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Cosa succede con la previdenza professionale in caso di emigrazione?

    Domanda: Una persona della mia famiglia mi ha chiesto un consiglio sull'emigrazione. Non ho saputo rispondere alla sua domanda su cosa sarebbe successo ai suoi risparmi del 2° pilastro se fosse andato all'estero. Quali opzioni ci sono?

    Risposta: La prima opzione consiste nel lasciare che il capitale accumulato “riposi” in Svizzera, ad esempio su un conto di libero passaggio o sotto forma di polizza di libero passaggio. Può anche chiedere che le venga versato il capitale accumulato. Ma questo è possibile solo se si lascia la Svizzera in modo definitivo. L'istituto di previdenza a cui ha versato i contributi sarà responsabile di verificare questo aspetto. Se si emigra in un Paese al di fuori dell'UE/AELS, si ha diritto al pagamento integrale del capitale. Tuttavia, se ci si trasferisce in un Paese dell'UE/AELS, si applicano delle limitazioni: il capitale previdenziale minimo previsto dalla legge, noto anche come “parte obbligatoria”, non può essere ritirato. Questa parte rimane bloccata in un conto o in una polizza di libero passaggio in Svizzera fino all'età di 60 anni, ossia cinque anni prima dell'età normale di pensionamento. È possibile ritirare solo la “parte sovraobbligatoria”, ossia il capitale risparmiato in eccesso rispetto alla rendita minima.

    È inoltre possibile richiedere il ritiro dell'intero importo dei fondi del 2° pilastro per finanziare la proprietà di un'abitazione all'estero. Ma deve trattarsi della residenza principale dell'assicurato, non di una seconda casa o di una casa per le vacanze.

    A determinate condizioni, è possibile rimanere assicurati per la previdenza professionale anche quando si vive all'estero. Ciò presuppone che si rimanga affiliati all'assicurazione AVS/AI su base obbligatoria o volontaria. In altre parole, se si rimane assicurati nel regime obbligatorio AVS/AI, si può rimanere assicurati anche nel regime obbligatorio della previdenza professionale, ad esempio se si continua a lavorare per un datore di lavoro svizzero all'estero. L'adesione volontaria all'AVS/AI è possibile solo se si emigra in un Paese al di fuori dell'UE/AELS. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, è possibile anche stipulare un'assicurazione volontaria del 2° pilastro, presso l'ultimo istituto di previdenza in Svizzera o presso la Fondazione istituto collettore LPP. Ma è necessario verificare che il regolamento dell'istituto di previdenza interessato lo consenta. Deve inoltre verificare se la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale con il suo Paese di residenza: in tal caso, a seconda della sua situazione, potrebbe essere soggetto al sistema di sicurezza sociale del Paese in cui lavora.

    Tutto dipende quindi dalla sua situazione personale. Per maggiori informazioni su questo argomento, consulti la Circolare164 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

    Stephanie Leber, Servizio giuridico dell’OSE
    www.gazzetta.link/UFAS - Bollettino n. 164

    Se desiderate utilizzare i fondi del 2° pilastro per finanziare la proprietà di un'abitazione all'estero, dovrete soddisfare determinate condizioni. Photo iStockphoto