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Testamento si o testamento no? Un quesito semplice con una risposta complessa

    Un caso di doppia cittadinanza e la diversa disciplina in ambito familiare tra Italia e Svizzera

    Gentile Avvocato Wiget,

    Mi rivolgo a Lei per un consiglio sul fare o meno un testamento. Leggo e apprezzo molto la Sua rubrica sulla Gazzetta Svizzera e La ringrazio.

    Sono cittadina svizzera con doppia cittadinanza, ho 72 anni e vivo in Italia da 36. Sono vedova e convivo con un partner con il quale siamo registrati al comune. Non ho figli, ho ancora un fratello e due nipoti in Svizzera. Anche il mio partner è senza figli.

    Non possiedo immobili, ho dei conti bancari in Italia e in Svizzera. Il mio partner, italiano, è proprietario di una casa con terreno dove attualmente risediamo. Lui ha fatto testamento per lasciare a me questa proprietà nel caso lui dovesse morire prima di me. Non è interessato ereditare da me.

    La ringrazio per una Sua risposta. Allego un pagamento per la Gazzetta Svizzera.

    Cordiali saluti.
    (H.R.L. – Prov. di Brescia)


    Cara Lettrice,

    grazie a Lei per seguirci con tanta attenzione e per il Suo prezioso supporto. Ne abbiamo sempre bisogno, come avrà anche certamente notato leggendo la nostra Rubrica Legale. Fatta questa doverosa premessa, vengo al Suo breve quesito che, semplice all’apparenza, sembrerebbe richiedere una risposta altrettanto breve e diretta. Così non è, purtroppo.

    Il testamento

    Senza addentrarmi sulle ragioni storiche della nascita e diffusione del testamento come strumento giuridico del regolamento della successione (ma non l’unico), mi limiterò a constatarne la fondamentale natura.

    Infatti, il testamento nelle sue varie forme (olografo, per atto pubblico, ecc.) e con i suoi diversi limiti (riserva o legittima se prevista, divieto di patti successori e contratti successori nei vari Paesi), consente di disporre dei propri beni per il caso di morte, e ciò in massima libertà, purché nel pieno delle proprie facoltà mentali.

    Ciò significa in termini più semplici che se si vuole, o che è necessario, decidere a chi lasciare cosa del proprio patrimonio, non solo materiale di valore ma anche solo affettivo, si può fare.

    Nell’ipotesi invece in cui un soggetto non vi provveda (o lo faccia solo in parte) interviene normalmente la legge con la c.d. successione, appunto, legittima o c.d. “ab intestato”. Dunque nel Suo caso partirò da qui.

    Legge successoria

    Come Lei scrive, il Suo status è quello di una doppia cittadina italo-svizzera, residente in Italia.

    In questo caso, alla Sua successione sarebbe applicabile il Reg. UE n. 650/2012 del 4.7.2012, in vigore dall’agosto 2015, ed in particolare l’art. 21, il quale statuisce che di norma la legge regolatrice della successione è quella dello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

    Ne conseguirebbe indubbiamente l’applicabilità della legge italiana alla Sua eventuale successione. Non avendo Lei figli (né suppongo ascendenti) la valutazione va fatta tenendo in considerazione il Suo partner e Suo fratello quali possibili successibili.

    Successione legittima

    In difetto di testamento il Codice Civile Italiano detta all’art. 582 le seguenti regole per situazioni come la Sua:

    • In caso di assenza di figli ma in presenza del coniuge, l’eredità si suddividerebbe per i 2/3 al coniuge e per 1/3 al fratello (o ai fratelli).
    • Al coniuge non è parificato il partner convivente registrato (cioè il convivente di fatto) al quale spetterebbe solo un limitato diritto.
    • In assenza del coniuge, di prole o ascendenti, per l’art. 570 c.c. succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali e, quindi, in ipotesi Suo fratello.
    • Non concorrerebbero, in ogni caso, i nipoti, se figli del fratello, salvo che il fratello non rinunci all’eredità, nel qual caso i suoi figli succederebbero per rappresentazione, così come eventuali altri nipoti, figli di fratelli o sorelle premorti.

    Diritti del convivente di fatto

    In assenza di coniuge, dunque, a Suo fratello verrebbe devoluta l’intera eredità (nel Suo caso gli averi depositati su Suoi conti bancari).

    Come vede la mera convivenza di fatto, ancorché registrata non attribuisce diritti successori ed è per questo che il Suo compagno ha disposto per testamento a Suo favore.
    Infatti, ai conviventi superstiti la legge dal 2016 (c.d. Cirinnà) ha riservato solo il diritto ad abitare la casa di comune residenza per un periodo variabile tra i 2 ed i 5 anni, ovvero il diritto a subentrare nel contratto di locazione. Si tratta di benefici, peraltro, di cui il Suo compagno non avrebbe bisogno, essendo proprietario della casa che abitate.

    Successione testamentaria

    In caso di testamento la situazione muta radicalmente. Infatti, i fratelli e le sorelle differentemente da coniuge e figli, non sono c.d. legittimari.  Ad essi, cioè, non è riservata una quota di eredità dalla legge, ma essi succedono al de cuius nell’intera eredità solo se mancano coniuge e figli (nonché ascendenti), e ovviamente di testamento, come detto.

    Pertanto, laddove Lei disponesse per testamento in favore del Suo compagno, devolvendogli l’intero Suo patrimonio o designandolo più semplicemente Suo erede universale, gli garantirebbe in futuro, il godimento esclusivo del Suo patrimonio. Non essendovi legittimari che possono vantare un diritto alla riserva, poi, i Suoi averi sono tutti liberamente disponibili senza restrizioni.

    Conclusioni

    Come vede, da questo breve excursus, che però credo completo, della Sua situazione, la risposta non è semplice. L’unico elemento dirimente in questo caso, però, fortunatamente per Lei, è la Sua stessa volontà. Se vuole beneficiare solo il Suo compagno ed escludere Suo fratello, deve fare testamento. Se non vuole beneficiare il Suo compagno, non faccia nulla e renderà erede legittimo solo Suo fratello. Se ha invece ragioni per voler lasciare qualcosa a Suo fratello o ai Suoi nipoti, può includerli per la parte che ritiene come eredi o con un semplice legato. I motivi di ogni scelta li conoscerà solo Lei e saranno decisioni esclusivamente Sue.

    Spero così di averLe fornito i chiarimenti che desiderava per assumere le decisioni più opportune e, con l’occasione auguro a Lei ed a tutti i nostri amici Lettori una buona estate.

    Avv. Markus Wiget

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