Eredità in Svizzera

Come trasferire la liquidità in Italia o in un conto in Svizzera?

Gentile Avvocato Wiget,

Buonasera, sono nata in Svizzera nel 1988, da padre svizzero e madre italo svizzera.

Mi sono trasferita in Italia da sola nel 2009, tenendo la cittadinanza svizzera.

Purtroppo lo scorso giugno è mancato mio padre e mio fratello sta finendo di sistemare tutte le pratiche per il suo decesso.

A breve dovremmo prendere un’eredità di 30’000 frs a testa. Vorrei sapere cosa dovrò fare per portare questi soldi in Italia.

O se meglio aprire un conto mio in Svizzera (avendo ancora la cittadinanza, credo di poterlo fare).

Nell'attesa di una risposta, la ringrazio e la saluto.

A.V. (località non indicata)


Gentile Lettrice,

La ringrazio per la Sua domanda, la quale attiene più a modalità pratiche che non a un quesito propriamente legale, ma che come vedremo ha delle ricadute e dei profili giuridici importanti anch’essa.

Affrontiamo dunque volentieri l’argomento, che per la sua ricorrenza è sicuramente di interesse di molti nostri Lettori. Come sapete la Gazzetta Svizzera esce solo 11 volte all’anno e, pertanto, ne approfitto per scusarmi con tutti quei Lettori ai quali purtroppo non possiamo dare pronto riscontro se non tramite questa rubrica e le sue cadenze di pubblicazione. Per questo cerchiamo di selezionare gli argomenti in base alla loro novità o all’interesse che manifestano i nostri Lettori con le loro missive.

Vari sono gli aspetti da prendere in considerazione in questo caso, pur in una lettera breve e sintetica come la Sua.

Tassa di successione

In primo luogo, non è detto nel Suo scritto dove risiedeva il defunto padre. Ciò rileva ai fini dell’imposta di successione.

Suppongo però che, se mi parla di un’eredità in franchi svizzeri, il papà fosse stato residente in Svizzera e dunque in Italia Lei non sarà tenuta a pagare alcunché a titolo di imposta di successione sull’eredità svizzera, mentre sarebbero soggetti ad imposizione del fisco italiano i soli beni in Italia, ove esistenti.

Naturalmente il mero fatto della valuta svizzera potrebbe non essere indicativo della residenza e ovviamente l’eredità potrebbe semplicemente trovarsi in Svizzera e suo papà essere stato residente in Italia. Se così fosse, allora, la residenza italiana attrarrebbe a tassazione in Italia tutti i beni dell’eredità, ovunque essi si trovassero.

Infatti, la disciplina della materia in Italia è contenuta nel Testo Unico Successioni (D.Lgs n. 346 del 31.10.1990) che trova applicazione a tutti i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione o altra liberalità tra vivi (art. 1) e l’imposta si fonda sul principio c.d. di territorialità a seconda di dove fosse residente il de cuius (art. 2), mentre a nulla rileva ove risiede l’erede.

Ricordiamo che in questo caso il termine per presentare la dichiarazione di successione in Italia è di un anno.

Peraltro anche la Svizzera potrebbe vantare diritti impositivi sulla successione. Nella Confederazione in realtà non vi è un’imposta federale di successione e nemmeno di donazione ma ogni Cantone è libero di adottarla.

Alcuni Cantoni le prevedono entrambe, altri una sola, ed altri ancora nessuna delle due. Per di più, nei Cantoni dove l’imposta è dovuta, le tassazioni sono molto diverse tra di loro.

Potrebbero, dunque, verificarsi situazioni di doppia imposizione anche inevitabili.

E veniamo ora al quesito sulle due alternative. Che fare del denaro?

Trasferirlo in Italia o aprire un conto in Svizzero? Entrambe le soluzioni sono possibili, e vediamo come.

Il trasferimento in Italia del denaro

L’importo dell’eredità a Lei spettante ammonterebbe a ca. 30’000 franchi svizzeri. Non è dato sapere se si trattasse di liquidità sin dall’inizio e che fosse regolarizzata, ma daremo per presupposto che sia così.

Prima di tutto va detto che, a prescindere dalla soluzione, per quanto riguarda la divisione ereditaria tra Lei e Suo fratello, è innanzitutto fondamentale tenere copia di un atto notarile, o comunque con data certa, nonché documentazione eventualmente utile relativamente alla successione mortis causa.

In secondo luogo, il trasferimento dell’importo può senz’altro essere fatto in Italia senza che occorra nessuna dichiarazione particolare ma esso deve essere tracciabile. Dovrà quindi avvenire assolutamente a mezzo bonifico bancario sul Suo conto italiano. È infatti consigliabile che i flussi di denaro siano ricostruibili documentalmente.

Quanto alla causale andrà utilizzata una dicitura del tipo “trasferimento netto quota di eredità” o simili.

È infine fondamentale conservare anche giustificativi di spesa, fatture, ricevute per costi che abbiano gravato l’asse ereditario, laddove, come prevedibile, non dovesse esservi precisa coincidenza tra importo della quota di eredità e somma effettivamente trasferita.

Risulterà così in maniera sintetica, inequivocabile e trasparente la ragione dello spostamento patrimoniale e la sua entità.

Il conto corrente estero in Svizzera

Altrettanto percorribile sarà la soluzione di aprire un conto corrente in Svizzera, fermo restando tutto quanto precisato sopra.

Per tale opzione, precisiamo, non è affatto necessaria la cittadinanza svizzera, perché è consentita anche al cittadino italiano o di un altro Paese (salvo in cui sussistano ipotesi di embargo). Sarà però più complicata tutta la parte burocratica in quanto soggetto residente in Italia, il che comporterà anche maggiori costi di tenuta del conto corrente estero.

Vi sono comunque alcune banche (troppo poche purtroppo) che applicano condizioni di favore a Clienti in situazioni analoghe alla Sua.

La valutazione sull’opportunità e convenienza di questa soluzione dipende naturalmente da ragioni strettamente soggettive.

Tuttavia, con riferimento al conto corrente estero, ricordiamo che tutti gli intestatari, ovvero gli intestatari ed i delegati o procuratori, sono tenuti a compilare il Quadro RW nella dichiarazione dei redditi che attesti l’esistenza e la consistenza delle disponibilità all’estero.

La compilazione del Quadro RW va fatta ai soli fini di “monitoraggio fiscale” ai sensi del D.L. n. 167/1990 e successive modifiche, e senza che sia dovuto pagamento di tasse per il mero possesso di tali disponibilità, fatta salva l’applicazione dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero), peraltro di valore modesto.

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Come sempre, per tali complessi aspetti ed adempimenti, consigliamo di rivolgersi ad un fiscalista esperto della materia per evitare sorprese.

Mi auguro di essere stato d’aiuto a chiarire tutti i Suoi dubbi, o quantomeno ad averle suggerito come risolverli, e saluto Lei e tutti i nostri Lettori molto cordialmente.

Avv. Markus Wiget

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