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I patti successori – Validità in Italia e Svizzera

Caro Avvocato,

intanto desidero ringraziarla per tutto quanto fa per noi lettori della sua rubrica legale che continua ad essere tanto utile per districarsi nei meandri delle leggi italiane (e svizzere).

Mi permetto quindi di sottoporLe un problema di cui credo non ha mai parlato.

Si tratta di questo. In Svizzera sono consentiti accordi ereditari di vario tipo e leggiamo anche sui giornali di saghe famigliari sulla loro validità o meno.

A quanto so in Italia invece non è possibile farli.

E allora Le chiedo: ma un accordo ereditario fatto in Svizzera è valido anche in Italia? Può essere eseguito?

A Lei l’ardua sentenza. Grazie anticipate se vorrà rispondere.

(S.L. – La Spezia)


Caro Lettore,

molte grazie per l’apprezzamento, assai gradito, come sempre.

Abbiamo già affrontato il tema in passato, anche se in termini diversi e non sotto questo specifico profilo.

Vale la pena comunque rinfrescare la memoria, e cerchiamo allora di inquadrare correttamente la materia.

Il diritto successorio svizzero

Nella Confederazione in effetti è possibile disporre mortis causa anche per contratto.

L’art. 494 Cod. Civ. Svizzero, in particolare prevede la possibilità di obbligarsi con un contratto successorio e lasciare l’eredità o un legato alla controparte o ad un terzo.

Ciononostante, il disponente può comunque in linea generale decidere liberamente del proprio patrimonio, fatti salvi alcuni atti (disposizioni a causa di morte o liberalità tra vivi) incompatibili con gli obblighi assunti nel contratto successorio.

A norma dell’art. 495 CCS è possibile anche stipulare contratti di rinuncia alla successione con l’erede, che valgono altresì per i discendenti di quest’ultimo.

A garanzia della serietà dell’impegno, però, l’art. 512 CCS richiede per la sua validità del contratto successorio che esso sia stipulato nelle forme del testamento pubblico (art. 499 CCS) e dunque firmato simultaneamente alla presenza di due testimoni.

È prevista, poi, la possibilità di risoluzione consensuale del contratto successorio mediante convenzione scritta dalle parti, ma anche l’annullamento da parte del disponente per eventuali cause di diseredazione (p. es. un grave reato, art. 477 CCS) di cui l’erede o il legatario si siano resi colpevoli nei confronti del primo (art. 513 CCS).

Infine, è consentito anche il recesso qualora le prestazioni non siano debitamente adempiute (art. 514 CCS), e lo scioglimento del contratto in caso l’erede o il legatario sia premorto al disponente (art. 515 CCS).

Il diritto successorio italiano

In Italia, invece, vige un generale divieto dei patti successori a tutela della libertà del de cuius in ogni momento finché in vita.

L’art. 458 Cod. Civ. Italiano, infatti, dichiara nulli innanzitutto i c.d. “patti istitutivi”, quelli cioè in base ai quali un soggetto dispone della propria successione per convenzione, obbligandosi a nominare erede o legatario qualcuno mediante contratto.

Ma sono altresì vietati i c.d. “patti rinunciativi o dispositivi” ad una successione non ancora aperta, quelli cioè con i quali un soggetto dichiara di rinunciare preventivamente ad una futura eredità, oppure ceda o vincoli taluni beni di una futura eredità.

È altresì vietato il testamento reciproco in un medesimo atto, mentre è legittimo il testamento corrispettivo, cioè due distinte manifestazioni di volontà unilaterali e indipendenti (e pertanto singolarmente revocabili), ancorché raccolte in un unico atto.

Sono anche perfettamente leciti strumenti giuridici similari come il patto di famiglia (art. 768-bis CCI), il trust e l’assicurazione sulla vita con beneficiari nominati per testamento.

Altri diritti successori europei

In ambito europeo nessuna delle due discipline di cui sopra è un caso isolato.

Infatti, in Germania e Austria è in uso il c.d. “Erbvertrag”, e con diverse declinazioni anche i Paesi scandinavi ammettono i contratti successori.

Al contrario, Belgio e Francia sono sostanzialmente allineati con il divieto di patti successori dell’Italia, anche se con sfumature differenti. Recentemente, come in Italia con il patto di famiglia, anche in Francia il divieto ha subito alcune attenuazioni.

