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Associazioni no profit e monitoraggio fiscale

    Che succede se il conto è cosiddetto “dormiente”?

    Caro Avvocato,
    sono cittadino svizzero e faccio parte del comitato di una Associazione senza scopo di lucro qui in Italia. Leggo sempre la Gazzetta Svizzera ed in particolare la Sua rubrica legale con i suoi utili consigli.

    Ho deciso di scriverLe questa volta per via di una situazione particolare che si è creata nella nostra associazione. Si tratta di questo:
    un po’ di tempo fa l’Associazione in persona del suo Presidente ha ricevuto una comunicazione da parte di una banca svizzera, la quale ci ha segnalato l’esistenza presso di loro di un conto corrente intestato alla nostra Associazione;
    di tale conto corrente tutti noi dell’Associazione ignoravamo totalmente l’esistenza;
    pensiamo si tratti di uno di quei conti “dormienti” derivanti da qualche eredità o donazione di un nostro associato o di un suo parente a favore della nostra Associazione;
    da una serie di indagini fatte con i nostri associati più anziani e direttamente con la banca abbiamo scoperto che, in effetti, è proprio così e che il conto era stato aperto tantissimi anni fa da un vecchio Presidente nel frattempo defunto;
    il conto corrente riporterebbe un saldo di varie decine di migliaia di franchi, per cui saremmo interessati ad entrarne in possesso.

    Questi in sintesi i fatti. Dopo un iniziale momento di grande euforia nel quale abbiamo cercato di capire come farci accreditare l’importo e persino a quali progetti avremmo potuto destinare le somme mi sono tornati alla mente tutti i suoi preziosi articoli sul monitoraggio fiscale e sulla Voluntary Disclosure.

    Mi sono quindi chiesto, innanzitutto, se abbiamo diritto ad ottenere tali somme, in secondo luogo se siamo responsabili come associazione di una qualche violazione fiscale e in ultimo quali sono i passi più opportuni da intraprendere nell’interesse dell’Associazione (Voluntary Disclosure o altro).

    Avendo sempre apprezzato i suoi articoli ed il Suo senso pratico ho pensato di rivolgermi a Lei sperando che la questione possa essere trattata in uno dei prossimi numeri della Gazzetta Svizzera anche per non gravare l’Associazione di costi magari inutili.
    Le chiedo quindi cortesemente se può darci qualche indicazione.

    A.T. (Prov. di Milano)

    Risposta
    Caro Lettore,
    La ringrazio dei complimenti e rispondo molto volentieri alla Sua lettera, anche perché è sempre apprezzabile l’impegno a titolo gratuito che si presta per delle organizzazioni senza scopo di lucro. Voglio quindi dare il mio piccolo contributo anche io.
    Debbo però simpaticamente “tirarle le orecchie”, perché – in una situazione come la Sua – chiedere una consulenza qualificata non comporta mai costi inutili, soprattutto per la prospettiva di importanti vantaggi per l’associazione ma anche per la giusta necessità di cautelarsi da rischi di conseguenze economiche negative per la stessa.
    Ciò premesso, provo a rispondere ai Suoi vari quesiti.

    Diritti sul conto svizzero
    Alla sua prima domanda rispondo affermativamente. Non si tratta però tecnicamente di un conto c.d. “dormiente” che sono quei conti di averi superiori a 500 franchi ma non reclamati da più di 60 anni, e per i quali esiste una lista di circa 2600 nominativi ed un sito internet apposito www.dormantaccounts.ch, al quale si può rivolgere una richiesta.
    Da quanto Lei scrive, invece, è ragionevole ritenere che il conto corrente svizzero, frutto di un lascito ereditario o di una donazione di qualche benefattore e filantropo, sia assai più recente.
    Ed inoltre parrebbe direttamente intestato alla vostra stessa associazione ovvero al presidente dell’associazione dell’epoca in tale sua qualità.
    Diversamente non si spiegherebbe come mai la banca abbia scritto alla Vostra associazione. Motivo in più a sostegno del fatto che non sia in contestazione il Vostro diritto. Conseguentemente non vi dovrebbe essere dubbio che delle somme depositate sul conto sia titolare e ne possa disporre la vostra associazione.
    Ciò, però, comporta anche che la stessa ne sia responsabile, come avrò modo di spiegare più avanti.

