Servizio militare in Svizzera

Gli obblighi dei doppi cittadini italo-svizzeri

Egr. Avvocato,
sono un doppio cittadino italo-svizzero e come me anche i miei figli, residenti in Italia. Il più grande è stato appena accettato per un Master di due anni all’Università di San Gallen. Avrei bisogno del suo stimato aiuto per conoscere le incombenze che lo riguardano.
In particolare: deve assolvere gli obblighi militari in Svizzera e in che misura?
Andando a studiare per due anni in Svizzera, perderebbe il diritto all’assistenza sanitaria italiana ed eventualmente come può supplire?
Ringraziandola anticipatamente per i consigli che potrà darci, Le invio i miei più distinti saluti.
V.P. (Firenze)

 

Caro Lettore,

La ringrazio per la Sua lettera. Affronto con estremo piacere per la prima volta su queste pagine la questione del servizio militare dei doppi nazionali italo-svizzeri.

Si tratta di un tema a me particolarmente caro per due ragioni. Innanzitutto, perché ha riguardato anche me nel lontano passato ed è stata la prima occasione di incontro concreto con delle problematiche giuridiche che già mi affascinavano.

In secondo luogo, perché è stato anche il motivo del mio primo incontro con il compianto Avvocato Ugo Guidi, cui mi ero rivolto per un consulto e che poi mi offrì subito al primo anno di università la possibilità di fare “pratica” presso il suo Studio.

Da allora molto tempo è passato e molte cose sono cambiate ma ricordo sempre con gratitudine quell’opportunità, che tanto mi ha dato in seguito.

Venendo ora a noi, cercherò di illustrarle la situazione normativa in maniera sintetica, per poi rispondere al Suo quesito in maniera puntuale.
Il principio generale è che anche i doppi nazionali sono tenuti a prestare il servizio militare ma la materia è complessa.

La disciplina svizzera
In base alla Legge Federale sull’esercito e sull’amministrazione militare del 3.2.1995 (in breve Legge Militare – LM) ogni Svizzero è tenuto a prestare il servizio militare, fatte salve le discipline speciali sul servizio civile sostitutivo e sulla tassa d’esenzione (art. 2).

L’obbligo di leva sorge all’inizio dell’anno in cui si compiono 18 anni, ed in tale momento occorre annunciarsi presso le autorità militare competenti per la registrazione (art. 7), mentre per il reclutamento dal 19° anno di età (art. 9). L’obbligo di annunciarsi cessa con il 29° anno d’età.
Per gli Svizzeri all’estero, invece, è espressamente previsto l’esonero in tempo di pace dal reclutamento e dall’obbligo di prestare il servizio militare (art. 4).
Infine, anche gli Svizzeri con doppia cittadinanza sono esentati dall’obbligo di leva in Svizzera, purché abbiamo adempiuto nell’altro Stato al servizio militare, ovvero un servizio sostitutivo (art. 5).
Secondo la stessa norma permangono, però, l’obbligo di notificazione alle autorità e di pagamento della tassa di esenzione. Ma è anche prevista la possibilità del Consiglio Federale di stipulare accordi con altri Stati in materia di reciproco riconoscimento del servizio militare per i doppi cittadini – cosa avvenuta con l’Italia nel 2007.

Se poi uno Svizzero fa ritorno nella Confederazione, di norma è soggetto all’obbligo del servizio militare, tenuto conto dell’età e dell’idoneità alla leva. Non va, infatti, dimenticato che si tratta di un obbligo previsto anche dalla Costituzione Federale (art. 59) quantomeno per gli uomini, mentre per le donne il servizio è volontario.
Ai nostri fini non interessa approfondire ulteriormente la disciplina (che poi è integrata anche dall’Ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare del 22.11.2017 – OOPSM)
Vediamo piuttosto cosa prevede la Convenzione bilaterale Italia-Svizzera.

Convenzione Italia-Svizzera del 26.2.2007
La Convenzione italo-svizzera in parola, relativa al servizio militare dei doppi cittadini, è entrata in vigore il 1° settembre 2008.
Essa sancisce il principio – ovvio e sacrosanto – che il doppio cittadino è sottoposto all’obbligo militare solo in uno dei due Stati cui appartiene (art. 3, comma 1 Conv.).
Inoltre, si stabilisce (art. 3, comma 2 Conv.) che il soggetto doppio cittadino è soggetto all’obbligo militare nello Stato in cui ha la residenza abituale alla data del 1° gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detto obblighi nell’altro Stato contraente (entro 6 mesi).

Tuttavia, il doppio cittadino che eserciti la facoltà di opzione non può avvalersi dell’eventuale dispensa dal servizio militare per essere residente all’estero.
Ed infatti, tale facoltà è data solo a condizione che lo Stato nel quale il doppio cittadino decida di adempiere gli obblighi militari preveda un servizio militare obbligatorio o un servizio civile.
Analoga disciplina a quella descritta sopra vale per i doppi cittadini italo-svizzeri residenti in un terzo Paese (art. 3, comma 3 Conv.).
L’autorità militare competente dello Stato di residenza fornisce all’interessato un’attestazione di residenza in conformità al Modello A allegato alla Convenzione, ed altro esemplare è inviata alla Rappresentanza diplomatica o consolare dell’altro Stato (art. 3, comma 4 Conv.).

