Conto corrente estero non dichiarato nel quadro rw: per la cassazione non è reato

“Lista Dubai”, conseguenze fiscali, presunzioni, autoriciclaggio e reati tributari!

Caro Avvocato,
la leggo sempre con piacere ma, se non sbaglio, è un po' che non scrive di questioni fiscali internazionali e di regolarizzazioni fiscali. A me pare che da notizie di stampa la materia sia ancora molto di attualità. Si parla, ad esempio, di una nuova lista “Dubai”, che riguarderebbe anche tantissimi italiani che non hanno dichiarato i loro averi al fisco.

Io a suo tempo per un’eredità feci già il primo scudo e da allora ho sempre dichiarato tutto nel mio quadro RW. Poi ne sono venuti altri di scudi e poi ancora la Voluntary Disclosure.
Ogni volta si diceva che era l’ultima e, però, continuiamo leggere di evasori all’estero.

Possibile che non si riescano a punire, e ci sia sempre qualcuno che non dichiara i dati sulle disponibilità estere, così sottraendosi agli obblighi di pagare le tasse?
Spero che possa dare una risposta ai tanti che, come me, pagano regolarmente (anche per quelli che non lo fanno!).

Un grazie per il suo costante lavoro di informazione sulla Gazzetta Svizzera.

A.M. (Milano)


Caro Lettore,

vedo che Lei ci segue con molta attenzione e di questo La ringrazio, e vedo anche che è estremamente informato sulle questioni fiscali.

In effetti è un po’ che non affrontiamo specificatamente le tematiche che Lei ci ha indicato. Ciò per due semplici ragioni:
• in primo luogo, l’evoluzione dei rapporti tra la Svizzera da un lato, e l’Italia (ma anche altri Paesi) dall’altro lato, e della normativa hanno reso la questione meno prioritaria ed impellente;
• in secondo luogo, non sono alle “viste” sanatorie, condoni o altre regolarizzazioni (ed in ogni caso di solito ne parliamo solo quando i provvedimenti di legge sono in vigore o quantomeno concreti).

Ma Lei ha ragione: in queste ultime settimane è riemersa prepotentemente la questione delle liste di presunti evasori.
In particolare si è parlato di una “Lista Dubai”, e cioè di un CD che il fisco tedesco ha acquistato per 2 milioni di euro con dati di soggetti che avrebbero ingenti patrimoni negli Emirati Arabi Uniti. L’Italia così come altri Paesi, si sarebbe interessata per ottenere i dati relativi ai propri contribuenti.

Si riproduce così, sostanzialmente, uno schema già visto in parte con la “Lista Liechtenstein” e la “Lista Falciani”, e più recentemente con i “Panama Papers” ed i “Paradise Papers” di origine caraibica.

Due sono i profili, parzialmente diversi, della Sua lettera da analizzare:
• l’utilizzabilità di questi dati, spesso rubati, e le possibili conseguenze fiscali;
• il Quadro RW e la sua mancata compilazione.
Vediamoli rapidamente, differenziando le situazioni.

Utilizzabilità delle “liste” e conseguenze
Sotto il primo profilo, dopo iniziali incertezze (sia in sede penale, sia in sede fiscale), la giurisprudenza, a seguito di varie pronunce della Cassazione civile, si è oramai uniformata nel senso di ritenere la documentazione utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate.

A tale scopo milita anche – almeno tra Paesi dell’Unione Europea – la direttiva 19.2.1977 n. 77/799/CEE.
Le conseguenze fiscali, poi, dipendono dal contenuto dei CD che, quanti più dati contengono, tanto più decisivi potranno rivelarsi: da indizio a vera e propria prova di reddito evaso e persino di reato tributario.

Infatti, il Fisco italiano in sede amministrativa può far ricorso alle presunzioni legali, oltre che semplici, che le disponibilità non dichiarate nel Quadro RW costituiscano reddito evaso, con conseguenti imposte, interessi e sanzioni che possono complessivamente arrivare sino al quintuplo delle somme estere non denunciate. Ciò sulla base anche di un solo indizio (ma grave e preciso) o se plurimi purché anche concordanti – e persino se i dati non sono utilizzabili penalmente.

Sempre sul versante penale (nel quale sono inammissibili le prove illecite e le mere presunzioni legali), oltre alle ipotesi di reati tributari, quali la omessa o infedele dichiarazione e nei casi più gravi la dichiarazione fraudolenta, dal dicembre 2015 in poi è stato introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648–ter.1 c.p.). Tale delitto punisce l’attività di riciclaggio (trasferimento, sostituzione, impiego in modo da ostacolarne l’identificazione) del frutto di reati dolosi, anche da parte dell’autore degli stessi reati presupposto.
L’unica eccezione non punibile è che tali beni delittuosi vengano dal reo destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Naturalmente, però, sul concetto di “autoconsumo” sussistono diverse visioni ed interpretazioni.

Mancata compilazione del Quadro RW
Sotto altro profilo, la questione della mancata compilazione del Quadro RW necessita di maggiori precisazioni.
Se, infatti, essa è sempre sanzionabile in sede amministrativo-fiscale, come già detto, non altrettanto può dirsi in sede penale nel caso di violazione relativa ad un conto corrente estero.

L’obbligo di compilazione prevista dalla normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. n. 167/1990) è finalizzata al controllo e dal 2011 anche al pagamento dell’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) e dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) ma non dei redditi e dell’IVA.

Conseguentemente, l’incompleta dichiarazione in ordine al Quadro RW ed agli elementi attivi costituiti da mero denaro depositato su un conto corrente estero non è punibile penalmente.

Il principio è stato, tra l’altro oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. VI, n. 19849 del 19.5.2021) che ha, nella fattispecie, escluso la sussistenza del reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000).

Ulteriore corollario di tale Sentenza è che il denaro sul c/c estero quindi, non trattandosi di frutto di un reato doloso, non può essere presupposto di riciclaggio tout court da parte di terzi, né tantomeno di autoriciclaggio.

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Spero di averle fornito un quadro esauriente dal punto di vista normativo.
Quanto poi ai “furbetti” che si sono ostinati ad occultare patrimoni illegittimamente costituiti o detenuti all’estero invece che regolarizzarle, mille e una possono essere le ragioni.
Alcune confessabili, altre meno.
Certo è che i margini di manovra per costoro si stanno via via riducendo, perché una sanatoria oggi non è prevista, il ravvedimento operoso può essere molto caro e necessita di condizioni non sempre date e anche i Paesi più recalcitranti (compreso Dubai) hanno cominciato a scambiare i dati con il resto del mondo in base a precise convenzioni internazionali e criteri comuni.
Mi auguro che questo almeno la consoli un po’.
Un caro saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori, con l’auspicio di una buona ripresa a settembre.

Avv. Markus Wiget