Caro Avvocato,
Sono una cittadina svizzera, pensionata e vedova. Dal matrimonio con il mio defunto marito sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni.
Nel corso degli anni io ho fatto varie donazioni a mio figlio e mia figlia senza però rispettare le proporzioni tra di loro. Ciò non fu certo dovuto alla volontà di sfavorire uno rispetto all’altro ma semplicemente alle esigenze di vita e di lavoro di ciascuno di loro.
Giunta a questo punto della mia vita, vista la mia età avanzata, vorrei sistemare la mia eredità per i miei figli.
Posseggo infatti ancora gran parte di un immobile di un certo valore e un po’ di risparmi sul mio conto corrente.
Mi sono chiesta quindi se posso in qualche modo riequilibrare i lasciti ai miei figli con il mio testamento o in qualche altro modo, e a questo punto chiedo a Lei quale esperto della materia se ha una soluzione da suggerirmi per risolvere il mio problema.
Vorrei infatti in ogni modo evitare di lasciare qualche strascico che diventi motivo di frizione quando io me ne sarò andata. Faccio presente infine che i miei due figli risiedono uno in Svizzera e uno in Italia.
M.M. (Milano)
Risposta
Cara Lettrice,
grazie delle Sue parole. Non siete voi che dovete ringraziare me ma è ancora il sottoscritto che deve essere grato a Voi Lettori per l’affetto, l’assiduità e l’attenzione che dedicate a questa rubrica. Ovviamente l’interesse della stessa è dovuto, oltre che all’attualità di alcuni temi, soprattutto ai Vostri quesiti, ed io, con i miei contributi mi limito a fornire delle indicazioni o almeno dei chiarimenti, sulle problematiche che Voi mi sottoponete.
Ma veniamo ora al caso che Lei ha sollevato con la Sua lettera. La questione non è semplicissima. Intanto perché Lei non ci scrive dove è residente, né la modalità o tipologia di liberalità che ha adottato nei confronti dei Suoi figli.
Donazione o successione italiana
Supponendo allora in prima battuta che Lei risieda in Italia, la Sua successione sarebbe regolata dal diritto italiano in base al Regolamento UE n. 650/2012 sul quale mi sono diffuso ampiamente nello scorso numero della Gazzetta Svizzera (n.1, Gennaio 2019). La rimando dunque a tale articolo per ogni chiarimento sul punto.
In tal caso, il Suo problema Si risolverebbe secondo alcuni basilari principi del diritto successorio. Innanzitutto è possibile per Lei procedere ad un riequilibrio di donazioni già fatte ai suoi figli attraverso l’istituto della donazione. Si tratta, lo ricordo, di un contratto con il quale un soggetto per spirito di liberalità arricchisce un’altra parte (Art. 769 cc e seguenti).
E tuttavia la donazione richiede una forma solenne per la sua validità, in particolare l’atto pubblico a pena di nullità, e la stessa deve essere accettata dal donatario.
Dalla forma solenne si può prescindere solo in taluni casi particolari:
– Le donazioni per servizi resi o in conformità agli usi,
– Le donazioni di beni mobili di modico valore (in rapporto alle condizioni economiche di chi effettua la donazione),
– purché questi ultimi siano effettivamente passati di mano.
Ciò Le consentirebbe in maniera relativamente rapida ed agevole di raggiungere il Suo scopo.
Nel caso invece non facesse nulla opererebbe comunque l’istituto della collazione, il quale prevede che i figli che abbiano beneficiato di donazioni allorquando il de cuius era ancora in vita, siano tenuti a conferire i beni donati nella massa attiva del patrimonio ereditario perché possano essere divisi tra tutti i coeredi in proporzione delle quote.
Ciò sempre che il defunto non abbia dispensato il donatario dall’obbligo di collazione. Infatti, in quest’ultimo caso varrebbe la regola “chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto”.
Ma resta operativo comunque il limite dettato dalla quota di legittima. In altre parole la dispensa dalla collazione dei beni donati vale solo sino a che non viene superata la quota disponibile dell’eredità.
