L’assistenza sociale spetta al paese di residenza, con rare eccezioni
Sono nata a Lucerna nel 1939 da mamma svizzera e da padre italiano sono in possesso di regolare passaporto svizzero e vorrei sapere se posso avanzare richiesta per una pensione. Mi si obietterà perché ho atteso fino ad ora a avanzare tale richiesta, ma fino ad ora ero in grado di vivere la mia vita dignitosamente ora purtroppo a mio marito (italiano) lo stato ha riconosciuto una invalidità del 100% e pertanto mi rivolgo a Voi per sapere se una qualsiasi forma di diritto possa da me essere vantata.
Grazie per l’attenzione.
Maria I.
Risposta
Gentile lettrice,
se Lei si riferisce ad una rendita AVS/AI (assicurazione invalidità) svizzera, dovrei sapere se e per quanto tempo (possibilmente da quando a quando) Lei ha lavorato e quindi pagato dei contributi in Svizzera, e la stessa informazione per Suo marito. Senza contribuzione o con pagamento di contributi AVS sotto 1 anno non c’è diritto a nessun tipo di pensione svizzera.
Cordiali saluti.
Robert Engeler
Non ho mai pensato a una pensione derivante da contributi da me versati. Alla morte di mia madre (2003) ho posseduto per poco tempo degli appartamenti nel cantone di …. (ma non ho mai lavorato in Svizzera).
Mi scuso ma ho pensato a una forma di pensione sociale che mi permettesse di vivere dignitosamente. Grazie ancora, per il tempo che le ho preso.
Maria I.
Risposta
Gentile lettrice,
in Svizzera, la contribuzione all’AVS/AI è obbligatoria per tutte le persone residenti. Analogamente, anche le pensioni vengono versate soltanto alle persone che hanno contribuito.
Per accordi internazionali, l’assistenza sociale ai bisognosi è compito del paese di residenza. La Confederazione Elvetica, su iniziativa dell’Organizzazione degli Svizzeri all’Estero della quale fa parte la Gazzetta Svizzera, ha emesso nel 1973 una legge che permette alla Confederazione di implementare, se necessario, l’assistenza sociale del paese di residenza ai cittadini svizzeri all’estero. Nel bisogno, rivolgersi al consolato di competenza. Questa assistenza è però limitato ai soli cittadini svizzeri. I cittadini doppi nazionali vengono considerati, sempre per accordo internazionale, cittadini dello stato di residenza, nel Suo caso dell’Italia. Salvo in casi rarissimi di molto particolare attaccamento alla Svizzera la Confederazione interviene per doppi nazionali.
Quando la Confederazione non interviene, ci si può indirizzare – laddove c’è – ad una delle cinque società svizzere di beneficenza in Italia. Gli indirizzi si trovano sotto www.collegamentosvizzero.it. Purtroppo da oltre dieci anni, la società di Beneficenza Roma non esiste più. Una volta esaurita l’assistenza sociale del Suo comune, può tentar di rivolgersi alla Società Svizzera di Beneficenza di Napoli, email leonardodelgiudice73@gmail.com. Questa associazione per statuto interviene in Campania, ma in casi eccezionali di particolare gravità prende talvolta in esame domande di zone limitrofe.
Diversa è invece la situazione per i residenti in Svizzera. Per chi non è sufficiente la rendita AVS, c’è l’integrazione AVS che viene gestita dai cantoni e/o l’assistenza sociale gestita dai comuni.
I migliori auguri.
Robert Engeler