Il Regolamento UE del 2012

Anche in considerazione di questa varietà di normative e per agevolare la libertà di circolazione di persone è stato emanato il Regolamento UE n. 650 del 4 luglio 2012, in vigore in Italia dall’agosto 2015.

L’art. 3 Reg. UE, dunque, ha introdotto una definizione del patto successorio come “l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo”.

Sulla base del Regolamento UE n. 650/2012, in difetto di professio iuris diviene applicabile alla successione il diritto del luogo della residenza abituale del de cuius al momento della morte (art. 21 Reg. UE).

Tuttavia, se dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello previsto come criterio generale, l’art.21, 2° par. consente, in via eccezionale, che sia la legge di tale Stato quella atta a regolare la successione.

Si tratta, dunque, nel caso dell’art. 21 Reg. UE di un criterio generale non assoluto, che soffre delle eccezioni.

Il Regolamento, poi, designa gli ambiti di applicazione della legge così individuata, tra i quali momento e luogo di apertura della successione, l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote, la diseredazione, ecc. (art. 23 Reg. UE).

Si precisa però altresì che il testamento, e più in generale le disposizioni a causa di morte, sono disciplinate quanto ad ammissibilità e validità sostanziale dalla legge che – in base al Regolamento UE del 2012 – sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione stessa, se il decesso fosse accaduto nel giorno stesso in cui la ha redatta (art. 24 Reg. UE).

Ciò vale anche per i patti successori (consentiti in taluni Paesi UE) con riferimento all’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, anche se reciproco (purché ammissibile alle stesse condizioni di cui sopra per entrambi i soggetti disponenti - art. 25 Reg. UE).

Infine, è disciplinata anche la validità formale delle disposizioni a causa di morte (art. 27 Reg. UE) che sussiste se è conforme alla legge (i) nello Stato in cui è fatta, (ii) nello Stato di cui il testatore possedeva la cittadinanza, (iii) nello Stato di domicilio/residenza abituale del testatore all’epoca della redazione delle disposizioni.

In buona sostanza, se la legge applicabile in base alla residenza al momento della morte consente i patti successori questi saranno validi, in caso contrario no - salvo che vi sia stata una legittima scelta della legge applicabile più liberale, o che sia stato in precedenza disposto per contratto successorio formalmente valido secondo l’art. 27 e in base alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione se il disponente fosse ipoteticamente deceduto lo stesso giorno che è stata stipulato il contratto successorio in base all’art. 24.

Per completezza va precisato che i patti successori non sono contrari all’ordine pubblico internazionale e non sono stati ritenuti contrari all’ordine pubblico interno italiano, anche se potrebbero esserlo in altri Stati Membri (v. art. 35 Reg.).

Il Trattato di Domicilio e Consolare italo-svizzero del 1868

Va ricordato, infine, che il Regolamento UE n. 650/2012 fa salva la validità di accordi nella stessa materia tra Stati Membri ed altri Paesi non membri della UE (art. 75 Reg. UE).

Viene quindi in linea di conto il noto Trattato di Domicilio e Consolare italo-svizzero del 1868, del quale abbiamo spesso scritto su queste pagine, secondo il quale la successione di uno svizzero deceduto in Italia resta di competenza dei tribunali svizzeri e regolata dal diritto svizzero, così come a parti invertite quella di un italiano deceduto in Svizzera resta di competenza del giudice italiano e regolata dalla legge italiana. Ciò in base al principio di unità della successione (“Gleichlauf von forum und ius”).

La questione sull’opportunità di siffatta interpretazione dopo l’entrata in vigore del Regolamento europeo, seppur dibattuta, non mi constata ad oggi sia stata smentita.

Conclusione

In conclusione, in mancanza di ulteriori dettagli, per rispondere in sintesi ed in termini astratti alla sua domanda alla luce di quanto sopra, se il disponente era svizzero o residente in Svizzera al momento del decesso, sicuramente il contratto successorio potrà avere effetto anche in Italia, mentre se era residente abituale in Italia al momento della morte, ciò sarà possibile se svizzero ma se italiano solo in via eccezionale per un eventuale collegamento più stretto con la Svizzera, oppure in presenza delle condizioni del Regolamento UE del 2012 citate sopra per la validità sostanziale e formale.

Spero di aver adeguatamente soddisfatto la sua curiosità e di essere stato esaustivo. A tutti i lettori un cordiale saluto e buona ripresa dopo il rientro dalle vacanze estive.

Markus W. Wiget
Avvocato

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