Cittadinanza svizzera
I figli di naturalizzati sono sempre svizzeri?
Caro Avvocato,
sono un’anziana pensionata solo da qualche tempo diventata svizzera. In realtà svizzera lo sono sempre stata, anzi mi sono sempre sentita tale.
Per una sere di vicissitudini legate a vicende famigliari non avevo avuto la possibilità di chiedere la cittadinanza prima ma ora l’ho attenuta e ne vado estremamente fiera, anche per i ricordi felici e caldi che mi riportano indietro agli anni nei quali i miei genitori erano ancora vivi.
Leggo sempre con piacere ed interesse la Sua rubrica sulla Gazzetta Svizzera e mi sono risolta a scriverle non tanto per me ma per mia figlia, la quale, visto che la mamma adesso è svizzera, non vuole essere da meno e desidererebbe chiedere anche lei la cittadinanza.
Così mi sono interessata e ho chiesto notizie al Consolato, spiegando la situazione. Con mia enorme sorpresa una gentilissima impiegata ci ha detto però che ciò non sarebbe possibile.
Non capisco. Se adesso sono svizzera perché mia figlia non lo può diventare? Mi sembra un’assurdità ma magari Lei mi trova una soluzione o me lo può spiegare con parole semplici?
La ringrazio sin d’ora e complimenti ancora per il Suo lavoro.
(D.S. – Genova)
Risposta
Cara Lettrice,
La ringrazio per la Sua lettera semplice e breve ma dalla quale traspaiono grande passione e sincero amore per la Svizzera.
Le rispondo dunque volentieri, anche perché le Sua domanda sulla cittadinanza ci consente a fare il punto sulla disciplina attuale ma anche sulle modifiche della disciplina la cui entrata in vigore è alle porte, essendo fissata per il 1° gennaio 2018.
Per facilitare la comprensione a tutti, cominciamo allora con il riassumere cosa prevede attualmente la Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 Settembre 1952 (LCit) nella sua formulazione vigente, per poi cercare di collocare il Suo caso specifico ed, infine, passare a descrivere le novità per il 2018.
I modi di acquisto della cittadinanza svizzera
Un primo modo d’acquisto è quello per legge fondato sullo ius sanguinis, e cioè sulla discendenza. L’art. 1 LCit stabilisce che può essere cittadino svizzero fin dalla nascita il figlio di genitori coniugati dei quali almeno uno sia svizzero, ma anche il figlio di madre svizzera non coniugata con il padre.
Da tale principio deriva il fatto che il figlio di uno svizzero non debba fare alcunché per beneficiare fin dalla nascita della cittadinanza del genitore. Vi sono poi come ulteriori modi di acquisto della cittadinanza la reintegrazione e la naturalizzazione, entrambe sia nella forma ordinaria sia in quella agevolata.
L’istituto della reintegrazione (artt. 18 e ss. LCit)
- a) si fonda sul presupposto che l’interessato abbia perduto la propria pregressa cittadinanza svizzera.
- b) inoltre l’art. 23 impone, come presupposto della domanda di cittadinanza, che l’interessato sia già residente in Svizzera da almeno un anno.
Per quanto riguarda la naturalizzazione, quella ordinaria (artt. 12 e ss. LCit) richiede una residenza in Svizzera anche non continuativa attualmente di almeno 12 anni, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda (art. 15).
Rimane ancora la naturalizzazione agevolata (artt. 26 e ss. LCit). Essa opera:
– per gli stranieri che abbiano sposato cittadini svizzeri;
– per i figli di un genitore svizzero.
In quest’ultima ipotesi, la naturalizzazione è applicabile anche in favore dei figli di un genitore svizzero che intendano riacquistare la cittadinanza di quest’ultimo.
Più precisamente, la norma di riferimento, art. 31b LCit, stabilisce che “il figlio straniero che non ha potuto acquistare la cittadinanza svizzera in quanto un genitore l’ha persa prima che egli nascesse può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, beneficiare della naturalizzazione agevolata”, acquistando – aggiunge il comma 2 – “la cittadinanza cantonale e comunale che il genitore aveva da ultimo”.
Giova poi ricordare il contenuto della disposizione di diritto transitorio dettata dall’art. 58a LCit. La norma in questione trova la sua ragion d’essere proprio nella volontà del legislatore del 2003 di eliminare le discriminazioni cui erano sottoposte le madri svizzere (ed ex-svizzere) nella trasmissione della loro cittadinanza ai figli. Essa, in concreto, stabilisce che il figlio straniero nato prima del 1° luglio 1985 e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha “stretti vincoli con la Svizzera”.
La naturalizzazione agevolata, come più volte da noi spiegato, presuppone ovviamente anche che ricorrano una serie di condizioni in capo all’interessato (art. 26 LCit). Vediamole in sintesi.
a) L’integrazione in Svizzera, data dai seguenti indici, congiuntamente considerati:
– conoscenza di almeno una delle lingue nazionali;
– contatti con la popolazione e la partecipazione alla vita della comunità, requisiti che in caso di residenza all’estero devono essere soddisfatti “per analogia”;
– indipendenza economica, e cioè che l’interessato sia in grado di provvedere autonomamente e stabilmente al proprio mantenimento;
valutando anche l’età ed il grado di istruzione del candidato.
b) Conformità con l’ordinamento giuridico svizzero, che per il candidato residente all’estero, si fonda su di un’indagine delle autorità consolari svizzere svolta sul territorio in cui vive, per verificare:
da un lato, la fedina penale dell’interessato, la presenza di procedimenti penali a suo carico in Svizzera o in altri Paesi;
dall’altro, la sua reputazione finanziaria, in base a pendenze con il fisco locale o pignoramenti subiti.
c) Non compromissione della sicurezza interna ed esterna della Svizzera, che viene soddisfatta se la persona interessata non fa parte ad esempio di organizzazioni terroristiche o criminali.
d) L’esistenza di stretti vincoli con la Svizzera
I requisiti appena illustrati costituiscono condizioni necessarie ma non sufficienti.
