Vai al contenuto

Borsa di studio in Svizzera. Quando viene tassata in Italia?

    Gentile Avvocato,

    sono una doppia cittadina italo-svizzera che si è recentemente trasferita in Italia.

    In Svizzera ho ricevuto una borsa di studio dal Fondo Nazionale Svizzero che mi è stata pagata solo parzialmente, mentre il saldo mi è stato corrisposto dopo che ero già tornata in Italia.
    Attualmente non lavoro ma svolgo solo l’attività di ricercatrice finanziata proprio dalla borsa di studio.

    Ora mi è stato riferito che le borse di studio sono tassate in Italia e che quindi dovrei versare una parte di quanto percepisco al fisco italiano.

    La cosa mi sembra assurda, sia perché in Svizzera la mia borsa di studio non era tassata, sia perché non capisco perché l’Italia voglia tassare una borsa di studio estera che per di più ho percepito in parte già in Svizzera, prima di trasferirmi in Italia.

    Le sarò molto obbligata se potrà darmi qualche chiarimento in proposito e grazie anticipate.
    M-R. B. (Prov. di Napoli)

     


    Gentilissima Lettrice,
    grazie del quesito che ci permette questa volta di affrontare una questione del tutto nuova e abbastanza specifica.

    Cominciamo allora con il dire che Lei ha ragione. La situazione descritta ha un che di paradossale.

    Intanto Le confermo che, a differenza della Svizzera, l’Italia di norma tassa anche le borse di studio. Ciò in base all’art. 50, comma 1, lett. c) del DPR n. 917/1986 (TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi) a condizione che:
    a) il soggetto percipiente sia fiscalmente residente in Italia, e
    b) non sia vincolato al soggetto erogante da un rapporto di lavoro dipendente.

    La norma vale, secondo il disposto di legge citato, per tutte le somme da chiunque versate a titolo di “borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”.

    L’unica eccezione, sempre prevista normativamente, riguarda alcune peculiari tipologie di borse di studio da parte di università per dottorati di ricerca e ricerca post-laurea, le quali, come anche confermato da circolari dell’Agenzia delle Entrate del passato, non sono imponibili. In tutti gli altri casi queste forme di sostegno allo studio vengono assimilate ai redditi da lavoro subordinato.
    Quanto alla condizione sopra citata della residenza fiscale in Italia, come ben sanno i nostri attenti Lettori, essa matura per le persone fisiche dopo 183 giorni (ovvero 184 giorni per gli anni bisestili, come il 2020) di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente o di domicilio o residenza (secondo il codice civile) in Italia (art. 2, comma 2 TUIR).

    I suddetti requisiti sono alternativi, e pertanto è sufficiente che ne ricorra anche uno solo perché il soggetto venga considerato residente in Italia.
    In tal caso, tutto il reddito ovunque prodotto dal soggetto è tassabile in Italia.

    Nei rapporti con la Svizzera, vanno però considerate altre due importanti disposizioni.
    La prima è la norma sulla presunzione di residenza fiscale di cui all’art. 2, comma 2-bis TUIR, che stabilisce l’inversione dell’onere della prova per i cittadini italiani – ma anche per i soggetti con doppia cittadinanza, una delle quali italiana – che si siano trasferiti in un paese a regime fiscale cosiddetto “privilegiato”. La Svizzera vi rientra in base al famigerato Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, a tutt’oggi (inspiegabilmente) in vigore, nonostante i cospicui sforzi fatti dalla Confederazione in termini di trasparenza e di scambio di informazioni fiscali.
    In altre parole, per questi soggetti non sarà sufficiente l’iscrizione all’AIRE per dimostrare la residenza in tali Paesi, ma dovranno essere essi stessi, se richiesti, a fornire documentazione idonea a superare la presunzione di residenza fiscale in Italia.

    La seconda importante disposizione è contenuta nella Convenzione contro le Doppie Imposizioni tra Italia e Svizzera del 1978 CDI, più volte evocata su queste pagine, all’art. 20, il quale stabilisce per i casi come il suo, che le somme percepite da uno studente o un apprendista prima residente in uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato per ragioni di studio o di formazione professionale, purché relative al proprio mantenimento, all’istruzione o alla formazione stessa “non sono imponibili in quest’altro Stato” a condizione che provengano da fonti situate fuori da detto altro Stato.

    In altri termini, cercando di tradurre in modo elementare:
    a) la borsa di studio erogata da un ente svizzero ad un soggetto residente in Svizzera per soggiornare in Italia, non è quivi tassabile,
    b) la borsa di studio erogata da un ente italiano ad un soggetto residente in Italia per soggiornare in Svizzera, non è tassabile in quest’ultima, ma solo se il trasferimento è avvenuto per seguire gli studi o per la propria formazione professionale.

    * * *

    Conclusioni
    Mi consenta innanzitutto di farLe i miei complimenti per la borsa di studio che ha ottenuto. Il Fondo Nazionale Svizzero (FNS) è quasi sicuramente la più importante istituzione svizzera per la promozione della ricerca scientifica.

    Nel merito, invece, rilevo che dalla Sua lettera non è dato ricavare in che periodo abbia soggiornato in Svizzera e quando si sia trasferita in Italia.
    In linea generale, possiamo dire che l’informazione che Lei aveva ricevuto non era affatto priva di fondamento. Resta assurdo anche per me che si debbano tassare anche le borse di studio, salvo poi lamentarsi della “fuga dei cervelli”, ovvero fare norme apposite per farli rientrare con complicati meccanismi premiali, quando forse basterebbe molto meno.

    Tuttavia il paradosso, in questo caso, è mitigato dalla CDI Italo-Svizzera del 1978. Nella fattispecie, infatti, la borsa di studio erogata dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca scientifica in quanto ente svizzero, non è tassata in Italia, anche dopo il suo trasferimento in questo Paese, a condizione che:
    a) Lei fosse in precedenza effettivamente residente in Svizzera e, se del caso, sia in grado di adempiere all’onere probatorio in tal senso che su di lei grava, anche se doppia cittadina italo-svizzera, come visto sopra.
    b) il suo più recente trasferimento in Italia sia specificamente legato alla sua attività di ricerca di studio o di formazione professionale per le quali ha ricevuto la borsa di studio.

    Spero di essere stato sufficientemente chiaro e auguro a Lei, come a tutti i nostri fedeli Lettori, una buona ripresa “settembrina”.

    (Avv. Markus W. Wiget)