È però evidente che in questo secondo caso possono sorgere questioni tra gli eredi che rischiano di sfociare in lunghi, costosi e spesso dolorosi procedimenti giudiziari.
In alternativa, Lei potrà sempre disporre per testamento olografo o pubblico, tenendo presente che nello stesso potrà fare la professio iuris (concetto sulla quale la rimando nuovamente all’articolo del mese scorso) anche a favore del diritto svizzero, se lo desidera.
Donazione o successione svizzera
Supponendo invece che Lei sia residente in Svizzera, ovvero che pur residente in Italia, Lei faccia testamento con la scelta a favore del diritto svizzero, la Sua successione sarebbe regolata dal diritto svizzero. In questo caso la situazione sarebbe in parte diversa da quella descritta sopra.
Partendo però dalle donazioni, la disciplina svizzera dettata dagli artt. 239 e seguenti Codice Obbligazioni Svizzero è del tutto simile a quella italiana: si tratta di un contratto bilaterale, avente quale causa lo spirito di liberalità, e richiede di regola la forma scritta e l’atto pubblico per gli immobili.
Analogamente all’Italia, anche la Svizzera conosce l’istituto della collazione (artt. 626A e seguenti Codice Civile Svizzero). Nell’ambito di tale obbligo vi rientrano, salvo decisione contraria del disponente, tutti i beni “che ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità”. Restano viceversa escluse dalla collazione le spese sostenute per l’educazione ed i cosiddetti regali di occasione (artt. 631D e 632E CCS).
Parzialmente diversa invece risulta la disciplina delle liberalità eccedenti la quota di legittima. Le stesse infatti possono essere dispensate dalla collazione se è provato che il disponente voleva favorire il destinatario (art. 629 CCS).
Anche qui vi è la possibilità (se non la probabilità) di un contenzioso giudiziario.
Oltre alle donazioni, Lei può ricorrere anche ad altri strumenti del diritto elvetico nell’ambito della cosiddetta successione volontaria, quali:
– il testamento,
– il contratto successorio.
Quanto alle forme del testamento (olografo, pubblico o orale), anche qui di nuovo mi permetto di rinviarla all’articolo del mese scorso.
Viceversa, del tutto peculiare rispetto al diritto italiano è il contratto successorio, con il quale il disponente si vincola a favore del contraente – erede con un negozio giuridico di regola irrevocabile.
Due sono i tipi di contratti successori:
– l’uno attributivo o positivo (Erbzuwendungsvertrag) a favore del contraente di un terzo (art. 494, comma 1 CCS)
– l’altro rinunciativo negativo (Erbverzichtsvertag) nel quale l’erede presuntivo rinuncia ai suoi diritti successori futuri (art. 45, commi 2 e 3 CCS).
Questo contratto richiede la forma scritta per atto pubblico, a pena di nullità (art. 512 CCS).
In realtà, però, il beneficiario è titolare solo di un’aspettativa che diviene vero e proprio diritto al momento della morte del disponente anche se con valore retroattivo.
Infatti il disponente finché è in vita conserva la piena titolarità e libera disponibilità del suo patrimonio, e dunque anche in questo caso non può escludersi una potenziale conflittualità tra eredi.
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Come vede le soluzioni ci sono, e sono anche abbastanza simili. Una rilevante differenza però è data forse dal fatto che per il diritto svizzero la quota di riserva a favore dei legittimari è pari a 3/4 del patrimonio del de cuius (art. 473 CCS), mentre in Italia, nel Suo caso, la riserva a favore dei figli sarebbe pari a 2/3 del patrimonio ereditario (art. 537 CC).
Di ciò dovrà naturalmente tenersi conto nell’ambito delle donazioni con riferimento all’obbligo di collazione nonché delle disposizioni testamentarie con riferimento al rispetto della quota di legittima di ciascun figlio.
Mi auguro, quindi, di avere fornito risposta se non esauriente almeno utile a tutti i Suoi dubbi e colgo l’occasione per inviare a Lei e a tutti i nostri Lettori i miei migliori saluti.
Avv. Markus W. Wiget