Le banche svizzere e il monitoraggio fiscale

Che cosa va inserito nel Quadro RW?

Gentili Avvocato Wiget e Signor Engeler,
vi sottopongo una questione che riguarda sicuramente altri lettori.

Sono doppio cittadino svizzero italiano, così come anche mia madre. Mia madre è residente in Italia; aveva accumulato dei piccoli risparmi presso un primario istituto bancario della Svizzera Romanda. Non li aveva dichiarati al fisco italiano ed allora ha fatto le pratiche per la regolarizzazione (voluntary disclosure), andate a buon fine.

Nel mese di febbraio 2018 ha inviato all’istituto bancario svizzero copia della dichiarazione dei redditi italiana, per dimostrare che li aveva dichiarati nel famoso “quadro RW”.
L’istituto svizzero ha risposto che la documentazione “non era conforme”, perché nella dichiarazione non compare il nome della banca, ed ha suggerito tre opzioni
1. trasferire i risparmi in un conto bancario in Italia
2. inviare una lettera di un avvocato
3. inviare una dichiarazione dei redditi dove compare il nome dell’istituto bancario
il punto 3) non è praticabile, lo Stato italiano non prevede, nel “quadro RW”, l’indicazione del nome; il punto 1) mi lascia alquanto perplesso: la Svizzera è così ricca che non è più interessata ai depositi bancari? In merito al punto 2) non capisco perché si debba cercare (e pagare) un avvocato per un questione che riguarda i rapporti tra Svizzera e Italia. Se il “il quadro RW” non prevede il nome della banca, non possiamo certo noi inventarci un modello di dichiarazione dei redditi.

Per il momento abbiamo inviato alla banca svizzera, una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ed una lettera del commercialista di mia madre, spiegando che i risparmi sono stati dichiarati nel quadro RW. Siamo in attesa di una loro risposta.

Sperando che il quesito sia di pubblico interesse, invio i miei migliori saluti
M.M. (Prov. di Roma)


Risposta
Caro Lettore,
grazie della sua e-mail e dell’interessante questione che oggi ci sottopone. Anche le Vostre lettere sono per noi un importante “termometro” dei problemi che spesso in pratica noi svizzeri all’estero dobbiamo affrontare. Le rispondo volentieri io, dunque, d’accordo con l’amico Robert Engeler.
Le confermo, innanzitutto, che la situazione di Sua mamma non è proprio isolata, anche se, come sempre, ogni caso fa un po’ storia a sé.
Le confermo, poi, anche che le soluzioni che, Vi sarebbero state proposte, come Lei ci suggerisce, sono effettivamente bizzarre.
Bene ha fatto naturalmente Sua mamma a regolarizzare la sua posizione con il Fisco italiano, facendo emergere i suoi risparmi, attraverso la oramai ben nota Voluntary Disclosure, sulla quale tante parole abbiamo speso su queste pagine. È evidente che, a questo punto, Sua mamma non si è avvalsa di una fiduciaria, né ovviamente ha fiscalmente rimpatriato le sue disponibilità, e pertanto, avendo mantenuto il conto corrente all’estero deve compilare il Quadro RW.
Dobbiamo allora verificare in prima battuta quali sono gli obblighi in relazione al Quadro RW ed alle indicazioni che con esso vanno fornite.

I dati del Quadro RW
Ebbene, va ricordato che il quadro RW assolve alle funzioni di monitoraggio del Fisco italiano previste dal famigerato D.L. n. 167/1990 (e successive modifiche).
A tale scopo, le indicazioni che vanno fornite sono relative alla disponibilità, alla tipologia di investimenti, alla tipologia di possesso ed al luogo in cui l’attività o l’investimento è detenuto, anche tramite specifici codici, e sono le seguenti:
• la valorizzazione degli importi;
• il conto corrente, le azioni o obbligazioni, i fondi e gli immobili, ecc.;
• piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.;
• il codice identificativo Paese.

Le “soluzioni” della banca
E vediamo allora in particolare le soluzioni che Vi sono state prospettate.

1. Il trasferimento dei fondi in Italia
È una proposta sorprendente, che chiaramente “cozza” con la volontà di Sua madre, che già all’epoca della Voluntary Discosure aveva deciso di non voler rimpatriare i suoi averi, mentre lo poteva fare. E, difatti, proprio per questo probabilmente avrà anche firmato il c.d. “waiver” che consentiva alla banca di fornire le informazioni al Fisco italiano, ove richiesto in tal senso.
In realtà, è probabile che questa soluzione sia solo un modo un po’ “spiccio” per la banca svizzera di evitarsi un “costo” di compliance per clienti che vengono oramai spesso visti più come un “problema” che un opportunità.
Dal canto Vostro, è chiaro che la soluzione non può essere di interesse, né di soddisfazione.

2. La dichiarazione dell’avvocato
Immagino che la banca voglia una dichiarazione di un legale che possa certificare l’avvenuta regolarizzazione. Ciò in effetti fornirebbe alla banca un elemento di rassicurazione sufficiente e convincente in ordine alla posizione della mamma. In questo senso, la richiesta non appare irrazionale, né anomala.
Peraltro, come Lei correttamente segnala, ciò comporterà per Voi dei costi per l’attività del professionista, il quale ragionevolmente non potrà assumersi un rischio di questo tipo, se non dopo un accurato vaglio della documentazione disponibile.

3. Dichiarazione dei redditi contenente il nome della banca
Qui, in effetti raggiungiamo il paradosso e non posso che darLe ragione. Abbiamo già visto quali sono i dati che vanno comunicati con il quadro RW della dichiarazione dei redditi per di più con codici appositi e precisi, e non si parla di istituti bancari, né di indicazioni di tale natura.
Non è dunque possibile integrare il modulo a piacimento della banca svizzera, né esiste un modello di dichiarazione diverso da quello che Voi avete utilizzato.

La soluzione da Voi adottata
In risposta alle richieste della banca, invece, Voi avete inviato un’auto-certificazione corredata da una lettera del commercialista della mamma, la quale spiega che quelli indicati nel Quadro RW sono proprio i risparmi in Svizzera presso la banca romanda.
Mi sembra una soluzione tutto sommato ragionevole, sia per l’auto-certificazione con la quale un soggetto si assume la responsabilità anche penale in ordine alla veridicità delle proprie dichiarazioni, sia per la lettera del commercialista a conferma titolata della suddetta dichiarazione.
Soprattutto quest’ultimo documento potrebbe risultare risolutivo. Non ne conosco ovviamente il contenuto ma se la banca ritenesse la missiva esauriente sotto questo profilo, potrebbe ritenerla equivalente alla lettera dell’avvocato, che pure vi era stata richiesta.

Il mio consiglio
Qualora la Vostra banca non fosse ancora soddisfatta (e prima di cambiarla!), Le suggerirei magari un passo ulteriore.
Dato che sua mamma ha fatto ricorso alla Voluntary Disclosure, potreste integrare la documentazione già fornita all’istituto di credito svizzero con la copia dell’istanza di Voluntary Disclosure presentata a suo tempo, eventualmente munita anche della ricevuta telematica.
A quel punto, non dovrebbero più sussistere dubbi sulla completezza e correttezza della dichiarazione dei redditi e del Quadro RW, neanche per il più pignolo dei bancari.
Spero di esserle stato utile e Le sarò grato se vorrà magari tenerci aggiornati sugli sviluppi di questa “kafkiana” vicenda, così da poterne informare anche i nostri Lettori.

Ne approfitto, poi, per augurare a tutti una Buona Pasqua.

Avvocato Markus W. Wiget

rubrica legale