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I creditori possono pignorare la pensione? Le regole in Italia e in Svizzera

Egregi signori Engeler e Pogliani,

leggo sempre con interesse la vostra rubrica previdenziale su Gazzetta Svizzera, che sostengo quando posso. Percepisco una pensione sia dalla Svizzera che dall'Italia, avendo versato contributi in entrambi i paesi. A seguito di un'attività commerciale non fortunata gestita in Italia, ho purtroppo accumulato alcuni debiti personali e temo che le mie pensioni possano essere aggredite dai creditori. Esiste una soglia minima di “sopravvivenza” sotto la quale posso considerarmi al riparo? Vi ringrazio di cuore per le indicazioni che vorrete darmi (per privacy vi chiedo di omettere il mio nominativo).

Lettera firmata


Gentile lettore,

la Sua domanda tocca due ordinamenti diversi, quello italiano e quello svizzero, che tutelano il pensionato con criteri distinti. Vale quindi la pena ripercorrerli separatamente.

In Italia: le soglie di impignorabilità

L'art. 545 del codice di procedura civile fissa un minimo vitale impignorabile pari al doppio dell'assegno sociale, con una soglia minima di 1.000 euro: fino a questo importo la pensione non può essere pignorata. Solo la parte che supera tale soglia può essere aggredita dai creditori, e comunque entro limiti precisi, di regola fino a un quinto dell'eccedenza (salvo percentuali diverse previste per alcuni crediti, ad esempio quelli fiscali verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione). Nel pignoramento diretto della pensione, il creditore notifica l'atto all'INPS o all'ente previdenziale, che tratterrà ogni mese la quota dovuta direttamente dal cedolino: è importante verificare che l'importo residuo non scenda mai sotto il minimo vitale.

Diverso è il caso in cui il creditore scelga di pignorare non la pensione presso l'ente previdenziale, ma il conto corrente bancario o postale su cui essa viene accreditata. Qui la tutela è ancora più ampia: per le somme già presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento, l'art. 545, comma 8, c.p.c. protegge un importo pari al triplo dell'assegno sociale, considerato una riserva minima per le esigenze di vita del pensionato e della sua famiglia; solo l'eccedenza è pignorabile. Per gli accrediti pari o successivi alla data del pignoramento, invece, non si applica più il criterio del triplo assegno sociale, ma tornano ad applicarsi le regole ordinarie del pignoramento diretto (doppio assegno sociale con minimo di 1.000 euro, ed eccedenza pignorabile entro un quinto). In questo modo il legislatore evita che il creditore possa aggirare le tutele previste per la pensione semplicemente scegliendo di colpire il conto corrente anziché rivolgersi all'ente previdenziale.

In Svizzera: la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF)

L'ordinamento svizzero non conosce soglie fisse legate a un multiplo di prestazione sociale come quelle italiane, ma si fonda sulla LEF, in particolare su due norme centrali: l'art. 92, che elenca i crediti assolutamente impignorabili, e l'art. 93, che regola la pignorabilità dei redditi – stipendi, rendite, pensioni – solo per la parte che supera il minimo esistenziale, calcolato caso per caso dalle autorità di esecuzione secondo linee guida cantonali.

Le rendite AVS/AI (primo pilastro) e le prestazioni complementari ad esse collegate sono, in linea di principio, assolutamente impignorabili. Il pensionato che percepisce solo AVS/IV, in assenza di altri redditi o beni pignorabili, non dovrebbe quindi subire pignoramenti. Diverso è il regime delle rendite derivanti da casse pensioni (LPP, secondo pilastro): queste sono pignorabili, ma solo nella misura in cui l'importo ecceda quanto necessario a coprire il minimo esistenziale del debitore e della sua famiglia. Per il terzo pilastro, previdenza individuale vincolata o libera, la pignorabilità dipende dalla forma della prestazione – capitale o rendita – e dalla fase in cui essa diventa esigibile; anche qui, tuttavia, il minimo esistenziale resta il criterio guida per stabilire quale quota sia concretamente aggredibile.

In sintesi, rispetto al modello italiano fondato su multipli fissi dell'assegno sociale, la protezione svizzera si articola su due livelli: l'impignorabilità assoluta di alcune prestazioni sociali (AVS/IV) e la pignorabilità, solo oltre il minimo esistenziale calcolato caso per caso, per i redditi e le pensioni pignorabili come quelle del secondo e terzo pilastro. Nel Suo caso, che riguarda pensioni percepite sia dalla Svizzera che dall'Italia, qualora le prime vengano accreditate su conto bancario italiano, in caso di pignoramento, il giudice applicherà la lex fori, cioè il codice di procedura civile italiano, e sarà dunque difficile ottenere in sede di opposizione al pignoramento lo scudo di impignorabilità assoluta delle rendite AVS.

Robert Engeler
avv. Andrea Pogliani

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