    Obblighi normativi di monitoraggio
    Questo è il punto maggiormente delicato e complesso. Di seguito ripercorreremo brevemente la disciplina del monitoraggio fiscale, concentrandoci su quello che è l’ambito soggettivo di applicazione della stessa.
    Il D.L. 28.6.1990 n. 167 (e succ. modifiche) detta la disciplina di riferimento di quello che viene più comunemente chiamato “monitoraggio fiscale”.
    L’art. 4 del citato Decreto delimita quello che è l’ambito soggettivo dei contribuenti obbligati, imponendo loro di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti e le attività all’estero di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
    Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale tutte le persone fisiche residenti in Italia, e per residenti si devono intendere – secondo la nozione dell’art. 2 del TUIR – “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Come si ricorderà, questi criteri sono tra loro alternativi.
    Come stabilito dal successivo comma 2bis del medesimo articolo, si considerano anche residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori “black list” (ad oggi ed a questi fini, vi rientra ancora la Svizzera).
    La disciplina sul monitoraggio si estende però anche agli enti non commerciali e le società semplici (ed i soggetti equiparati) residenti in Italia. Per questi soggetti gli artt. 5 comma 3, lett. D) e 73, comma 3 del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
    Sempre secondo il citato art. 73 comma 3 del TUIR, si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella c.d. “white list”.
    Sotto questo profilo, dunque, non vi è dubbio che vi sia un obbligo specifico ricadente sulla associazione.
    Ma non basta. Sempre in tema di ambito soggettivo è intervenuta anche la Legge Europea 2013 (L. 97/2013), la quale – recependo alcune proposte della “Commissione Greco” in tema di antiriciclaggio – ha ampliato il novero di soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW. Infatti, si è esteso l’obbligo anche ai c.d. titolari effettivi, nozione ricavabile dalla normativa antiriciclaggio, ovvero coloro che – a prescindere dalla formale intestazione dell’attività estera – sono i beneficiari ultimi delle citate attività.

    Le Circolari e la giurisprudenza
    Ad ausilio della normativa sopra citata, l’Amministrazione Finanziaria ha cercato più volte di chiarire la disciplina attraverso le sue Circolari.
    Per quel che interessa la compilazione del quadro RW, secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui le attività finanziarie o patrimoniali siano in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione spetta ad ogni soggetto intestatario, con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
    Seguendo quello che è un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, poi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come siano altresì tenuti all’obbligo di monitoraggio tutti quei soggetti che abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione di attività estere intestate ad altri soggetti.
    Ciò vale per tutti quei casi – che tante volte abbiamo trattato anche noi su queste pagine – in cui vi sia un conto corrente estero intestato ad un soggetto residente, sul quale vi sia la delega di firma di un altro soggetto residente (tipicamente un familiare). In questo caso, anche se il titolare già provvede a compilare il Quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi, pure il delegato è tenuto a sua volta alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intero ammontare esistente all’estero.
    Con la Circolare n. 28/E del 2011 la stessa Amministrazione finanziaria ha evidenziato come si debba ritenere esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto che ha la disponibilità dell’attività estera possa esercitare un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. E’ il caso degli amministratori che hanno il potere di firma su conti correnti delle società in uno Stato estero e quindi la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.
    Tale concetto è stato ribadito dalla Circolare 10/E del 2014, dove si evidenzia che gli amministratori – titolari del potere di firma ma – che non siano beneficiari (“ossia possessori”) dei relativi redditi non devono compilare per dette consistenze il quadro RW.
    In risposta ai quesiti sorti dopo l’emanazione della L. 186 del 2014 sulla prima VD, l’Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 27/E del 2015 – ha tenuto a precisare che l’obbligo di monitoraggio fiscale non sussiste tutte le volte in cui sia stata rilasciata una mera delega ad operare sul conto estero in esecuzione di un mandato. L’esempio preso in considerazione, anche in questo caso, era l’amministratore di società di capitali che ha poteri di firma su conti correnti della stessa società in uno Stato estero, dei quali “si ha evidenza nelle scritture contabili”.
    Sarebbe, invece, tenuto all’obbligo dichiarativo il procuratore nel caso in cui vi sia un rapporto di natura extracontabile riferibile ad una società di capitali.
    Nonostante quanto sopra, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Civ. V, 26.02.2015, n. 16404), ha – di fatto – evidenziato l’obbligatorietà della compilazione del quadro RW anche in capo agli amministratori di società di capitali.
    Tale decisione si basa sull’interpretazione della ratio legis perseguita dalla norma in tema di monitoraggio, ovvero il controllo delle operazioni finanziarie da e verso l’estero. Siffatto obbiettivo – secondo gli Ermellini – può essere efficacemente ottenuto soltanto dando alla nozione di “detenzione” un significato omnicomprensivo, perché “anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce uno strumento idoneo di occultamento” e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e delle attività finanziarie.
    Tale decisione è stata aspramente contestata dalla dottrina e dagli studiosi più attenti, ma la situazione ad oggi è questa.
    Invece, non viene approfondita la questione relativa ad un contribuente, residente in Italia, ma amministratore di una società straniera, o ancora la posizione del presidente residente in Italia di una associazione straniera con sede e disponibilità di fondi all’estero.
    Da parte nostra non ci resta che evidenziare come – sebbene ad oggi isolata – si stia facendo strada questa tendenza ad imporre l’obbligo di compilazione del quadro RW quanto più possibile per consentire un ampio monitoraggio. In quest’ottica, ci pare quindi più prudente consigliare di compilare il quadro RW anche in queste ipotesi. Ma non dilunghiamoci oltre e vediamo di risolvere gli ultimi quesiti.

