva disposizioni sull’acquisto e la rinuncia della nazionalità italiana da parte del coniuge straniero o apolide del cittadino italiano, così come del figlio minorenne anche adottivo di madre o padre italiano, nonché facilitazioni in ordine alla legittimazione a presentare la richiesta da parte del coniuge italiano, ma anche condizioni preclusive.</p>
<p>Fondamentale, invece, fu la promulgazione della L. n. 91 del 5.2.1992 che ha rappresentato una radicale ed organica riforma della disciplina in materia di cittadinanza.</p>
<p>Il principale criterio di acquisto resta lo <em>ius sanguinis</em> e cioè la trasmissione per discendenza, ma in ogni caso da entrambi i genitori, e quindi per i figli nati sia dal padre sia dalla madre. Inoltre, in caso di genitori ignoti, apolidi o di cittadinanza che non si trasmette, i figli nati in Italia acquistano la cittadinanza in base allo <em>ius soli </em>(art. 1).</p>
<p>Allo straniero che vantasse genitori o un ascendente in linea retta di secondo grado (nonni e bisnonni) italiani per nascita, o fosse nato in Italia, poteva essere concessa la cittadinanza italiana (art. 9).</p>
<p>Condizioni preclusive, perdita e riacquisto sono sostanzialmente invariati rispetto alla vecchia legge, con esclusione però del matrimonio come causa di perdita della cittadinanza (artt. 6, 12 e 13).</p>
<p>È espressamente prevista la possibilità della doppia cittadinanza, per il cittadino italiano che possiede, ne acquista o riacquista una straniera, salvo che voglia rinunciare a quella italiana e risieda o stabilisca la residenza all’estero (art. 11).</p>
<p>Inoltre chi avesse a suo tempo perduto la cittadinanza in base ai vecchi artt. 8 e 12 della L. n. 555/1912 o per mancato esercizio dell’opzione della L. n. 123/1983 la poteva riacquistare con una dichiarazione entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge (art. 17).</p>
<p>Infine, con tale legge sono stati abrogati, tra gli altri, la L. n. 555/1912, l’art. 143-ter c.c., la stessa L. n. 123 del 21.4.1983 succitati, e ogni altra disposizione incompatibile con essa. Viceversa restava fermo quanto disposto dall'art. 219 della suddetta Riforma.</p>
<p>Anche la L. n. 91/1992, tuttavia, nel corso degli anni ha subito numerose modificazioni (come ad esempio l’introduzione della condizione del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana), tanto che solo pochi mesi fa, infatti, vi è stato un ulteriore intervento con D.L. n. 36 del 28.3.2025 (convertito con modifiche in Legge n. 74 del 23.5.2025) che è invece volto ad evitare eccessivi automatismi nella trasmissione della cittadinanza per discendenza sia in caso di minori nati all’estero, sia eccezioni per i figli nati all’estero che hanno già un’altra cittadinanza e limitandola a due generazioni e condizioni ulteriori e prevedendo varie deroghe all’impianto della legge.</p>
<p>Infine, sono stati inseriti termini perentori per le dichiarazioni previste in relazione ad acquisto e riacquisto della cittadinanza.</p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>Riassumendo quanto esposto sopra, possiamo dire che Sua madre ha certamente perso la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con Suo padre, coniuge straniero nella fattispecie svizzero, in base alla L. n. 555/1912.</p>
<p>La scelta non è da considerarsi volontaria, ma quale mera conseguenza che la disposizione di legge annetteva al matrimonio, né era prevista alternativa o eccezione ai tempi.</p>
<p>La mamma avrebbe, invece, potuto riacquistare la cittadinanza italiana dopo il 1975 a seguito della citata Riforma del diritto di famiglia, purché ne avesse fatto richiesta.</p>
<p>A seguito delle varie modifiche legislative intervenute, oggi vi è parità tra i coniugi sia nel trasmettersi vicendevolmente la cittadinanza, sia nel trasmetterla ai figli, e dunque una situazione come quella verificatasi all’epoca da lei descritta non sarebbe attualmente più possibile, né immaginabile.</p>
<p>Mi auguro di avere chiarito così un po’ di dubbi su quanto appreso da Vostra madre in merito alla sua cittadinanza svizzera ed alla perdita di quella italiana.</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, la cittadinanza svizzera Sua e di Sua sorella purtroppo non ho più spazio in questo numero, ma mi riservo di parlarne in un prossimo numero della Gazzetta Svizzera. Spero che avrà la costanza e la pazienza di continuare a seguirci ed a sostenerci, come fatto sinora.</p>
<p>A Voi ed a tutti i nostri Lettori una buona ripresa “settembrina” ed un cordiale saluto.</p>
<p><em>Avv. Markus Wiget</em></p>
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