Infatti, deve sussistere un ulteriore elemento imprescindibile, che è dato dalla presenza di evidenti stretti legami con la Svizzera.
In particolare, a seguito della revisione entrata in vigore nel Gennaio 2006, essendosi ampliata la platea dei soggetti residenti all’estero che possono presentare domanda di naturalizzazione agevolata, l’interpretazione del concetto di “stretti vincoli” è divenuta più rigorosa.
Tale concetto, però, appare generico in termini giuridici. Ecco perché, nella prassi si sono sviluppati una serie di indici più chiari, specifici e concreti, poi confluiti in parte in un apposito provvedimento, l’Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit) del 17.6.2016, adottata in vista delle modifiche per il 2018, e cioè:
– eventuali vacanze o soggiorni fatti in Svizzera;
– la presenza in Svizzera di persone che conoscono personalmente l’interessato;
– L’interesse per gli eventi e per la vita politica del Paese;
– eventuali contatti con cittadini o associazioni elvetiche all’estero;
– il fatto di lavorare per un’azienda svizzera o l’aver frequentato una scuola svizzera all’estero;
– il grado di parentela con la persona emigrata.
Ciò detto, analizziamo il caso concreto, anche se Lei ed i nostri Lettori avrete già intuito il tenore della mia risposta.
Il caso concreto
Risulta, già da questa breve disamina, che nessuna delle ipotesi descritte si attagli al caso particolare Suo e di Sua figlia.
Non il diritto di nascita, perché all’epoca del parto, par di capire, Lei non era ancora svizzera.
Nemmeno si può ricorrere alla reintegrazione, in quanto come visto, essa si fonda sulla precedente sussistenza della cittadinanza svizzera persa per perenzione, mentre, nel Suo caso concreto, nemmeno Lei non ha mai acquistato in passato, se non recentemente (né, conseguentemente, ha mai perduto), la cittadinanza svizzera.
Non è precisato, purtroppo, a che titolo Lei ha ottenuto la cittadinanza svizzera. La reintegrazione, però, risulterebbe comunque inapplicabile al caso concreto, perché immagino Voi non siate residenti in Svizzera.
E ancora, per lo stesso motivo della mancanza del requisito essenziale della residenza da parte di Sua figlia, non potrà aversi la naturalizzazione ordinaria.
Infine, neanche è possibile il ricorso alla naturalizzazione agevolata. La stessa, infatti, è sì applicabile ai figli. Tuttavia, di regola, solo i figli minorenni del richiedente sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione (art. 33 LCit).
Peraltro, in caso di domanda del loro genitore, i minorenni oltre i sedici anni devono esprimere per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza svizzera (art. 34 LCit).
I figli di un genitore naturalizzato svizzero, che invece non sono stati inclusi nella naturalizzazione possono richiedere a loro volta quella agevolata prima del compimento del 22° anno d’età, purché abbiano risieduto in Svizzera complessivamente 5 anni, incluso l’anno precedente la domanda (art. 31a LCit).
Mentre l’art. 31b LCit consente lo stesso diritto al figlio straniero del genitore naturalizzato che abbia perso la cittadinanza svizzera prima della sua nascita.
Da ultimo, sempre con riferimento ai figli, anche il già menzionato art. 58a LCit attribuisce lo stesso diritto al figlio che abbia “stretti vincoli con la Svizzera” nato prima del 1985 da madre che all’epoca possedeva la cittadinanza svizzera
Come si vede una disciplina complicata, che sembra non offrire proprio soluzioni nel senso da Lei auspicato. Naturalmente una maggiore conoscenza di fatti e date di eventi potrebbe forse modificare il giudizio ma, malauguratamente, non ci è dato sapere più di quanto Lei ci ha scritto.
Le novità dal 2018
La situazione, anzi, non è destinata a cambiare con l’avvento del nuovo anno, anche se sono in arrivo alcune novità in materia. Infatti come accennato, il 1° gennaio 2018 entrerà in vigore la revisione approvata dal Parlamento svizzero nel 2014, ma che riguarda, ad esempio, la naturalizzazione ordinaria per chi risiede in Svizzera da 10 anni (e non più 12) con regolare permesso di domicilio. Ciò, sempre che ricorrano alcuni criteri (quali sopra descritti) a riprova dell’integrazione del soggetto.
La legge sarà quindi oggetto di un generale riordino, che comporterà anche il venir meno di alcune specifiche situazioni. Proprio la novella sulla naturalizzazione ha indotto alla definizione con criteri di maggiore determinatezza dei requisiti attraverso l’Ordinanza sulla cittadinanza del 2016.
Purtroppo, però, nulla che possa fornire argomenti alla speranza Sua e di Sua figlia di un’estensione degli effetti della naturalizzazione. Spero però che continuerete entrambe a seguire la Gazzetta Svizzera lo stesso. Un saluto a Lei ed a tutti i nostri Lettori,
Avvocato Markus W. Wiget