    Voluntary Disclosure: No
    Per quanto riguarda la Sua domanda sulla possibilità di adesione alla procedura di Voluntary Disclosure debbo purtroppo dirLe che ciò non è più possibile. I termini della stessa, previsti dalla Legge n. 186/2015 venivano infatti a scadere il 30.9.2015, poi prorogati al 30.11.2015. In base poi al D. Lgs. n. 193/2016 vi era stata una riapertura con scadenza 31.7.2017 prorogata sino al 2.10.2017.
    Non so a quando risalga la Vostra scoperta ma mi pare di comprendere che essa sia recente, e pertanto fuori tempo massimo.
    Anche l’ultima riapertura, come forse avrà potuto trarre dagli ultimi numeri della Gazzetta Svizzera, non è prevista per il Vostro caso. Ciò però non significa che non sia possibile una regolarizzazione, la quale tuttavia, come potrà immaginare comporta dei costi.

    Ravvedimento operoso: Si
    Atteso l’obbligo di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale che risulterebbe essere stato violato, l’unica soluzione potenzialmente percorribile è quella del cosiddetto ravvedimento operoso previsto dalla legislazione fiscale, con il quale il soggetto inadempiente verso il fisco volontariamente provvede ad assolvere le sue obbligazioni passate anche per le sanzioni.
    Peraltro, il ravvedimento operoso potrebbe avere ad oggetto la sanatoria di ben 10 anni, sia ai fini del mancato completamento del Quadro RW, sia ai fini dei redditi, nel caso l’associazione non avesse presentato in passato le dichiarazione dei redditi. In caso contrario, invece, le annualità da sanare – ed i relativi costi – verrebbero a ridursi.
    Mi spiace non poter essere più preciso al momento ma in assenza di dati esatti nella Sua lettera posso solo dare un indicazione generica in merito.

    Non sapendo poi se le somme depositate presso la banca svizzera siano state in passato anche investite, non sono purtroppo nemmeno in grado di valutare il costo complessivo della sanatoria. Tuttavia, ipotizzando un valore di portafoglio stabile negli anni in discussione ed una rendita finanziaria minima, possiamo ritenere che l’esborso complessivo per imposte sanzioni ed interessi dovrebbe essere abbastanza ridotto e dunque il capitale ampiamente sufficiente per il fisco.
    Occorrerà, però, che l’associazione si rivoga ad un professionista specializzato affinché lo stesso raccolga tutta la documentazione, effettui i conteggi del caso, predisponga gli invii di tutte le dichiarazioni eventualmente omesse, sia con riferimento al Quadro RW, sia ai redditi esteri. Ritengo peraltro che il conto possa essere capiente anche per tali costi e che l’associazione possa poi destinare l’eccedenza del conto per gli scopi che essa ritiene più confacenti alla sua natura.
    Va da sé che, una volta regolarizzato il conto ed informata la banca, lo stesso conto estero possa essere estinto e gli importi residui trasferiti a mezzo bonifico bancario sul conto dell’associazione in Italia.

    Spero di avere così fugato tutti i suoi dubbi e auguro a Lei ed a tutti i nostri Lettori una buona ripresa “settembrina”!
    Avvocato Markus Wiget

    rubrica legale