Residenza fiscale Italiana, AIRE e regime dei frontalieri

Trasferire la residenza in Svizzera con la famiglia in Italia. Dubbi e problemi

Gentilissimo Avvocato,

Mi scuso in anticipo per il disturbo, le scrivo perché ho letto varie sue rispose sulla Gazzetta e le ho trovate sempre molto puntuali e precise. Facendo abuso della sua pazienza le delineo in breve la mia situazione famigliare. Sono un cittadino italiano e a breve dovrei iniziare un lavoro in Canton Ticino (permesso B), mi iscriverò a breve all'Aire e metterò la residenza in Svizzera. La mia compagna continuerà al momento a lavorare in Italia. Ora, fra un anno e mezzo circa abbiamo verosimilmente in programma di sposarci. Qualora la mia futura sposa continuasse a risiedere in Italia e lavorare in Italia e io in Svizzera lavorando in Svizzera, rischio di dover pagare di fatto anche una parte (consistente) di tasse in Italia?

In sostanza vorrei capire se un matrimonio e/o la presenza di figli residenti in Italia faccia automaticamente figurare come centro d'interessi l'Italia, obbligando a pagare qui le tasse...
Ne approfitto anche per chiedere se sia possibile per un cittadino italiano prendere residenza in Svizzera e lavorare da frontaliero in Italia.

Grazie in anticipo per la grande disponibilità.
S.B. (località non indicata)


Caro Lettore,

La ringrazio per Le sue gentili parole ma, come faccio sempre con i nostri Lettori, chiedo anche a Lei l’importanza di un piccolo contributo che, quale apprezzamento concreto, ci consente di continuare a pubblicare la Gazzetta Svizzera undici volte all’anno, e a fornire così a nostra volta un concreto aiuto a tutti gli Svizzeri in Italia che ci leggono e che hanno necessità di informarsi – non solo sui temi legali.

L’ho ribadito anche stavolta e non mi stancherò mai di farlo.

Così come non mi stancherò mai di affrontare la tematica della residenza fiscale che è questione molto sentita a tutti i livelli e a tutte le età dagli Svizzeri in Italia.

Ciò non solo perché può costituire il primo passo di una carriera professionale o di un’attività imprenditoriale, ovvero, l’ultima fase della vita in cui ci si vuole godere la pensione, ma soprattutto perché coinvolge anche aspetti emotivi e sentimentali allorquando si deve decidere “dove metter su famiglia”, come nel Suo caso, e questo anche il fisco italiano lo sa.

La residenza in Svizzera

La residenza in Svizzera, e più precisamente in Ticino, nel Suo caso risulterà effettiva.

Il permesso di dimora ”B” per gli stranieri che soggiornano in Svizzera a lungo termine, nel suo caso come cittadino UE/AELS ha una durata di cinque anni sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, o comunque continuativo.

Esso differisce dal permesso di domicilio “C” che si ottiene dopo 5 anni di dimora.

Correttamente Lei si iscriverà all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) o cancellandosi nel Comune italiano di residenza, o iscrivendosi al Consolato di competenza all’estero che provvederà a comunicare al Comune di provenienza la Sua nuova residenza all’estero, e conseguentemente la cancellazione in Italia.

Ebbene, la Legge Finanziaria 2024 ha rimodulato il regime sanzionatorio in materia di obblighi anagrafici, prevedendo anche una sanzione da 200 a 1’000 euro in caso di omessa dichiarazione di trasferimento di residenza dall’estero (entro 20 giorni) o all’estero (entro 90 giorni).

Naturalmente dovrà disporre di un’abitazione adeguata e non dovrà trascorrere in Italia troppo tempo, come ora vedremo.

La residenza fiscale in Italia

Premesso quanto sopra, allo stato nessun problema dovrebbe sorgere per via del rapporto con la Sua compagna. I “dolori”, per così dire, possono venire con il matrimonio, come Lei ha già intuito, soprattutto in seguito alla recente riforma della fiscalità internazionale varata con Legge delega n. 111 del 9.8.2023.

Come già scritto su queste pagine, in base al TUIR (art. 2) l’iscrizione all’anagrafe italiana della popolazione residente, ovvero la residenza o il domicilio in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta determinano la residenza fiscale e la soggezione al fisco italiano.

In questa delega, però, è contenuta anche la revisione della disciplina della residenza fiscale, armonizzata anche con i principi generali dell’Unione Europea e internazionali, che restringe ancor più le maglie della rete del fisco.

Da un lato viene (finalmente) abolita la presunzione assoluta di residenza fiscale per chi è iscritto all’anagrafe italiana, consentendo così al contribuente di esercitare il legittimo diritto alla prova contraria sul domicilio effettivo.

Nel caso poi della Svizzera, la cancellazione della stessa dalla famigerata “black-list” dei paradisi fiscali a partire dal 1° gennaio 2024, riconduce opportunamente il rapporto con il fisco italiano in termini di parità, eliminando la inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Dall’altro lato, tuttavia, in merito al domicilio si è conferita espressamente prevalenza alle relazioni personali e famigliari del soggetto, ponendo in secondo piano gli interessi economici.

La formulazione adottata di domicilio quale “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona” non pare delle più felici.

Alcun ripensamento (pur auspicato dal sottoscritto) sotto questo profilo vi è stato da parte del Legislatore, data anche la cogenza della legge-delega, e nemmeno una mitigazione nel decreto attuativo adottato (D. Lgs. n. 209 del 27.12.2023), di talché un rapporto coniugale in cui uno dei coniugi, tanto più se con i figli minorenni, risieda in Italia, implica un rischio enorme di attrazione dei redditi esteri dell’altro coniuge alla tassazione in Italia.

Resta, tuttavia, la speranza che in casi controversi di doppia residenza come potrebbe essere il Suo, si faccia corretta applicazione delle disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 1976 (c.d. tie-breaker rules).

In base a tali principi, infatti, si valuteranno nell’ordine:

- l’esistenza di un’abitazione permanente
- il centro degli interessi vitali
- il luogo di soggiorno abituale
- la nazionalità del soggetto
- da ultimo, un’eventuale accordo tra i due Stati.

Il frontaliere “italiano”

Infine, Le confermo che è possibile anche al residente in Svizzera lavorare come “frontaliere” in Italia.

Ciò purché si rispettino tutti i requisiti, in particolare i 20km ed il rientro quotidiano, in linea di principio, nell’altro Stato.

Magari questa facoltà risolve più agevolmente il problema, o almeno me lo auguro.

*          *          *
Con i miei migliori saluti.

Avv. Markus Wiget

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