Eredità e legittima in Svizzera

Le novità della revisione del diritto successorio dal 1° gennaio 2023

Caro Avvocato,

mi rivolgo a Lei perché ho un piccolo problema con mia sorella, che vive in Svizzera, anche se andiamo molto daccordo.

Tempo fa abbiamo ereditato un piccolo immobile dai nostri genitori che abbiamo diviso in due appartamenti e che abbiamo affittato.

Io vivo in Italia e mia sorella invece segue da anni tutta lamministrazione, gli affitti, incassi, pulizie, riparazioni ecc….

Ora siamo diventate un po' anziane e ci preoccupiamo della nostra successione. Abbiamo entrambe due figli. Il problema è che uno dei miei nipoti (il figlio maggiore di mia sorella) è inaffidabile: è sempre in giro per il mondo ed è uno spendaccione.

Questo preoccupa mia sorella ma anche me in prospettiva, perché nel caso lei venisse a mancare temiamo che limmobile vada in rovina perché i nostri figli non si metteranno daccordo.

Le chiedo allora, c’è una possibilità che mia sorella possa escludere uno dei suoi figli dalleredità in modo che non riceva limmobile ma che questo resti agli altri tre nostri figli? So che Lei si occupa spesso di queste cose sulla Gazzetta

Spero di essere stata chiara e che Lei possa aiutarmi in questa situazione per noi così complicata.

L.R. (Prov. di Como)


Cara Lettrice,

mi scuso per l’incipit ma deduco dalla lettera che siete due sorelle, anche se nulla cambia ovviamente per la risposta ai Suoi quesiti, che sono – forse – meno complicati di quel che crede. Vediamo subito perché.

Il Suo problema, poi, è di particolare attualità in quanto, come forse saprà, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore in Svizzera una riforma del diritto successorio e così abbiamo occasione di parlarne subito su queste pagine.

La revisione del diritto successorio

Gli elementi di maggior novità della revisione avviata nel 2018 e varata nel 2021 sono volti a conferire al testatore più libertà di disporre del proprio patrimonio, in vita e mortis causa.
In primo luogo viene modificata la legittima, e cioè la quota riservata a determinare categorie di successibili (artt. 470 ss. CCS) che è intangibile.
In particolare, la legittima per i figli viene ridotta da 75% a 50% se soli e da 37% a 25% se in concorso con il coniuge del de cuius, mentre quella per i genitori è stata soppressa del tutto.
In secondo luogo, il coniuge che è chiamato all’eredità con un procedimento di divorzio in corso, ancorché non definito, perde il diritto alla porzione di legittima e può essere escluso dalla successione.

Viceversa, restano invariati i diritti del coniuge e del partner registrato la cui legittima è pari al 50% se solo o al 25% se in concorso con i figli, e ora invece possono essere beneficiati maggiormente anche i partner di fatto.

Tale disciplina si applica a tutte le successioni aperte per decessi posteriori al 1° dicembre 2023, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto un testamento o stipulato un contratto successorio prima dell’entrata in vigore della riforma.

Per altro verso, in precedenza il testatore, dopo la stipula di un contratto successorio, era libero di disporre a piacimento del suo patrimonio anche per mezzo di donazioni, mentre ora, senza espressa riserva di donazione contenuta in un contratto successorio, l’erede contraente beneficiario sarà facoltizzato ad impugnare tali atti di liberalità.

Vige infatti un generale divieto di effettuare donazioni dopo il contratto successorio, salvo clausola di segno contrario prevista nel medesimo, che legittimi il testatore in tal senso.

Infine, eventuali diritti derivanti dal 3° pilastro previdenziale vincolati presso una banca non rientrano più nell’eredità, come ora avveniva già per le assicurazioni, di talché i beneficiari dei fondi previdenziali li riceveranno senza che sia necessario alcun assenso degli eredi.
Così tratteggiato, seppur sinteticamente, il quadro della novella legislativa, è agevole ora intuire anche quali saranno le possibili soluzioni al quesito.
Vediamole in rassegna.

Le soluzioni possibili

Una prima possibilità per Sua sorella, ma che vale anche per Lei, è quella di far ereditare l’immobile solo ai tre figli più “giudiziosi” e lasciare a quello più “prodigo” solo la riserva obbligatoria in altri beni o liquidità, o altrimenti comunque in misura uguale agli altri per evitare disparità.

In questo caso, sua sorella dovrebbe disporre per testamento in modo che il figlio riceva tali altri beni della successione o liquidità tali da soddisfare quantomeno la riserva di legge, sempre che ciò sia possibile in concreto. È evidente che ora, con una legittima ridotta ed una maggiore libertà del testatore è più agevole accedere a questa soluzione.

Una seconda ipotesi prospettabile è quella del contratto successorio. Si tratta di uno strumento del quale abbiamo già scritto su queste pagine, non consentito dal diritto italiano ma previsto da quello svizzero.

Il contratto successorio è un negozio a causa di morte con il quale i due contraenti – disponente e controparte – si vincolano reciprocamente regolando la successione del primo.

Esso può essere attributivo (Erbzuwendungsvertrag) o rinunciativo (Erbverzichtsvertrag).

In questo caso, allora, Sua sorella dovrebbe stipulare una di queste scritture garantendo al figlio prodigo la sola legittima o la identica parte di eredità dell  ovvero la rinuncia integrale alla successione fatta salvo la legittima, prevedendo comunque la riserva di donazione.

In tale maniera, Sua sorella godrebbe di amplissima libertà sia di disporre per donazione sia per testamento.

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Come ha visto, le soluzioni ci sono, e queste sono solo due delle varie ipotesi offerte dall’ordinamento svizzero.

Naturalmente, molto dipende dalla composizione e dal valore dell’asse ereditario, perché si possa essere maggiormente flessibili.

In ogni caso, ha fatto bene a preoccuparsi per tempo, ed anzi è stata molto tempestiva viste le novità in materia intervenute in Svizzera.

Mi auguro di essere stato utile e, con l’occasione, Le porgo i miei migliori saluti che estendo anche a tutti i Lettori.

(Avv. Markus Wiget)