A seguito del nostro articolo “ANCORA: TASSAZIONE DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE SVIZZERA (2° PILASTRO LPP)”, pubblicato in Gazzetta Svizzera nell'edizione di settembre 2022, che riguardava la trattenuta alla fonte di un versamento del capitale 2° pilastro ad una connazionale residente in Italia,abbiamo ricevuto una comunicazione da parte del signor Valentino Rosselli del Dipartimento federale delle finanze, sezione questioni fiscali bilaterali e convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI). Nella predetta comunicazione, si afferma che le basi legali per l’imposizione alla fonte in Svizzera di una prestazione in capitale del 2° pilastro si trovano all’art. 96 LIFD e 25 LAID, nonché nelle varie leggi fiscali cantonali, e nella disposizione esecutiva federale dell’art. 19 OIFo. Si afferma poi che la Svizzera prevede sempre l’imposizione alla fonte con l’aliquota di diritto interno anche in presenza di una CDI – sta poi al contribuente richiedere il rimborso, integrale o parziale, dell’imposta alla fonte o dell’imposta preventiva svizzera – e che l’art. 29 CDI Italia-Svizzera addirittura certifica sul piano bilaterale tale modo di procedere. La predetta comunicazione richiama poi una circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 12 agosto 2022 (https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/dbst/rundschreiben/2022/2-199a-d-2022.pdf.download.pdf), circolare a cui si è attenuta l’autorità competente del Cantone di Basilea-città nel caso che abbiamo trattato nel nostro articolo sopra citato.

Ci riserviamo di ritornare prossimamente in argomento.

Robert Engeler
avv. Andrea Pogliani

 

Precisazioni del Dipartimento federale delle finanze in tema di tassazione del capitale 2° pilastro