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Quali tasse si devono pagare sulla rendita AVS e del secondo pilastro

    I consigli dell’OSE – Informazioni alla Divisione Convenzioni contro le doppie imposizioni

    Ho sentito da parecchie fonti che la rendita del secondo pilastro e l’AVS erano fiscalmente imponibili.
    Devo pagare questa imposta nel mio paese di residenza o in Svizzera, e come devo procedere?

    In Svizzera, le rendite AVS non sono tassabili e non sono soggette all’imposta alla fonte per le persone domiciliate all’estero. Esse devono tuttavia essere dichiarate nel paese di residenza e sono imponibili se del caso. Per ottenere una risposta ufficiale dovete rivolgervi alle autorità fiscali del vostro paese di residenza. Per quanto concerne le rendite del secondo pilastro, tutto dipende dal fatto che voi riceviate una rendita sulla base di rapporti di lavoro di diritto pubblico (Confederazione, cantone, comune) o meno.

    Le rendite di questo tipo sono generalmente soggette all’imposta alla fonte in Svizzera. Non sarete così tassati nel vostro paese di residenza, oppure con la deduzione dell’imposta versata in Svizzera. Secondo la convenzione contro la doppia imposizione eventualmente applicabile e soprattutto della nazionalità del destinatario (concerne i doppi nazionali che possiedono la nazionalità del loro paese di residenza), si possono avere eccezioni. Inoltre, nei paesi con i quali la Svizzera non ha concluso delle convenzioni contro la doppia imposizione, ci può essere una doppia imposizione se il paese di residenza percepisce pure un’imposta su queste rendite.

    Le rendite provenienti da rapporti di lavoro di diritto privato sono assoggettate in Svizzera all’imposta alla fonte se la Svizzera non ha concluso convenzioni contro la doppia imposizione con i paesi di residenza oppure se la convenzione contro la doppia imposizione eventualmente applicabile lo prevede. È possibile quindi che vi sia una doppia imposizione quando il paese di residenza percepisce pure un’imposta su queste rendite e che nessun accordo contro la doppia imposizione lo impedisce.

    Per quanto concerne l’imposizione del capitale del secondo pilastro, ecco le regole: questo capitale è soggetto in Svizzera a un’imposta alla fonte. Parecchie convenzioni contro la doppia imposizione prevedono tuttavia una possibilità di chiedere un rimborso di questa imposta. Per contro, nel paese con il quale la Svizzera non ha concluso convenzioni contro la doppia imposizione, la possibilità di chiedere un rimborso non esiste, il che può dar luogo a una doppia imposizione, se il paese di residenza percepisce pure un’imposta su questi capitali e che nessuna convenzione contro la doppia imposizione lo impedisce.

    Potete ottenere più ampie informazioni in proposito presso la Divisione incaricata delle convenzioni contro la doppia imposizione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI):
    Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
    Divisione Convenzioni contro le doppie imposizioni
    Bundesgasse 3, 3003 Berna
    Tel. +41 58 462 71 29
    E-mail: dba@sif.admin.ch
    www.sif.admin.ch