Lo stato normativo attuale per l’acquisto della cittadinanza
Buongiorno Avvocato,
leggendo la Sua rubrica, ho pensato di chiedere a Lei un chiarimento per un problema che per problemi vari avevo accantonato.
Sono naturalizzata svizzera perché svizzeri erano mio nonno, mia mamma, mio fratello e i miei cugini.
Quando c'era stata la possibilità di richiedere la naturalizzazione anche per i propri figli, mi era sfuggita la data di scadenza e non avevo potuto fare la domanda necessaria.
Ora sono anziana, mi è difficile partecipare agli incontri di collegamento, tornare nel comune dove vivevano i nonni e dove continuo a votare per posta e condividere le notizie della Gazzetta: mi chiedo però, se, nel tempo, non si fosse riaperta una nuova finestra di ammissione, nuovamente sfuggitami. In questo caso mia figlia, che – essendo andata ad abitare a Como e avendo un figlio che studia a Lugano – ha con la Svizzera frequenti contatti, potrebbe richiedere di ottenere la naturalizzazione a sua volta? Il mio legame con la Svizzera avrebbe così un senso e una continuità.
Potrei sapere qualcosa in proposito?
La ringrazio caldamente per una Sua risposta e La saluto cordialmente,
(F.C. – Serravalle)
Gentile Signora,
grazie molte dell’attenzione che ci riserva e dell’assiduità con cui ci segue anche da un piccolo ma splendido paese del Ticino.
Provo dunque ad accontentare la Sua richiesta in termini molto generali, restando poi volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti ulteriori Le dovessero occorrere.
La disciplina è contenuta nella Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit) che ha subito negli anni varie modifiche. Riassumiamo allora lo stato attuale della normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.
Cittadinanza svizzera per nascita
Come più volte scritto anche su queste pagine, la cittadinanza svizzera si acquisisce (art. 1 LCit) innanzitutto per filiazione da genitori coniugati dei quali entrambi, o l’uno o l’altro siano elvetici.
Inoltre, sono svizzeri dalla nascita anche
- (i) il figlio di madre svizzera non coniugata con il padre;
- (ii) il figlio minorenne straniero riconosciuto dal padre svizzero non coniugato con la madre (ed in questo caso anche i successivi figli del minorenne suddetto).
Il figlio acquisisce contestualmente anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore svizzero, ovvero nell’ipotesi entrambi i genitori siano svizzeri di quello di cui assume il cognome.
Cittadini svizzeri naturalizzati
Esistono poi i casi di acquisto per naturalizzazione della cittadinanza, che è quello che La riguarda nello specifico. E qui la disciplina prevede due casi di naturalizzazione: ordinaria e agevolata.
La naturalizzazione ordinaria (art. 9 LCit) è quella che viene di norma concessa con provvedimento autorizzativo federale al soggetto
- (i) che è titolare di un permesso di domicilio, e
- (ii) che può dimostrare di aver soggiornato complessivamente 10 anni in Svizzera, di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la domanda (salvi alcuni altri casi eccezionali).
Sono altresì previste condizioni particolari per i partner registrati che vivono in unione domestica formale con un cittadino svizzero (art. 10 LCit).
Tuttavia per la naturalizzazione è necessario che ricorrano anche altri requisiti (art. 11 LCit) e cioè:
- (i) l’integrazione del richiedente secondo criteri legislativi (art. 12 LCit);
- (ii) la familiarità del medesimo con le condizioni di vita svizzere; e
- (iii) che il richiedente non comprometta la sicurezza interna o esterna dalla Svizzera.
Vi è, infine, la naturalizzazione agevolata che – sempre nel rispetto dei criteri di integrazione di cui sopra e della sicurezza interna ed esterna svizzera – riguarda il coniuge di un cittadino svizzero (art. 21 LCit).
In questi casi le condizioni sono le seguenti
- il richiedente dopo il matrimonio vive da 3 anni con il coniuge, e ha soggiornato in Svizzera per 5 anni complessivi, incluso quello precedente alla domanda.
- se il richiedente straniero risiede o ha risieduto all’estero, il matrimonio deve durare da 6 anni e occorrono vincoli stretti con la Confederazione.
Nei due casi suddetti è possibile allo straniero chiedere la naturalizzazione agevolata anche se, dopo il matrimonio il coniuge acquisisce la cittadinanza per
- (i) reintegrazione; oppure
- (ii) naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
Reintegrazione
La reintegrazione previsa dall’art. 26 L.Cit. presuppone gli stessi criteri della naturalizzazione e si applica a chi abbia perso la cittadinanza, purché la domanda sia presentata entro 10 anni, o anche successivamente ma solo se il richiedente risiede in Svizzera da almeno 3 anni.
Estensione ai figli
La naturalizzazione e reintegrazione di norma si applica ai figli minorenni conviventi (art 30 LCit) salvo che per i 16enni che devono esprimersi personalmente.
Tuttavia l’art 24 L.Cit. stabilisce anche espressamente che il figlio straniero di genitore naturalizzato o reintegrato che era minorenne all’epoca della domanda del genitore e non vi è stato incluso, può presentare a sua volta domanda prima del 22° anno d’età dopo aver dimostrato un soggiorno complessivo di 5 anni in Svizzera, di cui 3 precedenti la sua richiesta.
La disciplina in vigore prevedeva alcune particolari disposizioni transitorie ad es. riguardanti gli stranieri di terza generazione che nel 2016 avevano tra 26 e 35 anni compiuti (art. 51° e art. 21°), che però da ultimo sono venute meno anch’esse dal 15 febbraio 2023. Altre “finestre” non ve ne sono state.
Conclusioni
Venendo quindi alla Sua richiesta e sulla base di questa sommaria ricognizione della legge federale sulla cittadinanza, mi spiace dover dire che, con ogni probabilità, non sussistano i presupposti per una naturalizzazione di Sua figlia.
Naturalmente si tratta di una valutazione fondata su una descrizione dei fatti, come detto, un po’ scarsa con tutti i limiti quindi che essa comporta, e che può modificarsi con un’analisi più accurata di elementi non evidenziati, anche perché la normativa è molto più complessa di quel che sembra.
A Lei ed ai nostri Lettori, nel frattempo, vanno i miei migliori saluti
Avv. Markus Wiget

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