Novità: la legge italiana di bilancio 2023 fissa al 5% la tassazione di tutte le rendite AVS ed LPP ovunque percepite

Molto è stato scritto sulle pagine di Gazzetta Svizzera in tema di tassazione delle rendite da pensione svizzera percepite da soggetti residenti in Italia. Abbiamo sempre fatto una distinzione fondamentale tra rendite percepite in Svizzera (tramite accredito su conto svizzero) e rendite percepite in Italia (canalizzate su conto italiano direttamente dall’ente erogatore). Abbiamo sempre sostenuto che solo nel secondo caso (rendite canalizzate in Italia) sarebbe stato possibile beneficiare della tassazione agevolata del 5%. Nel primo caso invece (rendite percepite direttamente in Svizzera) le rendite andavano soggette a tassazione progressiva (quindi con aliquota maggiore), previa autoliquidazione (calcolo) da farsi nella propria dichiarazione dei redditi da presentare all’Agenzia delle Entrate italiana. Quanto abbiamo sempre sostenuto, piacesse o meno ai nostri lettori, era ben fondato sulle vigenti disposizioni normative nonché sulle disposizioni interpretative emanate dall’Agenzia delle Entrate. Ciò non toglie che questa impostazione normativa venisse spesso considerata discriminatoria, poiché aveva l’effetto di applicare un trattamento fiscale diversificato a medesimi contribuenti, a seconda del luogo di percezione del reddito (in Italia piuttosto che in Svizzera).

Lo scenario sopra evidenziato viene oggi a cambiare radicalmente a seguito dell’entrata in vigore di una norma contenuta nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023”. Tale norma (art. 1 comma 77) va ad aggiungere il comma 1-ter all’art.76 della legge 30/12/1991 n.413, che prevede quanto segue:

1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis” (cioè l’aliquota del 5%).

In base a questa norma quindi, viene a cadere qualsiasi distinzione sul trattamento fiscale delle rendite a seconda del luogo ove esse vengono percepite. La conseguenza importante è che le rendite, sia AVS che LPP, verranno tassate con aliquota del 5% sia nel caso in cui esse vengano canalizzate in Italia, sia nel caso in cui vengano accreditate su conto bancario svizzero. L’unica differenza tra le varie situazioni potrà riguardare la necessità o meno di autoliquidare l’imposta nella dichiarazione annuale dei redditi da presentare in Italia. Vedremo in particolare come ci si dovrà comportare in caso di rendita LPP canalizzata in Italia. La norma in questione infatti sarà sicuramente oggetto di disposizioni interpretative che chiariranno questi aspetti. Per il momento, l’unica certezza è la determinazione della medesima aliquota fiscale del 5% in qualsiasi situazione. Inoltre, la dicitura “erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo” autorizza a ritenere che l’aliquota agevolata sia applicabile sia alle prestazioni sotto forma di rendita che di capitale. Come detto, sarà opportuno attendere chiarimenti in merito dall’Agenzia delle Entrate.

In attesa dei chiarimenti, consigliamo a chi deve decidere prima di seguire la prassi attuale: far corrispondere l’importo sulla propria banca in Italia, informare la banca prima del primo versamento (preferibilmente per raccomandata r.r.) che il versamento da parte di ……. riguarda la pensione professionale svizzera che deve essere assoggettata dalla banca all’imposta del 5% ai sensi dell’art. 76, comma 1bis, Legge n.431/1991; Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27.01.2020 n.3/E.

Inoltre, la validità di questa nuova regolamentazione sarà retroattiva al 2015 e questo permetterà ai titolari di pensione che avessero in essere, su queste tematiche, contenziosi l’Agenzia delle Entrate di risolverli positivamente.

avv. Andrea Pogliani
Robert Engeler