In base all’art. 3, comma 6 Conv., poi, l’adempimento in conformità ai commi 2 e 3, è riconosciuto anche dall’altro Stato.
Infine, è previsto che, qualora il servizio militare obbligatorio venga sospeso in uno dei due Stati, il doppio cittadino resti comunque sottoposto alla legislazione dello Stato nel quale è residente abitualmente al 1° gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno d’età (art. 3, comma 7 Conv.).

Ebbene, questo è proprio quanto avvenuto in Italia, che dal 1° gennaio 2005 ha sospeso il servizio di leva obbligatorio.
E, dunque, in tal caso (e sempre che il doppio cittadino residente in Italia non abbia optato per il servizio in Svizzera) l’obbligo si considererà assolto comunque.
Naturalmente, le esenzioni, dispense o esclusioni (ad es. riforma per inidoneità o esubero) di uno Stato valgono come assolvimenti dell’obbligo anche nell’altro Stato, salvo sempre in caso di opzione, nella quale ipotesi occorre la previsione in entrambe le legislazioni (art. 5 Conv.).

Da ultimo, è estremamente importante richiamare la previsione dell’Art. 6 Conv. che concerne la certificazione degli obblighi militari.
Ebbene, tale certificazione prevista come Modello D allegato alla Convenzione, è rilasciata dalle autorità militari competenti dello Stato di residenza (o di opzione) a richiesta del doppio cittadino interessato, affinché possa comprovare la propria posizione militare nei confronti dell’altro Stato.

Trasferimento della residenza in Svizzera
Venendo all’ultimo profilo di interesse della questione, il doppio cittadino residente in Italia (e perciò esentato) che intendesse trasferire la residenza in Svizzera prima del compimento del 29° anno d’età, dovrà prestare attenzione affinché l’esonero degli obblighi militari abbia riconoscimento anche in Svizzera.
Abbiamo, infatti, già visto che l’obbligo di leva sussisterebbe in generale. Per evitarlo, è indispensabile presentare alle competenti autorità militari di circoscrizione cantonali la documentazione prevista dalla Convenzione italo-svizzera del 2007 e cioè:
– sia l’attestazione di residenza in Italia (Modello A)
– sia la certificazione sulla posizione militare (Modello D)
In difetto, il doppio cittadino sarà chiamato a prestare il servizio di leva obbligatorio in Svizzera, se d’età ricompresa tra i 18 e i 25 anni.
Dal 26° sino a 29° anno d’età si applicherà una tassa militare pari al 3% dello stipendio annuale.

La tassa d’esenzione dell’obbligo militare (TEO) prevista da Legge Federale del 12.6.1959 si applica infatti a tutti i cittadini svizzeri che non adempiono agli obblighi militari o civili.
Tutti i Modelli citati sono anche reperibili su internet ai siti specifici della nostra Ambasciata o dei ministeri competenti, italiani ed elvetici.

Conclusione
Riassumendo con riferimento alla sua vicenda possiamo dire quanto segue:
– suo figlio sarebbe astrattamente soggetto al servizio militare in Italia, supponendo che al compimento del 18° anno di età fosse quivi residente e che non avesse formalmente dichiarato di optare per il servizio in Svizzera;
– se avesse invece esercitato la facoltà di opzione non potrebbe avvalersi dell’eventuale dispensa del servizio per essere residente all’estero;
– in caso di residenza in Italia, dovrebbe quindi avere ottenuto copia dall’Ufficio leva o dal Distretto Militare competente italiano un’attestazione di residenza conforme al “Modello A” allegato alla Convenzione, e altro esemplare dovrebbe essere stato inviato all’Ambasciata o al Consolato Svizzeri;
– conseguentemente, pur essendo in Italia il servizio di leva non più obbligatorio, avendo adempiuto alle norme della Convenzione l’obbligo dovrebbe comunque ritenersi soddisfatto anche per la Svizzera;
– suo figlio (del quale non sappiamo l’età), divenendo residente in Svizzera prima dei 29 anni, sarebbe in teoria soggetto all’obbligo nella Confederazione ma a quel punto non lo sarà più;
– ciò purché presentati il citato “Modello A” per l’attestazione della residenza, in aggiunta al “Modello D” per la certificazione della sua posizione militare;
– in compenso, però, potrebbe essere tenuto al versamento della tassa di esenzione dall’obbligo militare (TEO) se non ha prestato servizio civile in Italia.

Spero così di aver chiarito i suoi dubbi in maniera esauriente. Purtroppo per ovvie ragioni non posso rispondere anche alla domanda sull’assistenza sanitaria – che da sola occuperebbe tutte queste pagine. Continui, però, a seguirci che presto ne riparleremo.

A Lei ed a tutti i Lettori, i miei migliori saluti.
(Avv. Markus W. Wiget)