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Quali sono i cambiamenti legati alla riforma AVS 21?

    Domanda: Nel corso di questi ultimi decenni, ho lavorato in Svizzera e in diversi paesi al di fuori dell’UE/AELS. L’anno prossimo un nuovo contratto di lavoro mi farà rientrare in Svizzera. Quali conseguenze avrà per me la riforma AVS 21, che sono una svizzera all’estero nata nel 1962?

    Risposta: È previsto che le novità del progetto AVS 21, accettato dal popolo nel settembre 2022, entrino in vigore all’inizio del 2024. Esse concernono l’assicurazione vecchiaia e superstiti obbligatoria e volontaria. Con questa riforma, l’età di pensionamento – ora chiamata «età di riferimento» – viene uniformata per tutti i sessi; in concreto, l’età di riferimento delle donne viene portata da 64 a 65 anni. Inoltre, la rendita può essere percepita in maniera flessibile tra i 63 anni (62 per le donne della generazione transitoria) e i 70 anni. È anche possibile anticipare o adeguare una parte della rendita. Lei può ad esempio continuare a lavorare ad una percentuale ridotta dopo l’età di riferimento percependo una parte della sua rendita. Degli incentivi finanziari mirano ad incoraggiare le persone attive a lavorare oltre la soglia dell’età di riferimento. In questo modo, la rendita può continuare ad essere migliorata dopo l’età di riferimento mediante contributi che possono essere versati anche su piccoli salari. Inoltre, i contributi AVS pagati dopo l’età di riferimento permettono, a determinate condizioni, di colmare eventuali lacune di contribuzione del passato. Così, lei evita che la sua rendita venga ridotta a causa di anni di contribuzione mancanti.

    L’aumento dell’età di riferimento delle donne avverrà a tappe. Un anno dopo l’entrata in vigore dei cambiamenti, l’età di riferimento sarà rialzata di tre mesi ogni anno, fino al raggiungimento dei 65 anni. Se i cambiamenti entrassero in vigore all’inizio del 2024, come previsto, la sua età di riferimento personale si situerebbe a 64 anni e sei mesi. Per le donne già vicine alla pensione e che non hanno potuto pianificare la loro previdenza vecchiaia in funzione di questi cambiamenti, sono previste misure di compensazione.

    Fanno parte di questa generazione detta «transitoria» le donne nate tra il 1961 e il 1969. Dunque anche lei beneficerebbe delle misure di compensazione. Se dovesse decidere di non anticipare la riscossione della rendita e di andare in pensione a 64 anni e sei mesi, riceverebbe un supplemento di rendita a vita. Se, invece, desidera ricevere la sua pensione prima dell’età di riferimento, le verrebbero applicati tassi di riduzione inferiori. L’importo preciso del supplemento o del tasso di riduzione dipende dal suo anno di nascita e dal suo reddito medio. Può calcolarlo sul sito web dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

    www.revue.link/65

    Smilla Schär, Servizio giuridico dell’OSE, info@swisscommunity.org